Legis actio per manus PDF

Title Legis actio per manus
Course Diritto romano
Institution Università degli Studi di Palermo
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Legis actio per manus...


Description

LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM Essa è una legis actio molto antica, forse più antica anche rispetto alla legis actio sacramenti in rem. Essa poteva essere utilizzata, in forza di una norma delle 12 tavole che sicuramente confermava precedenti Mores, essa poteva essere spedita contro il convenuto che in una precedente legis actio dichiarativa in personam (cioè in una legis actio a tutela di crediti), fosse stato condannato al pagamento di una somma di denaro perchè riconosciuto debitore nei confronti dell'attore e non avesse pagato tale somma entro 30 giorni dall'emanazione della sentenza, precisamente giorni iusti cioè giorni in cui era lecito l'esercizio della iurisditio; per questo caso che è quello principale si parla di ''manus inectio iudicati'' perchè il convenuto condannato era detto Iudicatus o Damnatus. In secondo caso, sempre in forza di una norma delle 12 tavole, la legis actio per manus iniectionem poteva essere esercitata contro il convenuto che in una precedente legis actio dichiarativa in personam avesse ammesso l'esistenza del proprio debito nei condronti dell'attore davanti al magistrato iusdicente se non avesse pagato tale debito entro 30 giorni dalla confessio, in questo caso il convenuto era detto confessus e veniva equiparato al convenuto condannato e parificato, quindi, allo iudicatus. Leggi successive alle 12 tavole introdussero altri casi di applicazione della legis actio per manus iniectionem per i quali si parò di manus iniectio pro iudicato, questi casi che erano di pubblica evidenza non avevano bisogno di essere accertati furono equiparati al caso della manus iniectio iudicati come se vi fosse stata una sentenza di condanna. Infine sempre in forza di leggi successive alle 12 tavole la Legis actio per manus iniectionem poteva essere spedita in alcuni casi per i quali si parlò di manus iniectio pura. In forza di una lex publilia, di data incerta della fine del IV o inizi III secolo a.C., la manus iniectio pro iudicato fu data allo sponsor, esso era un soggetto che mediante un particolare contratto detto sponsio si obbligava a pagare ad un creditore quanto a costui era dovuto dal suo debitore principale; in forza della lex publilia lo sponsor che avesse pagato il debito al posto del debitore principale e non avesse da questo ottenuto il rimborso di quanto pagato al creditore entro sei mesi dall'avvenuto pagamento poteva agire contro il debitore principale tramite la manus iniectio pro iudicato. Un esempio di manus iniectio pura: si può citare il caso di una lex curiae testamentaria degli inizi del II secolo a.C , per cui l'erede avrebbe potuto agire con la manus iniectio pura contro il legatario che in violazione della lex curiae testamentaria avesse percepito dall'eredità più di 1000 assi (Era prassi diffusa che il testatore esaurisse quasi tutto l'atto ereditario in legati, essi sono disposizioni testamentarie a titolo particolare per cui l'onorato detto legatario subentra al testatore in singole determinate situazioni giuridiche soggettive attive, illegatario è un successore a titolo particolare, la successione in generale è quel fenomeno per cui un soggetto detto successore o avente causa subentra ad un altro detto dante causa nella titolarità di una o più situazioni giuridiche soggettive atteve, essa può essere a titolo particolare o univerasale. E' a titolo particolare se il successore subentra al dante causa in singole determimate situazioni giuridiche soggettive attive mentre è universale se il successore subentra al dante causa in un complesso unitariamente considerato di situazioni giuridiche soggettive attive e passive. L'erede subentra nella proprietà e più in generale in tutti i diritti trasmissibili facenti caso al dante causa, in questo caso la sucessione in caso di morte nel caso del legatario e dell'erede ma essa può essere anche inter vivos come quando si compra qualcosa al bar quindi quando il successore subentra al dante causa quando questi è ancora in vita). Un altro esempio riguarda la manus iniectio pura contro gli usurai. Sia nei casi di manus iniectio pro iudicato che nei casi di manus iniectio pura si agiva per la realizzazione di situazioni certe perchè reputate tali dall'ordinamento giuridico perchè fondati su fatti di pubblica evidenza. Il procedimento della legis actio per manus iniectionem, essa era esecutiva dunque non era necessaria la presenza di un giudice che non aveva nulla da accertare. Il procedimento si svolgeva esclusivamente in iure dinnanzi al magistrato iurisdcente mentre dal 367 a.C il pretore che fu l'organo principale della iurisditio. In iure presenti l'attore e il convenuto, l'attore pronunciando certa verba (parole determinate) e rivolgendosi al convenuto enunciava il fatto da cui pretendeva derivasse il suo credito quindi precisava esattamente l'ammontare di tale credito, dichiarava di manum inicere e contestualmente applicava la manum iniectio, afferrava il convenuto cioè gli metteva le mani addosso. Nel caso della manus

iniectio iudicati che è quello principale, l'attore rivolgendosi al convenuto (Antologia) ''Poichè tu sei stato condannato nei miei confronti per 10 mila sesterzi e non hai pagato per questo motivo ti metto la mano addosso per 10 mila sersterzi.'' e nel frattempo l'attore afferrava il convenuto. Nei casi di manus iniectio iudicati e pro iudicato il convenuto si poteva sottrarre alla manus iniectio solamente se in suo favore interveniva il vindex, che era un soggetto che intervenendo si sostituiva al convenuto, lo metteva fuori causa e assumeva su di sè la controversia. In particolare il vindex contestava il credito vantato dall'attore nei confronti dell'originario convenuto sottoposto alla legis actio per manus iniectionem. Nel caso della manus iniectio iudicati il vindex poteva opporre all'attore che non era stata emanata una valida sentenza di condanna a carico del convenuto oppure che non erano ancora trascorsi i 30 giorni o che durante questo termine il convenuto aveva pagato all'attore quanto gli doveva. Mai però, mai il convenuto avrebbe potuto contestare nel merito la sentenza, mai affermando che il convenuto fosse stato condannato ingiustamente perchè ciò avrebbe significato produrre appello che è il mezzo di impugnazione di una sentenza. L'appello è un mezzo di impugnazione che si propone in un organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato la sentenza, diversamente non avrebbe autorità. Ma nelle legis actiones la sentenza non poteva essere appellata perchè il giudice era un privato, non aveva superiori gerarchici, ma inoltre il giudice veniva liberamente scelto dalle stesse parti ed era una persona di loro fiducia. Il vindex contestava il credito che l'attore vantava nei confronti del convenuto, dunque a seguito dell'intervento del vindex si doveva accertare se il credito esistesse o no e per consentire ciò si innestava nella legis in actio per manus iniectionem un processo di cognizione, cioè una legis actio dichiarativa in personam. Quale? Non lo sappiamo, probabilmente la legis actio sacramenti in personam forse introdotta per la prima volta in questa applicazione interna al rito della legis actio per manus iniectionem. Ora se si accertava che il credito dell'attore non esisteva il vindex, in questa legis actio dichiarativa in personam, sarebbe stato assolto; diversamente sarebbe stato condannato a pagare il credito dell'attore nella misura del doppio cioè si applicava la regola della litis crescentia. Tutto questo se interveniva un vindex, se nessun vindex interveniva in favore del convenuto egli non poteva sottrarsi alla manus iniectionem. Dice Gaio non poteva respingere da sè la mano dell'attore che aveva messo addosso, non poteva contraddire in personam. Se il convenuto vantava crediti, si parla di compensazione cioè il fenomeno per cui obbligazioni reciproche fra due soggetti si estinguono nella misura in cui concorrono. (Se Tizio è debitore di Caio per 100 e Caio di Tizio per 100 i due debiti si estinguono). Mentre oggi si ammettono tre tipi di compensazione: GIUDIZIARIA, VOLONTARIA E LEGALE (C.C. 1243), il diritto romano non conobbe fino a Giustiniano la compensazione LEGALE tendenzialmente escluse anche quello Giudiziaria tranne in tre casi, quindi avrebbe dovuto agire a parte perchè non potevano essere mescolate in uno stesso giudizio questioni attinenti ad azioni diverse, perchè ogni azione era tipica. Se nessun vindex interveniva in favore del convenuto, egli restava assoggetato alla manus iniectio; in particolare il pretore pronunciava l'additio del convenuto in favore dell'attore, quindi assegnava il convenuto all'attore. L'attore conduceva il convenuto nelle sue carceri private e lo teneva in catene per sessanta giorni, durante questo periodo che ormai si collocava fuori dal processo e quindi non si parla più di ATTORE e CONVENUTO ma di CREDITORE e DEBITORE; durante i 60 giorni il creditore doveva dare al debitore un minimo necessario per sopravvivere a meno che, dicono le 12 tavole, il debitore non volesse vivere del suo cioè dei suoi stessi mezzi. Inoltre se durante i 60 giorni il creditore doveva condurre il debitore nel comitio per tre mercati consecutivi detti nundinae perchè si tenevano ogni nove giorni, durate questi comizi il debitore doveva proclamare pubblicamente l'importo del credito cosi che gli amici o i parenti del debitore potesse riscattarlo. Se nessuno entro i 60 giorni interveniva a riscattare il debitore, il creditore poteva scegliere fra due alternative. Se più erano i creditori avrebbero potuto squartare il corpo del debitore e dividerlo, come affermano le 12 tavole, ne avrebbe commesso frode chi avrebbe preso del corpo del debitore più o meno di quanto gli spettasse. Essa è una norma discussa, apparsa troppo crudele ad alcuni studiosi che hanno cercato di spiegarla diversamente;

riferendola ad una divisione non del corpo ma del patrimonio del debitore ma questi tentativi contrastano col tenore della disposizione legislativa e sono stati respinti. D'altra parte è vero che noi non abbiamo delle fonti, testimonianze di debitori uccisi per cui possiamo presumere che trascorsi i 60 giorni senza che nessuno fosse intervenuto per riscattare il debito questi sarebbe rimasto assoggettato al creditore fino a quando egli stesso o altri non avesse eliminato il debito. Lo stesso procedimento si seguiva nei casi di manus iniectio pure ma con una importante differenza; nei casi di manus iniectio pura il convenuto poteva sottrarsi alla manus iniectio personalmente senza il vindex, ma come il vindex nei casi di manus iniectio iudicati e pro iudicato il convenuto sarebbe stato asoggettato alla regola della litis crescentia. Una lex vallia di data incerta generalizzò il regime della manus iniectio pura, l'antico regime per cui il convenuto non poteva sottrarsi alla manus iniectio se non interveniva un vindex continuò ad applicarsi al convenuto condannato e al debitore principale che non avesse rimborsato lo sponsor. Fondamentale è sottolineare che l'esecuzione che aveva luogo con la manus iniectionem era personale, se si legge l'articolo 1740 del nostro codice civile il debitore risponde con il suo patrimonio. A Roma il debitore veniva chiamato a rispondere con la sua stessa persona per i suoi debiti non con il patrimonio....


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