riassunto diritto Romano PDF

Title riassunto diritto Romano
Course Istituzioni di diritto romano
Institution Università di Bologna
Pages 1
File Size 33.3 KB
File Type PDF
Total Downloads 26
Total Views 136

Summary

riassunto libro diritto romano...


Description

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI TRADITIO 1. Traditio longa manu: la cosa da consegnare veniva solo mostrata al futuro compratore 2. Traditio brevi manu: consisteva nell’autorizzazione data dal proprietario al detentore della cosa a possederla a suo nome e che così diventava proprietario 3. Traditio symbolica: consegna delle chiavi di un magazzino al fine di consegnare merci L’IN IURE CESSIO Era idonea a trasferire le res mancipi e le res nec mancipi. Il congegno giuridico era quello di una finta lite, si effettuava davanti ad un magistrato dove si compiva un finto processo di rivendica. Il cessionario rivendicava come sua la cosa e il cedente non si opponeva e la cosa veniva assegnata al cessionario. L’in iure cessio poteva essere usata anche per la cessione dell’eredità, in iure cessio hereditas prevedeva che il titolo di erede si trasmettesse solo se oggetto del negozio fosse stata un’hereditas ab intestato, ceduta dal delato prima dell’accettazione. Scompare in età costantiniana. LA COMPROPRIETA’ Avviene quando un diritto appartiene a più titolari. Sono presenti: 1. Il consortium ercto non cito: era una comunione ereditaria tra fratelli che si veniva a creare alla morte del padre per far si che il patrimonio restasse indiviso fra di loro. Ciascun fratello era titolare della piena proprietà sull’intero patrimonio per cui avrebbe potuto disporne come se fosse stato l’unico proprietario. Se decideva di fare ciò faceva perdere la proprietà agli altri contitolari. Scomparve in età repubblicana. 2. La communio: poteva essere volontaria, derivava dalla volontà di due o più persone oppure incidentale, si determinava indipendentemente dalla volontà dei contitolari. In ogni caso ciascun titolare non era titolare del tutto, ma solo di una quota ideale. Non si poteva compiere atti di disposizione della cosa che la modifichino, ma solo della propria quota. Se il contitolare decide di abbandonare la propria parte, avviene il diritto di accrescimento, gli altri prendono la sua quota. Ciascun comproprietario aveva la facoltà di compiere la gestione della cosa, ma non poteva alterarla; nel caso gli altri avrebbero potuto esercitare il diritto di veto. Si poteva richiedere la divisione della cosa comune. I DIRITTI REALI DI GODIMENTO LE SERVITU’ “sono un peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario”. Fondo dominante quello per cui è stata costituita la servitù, mentre l’altro è il fondo servente. I fondi devono necessariamente appartenere a proprietari diversi....


Similar Free PDFs