Docsity legge gasparri breve riassunto PDF

Title Docsity legge gasparri breve riassunto
Author Maria Me
Course 01/31 DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Institution Università degli Studi di Cagliari
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Riassunto Legge Gasparri ...


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LEGGE GASPARRI Il 2 dicembre del 2003 viene approvata dal parlamento una normativa complessiva di riforma sia dell’emittenza pubblica che di quella privata, che prende il nome del ministro proponente, Gasparri. Questa normativa, tuttavia, verrà respinta dal Presidente della Repubblica il 15 dicembre 2003, per poi essere modificata e definitivamente trasformata in legge e promulgata il 3 maggio del 2004. Contenut 1. 2. 3. 4. 5.

Principi generali Tutela della concorrenza e del mercato Principi e criteri direttivi per l’emanazione del Testo Unico della Radiotelevisione Compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo e riforma della RAI-Radiotelevisione Spa Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni.

Il pluralismo, il nuovo regime anttrust e il SIC La prima parte della legge è incentrata sull’enunciazione dei principi volti a tutelare il pluralismo e la concorrenza del sistema radiotelevisivo. La normativa stabilisce poi dei limiti che riguardano due settori: la titolarità delle reti e la raccolta di risorse economiche: -

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Per quanto riguarda il primo settore, la legge stabilisce che uno stesso fornitore di contenuti non possa essere titolare di autorizzazioni che gli consentano di diffondere più del 20% dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale(dunque sono comprese anche le trasmissioni radiofoniche locali), mediante le reti previste dal medesimo piano; Per il secondo settore, la legge stabilisce che uno stesso soggetto non possa ricavare più del 20% delle risorse complessive del settore. Questo limite di raccolta viene calcolato sulla base di un nuovo paniere individuato dalla legge, denominato SIC(sistema integrato delle comunicazioni), il quale appunto non comprende solo le risorse tratte dalla pubblicità, ma tutte quelle che vengono acquisite in generale dal sistema delle comunicazioni, quindi anche dall’editoria, dalle imprese cinematografiche, fonografiche, oltre che dalle imprese radiotelevisive, internet, ecc. Dunque tale limite viene applicato solamente al sistema integrato delle comunicazioni nel suo insieme, e non nei singoli mercati che lo compongono. L’eliminazione del limite settoriale(presente nella precedente legge Maccanico), presenta estremi di incostituzionalità, perché sostanzialmente contraddice ciò che la Corte costituzionale aveva espressamente sentenziato, ovvero che per realizzare il pluralismo non fosse sufficiente che il pluralismo riguardasse il sistema dei mass media nella sua globalità, ma che trovasse realizzazione in ogni singolo settore. Un inasprimento del limite è invece previsto per gli operatori delle telecomunicazioni, per i quali il limite viene abbassato al tetto più restrittivo del 10%.

La RAI e la privatzzazione La dottrina è stata per anni divisa sulla natura giuridica della concessionaria della RAI: da una parte, infatti, si riscontrava nella RAI una natura fondamentalmente pubblicistica, basando tale tesi sulla legge Mammì(che affidava il servizio pubblico mediante concessione ad una società a totale partecipazione pubblica); dall’altra un secondo orientamento sosteneva, invece, la natura privatistica dell’azienda, sulla base di una disposizione in cui si sottolineava come la società a cui è affidato il sevizio pubblico avesse la stessa natura della società per azioni. Alla fine, fra le due tesi, è prevalsa la seconda, per cui sostanzialmente la RAI va considerata come una società privata di diritto speciale. Per questo motivo, la legge Gasparri all’art. 21, stabilisce(per la prima volta)un procedimento di privatizzazione totale della RAI, decisamente radicale. Tale procedimento deve avvenire in due fasi: -

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la prima fase, che si sarebbe dovuta completare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, consiste nella fusione per incorporazione della RAI- Radiotelevisione Italiana Spa nella società RAIHolding Spa, com’è poi avvenuto il 17 novembre 2004, andando così a creare la società RAIRadiotelevisione italiana Spa. Completato questo primo percorso, si passa alla fase della privatizzazione vera e propria. A tal fine l’articolo 21 dispone che entro 4 mesi dalla data di completamento della fusione per incorporazione debba essere avviato il procedimento per alienazione della partecipazione dello Stato nella RAIRadiotelevisione Spa. Vi sono poi ulteriori limitazioni: 1. Innanzitutto una quota delle azioni alienate è riservata agli aderenti all’offerta che dimostrino di essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento da almeno un anno; 2. le azioni acquistate non sono rivendibili prima dei 18 mesi dall’acquisto; 3. Vi è poi l’obbligo di inserire nello Statuto della società dei precisi limiti al possesso azionario: Il limite massimo di possesso dell’1% delle azioni aventi diritto di voto; Il divieto di patti di sindacato o di blocco tra soggetti titolari di una partecipazione complessiva superiore al limite di possesso azionario del 2%, anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati. 4. Il divieto, fino al 31 dicembre del 2005, della cessione da parte della RAI di rami dell’azienda; 5. Infine, la destinazione di eventuali proventi della vendita sono destinati per il 75% al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato e la restante quota, il 25%, al finanziamento degli incentivi all’acquisto e alla locazione finanziaria di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale.

Formazione e struttura degli organi Ai vertici la RAI è strutturata tre 3 organi: un Consiglio di Amministrazione, un Presidente e un Direttore Generale. Ciò che differenzia la RAI da una comune società per azioni, è il fatto che le linee fondamentali relative alla formazione e la struttura di questi tre organi sono stabilite dalla legge stessa. -

Il Consiglio di amministrazione è composto da 9 membri ed è nominato dall’assemblea dei soci. Il Consiglio di amministrazione oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del

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servizio pubblico generale radiotelevisivo. Possono essere nominati membri del CdA i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale o comunque persone di riconosciuto pregio e competenza professionale e di noria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica, ecc. Il mandato di un membro del cda dura 3 anni ed è rinnovabile una sola volta. Il Presidente del consiglio di amministrazione viene nominato dai membri del Consiglio stesso e la sua nomina diventa efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Novità più interessante della legge GasparriL’assemblea dei soci abbiamo detto che nomina i membri del cda, e lo fa mediante voto di lista e l’alienazione della proprietà pubblica, così che la sua collocazione in borsa vedrà il progressivo ingresso dei soci privati. Una volta avviata la privatizzazione, la legge prescrive che le liste possano essere presentate dai soci che rappresentino almeno lo 0,5% delle azioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria e siano rese pubbliche, mediante deposito presso la sede centrale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, rispettivamente dieci e venti giorni prima dell’adunanza. Poi la legge ci dice che per la quota di azioni detenute dallo Stato agisce un rappresentante del Ministero dell’economie e delle finanze, che, finchè non sarà completata l’alienazione della partecipazione pubblica nella RAI, presenterà una lista autonoma, indicando un numero di candidati proporzionato al numero di azioni di cui è ancora titolare lo Stato. Il legislatore ha previsto che finchè il numero delle azioni alienate non avrà superato la quota del 10% del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ai fini della formulazione dell’unica lista presentata per il CdA(quella del rappresentate del Ministero), la Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza ne sceglierà 7 membri con voto limitato a uno(ciò significa che 3 andranno all’opposizione e 4 alla maggioranza), mentre i restanti due, tra cui il Presidente, saranno indicati dal Ministero dell’economia(ovvero il Governo, socio di maggioranza). La nomina del Presidente diventa però solo dopo l’acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza. Questa disposizione è in evidente contraddizione con quanto disposto dalla Corte costituzionale(per la garanzia del pluralismo la legge deve prevedere che gli organi direttivi dell’ente gestore non siano costituiti in modo da essere espressione del potere esecutivo, in modo da garantire l’obiettività) perché i membri del Consiglio di amministrazione sono eletti dal Governo, con un meccanismo che solleva dei dubbi di incostituzionalità. Il Presidente viene nominato dal Cda fra i suoi membri e sotto suggerimento del Ministro dell’economia, e la sua nomina diviene efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza. Il Presidente convoca il Consiglio e fissa l’ordine del giorno; presiede le adunanze, ne coordina i lavori e provvede affinchè vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materi ordine del giorno; inoltre mantiene la rappresentanza legale dell’azienda. Il terzo organo è il Direttore generale, della cui disciplina la legge Gasparri rimanda alla legge Mammì. Gli unici articoli che non sono stati abrogati (3 e 5) ci dicono che il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, d’intesa con l’assemblea dei soci della società. Egli risponde al Cda della gestione aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell’azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio, partecipando, pur senza diritto di voto, alle sue riunioni. Egli è inoltre responsabile della

programmazione televisiva ed elabora e poi presenta al consiglio di amministrazione i piani annuali di trasmissione e di produzione dell’azienda e le variazioni che si rendano necessarie. Dunque il Direttore è l’organo centrale di gestione della concessionaria, avendo competenze sia organizzative che in materia finanziaria. Il passaggio dal sistema analogico al digitale terrestre Tale riforma è molto innovativa rispetto al passato, in quanto si basa su un ampliamento considerevole della possibilità di attivare nuovi canali di trasmissione, reso possibile dalla trasformazione del segnale di emissione da analogico a digitale. Questa nuova tecnologia consente di moltiplicare ciascuno dei canali oggi esistenti di circa tre volte(altri vantaggi: consente di fornire servizi aggiuntivi tipo il televideo avanzato; consente un minore inquinamento elettromagnetico). Ma per arrivare a questo risultato è necessario che le stazioni di trasmissione modifichino l’apparecchiatura di rilascio del segnale e i telespettatori si dotino di un ricevitore apposito(decoder). La legge, dunque, obbliga tutte le emittenti pubbliche e private entro il dicembre 2003 a trasformare la tecnica di trasmissione. Entro i 12 mesi successivi l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrà accertare l’effettiva copertura del nuovo segnale, la presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili e l’effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogici. L’autorità dovrà poi inviare, entro 30 giorni dalla data di completamento della verifica, una relazione al Governo e al Parlamento in merito all’accertamento effettuato. Per quanto riguarda il termine di scadenza per la completa conversione del sistema televisivo su frequenze terrestri dalla tecnica analogica a quella digitale(cd switch off), il termine originario del 31 dicembre 2006 è stato prorogato al 31 dicembre 2008, termine ulteriormente prorogato a seguito di un disegno di legge al 30 novembre 2012. Per quanto riguarda le regioni della Valle d’Aosta e la Sardegna, dato le loro caratteristiche di isolamento geografiche, si è disposto che il passaggio al nuovo sistema avvenga in tempi più veloci (entro il 2006 nelle aree principali delle due regioni). Il rinvio del Presidente della Repubblica e la legge definitva Il Presidente della Repubblica Ciampi, una volta ricevuta questa legge, ne rifiuta la promulgazione per presunte violazioni della Costituzione. Nel dettaglio, le principali ragioni del rigetto sono due: -

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Innanzitutto nell’art. 25 manca un termine finale certo entro il quale l’Autorità dovrebbe verificare l’avvenuto aumento dei canali televisivi derivante dal passaggio alla tecnica digitale; ed in particolare manca l’indicazione delle conseguenze giuridiche derivanti da un eventuale esito negativo di tale accertamento; In secondo luogo,(art.15) non viene rispettato il divieto di posizioni dominanti e l’obbligo del loro smantellamento, in quanto l’aumento dei canali televisivi(e quindi del SIC) potrebbe portare ad un maggior prelievo da parte dei competitori esistenti a discapito di chi volesse entrare nel mercato televisivo e a danno degli altri mezzi di comunicazione, fra cui in particolare la stampa.

L’approvazione della legge definitva e le novità Il Parlamento riprende allora in esame la legge e, in data 29 aprile 2004, la riapprova in via definitiva, dopo avergli apportato alcune modifiche:

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Per quanto attiene al primo punto(all’art.25), il termine entro il quale deve essere compiuto il passaggio dal sistema analogico a quello digitale viene fatto slittare al dicembre del 2006 e a partire da questa data, l’Autorità per le telecomunicazioni ha 4 mesi per verificare che si siano realizzate queste condizioni. Nel caso in cui, a seguito dell’accertamento, l’Autorità avesse verificato l’assenza delle condizioni previste, la legge autorizza espressamente la medesima Autorità ad adottare i provvedimenti, necessari per eliminare o impedire il formarsi di posizioni dominanti o comunque posizioni lesive del pluralismo(anche attraverso la dismissione di aziende o di rami d’azienda). In caso di presunto inadempimento degli obblighi, l’Autorità notifica l’apertura dell’istruttoria al rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto di essere sentito personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Se, a seguito dell’istruttoria, l’Autorità ravvisa infrazioni, fissa alla società concessionaria il termine, non superiore ai 30 giorni, per l’eliminazione delle infrazioni stesse e nei casi di infrazioni gravi l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso. L’Autorità ha di fatto provveduto a tali adempimenti, presentando la relazione entro i termini stabiliti, nella quale sostanzialmente dava esito positivo all’accertamento. Sulla seconda questione il legislatore si limita ad eliminare dal paniere del SIC alcuni settori, fra cui la fonografia e l’editoria libraria. Per ridurre il tetto complessivo delle risorse su cui calcolare il limite antitrust(in realtà è ancora troppo poco). I comment e le critche

I pareri dei costituzionalisti L’Associazione Articolo 21 ha presentato un documento di denuncia contro la riforma del sistema radiotelevisivo, la quale muove dalla convinzione che la riforma sarebbe incostituzionale per 4 motivi principali. 1. Innanzitutto viola il principio del pluralismo informativo contenuto nell’art. 21 della Costituzione, attraverso la sostanziale eliminazione di ogni limite anticoncentrazione. La scelta più grave, infatti, è stata quella di depotenziare i limiti antitrust, eliminando il limite settoriale per la televisione(30% del mercato) e introducendo un mercato di riferimento più ampio(SIC), su cui applicare il limite del 20%. 2. In secondo luogo, questa legge prevede un’ampia delega legislativa, che di fatto espropria il Parlamento in una materia che riguarda le libertà fondamentali, delegandola al Governo. Ma in base all’art. 76 della Costituzione, la legislazione di principio non può essere delegata al Governo; 3. In terzo luogo, la nomina del Cda della RAI da parte dell’esecutivo viola la precisa indicazione della Corte costituzionale, la quale aveva espressamente vietato la dipendenza diretta degli organi della RAI dall’Esecutivo; 4. Infine, la privatizzazione della RAI si pone di fatto in conflitto con un altro indirizzo contenuto nella giurisprudenza costituzionale: la Corte costituzionale ha infatti più volte affermato il principio secondo cui la concessionaria del Servizio pubblico dovesse essere una società a prevalente partecipazione pubblica. Secondo Roberto Zaccaria la legge Gasparri è una legge che va molto al di là dei suoi confini e che influenzerà direttamente la nostra forma di governo. Egli ritiene, inoltre, che si tratti di una legge che nega clamorosamente il pluralismo nel settore della radiotelevisione, che aumenta enormemente la concentrazione

a favore dell’impresa di proprietà del Presidente del Consiglio e che consente di sommare i poteri radiotelevisivi a quelli politici. Zaccaria si riferisce direttamente al Presidente del Consiglio Berlusconi, affermando che questo abbia costruito consapevolmente il proprio potere politico partendo dal controllo del sistema radiotelevisivo. Infine Zaccaria afferma che la legge Gasparri sia una legge inutile, perché ripete disposizioni già contenute nelle leggi vigenti; dannosa per gli editori dei giornali, perché consente ai privati di fare più pubblicità e telepromozioni; dannosissima per la RAI perché la carica di compiti nuovi senza darle le risorse adeguate(ad esempio le impone di adottare il digitale terrestre, ma questo ha dei costi altissimi)e la pone sotto la tutela più ristretta del Governo....


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