LEGIS ACTIONES DIRITTO ROMANO PDF

Title LEGIS ACTIONES DIRITTO ROMANO
Author Alice Volpe
Course Diritto romano
Institution Università degli Studi di Torino
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APPUNTI DEL PROFESSOR MASUELLI UNITO...


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14/03 LEGIS ACTIONES E PROCESSO FORMULARE

Legis actiones → espressione del diritto arcaico, rimonta alla fondazione della città fino al 18 a.C. La caratteristica di questo processo è che esso poteva essere utilizzato esclusivamente dai cittadini romani (cives) come gran parte degli istituti che erano espressione del diritto arcaico. Questa caratteristica porto inevitabilmente intorno alla metà del I sec.. a.C a consentire ai romani di utilizzare un altro sistema processuale, accessibile anche agli stranieri. Questo sistema processuale era stato predisposto a cominciare dal 242 a.C, da un pretore particolare = PRAETOR PEREGRINUS = Pretore degli stranieri → quel pretore che organizza un sistema processuale più snello rispetto alle legis actiones e utilizzabile anche dagli stranieri oltre che dai cittadini romani Questo nuovo sistema processuale si affianca al processo per legis actiones a partire dalla prima metà del I sec. a.C. con una legge chiamata “ebuzia” (?) e nel 18 a.C. una riforma processuale voluta da Augusto sostituì l’ormai vecchio processo per legis actiones con questo nuovo processo chiamato per le sue caratteristiche “FORMULARE”. Ulteriore caratteristica generale del processo per legis actiones era quella di rispettare necessariamente il tenore letterale dei formulari di ciascuna legis actio. Infatti se una delle parti avesse errato nella pronuncia delle parole solenni di cui si componevano quei formulari, avrebbe perso irrimediabilmente la lite (il processo). Ma quali erano dunque le legis actiones? Esse, così come sono esposte nel nostro testo, sono note solamente a partire dalla scoperta delle istituzioni di Gaio nel 1816 presso la Biblioteca capitolare di Verona. Gaio è l’unica fonte che ci permette la conoscenza approfondita del sistema processuale delle legis actiones, per una ragione molto semplice: perché Gaio ha scritto queste istituzioni che sono un manuale di diritto romano analogo al nostro → Gaio insegnava agli studenti il sistema processuale più vicino alla loro città Le istituzioni di Gaio ci permetto di conoscere la dettagliata procedura delle legis actiones. Le legis actiones si dividono in due grandi gruppi: - Legis Actiones Dichiarative → miravano esclusivamente ad accertare un diritto soggettivo. 1) legis actio sacramento in rem → sulla cosa - es. proprietà 2) legis actio sacramento in personam → accertamento di un diritto soggettivo nei confronti di una persona - ha come contenuto la pretesa ad ottenere nei suoi confronti un certo comportamento (nostra distinzione tra diritti reali e diritti di obbligazioni) - distinzione fatta dal collegio pontificale La descrizione della l.a.sacramento in rem era molto più complessa rispetto a quella del sacramento in persona → la descrizione fatta da Gaio era sicuramente “per relazionem”, cioè si limitava solamente a delineare le differenze senza spiegarne il processo

- Legis Actiones Esecutive → miravano alla realizzazione di un diritto soggettivo, il cui accertamento era già stato effettuato in precedenza o attraverso un processo dichiarativo (legis actio dichiarativa) oppure il diritto soggettivo era riconosciuto come già accertato dall’ordinamento in determinati casi particolari (origine storica dell’attuale “titolo esecutivo”).

Quando l’ordinamento ritiene un diritto soggettivo accertato dalla precedente effettuazione di un procedimento, vuol dire che si è in presenza di un negozio giuridico (titolo esecutivo) la cui sussistenza è di per se idonea per la realizzazione del diritto soggettivo, indipendentemente dal processo: es. urgenza di retribuire l’esercito Processo = complesso attività volto all’accertamento o alla realizzazione di diritti soggettivi 1. LEGIS ACTIO SACRAMENTI IN REM Il processo si instaurava dopo una “in ius vocatio” (= chiamata in giudizio) effettuata oralmente da quel soggetto che intentava il processo contro un altro, che teneva ingiustificatamente la cosa. Allora, alla porta della casa si presenta quello che innesca il processo (che rivendica la cosa) e intima l’altro soggetto di presentarsi un determinato giorno (quella del processo). Questa intimazione era spesso accompagnata da minacce. Il rivendicatore, inoltre, necessitava di una garanzia, una sicurezza che l’altro soggetto (il convenuto) si sarebbe presentato al processo → invitava dei soggetti terzi a testimoniare della promessa del convenuto Il giorno dell’udienza, di fronte al magistrato compaiono 2 soggetti, oltre alla presenza fisica della cosa oggetto del processo (bue, schiavo, zolla di terra che rappresenti il terreno oggetto del processo, ecc...) Quindi in aula erano presenti : la cosa, il convenuto, l’attore, il magistrato e una grande folla. No figura avvocato → i due soggetti dovevano parlare da soli → se una parte aveva un minimo di acculturazione e aggiungeva delle parole per sostenere la sua tesi (nasce da qui la “retorica”), egli avrebbe avuto una maggiore attenzione dal magistrato. • L’attore pronuncia una formula vendicatoria “io affermo che questa cosa è mia.. in base alla mia condizione giuridica.. (es. portava testimoni della precedente passaggio di proprietà)” e chiede al convenuto per quale motivo anche lui avesse fatto un’affermazione vendicatori sullo stesso bene. • Il convenuto risponde “io ho affermato il mio diritto” appoggiando un bastoncino sulla cosa rivendicata. Nel processo più antico, dopo queste dichiarazioni, avveniva un “intreccio” (manus consevere) tra l’attore e il convenuto → simbolo della lotta primordiale dell’appartenenza del bene • A questo punto il magistrato invita le parti a cessare la controversia fisica, e dice appunto “lasciate tutti e due la cosa”. Qui si entra nel vivo del processo di accertamento della cosa. Questa parte risulta complessa. • L’attore sfida il convenuto a pagare una somma di denaro correlata al valore del bene, qualora egli fosse risultato soccombente (avesse perso la causa) nell’accertamento del diritto soggettivo (accertamento dell’appartenenza). Questa scommessa/sfida rivolta dalla parte attrice all’avversario (accompagnata da un giuramento) prende il nome di sacramentum. L’oggetto della scommessa era appunto pagare una somma di denaro correlata al valore del bene. • Fino a questo momento del processo la cosa era stata lasciata in mezzo all’aula, o su un lato ben individuato della stessa. In questa fase del processo però era necessario “utilizzare” la cosa → il magistrato la assegna a quella fra le due parti che dava maggiori garanzie in relazione alla

restituzione della stessa a quell’altra parte che sarebbe uscita vittoriosa dal giudizio sul sacramentum. Garanzie = soggetti → la cosa veniva materialmente assegnata a dei soggetti “praetes” (=garanti processuali) che si impegnavano di fronte al magistrato a restituire la cosa a quella fra le due parti che sarebbe uscita vittoriosa dalla sfida. Il convincimento del magistrato si era formato durante il processo ascoltando la lite tra le due parti in aula → cosi riesce a decidere a quale delle due parti consegnare la cosa → la parte “iuris iusta” Inoltre, anche per abbreviare il rito, il magistrato consegnava il bene alla persona che aveva anche solo una apparenza di ragione • Una volta compiuti tutti questi passaggi → il complesso delle attività accadute prende il nome di “litis contestatio” = presa di atto da parte dei testimoni che il rito processuale è stato correttamente instaurato. Essa avrà ovviamente degli affetti sul processo. Con questa presa di atto si conclude la prima fare per legis actiones → FASE IN IURE Si apre qui la successiva fase: APUD IUDICEM Il protagonista di questa seconda fase non è più un magistrato ma un soggetto privato - iudex privatum → Emanazione della sentenza - essa aveva per oggetto quale pronuncia giurata/sacramentum fosse iustum e quale inuistum La sentenza aveva per effetto di creare in capo ai garanti (praetes) che avevano ricevuto la cosa controversa il dovere di restituire la cosa. Questa legis astio è impregnata nel sacramentum, e solo successivamente si dedica alla restituzione della cosa → riportare la realtà concreta sul piano sacro - la realtà storica deve coincidere con la realtà riportata di fronte agli dei. Ci si chiede quindi perché nonostante la presenza del magistrato, era necessaria anche la decisione del giudice privato. Lo iudex privatus nasce nella configurazione del processo come soggetto privato (cittadino romano) che aveva messo la propria disponibilità per ricoprire questo luogo. Analogamente il pretore teneva nel luogo in cui esercitava la propria attività un registro/albo in cui erano elencati i nomi dei cittadini che avevano dato la loro disponibilità a ricoprire il ruolo di iudex privatus. Era proprio all’interno di questo registro che le parti, in entrambi le fasi, andavano a scegliere il giudice che esse ritenevano idonee a decidere la loro controversia. Erano cioè le parti ad imdicare al magistrato il nome che avevano scelto dall’elenco. Sulla base di questa non vincolante decisione, il magistrato decideva lo iudex privatus. Si preferisce affidare ad un soggetto più vicino alle parti (dunque un cittadino come loro) a decidere una controversia privata, che non concerneva affari di stato. Era forse questo la mentalità che ha prodotto questa struttura, quella sensibilità che gli affari dei cittadini privati dovessero essere trattati e decisi da cittadini privati. 2. LEGIS ACTIONES SACRAMENTI IN PERSONAM Aveva più o meno le stesse caratteristiche ma vi è un problema: nelle l.a.sacramenti in rem si portava la cosa, nelle l.a.sacramenti in personam cosa si portava? Non si sa, si pensa che bisognasse portare un uomo libero che nona aveva posto in essere il comportamento che avrebbe dovuto porre. Bisogna quindi immedesimare in una persona una determinata categoria giuridica → il rapporto obbligatorio

Per il resto questa Legis Actio Sacramenti in Personam si concludeva allo stesso modo della Sacramenti in Rem.

Nelle leggi delle XII Tavole è presente qua e là la presenza di legis actiones, ma non viene più menzionato il sacramentum. La legis a.s. in personam era stata presto sostituita da altre legis actio che prescindevano dal sacramentum

3. LEGIS ACTIO PER CONDITIONEM - Masuelli non la tratta

Legis actio ESECUTIVE: 4. LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM (“per afferramento”) Presupposti - il diritto che si mirava a realizzare, fosse già stato iaccertato n una precedente sentenza o che si fosse in presenza di un fatto giuridico che giustificasse la manus iniectio indipendentemente da una sentenza. Nella legis actio sacramenti in rem, la parte vittoriosa poteva appropriarsi forzosamente del bene nel caso in cui il convenuto o il praetes non l’avesse restituita. Nel caso in cui la legis actio sacramenti in personam non fosse stata attuata, si faceva ricorso ad una legis actio per manus iniectionem. 30 gg dopo la legis actio sacramenti in personam, qualora il debitore fosse rimasto inadempiente, l’attore vittorioso poteva chiedere al magistrato l’esecuzione della legis actio per manus indicetionem. Egli pronunciava la formula della sentenza emanata dal giudice privato, e diceva “per questa ragioni metto le mani su questo qua” - questo gesto simbolico a mettere le mani addosso, il magistrato acconsentiva che la parte vittoriosa portasse con se il convenuto che non aveva ottemperato alla sentenza precedente. Il magistrato però prima di acconsentire a far si che mettesse le mani addosso, chiede al convenuto se egli ha qualcuno disposto a garantire (= pagare) per lui = vindex → soggetto, un amico del condannato, che può pagare per lui, che può soccorrere il convenuto e pagare il suo debito. 5. LEGIS ACTIO PER PIGNORIS CAPIONEM...


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