Elementi DI Organizzazione DEL MIUR PDF

Title Elementi DI Organizzazione DEL MIUR
Author Isabella Montagnese
Course Modelli e strumenti per la ricerca didattica
Institution Università degli Studi di Messina
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ELEMENTI DI ORGANIZZAZIONE DEL MIUR E DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

CAPITOLO 1- ORGANIZZAZIONE DEL MIUR Il Ministero della Pubblica Istruzione è stato istituito nel 1847 da Carlo Alberto. Con l’emanazione del decreto di riordino dei Ministeri (D.Lgs. 300/99) in attuazione della delega contenuta nella legge Bassanini (L. 59/97), il Ministero della Pubblica Istruzione viene accorpato con quello dell’Università e della Ricerca scientifica e dà vita al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il D.L. 181/2006 convertito nella L. 233/2006 ha nuovamente istituito i due distinti Ministeri. Tuttavia, a seguito dell’emanazione del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008 i due Ministeri si trovano ad essere di nuovo accorpati. Per ciò che concerne l’articolazione del MIUR, il D.P.C.M. 98/2014 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca” ha riorganizzato la suddivisione in dipartimenti ed aree del Ministero che risulta, ad oggi, articolato nel modo seguente: a) Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione: esso ha competenze in diverse aree (definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi di istruzione, stato giuridico del personale della scuola, organizzazione generale dell’istruzione scolastica, etc. ) e si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici; - Direzione generale per il personale scolastico; - Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione b) Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca: svolge funzioni di coordinamento e controllo in diverse aree (istruzione universitaria, orientamento degli studenti universitari ex ante ed ex post, raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione per favorire la connessione tra il mondo dell’istruzione e quello della formazione superiore, etc.) ed è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: - Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore; - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore; - Direzione generale per il coordinamento, la promozione, la valorizzazione della ricerca. c) Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali: svolge funzioni di programmazione e gestione in diverse aree (studi e programmazione ministeriale, acquisti e affari generali, cura dei rapporti con le organizzazioni internazionali operanti in materia di istruzione, etc.) ed è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

-

Direzione generale per le risorse umane e finanziarie; Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica; Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale.

I Capi dei Dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale (Direzioni generali) compresi nel dipartimento e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici dipendenti. Presso il MIUR è costituito un Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance. Ci sono poi gli uffici scolastici regionali che dipendono funzionalmente dai Capi Dipartimento in relazione alle specifiche materie da trattare.

ORGANIGRAMMA DEL MIUR

Vice ministro Ministro

Sottosegretario Segreteria Ministro

OIV

Ufficio stampa Ufficio di Gabinetto

Capo di Gabinetto Segreteria tecnica

Ufficio legislativo

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Capo dipartimento Dir. Gen. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale e istruzione

Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca

Capo dipartimento Dir. Gen. Per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle Ist. Di formazione superiore

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane

Capo dipartimento

Dir. gen. per le risorse umane finanziarie e strumentali

Dir. Gen. Per il personale scolastico

Dir. Gen. Per lo studente, l’integrazione e la partecipazione

Dir. gen. per i contratti, gli acquisti e i sistemi informativi e la statistica

Dir. Gen. per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore

Dir. Gen. per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca

Dir. gen. per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ha il compito di promuovere l’istruzione sociale e pubblica e sovraintendere al corretto andamento dell’intero sistema scolastico. Al Ministro spettano le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti d’indirizzo, la definizione degli obiettivi, delle priorità, dei piani e dei programmi per l’azione amministrativa, l’individuazione delle risorse umane, materiali ed economico finanziarie da destinare agli obiettivi individuati, e molto altro ancora. Ai Dirigenti, invece, spetta l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti quelli che vincolano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Gli uffici di diretta collaborazione: Sono quegli uffici che hanno il compito di coadiuvare il Ministro e di esercitare funzioni di raccordo tra questo e le strutture dell’amministrazione. Sono: -

L’ufficio di Gabinetto: La segreteria del Ministro; L’ufficio legislativo; L’ufficio stampa; Le segreterie del Vice ministro e dei Sottosegretari; Il servizio di controllo interno; La segreteria tecnica

L’ufficio di Gabinetto svolge i rapporti amministrativi e non, coordinando gli uffici centrali e periferici e i loro rapporti con il Ministro; il Vice ministro e i sottosegretari svolgono i compiti e le funzioni espressamente delegati dal ministro; le segreterie hanno il compito di svolgere pratiche e corrispondenza ordinaria del ministro e dei sottosegretari, nei limiti delle attività a loro espressamente delegate dal Ministro.

Per quanto attiene ai poteri del Ministro nei confronti dei Dirigenti , egli non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente che determino pregiudizio per l’interesse pubblico, il Ministro può nominare un commissario ad acta.

La Conferenza permanente dei Capi Dipartimento e dei direttori generali Riunisce i capi dipartimento, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale e i dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali ed ha il compito di trattare le questioni attinenti al coordinamento della attività dei rispettivi uffici e formulare al Ministro proposte per l’emanazione di atti di indirizzo e direttive. È presieduta dai capi dipartimento che provvedono a convocarla periodicamente con cadenza almeno semestrale.

Il Consiglio di amministrazione del Ministero È composto dai direttori generali e dai direttori di un servizio centrale, dagli ispettori centrali e dal Ministro che lo presiede o da un Sottosegretario delegato dal Ministro. Ha funzioni consultive e di amministrazione attiva: può essere consultato per esprimere pareri facoltativi sul funzionamento dei servizi e rilascia pareri obbligatori per quanto riguarda le proposte annuali relative allo stato di previsione della spesa, sui comandi e trasferimenti del personale presso altre amministrazioni e in materia di contenzioso disciplinare e dimissioni del dipendente. Ha anche potere decisionale sui ricorsi dell’impiegato della carriera direttiva relativi al giudizio complessivo espresso dall’organo competente e può decidere in merito ai ricorsi in materia di trasferimenti degli impiegati. GLI ORGANISMI COLLEGATI ALL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE Tra di essi i più importanti sono: a) Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI): è organo di garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale dell’istruzione e di supporto tecnico scientifico per l’esercizio della funzione di Governo nelle seguenti materie: istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, etc. E’ organo collegiale composto da 36 membri così suddivisi: - 15 rappresentanti del personale delle scuole statali eletti dal personale in servizio in dette scuole; - 3 rappresentanti, uno per la scuola di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle D’Aosta; - 15 rappresentanti nominati dal Ministro come esponenti del mondo della cultura, dell’arte, della scuola, delle professioni e dell’industria; - 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni

-

Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori: Sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola; Sulle direttive del Ministro; Sugli obiettivi e standard definiti a livello nazionale; Sull’organizzazione generale dell’istruzione

b) L’Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI): è un ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria, soggetto alla vigilanza del Ministro. Esso si occupa di: - Effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti; - Svolgere attività di ricerca; - Studiare le cause dell’insuccesso e della dispersione scolastica; - Assumere iniziative volte ad assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europei; - Svolgere attività di formazione del personale docente e dirigente; - Definire le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici; - Effettuare attività di monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione e molto altro ancora Gli organi dell’INVALSI, previsti dall’art. 8 dello Statuto, sono: - Presidente; - Consiglio di amministrazione; - Collegio dei revisori dei conti; - Consiglio Tecnico- Scientifico c) L’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE): è un ente di ricerca e autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. È articolato in 3 nuclei territoriali e si raccorda con le Regioni. Esso svolge le attività che spettavano inizialmente all’ANSAS (Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, soppressa nel 2011) e definisce e attua i piani di miglioramento della qualità dell’offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti che degli studenti che le istruzioni scolastiche autonomamente adottano. A tal proposito, sostiene processi di innovazione, come la diffusione e l’utilizzo di nuove tecnologi, progetti di ricerca diretti al miglioramento della didattica e interventi di consulenza e di formazione del personale docente, amministrativo e dirigenziale. IL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE (SNV) L’organizzazione del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) è articolato in: -

INVALSI; INDIRE;

-

Contingente ispettivo (reclutato dalla dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia con funzioni tecnico-ispettive ed è ripartito tra amministrazione centrale e periferica)

Il processo di valutazione delle scuole è articolato in 4 fasi: 1) Autovalutazione: prevede l’analisi e la verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti oltre ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola. È prevista l’elaborazione di un rapporto di autovaluzione (RAV) in formato elettronico secondo un quadro di riferimento predisposto dall’INVALSI, e formulazione di un piano di miglioramento; 2) Valutazione esterna: prevede l’individuazione delle situazioni da sottoporre a verifica, ovvero quali e quante siano le scuole in difficoltà, sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia definiti dall’INVALSI e con le conseguenti visite dei nuclei di valutazione (un ispettore e due esperti selezionati da un apposito albo) che portano alla definizione di piani di miglioramento; 3) Azioni di miglioramento: definizione e attuazione degli interventi migliorativi, anche con il supporto dell’INDIRE; 4) Rendicontazione sociale: pubblicazione e diffusione dei dati raggiunti.

L’AMMINISTRAZIONE PERIFERICA: GLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI Il Ministero è articolato in Uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale. Più precisamente, in ciascun capoluogo di regione ha sede un ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale (Direzione scolastica regionale) il cui numero complessivo è di 18 (sono costituiti in tutte le regioni tranne che in Valle d’Aosta e in Trentino). L’ufficio scolastico regionale sostituisce i Provveditorati e le Sovraintendenze scolastiche regionali soppressi ex art. 75 D.Lgs. 300/99. L’Ufficio scolastico regionale si configura alla stregua di un “Ministero regionale con poteri autonomi” avente, tra tante, le seguenti funzioni: -

Vigilare sul rispetto delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni; Curare l’attuazione, nell’ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; Provvedere alla gestione amministrativa e contabile della attività strumentali; Attivare la politica scolastica regionale; Curare i rapporti con l’amministrazione regionale; Vigilare sulle scuole non statali paritarie e non paritarie; Assegnare alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie e del personale; Verificare l’efficienza dell’attività scolastica.

La Direzione scolastica regionale si articola per funzioni in: a) Uffici della Direzione generale regionale: rappresentano strutture organizzative complesse, responsabili del perseguimento di un sistema di obiettivi integrato e coerente con una delle missioni principali assegnate alla

Direzione generale. Esercitano competenze funzionali in riferimento all’intero territorio regionale e sono alle dirette dipendenze del Direttore regionale; b) Unità Operative: sono strutture organizzative non complesse che formano gli uffici della direzione regionale. Contribuiscono al perseguimento degli obiettivi in quanto ognuna di esse può essere destinata a gestire un processo di lavoro (es. reclutamento dei dirigenti scolastici) o a fornire competenze specialistiche o di supporto (es. formazione). In ciascuna provincia sono poi istituiti gli Uffici degli Ambiti territoriali, che hanno funzioni di consulenza e supporto per l’assolvimento di compiti trasferiti alle scuola autonome e tutte le funzioni delegate dagli Uffici scolastici regionali. Con la L. 107/15 (“Buona scuola”) si prevede che i ruoli del personale docente siano regionali, ma articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posti. Con l’individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali si sono di fatto soppressi gli Uffici scolastici provinciali, che sono stati inquadrati all’interno delle Direzioni regionali. Completano il quadro le singole istituzioni scolastiche, in particolar modo con il loro DGSA (Direttore dei servizi generali e amministrativi) che è coadiuvato dagli assistenti amministrativi.

CAPITOLO 2SCOLASTICHE

L’ORGANIZZAZIONE

DELLE

ISTITUZIONI

LA SCUOLA AUTONOMA: il processo autonomistico delle scuole trova il suo avvio con la L. 59/97 cui ha fatto seguito il D.P.R. 275/99, norma fondamentale in materia. Il sistema formativo nazionale vede, a seguito della nascita delle scuole autonome, i seguenti attori: -

Stato ; Regioni; Province; Istituzioni Scolastiche autonome

Nelle scuole autonome abbiamo i seguenti organi: -

Organi collegiali: garantiscono l’efficacia e l’effettività dell’autonomia nel rispetto della norma che ne definiscono competenze e composizione; Dirigente scolastico: esercita le funzioni connesse alla riconosciuta qualifica dirigenziale; Docenti: hanno il compito della progettazione e dell’attuazione del processo di insegnamento e apprendimento; Responsabile amministrativo scolastico (DGSA): dirige i servizi di segreteria; Personale della scuola, genitori, studenti: partecipano al processo di attuazione dell’autonomia assumendo le relative responsabilità

Ai sensi del D.P.R. 275/99 le scuole autonome hanno i seguenti tipi di autonomia: a) Didattica (art. 4 D.P.R. 275/99): si estrinseca, ad esempio, nella possibilità di: - Rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina; - Programmare percorsi formativi specifici; - Ampliare l’offerta formativa; - Attuare percorsi didattici individualizzati per studenti stranieri; - Definire diverse modalità e criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale; - Definire i criteri di riconoscimento dei crediti scolastici per il recupero dei debiti formativi I docenti dell’organico dell’autonomia sono individuati dal dirigente scolastico che fissa il fabbisogno dei posti in relazione all’offerta formativa che intende realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnanti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità. Essi concorrono alla realizzazione del PTOF con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento; b) Organizzativa (art. 5 D.P.R. 275/99): si sostanzia dell’adozione delle modalità di utilizzo dei docenti. In particolare: - Ciascuna istituzione può diversificare le modalità di impiego dei docenti nelle varie classi; - Ciascuna istituzione può modificare il calendario scolastico, in base a quanto stabilito nel PTOF e nel rispetto di quanto stabilito dalle Regioni nella definizione del calendario scolastico; - È concessa un’organizzazione flessibile dell’orario del curricolo in non meno di 5 giorni a settimana. Tra gli strumenti organizzativi introdotti dalla L. 107/15 vi sono poi: - L’apertura pomeridiana delle scuole; - La riduzione del numero di alunni per classe; - Le articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario normale. Ogni scuola adotta criteri flessibili di svolgimento delle attività formative, anche in collaborazione con altre scuole o soggetti esterni, mediante la stipula di accordi di rete, consorzi o intese. c) Di ricerca, sperimentazione e sviluppo (art. 6 D.P.R. 275/99); d) Finanziaria: consiste nella gestione dei fondi pervenuti dai contributi statali, tasse e contributi degli studenti, più altre forme di finanziamento. Le scuole godono di autonomia contabile, amministrativa e di bilancio , ma la loro gestione amministrativo-contabile deve comunque inspirarsi ai criteri tipici aziendali di efficacia, efficienza ed economicità. Le risorse dello Stato non sono mai sufficienti per le scuole; per questo, il T.U. istruzione (D.Lgs. 297/94) prevede che il Consiglio d’istituto possa prevedere delle forme di autofinanziamento (contributi fissi d’iscrizione, tasse scolastiche obbligatorie solo nell’ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado, ovvero dopo aver adempiuto l’obbligo scolastico). La scuola gode ...


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