L actio sacramento PDF

Title L actio sacramento
Author Appunti Appunti
Course Istituzioni di Diritto Romano
Institution Università degli Studi di Parma
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riassunti per argomento...


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LEGIS ACTIO SACRAMENTO Detta anche legis actio per sacramentum (azione di legge con il giuramento sacrale). La più antica azione di accertamento. Si trattava di una procedura versatile → in quanto poteva far valere diritti soggettivi di ogni specie (es. poteri del pater familias, questioni di status) Secondo Gaio essa fu una legis actio generalis (azione di legge generale), poteva essere attuata per ottenere la tutela di tutti i diritti per i quali non fosse prevista dalla legge una diversa e specifica procedura. Gaio descrive legis actio per sacramentum (IV libro, istituzioni), introdotta con le leggi delle XII tavole. Si caratterizzava: 1. le affermazioni formali e solenni (certa verba) che le parti dovevano fare attenendosi ai formulari delle legis actiones, senza errori al cospetto del magistrato. 2. Il sacramentum il giuramento in nome della divinità, diventato poi evolutasi in una scommessa laica. Fatto nella fase in iure da entrambi i contendenti, in base a questo una volta conclusa la fase apud iudicem chi perdeva doveva versare una somma di denaro all'erario (casse pubbliche) come pena e come espiazione, per aver giurato il falso. Se a giurare il falso fosse stato l'attore, il convenuto andava assolto e l'attore pagava all'erario la summa sacramenti. Se a giurare il falso era il convenuto: doveva pagare all'attore la summa condemnationis e all'erario la summa sacramenti. In origine l'intera procedura era incentrata sul giuramento sacro, una volta fatto il sacramentum, si doveva stabilire chi dei due contendenti giurando il falso aveva turbato la pax deorum, mettendo in pericolo la civitas. Bisognava dunque riconciliarsi con la divinità costringendo il soggetto a espiare l'illecito religioso commesso. Questa procedura per sacramentum si svolgeva in modo diverso a seconda che si trattasse di una legis actio sacramento in rem o legis actio sacramento in personam.  La legis actio sacramento in rem (azione di legge con il giuramento sacrale, relativa a una cosa) → aveva ad oggetto l'affermazione solenne di un diritto reale sulla cosa controversa. È la più antica, in quanto erano più antichi i poteri che tutelava (es. potestas mancipium del pater)  La legis actio sacramento in personam → l'affermazione solenne di un diritto di obbligazione nei confronti del convenuto. Era per la difesa dei diritti nascenti dall'obbligazione scaturita o da contaratto o da delitto. LA LEGIS ACTIO SACRAMENTO IN REM Consisteva, nella fase in iure, in una vindicatio (rivendica) fatta dalle parti in causa, le quali affermavano entrambe di essere proprietarie di una cosa o una persona sottoposta. I litiganti andavano al cospetto del magistrato, in iure, portando la res litigiosa se era un bene immobile o facilmente trasportabile o un simbolo di essa se non lo era. Le due parti in causa dovevano affermare solennemente il proprio diritto su di essa, così prima uno poi l'altro imponevano sul bene controverso una festuca, una varghetta (che gaio spiega simboleggia la lancia militare e qundi l'occupatio bellica, ovvero il diritto di proprietà sulle cose prese al nemico), pronuncivano le parole solenni. Entrambi facevano la stessa affermazione solenne: – Uno dei due poteva tacere, in quel caso l'affermazione del primo veniva considerata determinante dal magistrato. Il diritto di proprietà dell'unico rivendicante era accertato, non si andava avanti con il processo. – Entrambi facevano la stessa affermazione (convenuto → contravindicatio). Dunque il processo doveva continuare se c'erano due dichiarazioni incompatibili. Si doveva accertare chi dei due avesse quel diritto.

Il magistrato dunque ordinava ai litiganti di lasciare la cosa (mittite ambo rem), poi si sfidavano al sacramentum. Il pretore doveva (vindicias dicere) asseganare il possesso interinale della res litigiosa a uno dei due contendenti (forse quello che al magistrato pareva il probabile vincitore), il quale doveva dare delle garanzie di eventuale restituzione della cosa e dei suoi frutti, se mai il giudice avesse deciso in favore dell'avversario. Entrambi i litiganti erano tenuti a presentare garanti (praedes sacramenti) per il pagamento della summa sacramenti, che il prdente avrebbe dovuto versare all'aerarium saturni. (somma variava se si trattava di un oggetto, era fissa se si trattava di una persona 50 assi). Una volta date le garanzie, il magistrato nominava il giudice che avrebbe portato a termine il processo, la lex Pinaria afferma che tra i sacramenta e la nomina del giudice dovessero trascorrere 30 giorni. In età repubblicana la scelta del giudice spettava alle parti, la nomina invece al magistrato il quale diponeva di una lista di privati cittadini (album iudicum) sottoposta a continuo aggiornamento da proporre ai litiganti. I litaganti dovevano ricordare i certa verba e tutto ciò che si era svolto di fronte al magistrato, in quanto dovevano riferirlo al giudice (tutti gli esatti termini della lite) → litis contestatio. Sulla fase apud iudicem sappiamo poco. Si iniziava con la intimazione a comparire davanti al giudice → denuntiatio fatta da una delle due parti nei confronti dell'altra nel comperendinus dies (il dopodomani rispetto al giorno della denuntiatio). Di fronte al giudice si faceva una sintetica esposizione dei termini della controversia (causae coniectio), in seguito c'era la peroratio, nella quale le parti supportavano con validi agromenti i motivi della loro ipotesi. ✗ Se una della due parti non si presentava non c'era la peroratio e il giudice sentenziava a favore della parte presente. ✗ Se invece erano entrambi presenti e presentavano prove il giudice doveva valutarle e presentare una prova. Il giudice doveva decidere sul buon fondamento del sacramentum. Le due rivendice tra loro uguali mettevano sullo stesso piano i due litiganti rispetto anche alla res litigiosa, Gaio infatti chiama le parti (non actor e reus) ✔ qui prior vindicaverat (colui che per primo aveva rivendicato) ✔ adversarius Davanti al giudice c'era un giudizio comparativo tra i litiganti e entrambi dovevano provare il diritto affermato, il giudice valutava discrizionalmente il materiale delle parti (non esistevano regole in materia probatoria), alla fine vinceva chi era più convincente. Sententia → la pronunzia del giudice. In essa si affermava quale sacramentum fosse iustum, cioè conforme al diritto. Dopo la sententia si dava al vincitore la facoltà di procedere alla fase esecutiva, se il soccombente non si fosse comportato in modo conforme alla sententia. LEGIS ACTIO SACRAMENTO IN PERSONAM Più semplice e le parti in causa meglio distinte. Per la citazione in giudizio del covenuto (in ius vocatio) e per quasi tutto il resto si seguivano in linea di massima le regole della l.a.s in rem. Caratteri di differenza: Colui che dava inizio al processo era il creditore del convenuto, il convenuto poteva ammettere questa circostanza o negarla. L'attore si rivolgeva al reus con una tipica frase in cui poteva cambiare solo l'importo o l'oggetto dell'obbligo.

Se il convenuto ammetteva di essere colpevole (aio), affermazione iniziale del'attore si prendeva per vera e si concludeva il processo. Se inece negava (nego), c'erano due affermazioni incompatibili e si procedeva alla sfida al sacramento con le stesse modalità della l.a.s in rem. Lo stesso vale per la nomina del giudice privato. Fase apud iudicem: Ruoli distinti (attore→creditore/covenuto→debitore). Era compito dell'attore dimostrare le proprie affermazoni e il convenuto poteva anche restare inerte, infatti in caso l'attore non fosse stato abbastanza convincente il convenuto sarebbe stato assolto....


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