I Singoli Contratti - Riassunto Istituzioni di diritto privato PDF

Title I Singoli Contratti - Riassunto Istituzioni di diritto privato
Author Sara Mercuri
Course Istituzioni Di Diritto Privato
Institution Sapienza - Università di Roma
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Ho riassunto tutti i contratti ...


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I singoli contratti La compravendita (capitolo 1) È il più importante dei contrati tipici attraverso il quale i consociati realizzano lo scambio tra beni e denaro. Apre il titolo III del libro IV sui singoli contratti, l’art.1470 afferma che “la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”. I requisiti : - L’accordo delle parti : (stessa disciplina prevista per i contratto in generale art.1326) contratto che si perfeziona con l’avvio dell’esecuzione da parte dell’oblato - La causa : è lo scambio (sinallagma) tra il diritto che viene trasferito al compratore e il pagamento di un prezzo. L’illiceità della causa implica la nullità del contratto - L’oggetto : è il diritto di proprietà su beni mobili e immobili, ovvero la titolarità di altri diritti reali. L’oggetto deve essere, a pena di nullità : • possibile = non deve rientrare tra quella categoria di beni o diritti che il c.c o le leggi speciali definiscono incommerciabili o inalienabili • determinato = indicazione precisa del diritto che si intende trasferire c.d oggetto diretto • determinabile = indicazione precisa della cosa su cui tale diritto insiste o dei criteri di individuazione della stessa c.d oggetto mediato -

La forma scritta : quando risulta prescritta a pena di nullità (Es: deve stipularsi per iscritto la compravendita avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene immobile)

In linea generale la compravendita è un contratto consensuale ad effetti reali, l’effetto giuridico è il trasferimento della proprietà della cosa o della titolarità di un altro diritto. Il prezzo (elemento essenziale) costituisce il corrispettivo in denaro che il compratore deve al venditore in cambio del dritto alienato. Le parti sono libere di determinare il prezzo indipendentemente dal valore di mercato. Esso deve essere determinato o almeno determinabile tramite criteri predeterminati. Può essere determinato anche successivamente alla conclusione del contratto di vendita, solitamente questo compito è affidato a un terzo che prende il nome di arbitratore. Qualora non sia determinabile il prezzo sulla base delle indicazioni formulate dalle parti intervengono (in via suppletiva) dei criteri legali di determinazione : se si tratta di beni abitualmente venduti dal venditore il prezzo è quello normalmente da lui praticato, se le cose hanno un prezzo di borsa o di mercato il prezzo corrisponderà a quello dei listini del luogo della consegna o della piazza più vicina al tempo della conclusione del contratto. Un ultimo criterio è quello del riferimento al giusto prezzo : il prezzo sarà, in via graduata, quello abitualmente praticato dal venditore, quello di mercato, o quello che verrà determinato da un arbitratore nominato. Gli obblighi del venditore 1. Consegnare la cosa al compratore : la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita. La consegna può essere eseguita materialmente o simbolicamente (consegna delle chiavi per gli immobili). La consegna può anche mancare come con la traditio brevi manu ove la detenzione si converte in possesso (locatario diviene possessore) oppure come con la constitutum possessorium dove il possessore diventa detentore. L’obbligo di consegna del bene principale si estende anche ai relativi accessori, pertinenze e frutti, dovuti dal giorno della vendita. 2. Garantire al compratore dall’evizione e dai vizi della cosa (c.d garanzie edilizie) . L'evizione si verifica quando il compratore è privato in tutto o in parte del bene acquistato, a causa di una pronuncia giudiziale che stabilisce, in favore di un terzo, l’esistenza di un difetto di titolarità in capo al venditore che non avrebbe potuto trasferire il bene. L’evizione può essere : - Totale : Sussiste quando il compratore perde integralmente la titolarità sul bene acquistato a seguito dell’accertamento giudiziale. Il venditore è tenuto a restituire al compratore il prezzo pagato e rimborsargli le spese sostenute per il contratto. - Parziale : Ricorre quando il compratore perde, seppur solo parzialmente, il diritto di proprietà sul bene a seguito dell’accertamento giudiziale del concorrente diritto di proprietà di un terzo su una porzione del bene venduto. Il compratore

può ottenere una riduzione del pezzo oltre al risarcimento del danno (si applica la disciplina dell’evizione totale quando risulti che egli non avrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui non è divenuto proprietario). La legge disciplina anche l’ipotesi del solo pericolo di evizione : il compratore può sospendere il pagamento del prezzo quando abbia ragione di temere che la cosa o parte di essa possa essere rivendicata da terzi. Con in vizi sulla cosa si intendono quelle imperfezioni o difetti materiali che rendono la cosa inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (difetto di produzione, fabbricazione o conservazione della cosa). - Se il vizio rende la cosa inidonea all’uso a cui è destinata si parla di “inidoneità assoluta” - Se il vizio diminuisce il valore della cosa in modo apprezzabile si parla di “inidoneità relativa” - Se si tratta di vizio apparente (rilevabile attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria) il termine per avvalersi della garanzia per i vizi è di otto giorni inizia e decorrere dal giorno di acquisto del bene o, se avvenuta in un momento successivo, dalla materiale consegna del prodotto (si pensi ai casi di vendita su corrispondenza) - Se si tratta di vizio occulto: (non rilevabile a prima vista, ossia non riconoscibile al momento della vendita e/o della consegna materiale) il termine decorre dal momento della “scoperta” del vizio e non, invece, dall’acquisto o dalla consegna della merce Una volta assolto all’onere della denunzia il compratore può domandare ( a sua scelta ) : 1. Azione redibitoria : rimedio il cui effetto è lo scioglimento con efficacia ex tunc del vincolo contrattuale 3. Azione estimatoria : finalizzata a riequilibrare il rapporto di corrispettività tra prestazione, eliminando lo squilibrio dovuto all’esistenza di vizi In ogni caso il compratore può richiedere il risarcimento del danno derivante dai vizi della cosa venduta Si distingue la garanzia per i vizi dalla garanzia per mancanza di qualità essenziali o promesse, è una mancanza che implica la carenza di quegli attributi che esprimono la funzionalità, l’utilità o il pregio del bene e che influiscono sulla classificazione della cosa nell’ambito di una specie o di un altra. Le qualità essenziali attengono alla materia, struttura i misura della res -> indispensabili per l’uso cui la cosa è destinata . Le qualità promesse sono invece quella caratteriste qualitative “atipiche” inerenti ad un uso diverso rispetto a quello proprio della res oppure quelle peculiari della cosa in se. Vendita obbligatoria Più correttamente, vendita ad effetti reali differiti, si ha quando il trasferimento del diritto non è immediato : il contratto è completo e perfetto anteriormente all’effetto traslativo, per il quale è necessario il verificarsi di un ulteriore fatto. Con la vendita obbligatoria si hanno in ordine successivo due effetti : 1° effetto obbligatorio : con la conclusione del contratto il venditore si obbliga a far acquistare al compratore la proprietà della cosa, e il compratore si obbliga a pagare il prezzo 2° effetto reale : ovvero il trasferito del diritto, si ha quando si verifica l’atto o il fatto ulteriore, da quel momento il compratore diviene proprietario della cosa venduta e ne assume i relativi rischi Vendita di cosa altrui Si ha nell’ipotesi in cui al momento della conclusione del contratto la cosa non è di proprietà del venditore, ma di un terzo. L’effetto traslativo è differito al momento in cui il venditore acquisterà la proprietà del terzo titolare o quest’ultimo la trasferirà direttamente al compratore ( come delegato del venditore o terzo adempiente ) L’effetto immediato del contrattato è quello di procurare l’acquisto del bene al compratore da parte del venditore. Vendita di cose future L’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza (ad esempio vendita di raccolto da seminare o appartamento da costruire) . Si tratta di una vendita a carattere obbligatorio ed a consenso anticipato che diviene completa e produce i suoi effetti definitivi solo quando sia nato il diritto o sia venuta a esistenza la cosa, con la conseguenza che se il diritto non nasce o la cosa venduta non viene ad esistenza la vendita è nulla per mancanza dell’oggetto Vendita di cose generiche Non è espressamente disciplinata dal c.c, è una vendita obbligatoria il cui effetto traslativo (differito) si verifica al momento dell individuazione (specificazione). L’individuazione deve essere fatta in presenza e con il concorso di entrambe le parti o i loro rappresentati. Quando l’oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose (c.d vendita di massa) le cose devono essere numerate, pesare e misurate. La vendita di cosa generica può avere ad oggetto beni che non si trovano nel patrimonio del debitore al momento della conclusione del contratto (c.d vendita allo scoperto) Vendita con riserva di proprietà Il compratore acquista la proprietà della cosa solo con il pagamento dell’ultima rata del prezzo, assumendo i rischi connessi alla titolarità del diritto al momento della consegna. Il venditore si avvale cosi delle azioni di tutela dei diritti reali, sia petitorie che possessorie, è conseguentemente tenuto al pagamento del prezzo se la cosa perisce o rimane deteriorata.

Vendita con patto di riscatto Il riscatto convenzionale è il patto in forza del quale il venditore si riserva il diritto di riacquistare la cosa venduta. La funzione dell'istituto è evidente: il venditore in genere vende il bene perché ha necessità di denaro, ma spera in un secondo momento di riacquistarlo; oppure più semplicemente, può essere indeciso e si riserva il diritto di cambiare idea. Il termine del riscatto non può essere maggiore di 2 anni (beni mobili) o di 5 anni (beni immobili) La vendita di cose mobili È lo strumento di circolazione delle merci maggiormente diffuso. In mancanza di patto o di uso contrario la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita (domicilio del venditore o sede dell’impresa). Nel caso di vendita con trasporto la cosa viene trasportata dal luogo di conclusine del contratto ad un altro luogo Vendita beni immobili È soggetta a una speciale disciplina che riguarda la forma perché a pena di nullità si deve fare per atto pubblico o scrittura privata. In base alla modalità di determinazione del prezzo si distingue la “vendita a misura” il prezzo è determinato in base alle effettive dimensioni dell’immobile, dalla “vendita a corpo” il prezzo è stabilito in relazione al bene nel suo complesso. Anche per l’atto di recesso è necessaria la forma scritta, il venditore è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese del contratto. Il fabbricato costruito in mancanza o in difformità allo specifico titolo abilitativo (permesso di costruire) è qualificato come edificio abusivo : la compravendita sarà nulla perché affetta da impossibilità giuridica Vendita di eredità Ha ad oggetto il trasferimento , verso il corrispettivo di un prezzo, il complesso di beni e diritti acquistati mortis causa dal venditore. La vendita deve farsi per atto scritto sotto pena di nullità. Quanto alla responsabilità per i debiti ereditari vige la regola secondo cui il compratore ed il venditore rispondono di essi solidalmente, quando la responsabilità del compratore non sia esclusa da patto contrario.

Gli altri contratti traslativi (capitolo 2) Il riporto Schema negoziale nel quale un parte (riportato) trasferisce in proprietà ad un altro soggetto (riportatore) titoli di credito di una determinata specie per un determinato prezzo, a fronte dell’obbligo per il riportatore di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso il rimborso che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta. Due funzioni : 1° funzione di finanziamento -> con il riporto di banca c.d “finanziario” il cliente ottiene un finanziamento trasferendo alla banca determinati titoli e ricevendone il pagamento del prezzo, alla scadenza il cliente riavrà la titolarità dei titoli rimborsando il prezzo salvo l’interesse di riporto dovuto alla banca 2° funzione di investimento -> con il riporto di borsa c.d “speculativo i contraenti sono portatori di interessi contrapposti : il riportatore ha interesse che i titoli acquistati subiscano un ribasso al momento della restituzione i titoli che ritrasferirà al venditore lucrando sulla differenza , il riportato spera nel rialzo del valore dal momento che alla scadenza del termine riceverà titoli di maggior valore. Il termine della prestazione restitutoria ha carattere essenziale. È un contratto consistente in un doppio trasferimento di proprietà il primo è immediato dal riportato al riportatore, il secondo è a termine dal riportatore al riportato. Oggetto : titoli di stato, azioni, titoli di merci fungibili e titoli obbligazionari. Il prezzo (non costituisce il corrispettivo delle cose vendute) è fissato in via autonoma in ragione di un valore che può essere aumentato o diminuito dalle parti , si parla di “prezzo determinato” nel primo scambio e di “prezzo rimborsato” nel secondo. Scarto = differenza tra il valore corrente dei titoli e quello stabilito dalle parti nel contratto Non è richiesta la forma scritta La permuta (l’evoluzione del baratto) Contratto a prestazioni corrispettive avente ad oggetto “il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro”. La causa è identificata nello scambio di diritti, a differenza della compravendita, non è previsto alcun corrispettivo i denaro. Oggetto : diritto di proprietà, diritti reali minori (usufrutto, servitù), diritti di credito e posizioni contrattuali. La permuta è un contratto a forma libera (necessariamente scritta nel cosa di proprietà sul bene immobile) . Può aversi il caso di permuta obbligatoria in cui l’effetto traslativo è differito e fatto dipendere da ulteriori eventi. Garanzia d’evizione della cosa permutata: L’edizione si risolve nell’accertare definitivamente il diritto del terzo sulla cosa permutata e nella condanna del permutante al rilascio del bene rivendicato dal terzo. Il promittente che ha subito l’evizione può richiedere a sua scelta (oltre al risarcimento

del danno) o la restituzione della cosa data in permuta o il suo controvalore ; in caso di evizione in caso di vendita il compratore può solo ottenere la restituzione del prezzo Garanzia per i vizi della cosa permutata La parte venditrice è tenuta a garantire che la cosa venduta sia immune dai vizi che la rendono inidonea all’uso o ne diminuiscono il valore, in presenza di vizi il permutante ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

Il contratto estimatorio Il proprietario di una determinata cosa mobile (tradens) la consegna all’altra parte (accipiens) alla quale sono attribuita alternativamente due facoltà : - di acquistarla per la somma fissata al momento della consegna - di restituirla integra entro un certo termine stabilito dalle parti o dagli usi Per comprenderne la causa bisogna stabilire che il tradens non trasferisce la proprietà dei beni all’accipiens ma affida tali beni a quest’ultimo ai fini della loro eventuale vendita a terzi, conferendogli un potere di disposizione. L’accipiens può esercitare la propria attività commerciale o di impresa utilizzando le merci senza sostenere un immediato esborso in denaro, con la possibilità di attendere il decorso del tempo per decidere se pagare il prezzo dei beni (acquistandone la proprietà) o restituirli ; il tradens rimane proprietario dei beni fin all’eventuale pagamento del prezzo. Si tratta di un contratto reale in quanto si perfeziona con la consegna della cosa. È essenziale che il valore di stima (prezzo) venga fissato dalle parti al momento della conclusione del contratto : permette all’accipiens di determinare il prezzo di vendita al pubblico riservandosi un margine di guadagno Il contratto di somministrazione Contratto con il quale una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell’altra (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose. Causa : scambio di prestazioni verso il corrispettivo di un prezzo - prestazioni periodiche : effettuate a periodi intermittente - prestazioni continuative : effettuate con una successione costante e omogenea Si suole distinguere : - somministrazione di consumo : le cose date dal somministrante vengono trasferite in proprio del somministrato (fornitura di energia o gas) - somministrazione di uso : il somministrante attribuisce solo il godimento del bene (fornitura di recipienti per bevande che dovranno essere restituite dopo l’uso Pagamento del prezzo: - Prestazioni periodiche : il prezzo è corrisposto all’atto delle singole prestazioni e in proporzione a ciascuna di esse - Prestazioni continuative : prezzo pagato secondo le condizioni d’uso Scioglimento del contratto di somministrazione : - Raggiungimento del risultato dedotto in obbligazione - Scadenza del termine - Impossibilità sopravvenuta della prestazione - Eccessiva onerosità della somministrazione - Recesso di uno dei contraenti - Ipotesi della risoluzione per inadempimento : in caso di inadempimento di una delle due parti, l’altra parte può chiedere la risoluzione del contratto solo se l’inadempimento : • Ha una notevole importanza : valutata riguardo il sinallagma contrattuale • È tale da menomare la fiducia : è sufficiente una circostanza oggettiva (mancato pagamento del prezzo) che renda insicuro, il preciso e puntuale adempimento delle successive prestazioni Due previsioni tipiche : 1. Patto di preferenza : il promittente non assume l’obbligo di concludere un nuovo contratto, ne si impegna a non negoziare con soggetti terzi durante il periodo di efficacia del patto, ma solo quello di preferire il somministrante nel caso i cui decida di stipulare un nuovo contratto avente il medesimo oggetto 2. Patto di esclusiva : - a favore del somministrante : il somministrato non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura e neanche provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto di contratto - A favore del somministrato : il somministrante non può compiere nella zona e per la durata del contratto prestazioni della stessa natura di quelle che lo formano Contratti di godimento (capitolo 3)

Locazione Contratto con il quale il locatore si obbliga a consentire al conduttore di godere di una cosa mobile o immobile per un certo tempo e dietro un determinato corrispettivo. La locazione ha effetti obbligatori in quanto il conduttore non acquista i diritti reali sulla cosa bensì un diritto personale di godimento, è un contratto a prestazioni corrispettive. Oggetto : bene, mobile o immobile, che il locatore consegna al conduttore affinché se ne serva in modo continuativo e per un determinato periodo di tempo. Non possono costituire oggetto del contratto di locazione le cose fungibili, consumabili e i beni immateriali. È ammessa la locazione di cosa altrui finché il locatore ha la disponibilità della cosa locata. Causa : scambio tra il godimento della cosa ed il corrispettivo Forma : è prevista la forma scritta per le locazioni abitative + locazioni ultranovennali Termine di durata Durata non eccedente ai trent’anni. Qualora le parti non abbiamo determinato la durata di locazione, interviene in via suppletiva l’art.1574 che prevede diversi termini di durata a seconda della tipologia di beni locati : - Locazione di beni immobili ad uso abitativo : durata minima di 4 anni oppure di 3 anni per le locazioni a “canone controllato” - Locazione dei beni immobili ad uso non abitativo : durata minima di 6 anni per le locazioni di tipo produttivo e di 9 anni per le locazioni ad uso alberghiero Disdetta Manifestazione di volontà diretta ad impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita del rapporto locativo. Può proven...


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