Filosofia Pratica - Tutti i libri PDF

Title Filosofia Pratica - Tutti i libri
Course Filosofia pratica
Institution Università degli Studi di Genova
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Riassunto tutti i libri
Giuristi e principi, Kant diverso, dignità umana, hans jonas...


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Filosofia Pratica A.s 2019-2020 Riassunto Libri GIURISTI E PRINCIPI (guardare bene parte storica – studiare bene tutti gli autori) CAP1 SAMUEL PUFENDORF – GIURISTA DELLA MODERNITA’ 1) DE LURE NATURAE ET GENTIUM (1672) è suddiviso in 8 libri e comprende tutti gli aspetti del diritto civile, penale, pubblico internazionale.  diventa un modello per le successive dottrine del diritto naturale, servito per costruzione delle codificazioni dell’epoca moderna. 2)SVOLTA METODOLOGICA Giusnaturalismo del 600, diventa dottrina del diritto naturale. Passaggio regole dalla INTERPRETATIO a quelle della DIMOSTRATIO con la riscoperta del Corpus Iuris giustinianeo, l’attività dei giuristi si era configurata come INTERPRATATIO: - Ci si identifica la scienza tardo medioevale - Oscura la LEX, consiste nell’esperienza del diritto* comune europeo. * diritto partito da Corpus Iuris romano, ma attraverso i suoi interpreti si è adattato alla società medievale. La scienza giuridica si riduce a scienza dimostrativa allineandosi al paradigma scientifico moderno con le conseguenze 3) GIURISTA  deve scoprire regole universali dell’agire umano attraverso lo studio della natura umana  natura delle cose = fonte del diritto (ragione)  Giusnaturalisti abbandonano l’INTERPRETATIO e la LEX diventa legge naturale che cede e fonda altre leggi positive. 

Pufendorf  riconosce l’importanza del nuovo metodo applicato alle scienze naturali, ma ritiene che non possa essere esteso alla scienze umane, poiché avranno una propria razionalità. Inoltre concilia RAGIONE e VOLONTA’  distinzione tra ETNIA PHYSICA e MORALITA’. Classifica cose NATURALI (inanimate – sensibili) come non in grado di guidare i loro movimenti, secondo un loro principio. Solo l’uomo all’interno dell’universo(oggetti della natura fisica) può conoscere sia la realtà che lo circonda, sia l’agire su libera scelta. Sfera umana più naturale perché Dio ha concesso agli uomini la libertà.

4) SCIENZE NATURALI = principio di casualità SCIENZE UMANE = principio di libertà  nello stato naturale (uomini escono in quanto hanno facoltà di ragione) degli uomini è illimitata; limitata quando ci si trova in uno stato di miseria, infelicità e insicurezza. La libertà è intrinseca dell’agire umano, in quanto il mondo etico è delimitato dall’ETNIA PHYSICA e MORALIA. DIGNITA’  consiste nell’essere libero per l’uomo in quanto è in grado di porre limiti al proprio agire POTERE CIVILE istituzione completamente umana, perché trae origine ad accordi tra uomini (laico stato) Abbiamo alcuni vincoli , poiché un superiore obbliga un sottoposto ad un comando di volontà attraverso il patto. Parliamo di diritto positivo, ovvero un insieme di comandi che manifestano volontà  comando atto creativo di volontà di un soggetto nei confronti di altri.

Il diritto viene identificato con una serie di imperativi che vietano determinati comportamenti e prevedono l’uso di sanzioni quando si verificano dei comportamenti vietati per legge. CAP 2 LE ORIGINI GIUSRAZIONALISTICHE DELLA MODERNA IDEA DI CODICE: LEIBNIZ GIURISTA 1)CODICE  deriva da CODEX= tronco d’albero da dove si ricavavano le tavolette di legno per scrivere nell’antichità (fogli pergamene) Libro manoscritto formato da fogli cuciti sul dorso Adottato in primis nell’ambiente cristiano con la trascrizione dei testi sacri  modello di trascrizione del sapere giuridico, il libro era scritto in codice per dare espressione di compressione autoritativa del testo. Si voleva rendere più facilmente reperibili le norme. Conteneva leggi, criterio essenziale di esistenza dei popoli, come patrimonio di civiltà. 2)CULTURA GIURIDICA EUROPEA OCCIDENTALE  il diritto è codificato in libri contenenti leggi che disciplinino in modo uniforme i rapporti giuridici dei consociati. -Oggi il codice in ambito giuridico è un libro contenente regole giuridiche che formano un sistema semplice. - Nel medioevo Lo Stato non ammette che nel dominio territoriale in cui esercita la sua sovranità vi siano altre forze concorrenti. Vediamo una nuova organizzazione politica accentrata, con un corpo leggi unico, unitario ed uniforme per tutto il territorio dello Stato. Con l’ascesa della borghesia, viene chiesto al diritto di rendere intaccabile la volontà del singolo e la sua autonomia, così da sciogliere i vincoli federali e tutelare la libera disposizione della proprietà e dell’iniziativa economica. 3)GIUSRAZIONALISMO DI LEIBENIZ  mettiamo a confronto il razionalismo giuridico vs volontarismo. A Von Cocceji, che scrisse il Comando del Creatore, replica che la volontà giusta sarà quella con più forza. Pufendorf obietta dicendo che se il diritto deriva dalla volontà dovremmo concludere che “non farà nulla contro la giustizia chi, investito, dal potere supremo, proceda tirannicamente contro i suoi sottoposti”. Leibeniz riprende l’argomentazione Groziana secondo la quale il diritto naturale rimarrebbe valido anche se Dio non esistesse.  sottolinea l’impossibilità di una violazione da parte di Dio stesso, delle regole della retta ragione. Dio vuole il giusto perché è giusto. Quindi il giusto non è tale perché Dio lo vuole. Il volere deve conformarsi ad un principio superiore. Scaturisce un averità, il Diritto, sommato alla mutevolezza di ragione, è un’eternità e contingenza ideale eterna.  simile all’idea platonica sul profilo metodologico. Ci troviamo di fronte all’impossibilità di applicare al diritto le regole ferme del ragionamento dimostrativo. 4)Leibeniz rimprovera Savigny per aver tenuto costantemente presente alla mente la chiara e viva coscienza dell’insieme. -Mirava al riconoscimento della materia romanistica che mettesse capo ai principi generali  si identificano con il diritto naturale per i quali si potevano risolvere casi più complicati. Thibauth dice che l’opera di razionalizzazione di Leibniz prendeva mosse dalle critiche della confusione e del disordine presenti nella compilazione giustinianea. -Secondo Leibeniz il riordinamento del diritto deve riguardare il diritto privato. Un settore che dopo la riformulazione poteva presentarsi come naturale e durevole nel tempo. -Un codificazione caratterizzata dall0unità della materia corrisponde al diritto privato dove trova la radice giusfilosofica. -Parliamo di Diritto Naturale che deve diventare positivo e questo transitare dall’eterno al transeunte la mutevolezza delle circostanze richiede quelle delle leggi. I contenuti sono dati dal suo rapporto con il potere dello stato. -Il diritto pubblico e privato hanno bisogno della forza dello stato per imporsi. -Le parti del diritto civile formano una specie pura di matematica del diritto.

-Sistema giuridico elaborato per via deduttivo e dimostrativo  insieme delle preposizioni giuridiche deducibili e collegate, sono vere e non si possono contraddire. CAP 3 l’ILLUMINISMO GIURIDICO IN AREA GERMANICA: UN TENTATIVO DI SINTESI 1) ILLUMINISMO  emancipazione specie umana da questo stato di minorità imputabile a se stessi.  Carattere principale razionalismo  pensiero prescrive qualcosa Presa di coscienza delle proprie capacità Secondo Kant  la ragione è lo strumento per trasformare la realtà esistente  volontarismo e razionalismo conciliati. Secondo Cattaneo Illuminismo giuridico ha 2 caratteristiche: o Atteggiamento razionalistico in relazione al diritto naturale, dove i principi sono validi sempre e ovunque conoscibili con uso della ragione e ogni individuo ha diritti soggettivi. Innati e innallenabili. o Atteggiamento volontaristico in relazione al diritto positivo:  Legge superiore alle fonti del diritto;  Legislazione traduce le regole del diritto in regole positive;  Leggi poco chiare e in un codice. IN FRANCIA  Illuminismo è sovversivo rispetto all’ordine costruito con esito rivoluzionario. Sbocca nella rivoluzione e la rivoluzione nel codice. IN GERMANIA  Ideologia di sovrani illuminati al servizio della riorganizzazione politica e giuridica sotto la loro guida 2) FEDERICO II DI PRUSSIA Corpo di leggi perfetto, razionale e completo. Necessità di subordinare a questo il potere giudiziario. Parliamo anche di legge di centralità. Diritto romano: diritto straniero, non adatto alla popolazione germanica. -Affermazione di costruire un diritto territoriale e uno generale che interessi + settori giuridici -Necessità di basarsi su ragione naturale e costituzionale di paese. Principi della legislazione: Leggi chiare e precise nella formulazione. Ma poche. - Riunite in un corpo unitario; -Devono prevedere qualsiasi caso; -Devono essere benevole. Non accetta l’idea che il codice vada formato con le mostre di un soggetto titolare di diritti, perché crede che la società deve essere suddivisa ai ceti. 3) IN AUSTRIA  il sistema di diritto comune va in crisi. MARTINI  l’uomo è un soggetto giuridico ed ha delle libertà naturali, che sono diritti innati che gli appartengono perché individuo umano. Martini parla di diritto POSITIVO, come tutela dei diritti naturali innati; Diritto di PROPRIETA’: libertà di godere dei propri beni senza condizionamenti di sorte, fondamento legislazione su contatti e successioni testamentarie. 4) ILLUMINISMO IN BAVIERA Feverbach Re interpretazione del diritto naturale, connessa all’idea moderna del diritto soggettivo di cui è titolare ogni singolo. -Diamo dei limiti al potere dello stato, limite dato dalla legge, dal fatto, dalla considerazione giuridica della pena e del reato. - Istituisce una correzione tra codificazione civile e innovamento (costituzionale/politico). Thibaut  propone un tentativo di saldare l’ispirazione illuministica con quella nazione

CAP 4 l’ILLUMINISMO GIURIDICO IN AREA ITALIANA: GAETANO FILANGIERI 1) IN EUROPA CONTINENTALE  la motivazione nella sentenza è uno degli istituti processuale che ha tardato ad affermarsi negli ordinamenti processuali. - MOTIVAZIONE: strumento per il controllo democratico dell’attività giurisdizionale. - FILANGIERI: l’obbligo di motivazione deve offrire al pubblico garanzie civili.  il suo destinatario è il copro sociale all’interno del quale il giudice amministra la giustizia  La pubblicità garantisce il il controllo immediato da parte dell’opinione pubblica e della società sull’esercizio del potere giurisdizionale. Inoltre esprime delle RIFLESSIONI POLITICHE: attribuisce alla collettività e all’opinione pubblica lo status di destinataria del rendiconto giudiziale cittadino della condizione di suddito. -Con la definizione di PUBBLICO salta alla mente la contrapposizione tra pubblico e privato e diritto Pubblico e Segreto.  Filangieri espone dubbi sul fatto che cittadino avesse diritto di conoscere il meccanismo del governo il funzionamento del giudizio. -KANT: Giustificazione del potere  tutte le azioni relative al diritto di altri uomini la cui massima non è suscettibile di pubblicità, sono ingiuste. Visibilità trasparenza di carattere pubblico delle procedure e del potere qualificano l’illuminismo e il giusnaturalismo razionale. 2) DOTTORI (XII- XV)  Prima del sorgere dei tribunali supremi, vediamo queste figure che con i loro CONSILIA, basati sulla COMMUNIS OPINIO e dati ai giudici. Con l’affermazione dei tribunali supremi, diventano figure non più determinanti. -FILANGIERI  La legge del sovrano sarebbe inconseguente se non fosse stata bannata dal Foro, l’autorità di questi interpreti (dottori). La giustizia delle decisioni dipende dalle decisioni, dipende dalla razionalità delle giustificazioni che fornisce il giudice.  Abbiamo un divieto di ricorso all’autorità dei dottori nelle decisioni controversie. Esautorando i dottori, viene favorita l’eliminazione della confusione del giudice.  razionalizzazione dell’attività giudiziale. 3) DECISIONI dovevano fondarsi sulle leggi (spesso non espresse) o su decisioni del sovrano. OBBLIGO di motivazione che rappresenta un posterium rispetto al principio di certezza delle fonti normative. Diventano uno strumento idoneo atto a garantire la concreta realizzazione del principio di subordinanza del giudice alla legge. Permette di controllare il rispetto della legalità da parte del giudice. Abbiamo quindi un dovere effettivo nell’autorità giudicativa se controllabile, con la motivazione. Autorità è titolare del potere giudiziario e deve applicare la legge e non integrarla con attività di creazione. 4) EX INTERPRETATIO I tribunali adottano politiche di opposizione all’accertamento del potere, restringono la LEX nelle decisioni del sovrano e aumentano lo spazio dell’ Interpretatio.  aumento autonomia E’ presente un rapporto conflittuale 1 Interpretatio  letterale  arbitratia non compatibile con la libertà civile; 2Lex  Favorisce l’organizzazione giuridica  il giudice applica la legge al singolo caso.

CAP 5 ILLUMINISMO IN AREA FRANCESE (VOLTAIRE) 1) ILLUMINISMO  movimento variegato multiforme nucleo omogeneo di idee comuni (emancipazione umana)  emancipazione dell’uomo di Dio  esistenza dimostrativa da leggi organizzate dall’universo  funzione metodologica = esigenza di sottrarre la spiegazione scientifica all’intervento del caso. 2) VOLTAIRE  a favore della tolleranza della religione, ma contro la religione cattolica romana. -Ha idea di ordine politico che favorisce all’interno dell’entità statale la pluralità di osservanza religiose da impedire che diventi più potente dello Stato. -Libertà individuale = libertà di esprimere le proprie opinioni (tolleranza religiosa – politica) -Bisogna punire gli intolleranti – Umile alla tolleranza -Diritto naturale diventa fonte del diritto positivo complesso di superstiziosi paragrafi. 3) LOCKE  nello stato della natura esistono dei diritti naturali fondamentali e inalienabili che precedono qualsiasi unione sociale e politica: o Spettano all’uomo per qualità naturale, protetti e garantiti dallo Stato; o Sottrae il diritto all’influenza della religione e dello Stato; o Uomini liberi e capaci di pensare razionalmente; o Il valore delle persone è dato dal principio universale della persona. 4) VOLTAIRE  Nel Philosophe IGNORANT vediamo analogia tra leggi della natura e dell’uomo  non può essere che il mondo fisico sia governato da leggi universali e intangibili e quello morale abbandonato al caos e all’arbitrio. Emancipazione umana è un riconoscimento giuridico. La fin, di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo (libertà, proprietà, sicurezza, resistenza all’oppressione) 5) MARX  libertà è una maschera dietro la quale il padrone è libero di sfruttare. Inoltre dice che il valore universale dell’uomo nasconde l’universalità di scambio. 6) BECCARIA ci parla di TERRIBILE DIRITTO, un marchio inconfondibile della società borghese. Inoltre, vede la libertà come fondata sul riconoscimento del valore universale della persona umana. CAP 6 RETRIBUZIONE E PREVENZIONE. QUESTIONE PENALE TRA ILLUMINISMO E STORICISMO ASSOLUTO. 1) I retribuzionisti accusano i preventivisti di giustificare in nome dell’utilità sociale , le pene ingiuste I preventivisti accusano i retribuzionisti di rimanere legati ad una concezione antiquata che fa concepire il diritto confuso con morale e religione. 2) KANT  nella metafisica dei costumi (1797): o poenae vindicativae (pene vendicative) inflitte perché il male è già accaduto  retributive ambito morale  spettano al colpevole per comprendere il male compiuto o poenae medicinales : - Correttivae - Exemplares - Preventive (ambito giuridico)  per ammonire il colpevole o Criterio retributivo  tutte le pene dei principi o autorità sono pragmatiche ovvero, ogni reato dev’essere punito.

o

Legge penale: - Imperativo categorico  azione buona in se stessa (non devi rubare) espressa da un giudizio categorico - ipotetico  azione buona come mezzo per raggiungere un certo scopo, espressi da un giudizio ipotetico (se non vuoi andare in prigione, non devi rubare) KANT – Principio dignità umana  critica la pena in quanto sacrifica l’interesse dell’individuo per quella della società. Il diritto penale è orientato ad infliggere pene, solo con scopi sociali. Secondo Kant questo è ingiusto Kant ci dice che per determinare una pena bisogna conoscere quantità e qualità, per eguaglianza e giustizia. La pena di morte, in caso di omicidio, deve essere però spogliata da ogni maltrattamento.

3) FILANGHIERI nella “scienza della legislazione”, considerata una summa dell’illuminismo giuridico. Opera suddivisa in 7 libri: o 1 e 2 regole generali della scienza legislativa e leggi politiche economiche o 3 procedura penale diritto penale o 4 educazione pubblica ed istruzione o 5 religione (incompleto) o 6/7 proprietà è diritto di famiglia Critica la teoria retributiva perché ritiene che si basi sull’idea di vendetta. Difende la teoria preventiva Le pene hanno 2 scopi:  

Preventivo generale (distoglie gli altri dal commettere il reato) Preventivo speciale (impedire danni alla società)

In generale preferisce le pene che apportano maggior spavento per coloro che sarebbero tentati a commettere reato. (Preventivo generale) Operano a livello di esecuzione della pena. La pena preventiva generale passa attraverso: a. esigenza umanitaria della mitezza delle pene e con l’idea di proporzionalità fra delitti e pene b. proporzione in base alla qualità e grado (proporzione per prevenire i diritti – Kant retributivo) c. pena minore se il delitto è commesso per passione. 4) HEGEL -Inizialmente considera la pena giuridica mossa da un’esigenza astratta e formalistica (giustizia retributiva) -pena morale = conciliazione del delinquente con il suo proprio destino, inteso come sua stessa vita. Non ha valenza giuridica ma esclusivamente morale. EPOCA GIOVANILE. - Filosofia del diritto = Astratto (filosofia diritto privato) , Moralità ( filosofia pratica), eticità. - Wiedervergeltung  abbiamo un superamento del delitto come lesione della lesione (come giustificazione della pena) e un superamento del delitto come esserci secondo l’estensione determinata come qualitativa o quantitativa. - Commisurazione della pena  individuato sulla base della comparibilità di entrambe le lesioni secondo il valore. - Colpevole deve essere punito nella misura della consapevolezza in proporzione del delitto - Pena  verace conciliazione del diritto con se stesso.

 Deve salvaguardare la stabilità sociale e rafforzare nei consociati rispetto e obbedienza delle leggi. CAP 7 SCUOLA FILOSOFICA E STORIA DEL DIRITTO 1) SCUOLA STORICA = movimento dai confini determinati 2) SCUOLA FILOSOFICA = rappresenta un’eredità della tradizione razionalistica e sistematica  LEIBNIZ  diritto  fenomeno della ragione sottratto alla mutevolezza e contingenza della storia  vengono applicate le regole della logica deduttiva. Il diritto viene inteso come l’insieme di proporzioni dotate di verità eterna. Il diritto assume proporzioni giuridiche raggruppate nello stesso modo in cui si raggruppano le proporzioni matematiche (definizione generale e sviluppi dimostrativi). Le proporzioni giuridiche sono di 2 tipi: o Attribuiscono diritti ben definiti a determinati soggetti o Attribuiscono determinate caratteristiche ad un diritto  SCUOLA DI GIURISTI (scuola filosofica) l’attività principale era quella di elaborare schemi per spiegare il diritto in modo sistematico – disposizione sistematica al diritto romano  HEISE  Sistema del diritto civile comune. Sistema formato da una parte generale che comprende concetti e principi della materia civilistica. Nella seconda parte si parla di diritti reali, obbligazioni, diritto di famiglia, delle successioni, restitutio integrum  Abbiamo 3 filoni: o Elaborazione della parte generale del diritto civile che comprende la teoria del soggetto giuridico, diritti ed obblighi e definizioni in senso giuridico; o Proposizioni giuridiche = predicazione della qualità a un ente Materiale giuridico= dato articolato in modo logico-sistematico  per interpretare norme.  La scuola filosofica presenta un LIMITE  trascura la ricerca storica materiale normativo, considerata come un dato ridotto da essere razionalizzato. 3) SCUOLA STORICA (Savigny) diritto è storia concreta del popolo  garantisce una continuità al diritto, unisce passato e presente.  THIBAUT espone il problema della codificazione: -opera di RAZIONALIZZAZIONE compiuta per adattare il codice napoleonico alla realtà tedesca. -Un unico codice per tutti i territori germani...


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