Riassunto istituzioni di diritto romano manfredini PDF

Title Riassunto istituzioni di diritto romano manfredini
Author Michela De Simone
Course Diritto Romano
Institution Libera Università Maria Santissima Assunta
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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO Riferendosi alla II scansione si individuano le seguenti fonti del diritto privato ( si definisce fonte quel fatto giuridico che in un dato periodo storico è stato giudicato idoneo a produrre norme vincolanti) Diritto Privato (diritto tripartito): 1) Diritto Civile (proprio degli abitanti di una data città) a) Scritto: costituito da legge, senatoconsulti, costituzioni imperiali, editti, responsi dei giuristi e dei magistrati. Schema classificatorio già noto ai giuristi classici ma privo di prospettiva storica, ricalca una concezione detta “leggicentrica” b) Non Scritto: fondamentalmente trattasi di consuetudine, i “costumi durevoli comprovati dal consenso degli utenti imitano la legge” da Giuliano: la consuetudine ha la stessa sostanza della legge, ne prende il posto quando questa manca ad essa non può opporsi ma solo concorrerne alla abrogazione in forma di desuetudine. 2) Diritto delle Genti (obbedisce ad esigenze di natura ma è proprio solo della razza umana, è custodito presso tutti i popoli, ne fanno parte istituti come la schiavitù e tutti i contratti come la compravendita) 3) Diritto Naturale (la natura insegna a tutti gli esseri viventi indistintamente, destinato all’immutabilità e, per definizione, aequum et bonum) FONTI IN EPOCA ARCAICA (mos interpretatio prudentium e lex) a) Mos e interpretatio prudentium Costumanze, abitudini tramandate di padre in figlio, sistema “sorto da sé, come la lingua”, regole rivelate dai giuristi, i prudentes della giurisprudenza. In quest’epoca i detentori ufficiali di questo sapere erano i sacerdoti. Comandi e sanzioni appartenevano indistintamente alla sfera di fas e ius. I pontefici interpretavano il diritto, la loro interpretazione non era semplice spiegazione (letterale, analogica, restrittiva...) ma propriamente costitutiva di norma, creativa di atti giuridici. Il diritto è dominato da un rigido formalismo orale, gli effetti giuridici dipendono dalle formule degli atti e da come vengono pronunciate, l’obbligazione sorge per la forza creatrice delle parole solenni. b) Lex Non si trattava di leggi proposte dal re e votate dal popolo ma di provvedimenti del re ricevuti dal popolo. Il potere “deliberativo” fu riconosciuto al popolo solo verso la fine dell’età monarchica se non nella metà del V secolo. In questo periodo si colloca anche la stesura della legge delle XII tavole. Essa costituì la scrittura e quindi l’ufficializzazione del diritto non scritto esistente.

FONTI IN EPOCA PRECLASSICA (Ius, lex, praetor, ius gentium, aequitas et fides)

a) Ius Continuavano ad essere in vigore gli antichi mores. Si riscontrano notevoli novità in campo di Diritto Civile: ➢ Laicizzazione del diritto: sul finire del IV secolo nasce l’esigenza di tenere separata la sfera religioso-sacrale da quella giuridica. Si spezza la credenza monolitica ai segni divini e l’uso spregiudicato della religione come strumento di governo, di conseguenza: ➢ Monopolio del sapere giuridico: passa in mano a dei laici, comuni cittadini esperti in diritto che indirizzano la loro attività secondo 2 direttrici: a) danno pareri e consulenze su casi pratici sottoposti dai cittadini e b) studiano il diritto e lo elaborano scientificamente, iniziano un’attività di riflessione teorica sistematica. 1!

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO b) Lex Le leggi aumentano di numero, colmano vuoti normativi sorti da nuove esigenze sociali, alcune limitano diritti soggettivi patrimoniali, in ogni caso si spingono fino al punto di dettare limiti ma non prevedono conseguenze quando questi siano superati. Si tratta, secondo una tarda riflessione, di leges imperfectae o minus quae perfectae. I divieti stabiliti dalla legge non prevedono, se ignorati, la nullità dell’atto, ciò esprime una inferiorità della lex rispetto al ius. c) Praetor viene istituita nel 367 una nuova magistratura: quella del pretore urbano col compito di risolvere le controversie nate fra privati. Questa funzione inizia a svolgersi per mezzo dell’editto: il pretore entrante pubblicava un elenco dei mezzi giuridici che intendeva accordare ai privati interessati con valenza annua a tutela di interessi già riconosciuti dallo ius civile (actionis in ius conceptae),di interessi non ancora protetti (actionem in factum, utiles ad exemplum) o in antitesi con lo ius civile (actiones ficticiae, exceptiones). Il pretore successivo poi modificava, aggiungeva, tagliava a seconda delle mutate esigenze sociali. In questo modo lo ius civile è a) aiutato, riconosciuto b) integrato, completato nelle sue lacune normative per situazioni giuridiche soggettive nuove e c) corretto, aggiornato. A seguito della tendenza diffusa di alcuni pretori di “navigare a vista” valutando caso per caso fu emanata nel 67 a.C. la lex Cornelia che induceva i pretori ad attenersi almeno alle proprie prescrizioni annuali. d) Ius gentium Nell’età dell’espansionismo emergono nuove esigenze giuridiche da parte di stranieri o non cittadini romani, a questi furono concessi istituti quali la stipulatio o la traditio. in questo caso parliamo di ius gentium con riferimento particolare a quella parte del diritto alla quale hanno accesso gli stranieri. e) Aequitas et fides Alcuni valori morali assumono rilevanza giuridica, si tratta di: ➢ Aequitas: uguaglianza, diventa ricerca costante, tensione continua di tutte le fonti del diritto “ius est ars boni et aequi” ➢ Fides: fedeltà alla parola data, si tratta di un valore centrale e profondamente radicato nella cultura romana antica, è buona opinione supporre che numerose figure fossero in origine semplici accordi ignorati dallo ius la quale forza vincolante era proprio nella fides. FONTI EPOCA CLASSICA (leges, plebiscita, senatusconsulta,costitutiones principum, edicta, responsa prudentium) a) Leges, plebiscita Dopo la fiorente legislazione di età Augustea decadono le assemblee popolari come metodo di produzione delle leggi b) Responsa prudentium I giuristi in quest’età rappresentano i veri protagonisti dell’intero fenomeno giuridico: ➢ Con Augusto nasce la figura del giurista autorizzato all’attività rispondente, i responsi vincolano le decisioni del giudice, i giuristi entrano a far parte ufficialmente delle fonti di diritto. ➢ Prendono parte stabilmente al consiglio del principe e riescono ad indirizzare la politica legislativa dell’impero collaborando così al raccordo tra fonti di produzione. ➢ Svolgono una massiccia attività scrittoria riportando per iscritto leggi, senatoconsulti, editti del pretore, raccolte di casi veri, fittizi e tipizzati, trattazioni e manuali di istituzione. c) Senatoconsulti 2!

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO In questo periodo, forse per bilanciare la caduta del peso politico di questo importante organo costituzionale, le deliberazioni del senato assumono una forza normativa più accentuata. Con la progressiva affermazione dell’assolutismo del princeps i senatoconsulti finiranno per diventare semplici prese d’atto di decisioni di quest’ultimo. d) Costituzioni imperiali Si tratta di atti emanati dal principe legislatore principalmente in forma di: ➢ Epistole e rescritti: lettere di risposta ai quesiti inoltrati da figure istituzionali (governatori delle province...) o da privati. In quest’ultimo caso il principe risolve la situazione sul punto di diritto, presupponendo che i fatti riportati corrispondano alla realtà, i responsi hanno valore di precedenti, si applicano cioè a tutti i casi analoghi. ➢ Editti: sotto Adriano il giurista Giuliano viene incaricato di redigere un testo definitivo dell’editto, si pone nel silenzio una delle più alte voci del diritto romano e si blocca quel processo di continua evoluzione di questo mezzo ma allo stesso tempo inizia il processo di integrazione fra diritto civile e pretorio.

FONTI EPOCA POSTCLASSICA (leges, iura, consuetudo) a) Leges L’assolutismo che caratterizza questo periodo determina che l’imperatore sia l’unica fonte del diritto e il solo interprete delle norme. Le costituzioni imperiali assumono il rango di fonti primarie. Teodosio II promuove la raccolta delle leggi generali emanate da Costantino in poi nel Codice Teodosiano. b) Iura Il diritto privato si mantiene legiferato dalle cosiddette Iura (principalmente responsi di giuristi classici) ma l’imperatore interviene comunque in questo campo al fine imporre il suo assolutismo: nel 426 la cosiddetta legge delle citazioni (Valentiniano III) limita a 5 i giuristi le cui sentenze possono essere prodotte in tribunale (Gaio, Pampiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino) c) Consuetudo Mantiene il suo carattere di fonte secondaria in quanto non può vincere la ratio e la lex (non può andare contro i principi generali del diritto e della legge scritta) e colma le lacune di quest’ultima.

3!

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO Nozione di Diritto: in senso OGGETTIVO: complesso delle norme giuridiche (norma di principale derivazione statale che ha come fine ultimo la conservazione dello Stato e delle sua autorità e provvista di una sanzione per i trasgressori) a seconda del suo campo di applicazione si distingue in: 1) PUBBLICO: rivolto allo Stato ed alla sua organizzazione 2) PRIVATO: rivolto all’utilità dei singoli, tripartito: a)

Delle genti

b)

Civile

c)

Naturale

3) SINGOLARE: va contro la ragione ma è stato introdotto per necessità. La ragione esige norme generali ed uguali trattamenti quindi un diritto di portata generale, l’utilità invece impone delle differenze per persone o categorie. in senso SOGGETTIVO: il potere (la pretesa) che un soggetto ha di esigere un certo comportamento da parte di altri. A seconda dei soggetti sui quali ricade questo obbligo si distingue in: 1) ASSOLUTO: erga omnes di fronte a tutti, il potere è quello di pretendere da tutti i consociati un comportamento negativo, di non interferenza con il godimento di questo diritto 2) RELATIVO: di fronte ad una determinata persona alla quale è richiesto un preciso comportamento

Nozione di fatto e atto giuridico: dicesi di qualsiasi avvenimento dal quale verificarsi deriva un effetto giuridico, può trattarsi a) di un accadimento NATURALE quale la morte (istituzione di eredi) o la nascita (acquisizione di capacità giuridica) o b) di un atto VOLONTARIO distinguibile in atto: illecito o lecito (si distingue il negozio giuridico che si definisce come la manifestazione della volontà diretta a raggiungere determinati effetti che l’ordinamento riconosce o garantisce). I negozi giuridici si distinguono in: a) A effetti reali: idonei a costituire diritti reali (mancipatio, in iure cessio, traditio…) b) A effetti obbligatori: costituiscono obbligazioni, debiti e crediti (stipulatio o contratti in genere)

Nozione di soggetto di diritto e capacità giuridica: un soggetto di diritto è un’entità fisica alla quale è riconosciuta la titolarità di diritti ed obblighi ovvero la capacità giuridica, intesa appunto come la capacità di essere titolari di diritti ed obblighi. I soggetti di dirtto in dottrina sono detti persone e si distinguono in: a) Persone fisiche: individui o persone giuridiche b) Enti A differenza di ciò che accade oggi dove un individuo nasce e acquista da subito piena capacità giuridica, in epoca romana un individuo giuridicamente pienamente capace doveva possedere 3 status: 1) Status libertatis 4!

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO 2) Status civitatis 3) Status familiae Doveva essere libero cittadino non sottoposto potestà altrui (alieni iuris) ma sui iuris. Condizione principale per l’acquisizione di diritti era la nascita: i figli nati da ➢ UNIONE LEGITTIMA acquistano lo status del padre al momento del concepimento ➢ UNIONE ILLEGITTIMA acquistano lo status della madre al momento de parto (a seguito della legge Minicia stabilì che nasceva straniero il figlio illegittimo di almeno un genitore straniero). In sostanza nasce libero chi generato tramite unione legittima da due genitori liberi o da unione illegittima da una madre libera. In ogni caso lo status non è immutabile, la capacità può subire cambiamenti in termini di perdita o minorazione. Questo fenomeno è detto Capitis deminutio a) Maxima (il soggetto perde la libertà: implicitamente la cittadinanza –condanna a morte, ai lavori forzati a vita-) b) Media (il soggetto perde la sola cittadinanza –condanne penali come la deportazione o i lavori forzati di minor gravità-) c) Minima (variazione nello stato di famiglia – alieni iuris o sui iuris transitano ad un’altra famiglia, rispettivamente si parla di adoptio o adrogatio-) Inoltre, era riconosciuta capacità giuridica anche alle corporazioni: a)di diritto pubblico (populus romanus, municipiae, coloniae) b)di diritto privato (corpora e universitates) le corporazioni erano molto diffuse nel mondo romano, oltre a quelle dei mestieri vi erano quelle di mutua assistenza e a scopo religioso. Per capacità di agire invece si intende propriamente l’ attitudine a compiere atti giuridici, tra cui gli atti di disposizione del proprio patrimonio. La piena capacità di agire è riconosciuta ai soggetti pienamente capaci giuridicamente (liberi, cittadini e sui iuris) che siano al tempo stesso maschi puberi e non infermi di mente. Il soggetto impubere maschio (fino a 14 anni) e femmina (fino a 12 anni) per compiere molti atti necessita dell’autorizzazione del tutore. Il soggetto femminile poi ancorché dotato di piena capacità giuridica, pubere e sano di mente necessità comunque di un tutore , diverso da quello degli impuberi, che ne autorizzi gli atti più importanti. Il soggetto insano mentalmente (furiosus o prodigus) si avvale delle decisioni di un curatore che agisce al posto suo. Situazione particolare è quella dei soggetti con limitata capacità giuridica come i figli di famiglia (alieni iuris) o i soggetti privi di capacità giuridica come i servi che possono concludere negozi o compiere atti patrimoniali i cui effetti ricadano in capo agli aventi potestà solo quando questi ne ricavino un vantaggio.

Sistema negoziale romano Dall’epoca arcaica fino all’età preclassica è caratterizzato da un rigido formalismo orale. La volontà negoziale è tramandata “cum certi set solemnibus verbis”. Si rintracciano 3 schemi negoziali fondamentali: 1) Gesta per aes et libram 2) In iure cessio 3) stipulatio

a) Gesta per aes et libram 5!

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO Atti che hanno in comune la pesatura di metallo (rame o bronzo) compiuta da un pesatore (libripens) con una bilancia (libra). In un primo momento, quando la merce di scambio è costituita dal metallo, la pesatura è effettiva, in seguito, con la diffusione della moneta coniata, questa diventerà simbolica. Si collocano in questo sfondo atti come a) Mancipatio b) Nexum e c) Solutio per aes et libram a) Mancipatio Vendita delle cosiddette res mancipi (costituiscono un catalogo chiuso: fondi italici, schiavi e animali da soma o da carico). Si svolge alla presenza di numero 5 testimoni (maschi e puberi), di un pesatore e di una bilancia. Il venditore (mancipio dans) porta con sé il bene (o una parte simbolica di esso se questo è ingombrante o immobile). Il compratore (mancipio accipiens) pronuncia le parole solenni e offre in cambio il prezzo. L’effetto prodotto è quello dell’immediato trasferimento della proprietà anche se non vi è stato il trasferimento del possesso. L’atto che ha effetti reali, produce un diritto assoluto. Con l’introduzione della moneta la pesatura diviene simbolica e l’atto perde il suo carattere di vendita per assolvere alle necessità di trasmissione della proprietà qualora non ci sia una richiesta di corrispettivo (donazione, costituzione di dote...). Lo schema di vendita immaginaria della mancipatio dopo l’avvento della moneta ha ispirato alcuni negozi fra cui: ➢ Coemptio Produce l’acquisto della manus sulla moglie ma anche il particolare di tipo di mancipium sui figli altrui o, in generale, sui sottoposti soggetti a manus in capo a soggetti diversi dal pater familias di appartenenza. È impossibile stabilire se la vendita fosse vera e propria o solo simbolica ma è buona opinione credere che la vendita di soggetti non in stato di schiavitù fosse assai diffusa in età arcaica. Nella legge delle XII tavole si stabiliva che un figlio venduto 3 volte dal padre fosse libero, solo in seguito i giuristi hanno costruito l’istituto della Emancipatio. ➢ Mancipatio familiae et testamentum per aes et libram Un ereditario mancipava i suoi beni ad un fiduciario e gli indicava come disporre di essi dopo la sua morte, il fiduciario assolve alla funzione importantissima di consentire la piena realizzazione della volontà dell’ereditario dopo la sua morte. b) Nexum Arcaico atto per aes et libram, le parti sono costituite da chi presta e da chi riceve un prestito, il metallo pesato costituisce l’oggetto del prestito. L’atto produce effetti obbligatori, chi riceve ha un debito e chi cede ha un credito. La diffusione della moneta ha verosimilmente decretato la scomparsa di questo tipo di negozio. c) Solutio per aes et libram Un creditore dichiara di pagare e avviene la pesatura del metallo corrispondente al valore del debito. Non si tratta di un atto costitutivo né di obbligazioni né di diritti reali ma di un atto estintivo di debito o obbligazione (derivata da sentenza passata in giudicato o da istituzione di legato per damnationem in sede testamentaria ad esempio).

b) In iure cessio

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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO Presuppone un cedente e un cessionario, assolve al trasferimento di proprietà di alcuni tipi di cose, si svolge davanti al magistrato. Il cessionario proclama (sempre con formule precise) la proprietà del bene. Il cedente, interrogato dal Magistrato, acconsente o tace. Un ulteriore impiego aveva luogo nella cosiddetta manumissio vindicta, con la quale si concedeva la libertà ad uno schiavo. Un pubblico personaggio, detto adsertor libertatis, proclama la libertà dello schiavo, il padrone interrogato dal Magistrato acconsente.

c) Stipulatio La struttura è quella della domanda e della risposta. Chi fa la domanda è il futuro creditore chi risponde alla domanda è il futuro debitore, si tratta pertanto di un atto ad effetti obbligatori tutelato da a. in personam (a. ex stipulatio). Tra i negozi con identico schema si ricordano: ➢ Sponsali Il fidanzamento si ufficializzava con un accordo tra i genitori degli sposi che si impegnavano a pagare in caso di mancato mantenimento una penale. Queste obbligazioni erano sanzionate con l’a. ex sponsu. ➢ Acceptilatio Negozio in forma dialogica estintivo di debito derivato da stipulatio.

Aspetto interessante è il cosiddetto fenomeno dell’economia dei mezzi giuridici:gli antichi romani per affrontare le nuove esigenze negoziali non tendono ad inventare forme nuove ma ad adattare schemi antichi, segno di una forte propensione alla conservazione dell’esistente, all’osservanza della tradizione.

L’espansionismo porta con sé un forte mutamento nella mentalità romana e una consecutiva apertura mentale rinnovando esigenze di praticità e razionalità. Il sistema negoziale, meccanico e poco fluido venne presto in odio e inizia una rivoluzione che vede come protagonisti la figura del pretore, la giurisprudenza e la pratica.

Il Pretore riconosce il testamento per aes et libram anche se vi sono vizi di forma purché vi sia un documento suggellato da numero 7 testimoni (nasce il cosiddetto testamento pretorio). Riconosce protezione al soggetto che abbia acquistato il possesso ma non la proprietà di un bene tramite traditio e risolve la sua situazione di precarietà a) Con l’ a. publiciana : nel caso in cui fosse spossessato e dovesse recuperare il bene b) Con l’ exceptio rei venditae in caso il proprietario rivendicasse il possesso del bene Il pretore reagisce all’astrattezza, mancipati,o in iure cessio e traditio erano atti astratti, ovvero la causa del negozio non era specificata, ma emergeva dalla struttura dell’atto, questo tipo di negozio era efficace anche se la causa veniva meno o era illecita. In ambito di stipulazione ad esempio se un padre prometteva a titolo di dote un fondo al fidanzato della figlia questo, qualora il matrimonio non si facesse, poteva comunque reclamare il fondo anche se la causa era venuta meno. Il pretore soccorre il malcapitato gen...


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