Diritto Romano 2 PDF

Title Diritto Romano 2
Author Alessandra Tondo
Course Istituzioni di diritto romano
Institution Università Cattolica del Sacro Cuore
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DIRITTO ROMANO Gaio parla di diversi tipi di potere (potestas, manu, mancipium, dominium). Due negozi giuridici antichissimi (ovviamente riservati solo ai cittadini romani): 

Mancipatio: negozio solenne, è definito atto legittimo, non consente apposizioni di termini di clausole, che si esercita per certa verba (parole solenni) e per gesti. L’antica compravendita del mondo romano. È una compravendita a effetti reali: vuol dire che conclusa la mancipatio l’oggetto posto in vendita transita nel dominium dell’acquirente e cessa il dominium del venditore. La compravendita non fa transitare i beni, la mancipatio si. Fatta la mancipatio il dominium è transitato. La mancipatio si fa tra cittadini romani puberi, alla presenza di altri 5 cittadini romani, i compratori e i venditori sono mancipio dans e mancipio avens, è presente anche un ulteriore soggetto detto libripens. L’atto avviene infatti con la pesatura di una certa quantità di rame o di bronzo. Questo atto viene utilizzato in infinite occasioni, ad esempio per l’adozione o per il testamento.



Sponsio: atto solenne che si esercita per certa verba. Negozio ad effetti obbligatori che non fa transitare proprietà ma impegna a compiere una determinata attività, una prestazione. È il prototipo del contratto, ma per la sua antichità non è un contratto. Si fa per certa verba. Spondeo vuol dire impegnarsi. Nell’istante in cui interviene la risposta l’impegno è preso. Sulla base della sponsio si costruiscono dei negozi a livelli simili.

Gaio ricorda come vi sia un unico caso in cui è consentito ad uno straniero usare la sponsio: caso in cui il Princeps stesse concludendo il trattato con il capo di una nazione straniera. In questo caso pur non essendo cittadino romano, allo straniero è consentito rispondere con spondeo; ma è un caso di diritto militare o internazionale.

Persone sottoposte alla potestas: potere nei confronti dei figli e delle figlie. La patria potestà è un elemento che i origine insieme alla manus e al dominium era un unico potere. le persone sui iuris non sono sottoposte ad alcuno di questi poteri (potestas, manus, mancipium), a prescindere dal sesso, dall’età. Agnatio – Cognatio: sono due tipo di parentela: Agnatio: parentela in origine rilevante per il diritto civile, esiste quando c’è continuità di sangue in linea maschile. Vincolo agnatizio es di uno zio nei confronti dei fli (maschi e femmina) di terzo grado. Cognatio: parentela di tutti i tipi, senza distinzione di sesso. Ha rilevanza nep diritto civile nel periodo post classico. Il pater familias ha pieno potere su figli e nipoti: Il figlio può anche essere messo a morte dal pater familias. Il pater familias poteva vendere il proprio figlio attraverso la mancipatio, e se colui che l’aveva acquistato lo liberava, il figli ritornava nella potestas (infinite volte prima delle dodici tavole) Se il pater familias volesse vendere il proprio figlio, sposato, dovrebbe vendere anche la moglie. Ha la possibilità di vendere i propri figli come se fossero degli schiavi. Nelle 12 tavole è scritto che se il padre avrà venduto 3 volte il figlio (maschio, nei confronti delle figli per l’emancipazione e l’adozione bastava una sola vendita) il suo potere di potestas si scioglierà, come anche il rapporto di agnazione. Perché questa legge in un periodo così arcaico?  Funzione di limitare il potere del parter familias che aveva un potere di vendita illimitato.

Il filius familia è alieno iuri subiectu, non ha capacità giuridica (ma vedi pecunium). Ha peroò capacità nell’ambito del diritto religioso e pubblico.

Persone in causa mancipii: persona non schiava ma libera, che venga venduta ad un altro pater familias e da questo comprata, rimane in una situazione formalmente di libertà e cittadinanza. La persona viene trattata dal compratore come uno schiavi. Situazione para servile. Se poi viene liberato, torna ad essere nella potestas del padre. Cfr Nexum: es pater familias che vende tutti i suoi beni e vendendosi ad un altro pater familias. Si vendeva se stessi e anche i propri familiari: limitazione della capacità giuridica. Abolito in età arcaica. Sulla base della legge delle 12 tavole (quella della liberazione del figlio alla terza volta) i pontefici creano due negozi: 

L’adoptio: è il transito di un soggetto che sia alieno iuri subiectu da una famiglia all’altra. La terza volta il figlio si trova in causa mancipii dell’acquirente che lo rivende al pater originario ma dopo lo convoca in giudizio davanti al pretore, con la legis actio sacramenti, il padre adottivo rivendica nei confronti del padre originale, il figlio adottivo. Il padre originale tace (in iure cessio: il convenuto non dice nulla) e il pretore assegna il figlio al nuovo pater familias. Cessa la vecchia patria potestà e si sciolgono interamente i rapporti di agnazione con la famiglia precedente (adoptio plena). Si creano i rapporti di agnazione nuovi.



L’emancipatio: il pater familias vende volontariamente tre volte il proprio figlio con l’intento di emanciparlo alla terza e perdere la patria potestà però alla terza volta il figlio è in una situazione di causa mancipii dell’acquirente. Il padrone avrebbe dovuto manomettere il figlio che sarebbe diventato sui iuris. Mentre la prassi prevedeva che la terza volta il figlio fosse venduto al padre che lo aveva in causa mancipii e poi lo avrebbe manomesso. Il problema era infatti che si sarebbe andato a costituire un rapporto di patronato, che era più ragionevole creare con il padre. Si trova il modo di rendere sui iuris un soggetto alieno iuri subiectu.

Persone sottoposte alla manus: mulieres in manu. Ha a che fare con l’ingresso di una donna in una determinata famiglia. Le donne in una familia sono sottoposte alla potestas del pater familias. Ma se la donna contrae matrimonio transita come potere nella diversa familia. Le forme matrimoniali arcaiche davano tutte forma alla manus. Quelle più recenti no. Tre forme costituivano la manus: 1. Coemptio: compravendita. Il pater familas acquista una donna per averla in moglie o per darla in moglie ad un proprio figlio. Si crea con la mancipatio e si crea un poter di manus. 2. Confarreatio: modo o forma più poetica per costituire la manus. È riservata ai patrizi. È un sacrificio che viene fatto usando un pane di farro pronunciando certa verba con la presenza di alcuni sacerdoti. Le nozze confarreate erano ancora in uso ai tempi di Gaio. 3. Usus: coabitazione prolungata per un anno. Anche se doveva essere accompagnata da certi cerimoniali (es corteo di amici che accompagnava gli sposi alla casa scelta). Ma la convivenza protratta per un anno, decorso l’anno costituiva la manus. Richiama una sorta di usucapione: possesso continuato.

Una norma consentì a partire dalle 12 tavole che la donna non si sottoponesse a questo potere usando il trinoctium: antico istituto che stabiliva che se la donna si fosse allontanata per tre notti consecutive nel corso del primo anno non si sarebbe creato l’usus e non si sarebbe acquisita la manus. Con la manus si costituisce un potere simile a quello della patria potestas ma soprattutto un rapporto agnatizio con la nuova famiglia. Col marito istituisce un rapporto di loco filiae. Gaio distingue due forme di adozione in senso lato: o Adoptio: riguarda un soggetto ad una potestas di un pater familias, e costituisce il transito di questa persona in un’altra famiglia. In seguito distinta in plena (quella che continua a dare effetti di scioglimento di vincoli parentali)e minus plena (conserva i vincoli agnatizi- relativa al periodo post classico). o Adrogatio (arrogazione): tratta di un soggetto che dallo status di sui iuris (es pater familias) diventa soggetto ad altra potestà. -> capitis deminutio minima: perde uno status familia. È molto simile alla prima forma di testamento. Non è un negozio ma una cerimonia che avviene solo in alcuni giorni tipici nei quali un determinato soggetto convoca i comizi curiati (30 curie) e il pontefice massimo “interroga”(rogatio) i comizi e chiede che qualcuno diventi figlio di altri genitori. L’arrogazione classica è riservata ai soggetti maschi, cittadini romani e puberi. Fatta l’acclamazione della curia, costui cessa di essere un pater familias. Il patrimonio dell’adrogato diventa patrimonio dell’adrogante-> si spezza il legame agnatizio. L’adrogato non ha più legami agnatizi con il fratello, ma crea nuovi rapporti agnatizi. Interviene una capitis deminutio che crea degli effetti: i rapporti obbligatori vengono sciolti, salvo che poi il pretore concederà ai creditori delle azioni fittizie per evitare che vi sia un documento in capo ai creditori di colui che è diventati figlio. Questo tipo di adozione può essere fatta solo a Roma. Al finire dell’epoca repubblicana le curie vengono sostituite con altri tipi di assemblee, in particolare da 30 littori convocati dal pontefice massimo e che ricevono la domanda dell’adrogatio. Valgono per entrambe:  Differenza di età di almeno 18 anni tra padre e figlio  Vi devono essere 18 anni per quanti gradi di differenza vi sono, se si vuole adottare qualcuno come nipote  Potevano essere fatte nei confronti di soggetti puberi  Non potevano essere compiute da una donna Questa cerimonia è molto simile al testamentum calatis comitisi. Un tempo le due cerimonie venivano affiancate, poi le si è distinte. Entrambe sono possibili soltanto a quel pater che vuole prendersi un figlio, che non ne abbia già. Sono delle cerimonie affini a loro volta a due altre relative ad un fase ancestrale: o Enuptio gentis: serve a far transitare un’intera gens all’interno di un’altra gens o Detestatio sacrorum: cerimonia con la quale una famiglia o una gens veniva trasferita.. serviva per una pax deorum. Le curie o i littori rappresentano il popolo romano.

Liberare definitivamente uno schiavo: prima lo manomette poi lo adotto: cessa il rapporto di patronato e si crea un rapporto agnatizio. Concorrono con il fenomeno della LEGITTIMAZIONE: procedimento grazie al quale rendo qualcuno nato fuori da un giusto matrimonio, figlio. (i figli nati da un rapporto di concubinato sono detti naturales- non riguarda quelli nati da una relazione occasionale: vulgo concepti). Se i concubini si fossero sposati i figli da naturali divenivano legittimi, ma occorreva che non ci fossero dei figli nati da giusto matrimonio FORME TARDE DI LEGITTIMAZIONE Per oblationem curiae: acquisto di determinate cariche, forma di legittimazione che è usata dai enitori per comprare delle cariche ai figli. Ove manchino queste forme e non sia possibile provvedere attraverso un matrimonio c’è sempre la possibilità di uno scritto imperiale che riconosce lo status di filio e quindi di cittadinanza da parte di una richiesta dei genitori. o Dove manchi l’adrogazione o l’adozione di un soggetto, si richiede il consenso da parte di quel soggetto intermedio che ne avrebbe acquisito la potestà. Pretor urbanus/peregrinus: consentiranno ai creditori di recuperare quanto perso con l’adrogatio. Affinità di questa potestas con la manus (perdita dei legami agnatizi) si ha passando alle forme di matrimonio (confarreatio, coemptio, usus) vedi pagina 2.

MATRIMONIO E DIVORZIO Il divorzio nel diritto romano è da intendersi con una formula. Affectio Maritatis: elemento essenziale affinchè esista il matrimonio e deve durare nel tempo. Se viene meno, il matrimonio si scioglie. È un sintagma che si trova raramente nelle formule giuridiche romane. L’istituto della manus, diffusissimo e necessitato in origine, col tempo nelle famiglie abbienti viene sostituito dal matrimonio sine manu. Il matrimonio è sempre giusto, ma non produce la manus: la donna sposata continua ad appartenere alla famiglia originaria. Per il matrimonio i soggetti devono essere o Maschio e femmina o Puberi o Cittadini o comunque a cui sia stato concesso lo Ius Connubi o Non devono sussistere alcune parentele di sangue (non devono essere né ascendenti né discendenti). Questo riguarda anche la parentela creatasi con l’adozione. Il divieto cessa con l’emancipazione dei figli. Due leggi (Lex Iulia e Papia) pongono una serie di norme riguardo al matrimonio e di divieti. Questi divieti non creano la nullità del matrimonio se sono violati. Tre tipi di leggi: I. Leggi perfette: annullavano e sanzionavano II. Leggi imperfette: sanzione di carattere fiscale ma nessun impedimento III. Leggi imperfette: danno divieti ma non sanzioni

Arrahe Sponsaliciae: indica quel fenomeno economico del fidanzamento. Istituto nato nell’ambito dei diritti orientali (parola da cui deriva caparra), viene introdotto e accettato a Roma e trattato nelle varie epoche in modo diverso. Indica una donazione fatta da uno dei due futuri sposi che poi viene restituita in doppio nel caso in cui il matrimonio non si compia.

Divorzio: divergere, andare per altre strade. È differente nel periodo classico e nel periodo repubblicano, nel periodo primordiale non è consentito alla moglie. Nel periodo successivo ( al VIV sec) il divorzio è consentito ad entrambi. Una delle cause può essere: o Mancanza di affectio maritalis o La capitis deminutio o La morte o Libellum repudio Se il matrimonio fosse stato compiuto nella forma più solenne (la confarreatio)-> diffaretio è l’atto contrario, va espletata per sciogliere quel matrimonio. Il matrimonio non è considerato una situazione giuridica ma una situazione di fatto, possessoria. A differenza delle situazioni possessorie date dal corpore e dall’animus, nel matrimonio è prevalente l’animus. Nel periodo originario il pater familias/marito che acquista la manus della donna esprime un proprio potere nei confronti anche del patrimonio che la donna porti con se. Se la donna fosse stata sui iuris prenderebbe il patrimonio della donna. Vi è un apporto da parte della donna che può essere conferito dall’avente potestà o da altre persone che prende il nome di dos, dote. Patrimonio che nel diritto domano viene distinto a seconda dalla provenienza: 1. Dos Profecticia: viene dalla famiglia della donna, ascendenti 2. Dos Adventicia: se viene da una terza persona La dos inoltre distingue tra l’usus (convivenza) dal mero concubinato: qualifica il rapporto. La dos dovrà essere restituita alla donna in caso di scioglimento del matrimonio, fatti tutti i conti riguardanti il mantenimento dei figli e le spese matrimoniali. Tre negozi costituiscono la dote:  Dictio dotis: atto che crea un’obbligazione. Atto solenne che si fa con certa verba prima del matrimonio. Impegna il pater familias della donna a dare ciò che è contenuto nel patrimonio. È un atto unilaterale, si rivolge al futuro marito. Ma non è una stipulatio, ovvero scambio di promesse reciproche.  Promissio dotis: può essere fatta prima e durante. Crea un’obbligazione ed è un atto bilaterale  Datio dotis: materiale conferimento, intesa come l’esecuzione delle prime due o come atto a sé. La dote è costituita per sostenere costi familiari e non solo è gestita ma appartiene anche a colui che ha la manus sulla donna. Tuttavia la dote non deve essere a disposizione totale del marito. Si usano diversi escamotage per far si che ciò che non avvenga. Si pone il problema su una restituzione totale o parziale della dote a seconda dei motivi che hanno provocato lo scioglimento. Es, nel caso di adulterio la restituzione della dote non è prevista. In altri casi viene restituita, specialmente se ci sono dei figli. Come? o Prelato: una volontà espressa nel testamento del pater familias della donna o Con una promessa, una stipulatio, fatta dal pater familias che si impegna a restituire la dote in caso di scioglimento

o Viene creata un’actio rei uxorie: azione molto vicina ad un giudizio di buona fede, in bonum et equum. È un’azione che deve tener conto non solo dell’entità della dote ma anche dell’andamento del matrimonio, della presenza dei figli e della complessiva gestione dei beni. Potrebbe quindi dar luogo ad una restituzione eguale, maggiore o inferiore. La dote è infine costante nel matrimonio e appartenente al marito. Va distinta dai beni (beni paraternali) che vanno oltre la dote, beni che la donna porta con sé. Istituto introdotto dal mondo ellenistico. Beni costituiti da quell’insieme di oggetti o somme di denaro, dei quali la donna nel corso del matrimonio può fare uso. Questi beni invece non entrano nel patrimonio del pater familias, continuano ad appartenere alla moglie, anche se il pater ne ha la gestione. A questi beni vanno contrapposte le donazioni ante o propter nutias (contro-dote) : provengono da parte del marito o pater familias. Costituiscono una serie di mezzi economici volti a sostenere la famiglia. Però:  La donazione nel diritto romano non è un contratto come nel diritto vigente  C’è una legge antica (204 a.C. Lex Cincia) che aveva posto dei fortissimi divieti sulle donazioni, che non consentivano che non avvenissero donazioni al di là di certi limiti quantitativi e nei confronti di alcuni soggetti Prima si ammettono delle donazioni ante nuntias per sostenere gli oneri che costruire una famiglia comporta. Poi prendono il nome di propter nuntias e possono essere fatte sia durante che prima del patrimonio. Legge augustea sui fondi italici che costituisce una sorta di eccezione sul fatto che il potere era concentrato sul pater familias. Poneva un limite di diritto in capo al marito che era titolare di tutti gli altri beni, imponendo la richiesta del consenso della moglie per la vendita dei fondi italici che facevano parte della dote della donna. Le donazioni intese come scopo erano state proibite dal diritto romano grazie ad alcune leggi: Lex Cincia: dava un limite quantitativo alle donazioni, facendo eccezione a persone che fossero legate in via di cognazione o in rapporto di tutela o tra coniugi. Venne interpretata nel senso che essa non soccorreva più se fosse avvenuto un atto solenne e nel caso di morte di colui che aveva donato. Riprendeva una legge ancora più antica, Lex Furia che poneva analogo limite alle disposizioni testamentarie. Lex Cincia si qualifica come una legge imperfetta. Soltanto un atto compiuto in forma solenne avrebbe potuto superare il limite della lex cincia.  Legge perfetta: es Lex Voconia. Legge che dispone la nullità di un atto/fatto in virtù delle proprie disposizioni. Es anche legge propter nuntias.  Legge quasi perfetta: non dispone la nullità ma impone una sanzione economica.  Leggi imperfette: non dispongono né la nullità né una sanzione economica, ma dava luogo ad altre conseguenze. Es: Lex Cincia. Lex Iulia e Papia, poi vengono accorpate. Nuovo divieto che supera quello della Lex Cincia-> vieta donazioni reciproche tra coniugi. Imponeva una nullità assoluta. Cause morali: si ritiene che i donativi ?? la morte di uno dei coniugi però portava al consolidamento di una donazione. La nullità quindi poteva essere fatta valere solo in vita.

Poi si impongono delle forme particolari per effettuare le donazioni: un atto scritto, una trascrizione (insinuatio) in conservatorie. Quando le donazioni superano determinati limiti quantitativi va fatta non solo una forma scritta ma anche una trascrizione. La donazione inizia a diventare un contratto a sé, poiché incontra la volontà, ma solo in epoca post classica e addirittura giustinianea. Le donazioni propter nuntias sono atti con spirito donativi (non ancora contratti) che servivano ad assicurare un futuro alla donna nell’istante in cui essa rimanga priva di famiglia. Vengono costituiti in misura sempre maggiore. Sono istituiti dopo il matrimonio come forma di elargizione che supplisce il patrimonio della donna. Vi sono delle ritenzioni possibili anche in questo caso.

TUTELA E CURATELA La tutela e la curatela sono ascritti tra i cosiddetti virilia uffici: uffici che possono competere soltanto ai maschi. Si presuppone anche sia cittadino romano. Si pensa a un qualcosa che è rapportato ad un soggetto che sia sui iuris : quindi libero e che non sia sottoposto alla manus o ad una potestas. Parliamo sella capacità di agire. È la sostituzione o l’integrazione fatta a favore di un soggetto sui iuris uomo o donna in funzione della propria incapacità di agire. TUTELA Tutius= sicuro. Tueli= guardare. Il tutore è quel soggetto che controlla qualcun altro. Soggetto della tutela: pupillo o pupilla. Come nasce ...


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