Riassunto perlingieri istituzioni di diritto privato edizioni simone PDF

Title Riassunto perlingieri istituzioni di diritto privato edizioni simone
Course Diritto privato
Institution Università degli Studi Gabriele d'Annunzio - Chieti e Pescara
Pages 42
File Size 645.5 KB
File Type PDF
Total Downloads 35
Total Views 146

Summary

Riassunto perlingieri istituzioni di diritto privato edizioni simone...


Description

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO DIRITTO CIVILE EDIZIONI SIMONE RIASSUNTI

INTRODUZIONE Lo Stato è una forma di associazione di individui che, su un dato territorio si dà una serie di regole comuni per organizzare la vita della collettività stessa. Queste regole costituiscono il diritto. Il diritto può essere: -oggettivo: insieme di regole che disciplinano in astratto la condotta dei consociati -soggettivo: potere di agire riconosciuto ad un soggetto per la soddisfazione dei suoi specifici interessi. Il comando giuridico ha le seguenti caratteristiche: -alterità: il diritto regola rapporti sociali che perciò diventano giuridici. -statualità: lo Stato crea norme obbligatorie e garantisce l'osservanza dell'ordinamento - obbligatorietà: l'applicazione e l'osservanza delle norme devono essere assicurate anche mediante ricorso alla forza. Diritto pubblico: concerne l'organizzazione dei rapporti tra Stato e cittadino, Stato ed enti pubblici, organizzazione dello stato. Diritto privato: è il complesso di norme che regola i rapporti giuridici tra i membri della collettività fissando dei limiti e dei presupposti agli interessi dei singoli. CAPITOLO 1: LA NORMA GIURIDICA La norma giuridica è un comando generale ed astratto con il quale si impone una determinata condotta alla violazione della quale corrisponde una sanzione. La norma gode di: generalità (vale per tutta la comunità), astrattezza (la norma prende in considerazione una situazione generale ed astratta e non il caso specifico), obbligatorietà (l'osservanza della norma è garantita con la forza). È composta da precetto (comando o regola contenuto nella norma) e sanzione (reazione da parte dell'ordinamento giuridico in caso di violazione del precetto). Sanzioni: pena, esecuzione, risarcimento. TIPI DI NORME: precettive: contengono un comando rivolto ai destinatari; proibitive: contengono un divieto; permissive: concedono determinate facoltà. Imperative: la cui applicazione è imposta dall'ordinamento; derogabili: la cui applicazione può essere evitata dagli interessati, esse sono dispositive (regolano un rapporto permettendo però di regolarlo diversamente) e suppletive (regolano un rapporto nel caso non venga raggiunto un accordo tra le parti). Perfette: munite di sanzione; imperfette: che non sono munite di sanzione; minum quam perfectae: norme munite di sanzioni non adeguate. Di diritto materiale: regolano rapporti; di diritto strumentale: servono per attuare in concreto un comando giuridico. Generali: in vigore sull'intero territorio; locali: in vigore solo in alcune parti del paese; comuni: dettate in generale per tutti i rapporti giuridici; speciali: si applicano soltanto in determinate materie, circostanze, categorie di persone; regolari: sono dettate in conformità ai principi generali dell'ordinamento; eccezionali: a causa di esigenze particolari deviano dai principi generali. Fonti delle norme giuridiche: tutti quegli atti o fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche. Fonti di produzione: costituite da quegli atti o fatti cui l'ordinamento riconosce l'idoneità a porre in essere norme giuridiche; fonti di cognizione: quegli strumenti attraverso i quali le norme vengono concretamente identificate e rese conoscibili. Fonti atto: manifestazioni di volontà normativa espresse da organi dello Stato-soggetto legittimati dalla Costituzione; fonti fatto: comportamento oggettivo al quale il nostro ordinamento riconosce, in determinate condizioni, l'idoneità a porre in essere norme. Gerarchia: 1) fonti costituzionali [Costituzione, leggi costituzionali] 2) fonti comunitarie [atti dell'UE], alcune fonti internazionali 3) fonti primarie [leggi ordinarie (leggi formali), decreti lg e lgs, regolamenti parlamentari (leggi sostanziali), referendum abrogativo, leggi regionali] 4) fonti secondarie [regolamenti amministrativi] 5) fonti terziarie [consuetudini, regolamenti e statuti di condominio, d'impresa, d'associazione]. I conflitti sono risolti tramite criteri: gerarchico, di specialità e cronologico. La legge è qualsiasi atto normativo posto in essere dagli organi competenti nei modi e nelle forme previste dalla Costituzione. Gli usi e le consuetudini per essere validi devo essere forniti dell'elemento oggettivo (il comportamento deve essere tenuto dalla generalità dei soggetti in modo costante ed uniforme nel tempo) e soggettivo (deve sussistere la convinzione della giuridica doverosità di quel comportamento). USO praeter legem (regola materie non disciplinate dalla legge); secundum legem (è richiamato da una legge); contra legem (non valido); contrattuale (applicato in un determinato luogo in un determinato tipo di affari); interpretativo (uso con il quale è intesa, in un certo luogo, un'espressione ambigua presente in un contratto). Fonti comunitarie: insieme delle norme dell'ordinamento comunitario che regolano i rapporti tra i privati, le norme di attuazione delle direttive comunitarie e l'attività della Corte di Giustizia Europea. Regolamenti, Decisioni, direttive.

L'efficacia di una norma giuridica è circoscritta sia da limiti di tempo che di spazio. Entra in vigore dopo promulgazione, pubblicazione, vacatio legis. L'abrogazione della norma (cessa l'efficacia) si ha per: dichiarazione espressa, tacita, referendum abrogativo, decisione di illegittimità costituzionale, cause intrinseche. La legge non è retroattiva tranne leggi penali più favorevoli al reo, leggi di interpretazione autentica, ordine pubblico che tutela gli interessi dello Stato. Annullamento: la legge è come se non fosse mai esistita. L'interpretazione è un'attività di ricerca e di spiegazione del senso della norma stessa. Può essere letterale: ricerca il significato proprio delle parole utilizzate secondo la loro connessione; logica: cerca il vero contenuto della norma, l'intenzione del legislatore, ossia la ratio della legge secondo i criteri teleologico (viene posta in relazione con le sue finalità), sistematico (con il sistema), storico (con le circostanze storiche); evolutiva: cambia al mutare di altre leggi o della società; giudiziale: espressa da un giudice nello svolgimento delle sue funzioni, è vincolante soltanto per le parti in causa; dottrinale: espressa dagli studiosi di materie giuridiche, non vincolante; autentica: espressa dal legislatore stesso al fine di rendere chiaro l'esatto significato di una norma, vincolante erga omnes; dichiarativa: i risultati dell'interpretazione letterale e di quella logica sono coincidenti; estensiva: l'ambito d'applicazione della norma è più esteso di quanto si ricava dalla formulazione letterale; restrittiva: contrario. Analogia: in caso un giudice, nell'esercizio delle sue funzione si trovi a dover decidere su un caso non previsto da alcuna fattispecie astratta agisce secondo una norma che regola un caso simile o una materia analoga. CAPITOLO 2 Rapporto giuridico: relazione tra due o più soggetti regolata dal diritto. Soggetto attivo: l'ordinamento gli attribuisce determinati poteri; soggetto passivo: colui su cui grava il corrispondente obbligo o un soggezione. La nascita del rapporto si ha quando questo si costituisce e il titolare acquista un diritto. A titolo originario (diritto che sorge senza essere trasmesso da altri), a titolo derivativo (viene trasmesso da un dante causa ad un avente causa). Il rapporto si modifica quando il contenuto subisce una limitazione o ci sono mutazioni nell'oggetto o nel soggetto. Si estingue quando il diritto (o l'obbligo) viene definitivamente meno nei confronti di tutti. Situazioni soggettive attive. Diritto Soggettivo: potere di agire di un soggetto per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall'ordinamento giuridico; Potestà: poteri attribuiti ad un soggetto per la realizzazione di interessi che non fanno capo direttamente a lui; Aspettativa: Posizione nella quale si trova un soggetto nei confronti del quale sta maturando un diritto soggettivo; Diritto potestativo: potere di modificare unilateralmente e a proprio vantaggio la situazione giuridica di un altro soggetto; Interesse legittimo: pretesa alla legittimità dell'azione amministrativa; Status: complesso di diritti e doveri relativi alla posizione di un soggetto in un gruppo sociale; Interessi diffusi: situazioni giuridiche attive appartenenti alla generalità dei soggetti; interessi collettivi: sit. giur. att. appartenenti ad una collettività determinata, tutelati da un ente esponenziale. Situazioni soggettive passive. Obbligo giuridico: dovere di tenere un comportamento (dare, fare, non fare) di contenuto specifico funzionalmente rivolto alla realizzazione di un interesse altrui. Dovere generico di astensione: situazione di chi si deve limitare a rispettare una situazione di supremazia altrui. Onere: facoltà di sacrificare un proprio interesse per ottenere o conservare un vantaggio giuridico. Soggezione: sottoposizione di un soggetto all'esercizio di un altrui diritto potestativo. Diritti assoluti: garantiscono al titolare che il diritto valga verso la generalità dei soggetti; relativi: valgono solamente nei confronti di soggetti determinati; patrimoniali: tutelano gli interessi economici e sono quindi valutabili in denaro; non patrimoniali: realizzano interessi di prevalente natura morale; trasmissibili: possono essere trasferiti da un soggetto ad un altro; non trasmissibili: che non possono essere trasferiti ad altri; reali: facoltà di un soggetto di agire sopra un bene per la realizzazione di un proprio interesse; d'obbligazione (credito): alla pretesa di un soggetto fa capo un obbligo corrispondente ad un altro soggetto; accessori: hanno vita e si trasmettono insieme ad altri diritti detti principali. Atti emulativi: atti che hanno il solo scopo di nuocere ad altri. Abuso del diritto: uso anormale del diritto stesso che travalica i confini del diritto soggettivo per qualificarsi come illecito.

PARTE 2 - CAPITOLO 1 Il soggetto di diritto è l'uomo in quanto capace di essere titolare di diritti e doveri giuridici. Ogni essere umano perché persona fisica è anche soggetto di diritto, paritariamente agli altri. Sono Soggetti di Diritto: persone fisiche, persone giuridiche, enti di fatto. Lo Status indica la situazione della persona connessa con la sua appartenenza ad una comunità. È il presupposto di una serie di situazioni soggettive. Status personae: è il presupposto di ogni diritto soggettivo attribuito all'uomo; Status civitatis: è la speciale capacità del cittadino nei confronti dello Stato; Status familae: è la speciale capacità di un soggetto in relazione al suo nucleo familiare. I diritti di stato sono diritti assoluti nei confronti dei terzi e della pubblica autorità. La capacità giuridica è l'attitudine di un soggetto ad essere titolare di rapporti giuridici, in modo che possa vivere ed operare nel mondo del diritto. Essa si acquista al momento della nascita con la separazione del feto dal corpo materno, purché sia vivo, anche solo per pochi istanti. Il concepito può ricevere per donazione ed ha capacità di succedere a causa di morte. Il concepturus può succedere a causa di morte solo in caso di vocazione testamentaria, può ricevere per donazione soltanto se figlio di una determinata persona vivente. La capacità giuridica non può essere revocata, ma esistono incapacità speciali che precludono al soggetto la titolarità di determinati rapporti giuridici. Cause: età, sesso, salute, condanne penali, onore. La capacità giuridica cessa solo in seguito alla morte dell'individuo. Nessuno può esserne privato. Morte: assenza di qualsiasi attività elettrica celebrale. Si ha commorienza quando più persone perdono la vita a causa dello stesso evento e non sia possibile risalire la priorità della morte dell'una o dell'altra. Pertanto i soggetti si ritengono morti nello stesso istante. È consentito agli interessati provare la sopravvivenza di un commoriente rispetto ad un altro. La scomparsa è una situazione di fatto che consiste nell'allontanamento di una persona dal suo ultimo domicilio o residenza e nella mancanza di notizie relative. Lo scomparso non può ricevere eredità né acquistare altri diritti. Può essere nominato dal tribunale un curatore che provveda a conservarne il patrimonio. L'assenza è una situazione di diritto dichiarata con provvedimento giudiziale qualora la scomparsa si protragga per due anni. Opera nei soli diritti patrimoniali: apertura del testamento, immissione nel possesso temporaneo dei beni. Cessa per accertamento di morte, morte presunta, ritorno (in questo caso sono ripristinati tutti i diritti). Morte presunta: dichiarazione del tribunale a seguito della scomparsa protratta per dieci anni. Il soggetto è considerato morto dal giorno dell'ultima notizia. Gli effetti sono analoghi alla morte accertata. In caso di ritorno al presunto morto vengono restituiti i beni nello stato in cui si trovano. L'eventuale nuovo matrimonio contratto dal coniuge è nullo, ma i figli restano legittimi. PARTE 2 – CAPITOLO 2 La capacità d'agire è l'idoneità di un soggetto ad acquistare ed esercitare da solo e con il proprio volere, situazioni giuridiche attive e ad assumere situazioni giuridiche passive. Essa si acquista con il conseguimento dell'attitudine a curare da sé i propri affare ed interessi: la maggiore età che si presuppone coincidere con il pieno conseguimento della capacità di intendere e di volere. Quando l'idoneità viene meno o è limitata, la capacità di agire segue la medesima sorte. In caso di determinate condizioni psicofisiche o condanne penali. Quando il minore che abbia compiuto i 16 anni è autorizzato a contrarre il matrimonio, per gravi motivi, è emancipato, ossia in status che comporta una limitata capacità di agire che fa cessare la potestà parentale e si limita all'ordinaria amministrazione. Viene però sottoposto, per taluni atti, a curatela. L'inabilitazione è la situazione giuridica conseguente a determinate condizioni psicofisiche del soggetto che lo pongono in posizione di parziale incapacità per: infermità abituale di mente non grave, prodigalità, imperfezioni o menomazioni fisiche che non siano state accompagnate da una corretta educazione. Minore emancipato ed inabilitato, conservando una limitata capacità d'agire, godono di capacità legale limitata. La minore età dà luogo a una figura di incapacità legale assoluta. Il minore è abilitato a compiere atti giuridici in senso stretto, rispondere delle conseguenze dell'atto illecito, se abbia raggiunto una minima capacità d'intendere e di volere. Non può compiere atti di natura negoziale né stare in giudizio. L'interdizione giudiziale si ha quando colui che è affetto da abituale infermità di mente è dichiarato, con sentenza, incapace di provvedere ai propri interessi. Ne deriva un'incapacità totale di porre in essere negozi patrimoniali e familiari. Ne viene nominato un tutore. L'interdizione legale è una pena accessoria per effetto di condanna d'ergastolo o di reclusione non inferiore a 5 anni per reati dolosi. È limitata agli atti patrimoniali. Incapacità naturale: è quella di intendere e di volere dovuta a diverse cause, anche transitorie. Consiste nell'effettiva e reale inettitudine psichica nella quale viene a trovarsi un soggetto normalmente capace, nel momento in cui compie un determinato atto. Gli atti posti in essere sono annullabili. Atti unilaterali: l'annullabilità è ammessa

se dall'atto derivi grave pregiudizio a colui che ha contrattato in stato di incapacità naturale. Contratti: annullabili se sussiste la malafede dell'altro contraente. Matrimonio, testamento e donazione sono sempre annullabili. La potestà genitoriale è il potere-dovere spettante ai genitori di proteggere, istruire, educare i figli minorenni non emancipati e di curarne gli interessi patrimoniali. Da entrambi i genitori di comune accordo. Ai minori i cui genitori siano morti o non in grado di esercitare potestà sui figli, agli interdetti giudiziali o legali è nominato un tutore. La tutela è un ufficio di diritto privato gratuito ed irrinunciabile. Può essere volontaria, legittima, dativa, assistenziale. Il giudice tutelare nomina il tutore e il protutore, che rappresenta il minore in caso di suoi interessi contrastanti con quelli del tutore. Il tutore compie gli atti di ordinaria amministrazione e quelli di straordinaria con l'autorizzazione del giudice tutelare. Il curatore integra la volontà dell'inabile o del minore emancipato. Non ha funzioni di rappresentanza ma di assistenza. Cura soltanto interessi di natura patrimoniale. L'amministrazione di sostegno offre a chi si trovi nell'impossibilità (parziale o temporanea) di provvedere ai propri interessi,uno strumento che ne limiti nella minor misura possibile la capacità d'agire. PARTE 2 – CAPITOLO 3 I diritti della personalità sono un complesso di situazioni giuridiche strettamente collegate al concetto di persona. Sono diritti inviolabili, essenziali, personalissimi, non patrimoniali, assoluti, indisponibili, intrasmissibili, imprescrittibili, irrinunziabili. Possono essere: originari, innati o derivati. L'azione inibitoria con la quale si richiede al giudice la cessazione del fatto lesivo. L' azione di risarcimento sia in forma specifica che per equivalente. Il diritto alla vita e all'integrità fisica, protetto sia dal diritto penale che civile è irrinunziabile e indisponibile. Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati se cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o se siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. Si lega al diritto alla salute e quindi al diritto al rispetto dell'integrità fisica, all'assistenza sanitaria, alla protezione dai prodotti nocivi, alla salubrità dell'ambiente. Il diritto all'onore e all'integrità morale tutela il sentimento della propria dignità personale e la considerazione di cui una persona gode. Tutela l'individuo dalle ingiurie e dalle diffamazioni. Il diritto alla riservatezza è attuale e si riferisce alle banche dati, proteggendo i dati personali. Il diritto all'immagine tutela l'interesse di ciascun individuo a che il proprio ritratto non sia esposto pubblicamente senza il suo consenso quando la riproduzione non sia giustificata o rechi pregiudizio alla persona ritratta. Diritto alla libertà, al nome, al nome commerciale (ditta, ragione sociale, denominazione), diritto all'identità sessuale, diritto alla bigenitorialità. PARTE 2 – CAPITOLO 4 La dimora è il luogo nel quale il soggetto si trova occasionalmente. Ha scarso rilievo giuridico e viene presa in considerazione solo qualora non si conosca la residenza, per la notifica di alcuni atti giudiziari. La residenza è una situazione di fatto che indica l'effettiva e abituale presenza del soggetto in un dato luogo (dimora abituale). La residenza può essere liberamente scelta e mutata, ma il trasferimento va denunciato nei modi prescritti dalla legge. Ha autonomo rilievo giuridico in materia di pubblicazioni, celebrazione del matrimonio e adozione. Si può avere anche più di una residenza se la dimora abituale è in più luoghi. Il domicilio è il luogo ove il soggetto stabilisce la sede principale dei propri affare ed interessi, individuato secondo elemento oggettivo (presenza in quel luogo dei prevalenti interessi economici della persona) e elemento soggettivo (intenzione di fissare in un luogo la sede principale dei propri affari). Il domicilio ha rilievo per le aperture delle successione per causa di morte e per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore commerciale. Può essere volontario (liberamente scelto dal soggetto), necessario o legale (espressamente stabilito dalla legge, minori), generale (si riferisce a tutti i diritti e affari facenti capo a una persona), speciale o eletto (si riferisce a determinati atti o affari e dura per la durata di essi). Le persone giuridiche hanno la sede. PARTE 2 – CAPITOLO 5 Una persona giuridica è un complesso organizzato di persone e di beni rivolto ad uno scopo, al quale la legge riconosce espressamente la qualifica di soggetto di diritto. Esse rispondono all'esigenza di assicurare il conseguimento di determinati scopi i quali non si prestano ad essere conseguiti isolatamente da singoli individui. La corporazione è il complesso organizzato di persone fisiche in cui predomina l'elemento personale. Sono divise in: associazioni (in senso stretto, se lo scopo sociale non è di natura prettamente economica) e società (se invece perseguono scopi lucrativi o mutualistici). L'is...


Similar Free PDFs