Riassunto Istituzioni di diritto civile Perlingieri PDF

Title Riassunto Istituzioni di diritto civile Perlingieri
Course Diritto privato
Institution Università degli Studi del Sannio
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Riassunto quasi completo del testo di Perlingieri "Istituzioni di diritto civile"...


Description

Introduzione al diritto Norme: sono strumenti di valutazione del comportamento, valutato giusto o ingiusto a seconda della sua conformità o difformità dalla norma che lo giustifica. Le regole e i principi configurano un insieme gerarchicamente e ordinatamente disposto, definibile: ordinamento giuridico → per la sua funzione ordinatrice realtà normativa→ per la sua natura sociale

Giurisprudenza = scienza sociale Non si deve mai dimenticare la stretta correlazione tra diritto e società. Il cambiamento della società presuppone un cambiamento delle leggi e un cambiamento delle leggi presuppone un cambiamento della società. La realizzazione della regola comporta:

Sanzioni (negative)

- risarcimento danni - esecuzione in forma specifica ( a posteriori si ordina che si agisca secondo legge)

- clausola penale Sanzioni positive (benefici): (leggi di incentivazione) Il diritto positivo assolve a due funzioni: - conserva le situazioni presenti nella società, conformando le proprie regole a quelle sociali preesistenti - trasforma l’esistente modificando la società La coercibilità è un carattere dell’ordinamento giuridico nel suo complesso e non di ogni singola regola. , vedi. il dovere di fedeltà tra coniugi

Diritto ↔ morale Il discorso giuridico è il discorso morale condotto con particolari procedure e con finalità di regolazione dell’intera società in modo non soltanto persuasivo ma anche coattivo. Diritto e morale sono tra loro complementari. Linguaggio giuridico e linguaggio comune Non corrispondono sempre. Definizione legislativa: è quella definizione espressa in una disposizione da interpretare in connessione con le altre

specifiche Definizione dottrinale: precedenti alle leggi moderne sono la tradizione e la scienza giuridica, dalle quali appunto vengono tratte numerose e indispensabili definizioni “dottrinali” Disposizione, articolo, norma (regole e principi) Il diritto non li definisce, bensì li presuppone. Disposizione: lo è qualunque enunciato facente parte di un testo che è fonte di diritto. Ha almeno un significato, ricostruito mediante interpretazione. Norma: è la disposizione interpretata, proposizione prescrittiva con la quale si valuta una condotta la fattispecie astratta è un modello di caso delineato genericamente dal legislatore ad es. art. 1321

Fattispecie astratta: è la circostanza che la norma prevede come condizione per la sua applicabilità. Essa corrisponde a una conseguenza prevista dalla norma. Fattispecie concreta: qualora in un caso concreto si riscontri la presenza delle condizioni presentate Articolo: è la partizione interna di una legge e serve unicamente all’individuazione degli enunciati di riferimento Comma: è un capoverso dell’articolo Regola: è una norma che richiede un insieme sufficientemente specifico di comportamenti per la sua soddisfazione. Non è detto che sia rispettata Sanzioni (negative) - risarcimento danni - esecuzione in forma specifica ( a posteriori si ordina che si agisca secondo legge)

- clausola penale Sanzioni positive (benefici): (leggi di incentivazione)

Il diritto positivo assolve a due funzioni: - conserva le situazioni presenti nella società, conformando le proprie regole a quelle sociali preesistenti - trasforma l’esistente modificando la società La coercibilità è un carattere dell’ordinamento giuridico nel suo complesso e non di ogni singola regola. , vedi. il dovere di fedeltà tra coniugi

Principio: è una norma che impone la massima realizzazione di un valore. Non può esserci conflitto tra principi. ·Ogni regola è riconducibile almeno ad un principio. La regola riguarda un comportamento e lo valuta; questo valutato positivamente, costituisce un modo di realizzare un principio. La regola è quindi una scelta tra le molteplici opportunità di realizzazione di un principio. Il principio cioè unifica le regole nel comune riferimento ad un valore. Norme derogabili e inderogabili, norme speciali, eccezionali e imperativa Norma derogabile: è applicabile salvo che la volontà dei privati non disponga diversamente, elaborando una regola diversa Norma inderogabile: è la regola che è valutata dall’ordinamento come l’unica modalità di attuazione del corrispondente principio. Non lascia libertà di scelta. Norma speciale: oltre alla particolarità della materia, caratteristica della norma eccezionale, contiene anche un contrasto con un principio. possono sempre essere applicate per analogia. Norma eccezionale: è una regola non riconducibile in via immediata ad un principio, ma che invece costituisce una deviazione giustificata in quella particolare fattispecie dalla priorità di altre valutazioni. Solo a volte possono essere applicate per analogia. Norma imperativa: Si ha una norma imperativa, quando la legge stabilisce che le parti non possono derogare a quanto stabilito dalla legge. La sua violazione provoca la nullità dell’atto, salvo diverse disposizioni. Il diritto come sistema giuridico

È l’insieme delle relazioni ordinate tra principi e regole. È un sistema aperto, non è cioè un ordine immutabile di valutazioni, ma l’ordine che risulta dalla continua produzione legislativa, dalle applicazioni e interpretazioni del diritto vigente. L’unico limite è dato dal rispetto delle regole sulla produzione legislativa e dalla rigidità della Costituzione. La capacità di adeguarsi alla mutevole realtà dipende sì dalla rapidità e della qualità della produzione di regole legislative, ma soprattutto dal contenuto dei suoi principi. Infatti vi è sempre un concorso di principi applicabili alla fattispecie concreta. In tal caso è necessario bilanciare i principi tra loro individuandone le rispettive relazioni di preferenza e di compatibilità e trovare, come risultato di tale bilanciamento, la norma applicabile. Il criterio di bilanciamento è la “ragionevolezza” della regola concreta applicata dopo il bilanciamento. Tale ragionevolezza trova il suo fondamento, all’interno dell’ordinamento giuridico vigente, nel valore della persona, tutelata da un principio corrispondente (2 cost.). La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Bilanciamento → ragionevolezza → valore della persona Altre volte poi vi è un conflitto di regole, che nasce dalla contraddizione nell’applicazione di due o più regole concorrenti. Per risolvere tali conflitti di regole (antinomie) esistono tre criteri: - gerarchico→ prevale la regola posta da una fonte di livello superiore - di specialità→ prevale la regola che disciplina ipotesi

più particolari - cronologico→ prevale la regola emanata per ultima I tre criteri possono a loro volta essere in conflitto; in tal caso quello gerarchico prevarrà sui restanti due, quello di specialità su quello cronologico e quello cronologico sottostarà ad entrambi.

Principi generali: esprimono i principi fondamentali della comunità

Principi tecnici: non possono essere definiti in maniera astratta, devono riferirsi al caso concreto.

Principi assoluti: (supremi, inviolabili, fondamentali) operano in concorso con altri principi, secondo alcuni andrebbero sottratti al bilanciamento.

Clausole generali: es, buon costume, ordine pubblico, buona fede. Sono frammenti vaghi di disposizioni dai quali si deve ancora ricavare un significato applicabile e, soltanto dopo aver risolto tale problema, la norma si può dire individuata. Nella clausola generale è incerto il parametro di valutazione poiché la disposizione che contiene una clausola generale ha un carattere vago, che necessita di un ulteriore procedimento di attribuzione di significato reso possibile dal rinvio ai principi. Sono una tecnica legislativa di formulazione della norma che consente la continua specificazione delle molteplici possibilità di attuazione di un principio, controllando la compatibilità tra principi e regole. Integrazione assiologica: è l’interpretazione di una norma secondo i valori dell’ordinamento; non solo le clausole generali ne hanno bisogno.

Diritto e potere

Il potere è la capacità di persone o gruppi di influenzare stabilmente il comportamento umano. Chi tiene un comportamento conforme alle norme vigenti nella sua società è detentore di un potere: infatti nessuno può ostacolarlo, né sanzionarlo. D’altra parte esiste anche chi ha potere di formulare le norme, dunque chi ha potere sulle norme, ovvero chi ha potere di distribuire potere. Affinché una comunità si costituisca in ordine politico, deve esserci un potere che si possa affermare come sovrano, sì da non riconoscere altro potere al di sopra di sé e da distribuire poteri settoriali e locali soltanto entro un ambito da esso delineato.

Legalità e legittimità nello Stato sociale di diritto Legalità è fedeltà alla legge, rispetto della norma e dell’ordinamento giuridico che la comprende

Legittimità è giustificazione del potere, riconoscimento che la forza di cui esso dispone è giusta e che l’obbedienza nei suoi confronti è doverosa. Il diritto stesso è forma di legittimazione del potere.

Stato di diritto: è l’espressione della autorità sovrana garante del principio dell’uguaglianza formale di tutti i cittadini nei suoi stessi riguardi. È “Stato” in quanto potere dominato dal diritto ed è “di diritto” in quanto mediante il diritto realizza l’indirizzo di governo e garantisce la sicurezza della vita dei cittadini. Stato sociale di diritto: rappresenta il tentativo di coniugare legalità e giustizia sociale. Non solo si richiede che lo stato non ostacoli la libertà individuale, ma anche che la assicuri mediante proprie azioni. Per fare ciò è necessario che lo Stato affianchi accanto alle libertà negative (limitazioni di sovranità dello Stato) anche libertà positive (pretesa di una

serie di prestazioni da parte dei poteri pubblici finalizzate a “E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

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cost.). La persona è il valore fondamentale da attuare; la democrazia è lo strumento per realizzare questo valore: la proprietà, l’impresa e il mercato sono garantiti ma subordinatamente alla persona.

Fonti del diritto Sono fonti del diritto gli atti o i fatti considerati dall’ordinamento idonei a creare, modificare o estinguere norme giuridiche.

Le fonti sono a loro volta indicate da altre norme. Ogni norma è posta da una superiore: al vertice della gerarchia vi è la Costituzione, la quale trova la sua legittimità nel suo stesso fondamento. Un pluralismo delle fonti, ordinate nella seguente gerarchia: 1)fonti costituzionali (Costituzione e leggi costituzionali) 2)fonti comunitarie (atti normativi della U.E.) 3)fonti primarie (leggi ordinarie statali, decreti legisl. e decreti legge, regole parlamentari ecc..) 4)fonti secondarie (regolamenti amministrativi) 5)fonti terziarie (consuetudini e, secondo taluni, regolam. e statuti di condominio, impresa, assoc.) L’unica elencazione normativa delle fonti del diritto italiano è contenuta nel Codice Civile del 1942 (1 disp. Prel), ma è del tutto superata, considerando il semplice fatto che la Costituzione Repubblicana è del 1948. La Costituzione è rigida, ovvero non può essere modificata con leggi ordinarie del Parlamento e la sua parte repubblicana non lo può mai essere da nessuna maggioranza: le fonti primarie, poiché sono subordinate alla Costituzione, devono avere un fondamento costituzionale. La Costituzione assegna in modo diretto e indiretto a ciascuna fonte a lei subordinata la propria funzione normativa, si dice perciò che gode della “competenza della competenza”. La gerarchia indica la forza attiva (capacità normativa) e la forza

passiva (capacità di resistere all’abrogazione) della fonte. La Corte Costituzionale assicura il predominio della Costituzione sulle altre fonti: essa ha infatti il potere di rimuovere le norme che considera incostituzionali. La legge appare dunque subordinata alla Costituzione. Al mero principio di legalità si sostituisce cosi quello di legalità costituzionale Identificazione delle fonti Per identificare le fonti si ricorre a due criteri: criterio formale: in questo caso la legge viene riconosciuta dalla sua denominazione ufficiale e dal suo processo di approvazione (es. l. n.392 del 1978) criterio sostanziale: si fa riferimento alla sostanza della legge (es. la legge sull’aborto) Si insegna che le norme sono generali (perché riferite a una collettività e non a un singolo) e astratte quando si presenta un determinato modello di fatto. Tuttavia non tutte lo sono. VD. LEGGI PROVVEDIMENTO.

Codice È una fonte (del rango di legge ordinaria) contenente un insieme di proposizioni prescrittive raccolte in modo coerente e sistematico al fine di disciplinare in modo tendenzialmente completo un settore. In Italia abbiamo avuto il Codice Civile del

1865 e quello, ancora in vigore, del 1942. Il vigente Codice Civile pone al centro dell’attenzione il produttivismo. Tuttavia esso va riletto alla luce della Costituzione repubblicana del 1948, in modo da rendere la produttività subordinata ai diritti fondamentali della persona. A seguito del 1942 sono state emanate numerose altre leggi riguardanti tale settore, a tal punto da parlare di decodificazione. Tuttavia ciò non comporta certo una perdita di unitarietà dell’ordinamento, sempre garantita dalla presenza della Costituzione. Fonti del diritto dell’U.E. La Comunità europea, istituita con trattato internazionale tra Stati sovrani, reso esecutivo in Italia con la l. 14ottobre 1957n.1203, ha il compito di:  istituire un unione economica e monetaria, oltre a un comune mercato  promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche  proteggere l’ambiente e migliorarne la qualità

Si è costituito cosi un ordinamento giuridico comunitario, il quale deve però sottostare alla legittimità e legalità nazionale. Si deve cioè creare un ordinamento italo-comunitario. Con il Trattato di Maastricht del 1992 e quello di Amsterdam del 1997 le competenze comunitarie sono state ampliate fino a comprendere anche numerosi aspetti non economici (quali ambiente sicurezza ecc).

Si è cercato di ridurre le tensioni tra Stati membri mediante il principio di sussidiarietà: ovvero nelle materie di cui l’U.E. non è propriamente competente la Comunità non può imporre agli Stati che non sono in grado di attuare i suoi obiettivi di attuarli a livello nazionale, ma deve cercare di attuarli a livello comunitario aiutando in qualche modo tali Stati. Tra le fonti comunitarie vi sono: regolamenti: direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, anche nei rapporti tra cittadini direttive: non direttamente applicabili. Richiedono che lo Stato le recepisca, e una volta recepite sono applicabili nei rapporti cittadino-Stato, ma non nei rapporti tra cittadini. Regolamenti e direttive sono gerarchicamente superiori alle fonti ordinarie interne, tuttavia sottostanno alla Costituzione italiana. L’integrazione delle fonti nazionali e di quelle comunitarie ha portato alla costituzione di un ordinamento definibile italocomunitario delle fonti.

Fonti internazionali Le consuetudini internazionali hanno rango superiore alle fonti primarie e assimilabile a quelle costituzionali, e si adeguano automaticamente in virtù della 10 cost. . Le norme internazionali pattizie invece devono essere recepite mediante norme di esecuzione su territorio nazionale.

Leggi regionali e consuetudini (fonte-fatto) Le leggi regionali fanno parte delle fonti primarie. La consuetudine detta anche uso normativo, è una fonte del diritto. Essa consiste in un comportamento costante ed uniforme (diuturnitas), tenuto dai consociati con la convinzione (opinio iuris) che tale comportamento sia doveroso o da considerarsi moralmente obbligatorio. Fonti c.d. extra ordinem Sono le fonti la cui idoneità a produrre norme non è stabilita da norme superiori: contratti collettivi di lavoro, accordi di collaborazione tra imprese ecc.. “Accordi” tra Governo e sindacati con o senza l’ulteriore partecipazione delle rappresentanze degli imprenditori. “Authorities”: la crisi dello Stato e i cambiamenti degli ultimi decenni hanno contribuito al loro proliferare. A queste sono affidate funzioni di garanzia e controllo in materie di particolare importanza per lo sviluppo dei rapporti giuridico-sociali: il mercato dei valori mobiliari (CONSOB), concorrenza tra imprese (autorità garante della concorrenza e del mercato), i mezzi di comunicazione di massa (garante per la radiodiffusione e l’editoria) e molti altri. Giurisprudenza e dottrina (NO) Il giudice è sottoposto soltanto alla legge e la sentenza del giudice non è legge. L’insieme delle decisioni costituirebbe il “diritto vivente” e al giudice non sarebbe consentito di deviare rispetto a

decisioni prese da altri in passato. Soluzione inaccettabile. Il precedente dunque non è fonte nel nostro sistema, a differenza di quello anglosassone. (perché contengono una fattispecie astratta da applicare a innumerevoli fattispecie concrete).

Principi Benché il diritto sia frazionato in molti settori esso non perde mai la sua unitarietà. Diritto civile La rigida distinzione tra diritto privato e diritto pubblico, secondo

la quale l’uno disciplinerebbe gli interessi dei singoli individui e l’altro quello della collettività, è oggi insostenibile. Oramai esistono associazioni private che tutelano interessi collettivi (partiti e sindacati) ed esistono casi in cui lo Stato è assoggettato alle medesime norme previste per un privato (vd espropri o società a partecipazione statale). In ogni settore convivono norme di diritto pubblico e privato. Propriamente sono di diritto privato le regole e i principi relativi alla disciplina del comportamento individuale riconducibili al principio di eguaglianza. Sono di diritto pubblico invece le norme che istituiscono una differenza tra soggetti comuni ed enti investiti di autorità. Più che diritto privato si deve quindi parlare di diritto civile, inteso come diritto dei cives, tutti uguali di fronte alla legge. Personalismo e solidarismo costituzionali La centralità della persona come valore assoluto è alla base del personalismo e il solidarismo perché la persona è inseparabile dalla solidarietà: la cura dell’altro e la cooperazione fanno parte della persona. La Costituzione “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (2 cost.). Il principio di tutela della persona è il supremo principio della Costituzione. Democrazia Inseparabile dalla eguaglianza e dal valore della persona è la

democrazia, procedura di decisione che richiede un libero confronto di opinioni non sopprimibili (eguaglianza), tra le quali prevale la maggioranza sulla minoranza, senza però negare a quest’ultima i suoi diritti insopprimibili (valore della persona). Principio della divisione dei poteri e principio di legalità Introdotta da Montesquieu. Per prevenire abusi di potere si è ricorsi alla tripartizione dei tre principali poteri: legislativo: Parlamento esecutivo: Governo giudiziario: Magistratura e giudici La Costituzione poi affida funzioni non riconducibili a questa tripartizione ad altri organi quali il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale ecc.. Principio di eguaglianza Oltre all’uguaglianza di sesso, razza, lingua, religione ecc.. (uguaglianza formale), lo Stato si impegna anche a rimuovere gli “ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione p...


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