Riassunti singoli contratti torrente PDF

Title Riassunti singoli contratti torrente
Course Diritto privato
Institution Università degli Studi Roma Tre
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parte dei singoli contratti del torrente per la preparazione a diritto privato II...


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I SINGOLI CONTRATTI CAP. 1 : DAI CONTRATTI DEL CONSUMATORE AL DIRITTO DEL CONSUMATORE I contratti del consumatore non costituiscono un tipo contrattuale , lo realizzano cioè un determinato modello di operazione economica. La tutela legale del consumatore eccede il regime dell'attività contrattuale del consumatore stesso. La disciplina di settore ha introdotto appositi strumenti di tutela giurisdizionale a favore dei consumatori . > si parla di diritto del consumatore ART. 1322 CC —> sancisce il potere delle parti di liberamente determinare sulla base di un loro paritario accordo , il contenuto del contratto Il codice civile ha apprestato una prima forma di tutela . Si sono succeduti plurimi interventi legislativi volti a rafforzare la tutela del consumatore nella sua attività contrattuale . Il materiale normativo accumulatosi negli anni è stato riorganizzato e raccolto in un testo unico ——> codice del consumo Dall’entrata in vigore esso ha subito diverse modifiche e integrazioni . Nelle disposizioni di esordio il codice del consumo enumera i diritti fondamentali riconosciuti ai consumatori , ossia il diritto : a) alla tutela della salute b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi c) ad un’adeguata informazione e ad una corretta pubblicità d) al fatto che le pratiche commerciali siano esercitate secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà e) all’educazione al consumo f) alla correttezza , trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali g) alla promozione dell’associazionismo tra i consumatori ed utenti h) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficenza Parti —> occorre che una di esse sia un CONSUMATORE e l’altra un PROFESSIONISTA . ART. 3 cod. cons. stabilisce che per consumatore o utente si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale , commerciale , artigianale o professionale eventualmente svolta ; mentre professionista è la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale , commerciale , artigianale o professionale ovvero un suo intermediario . Un medesimo soggetto può mutare veste a seconda semplicemente della finalità dell’operazione posta in essere . La nozione di professionista descritta dalla legge non coincide con quella di professionista intellettuale . Per il codice di consumo professionista sia l’imprenditore sia il professionista intellettuale in senso stretto . Il D.L. 1/2012 , convertito in L. 27/2012 ha introdotto nel codice del consumo la figura della microimpresa —> queste sono tutte le entità , società o associazioni che , a

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prescindere dalla forma giuridica , esercitano un’attività economica , anche a titolo individuale o familiare , occupando meno di 10 persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro —> queste non sono equiparate ai consumatori Obiettivo primario della legge è promuovere lo sviluppo di una capacità di adeguata autodeterminazione dei consumatori nelle scelte relative all’acquisto di beni e di servizi e nella tutela dei loro diritti . La legge agisce in 2 fondamentali direzioni :

- promozione delle conoscenze e delle capacità di valutazione e del consumatore - imposizione di apposite regole di correttezza nell’informazione precontrattuale ART. 4 cod. cons. —> parla di educazione del consumatore Il codice di consumo indica le informazioni dovute ai consumatori che devono riguardare la sicurezza , composizione e qualità dei prodotti e dei servizi e devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile . E’ stata dedicata particolare attenzione alle modalità con le quali il professionista si avvicina al pubblico dei consumatori . La legge vieta le pratiche commerciali scorrette . A questa definizione generale la legge fa seguire l’elencazione di condotte tipicamente ritenute scorrette che si distribuiscono in 2 categorie : le pratiche ingannevoli e quelle aggressive . Le pratiche ingannevoli possono concretarsi in azioni o omissioni . Un’azione è ingannevole quando trasmette al consumatore informazioni non rispondenti al vero o comunque anche se non intrinsecamente false , presentate in modo tale da indurre in errore il consumatore medio . Un’omissione è ingannevole quando si traduce nella mancata comunicazione al consumatore di informazioni rilevanti per permettere a costui di assumere una decisione consapevole . Le pratiche aggressive sono quelle che mirano a condizionare il consumatore limitando la sua libertà di scelta e inducendolo ad assumere una decisone di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso . I mezzi di tutela contro le pratiche scorrete sono definiti dall’ART. 27 cod. cons. che attribuisce all’attività garante della concorrenza e del mercato , il potere di inibire la prosecuzione della pratica ritenuta scorretta , di adottare misure volte ad eliminare gli effetti e di applicare rilevanti sanzioni pecuniarie . ART. 1469- bis CC —> le norme del codice civile sul contratto in generale si applicano anche ai contratti del consumatore ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore . CLAUSOLE VESSATORIE —> sono vessatorie le clausole che , malgrado la buona fede , determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ( ART. 33 cod. cons. ) Occorre distinguere 2 categorie di clausole : 1) quelle che sono sempre ritenute vessatorie 2) quelle che la legge presume abbiano carattere vessatorio

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ART. 33 , comma 2 , cod. cons. —> si presumono vessatorie fino a prova contraria tutte le clausole contenute in un lungo elenco , posto dal comma successivo dello stesso ART. 33 , al quale si fa rinvio per la relativa casistica . —> Deroghe per i contratti relativi a sevizi e strumenti finanziari —> consentita la pattuizione di clausole vessatorie Sono sempre considerate vessatorie , senza possibilità di prova contraria , quelle enumerate dall’ART. 36 , comma 2 —> clausole che limitano la responsabilità del professionista nel caso di morte o danno alla persona del consumatore ovvero che limitano le azioni del consumatore in caso di inadempimento da parte del professionista ovvero che tendano a rendere efficaci nei confronti del consumatore clausole contrattuali da lui non conosciute prima della conclusione del contratto —> tali disposizioni sono sempre invalide ART. 35 —> impone un obbligo di trasparenza : se le clausole vessatorie sono redatte per iscritto —> Le clausole considerate vessatorie sono nulle ART. 47 —> elenca una serie di contratti ai quali la disciplina protettiva che in esame non si applica , in ragione della tipologia o dell’oggetto del contratto ovvero delle circostanze e modalità della stipulazione ART. 48 —> generale obbligo di informazione contrattuale —> questo non opera per contratti che implicano transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione Il legislatore comunitario aveva dettato indicazioni volte a proteggere i consumatori contro il rischio di tecniche di vendita che implicano una particolare insidia per il consumatore . I contratti negoziati fuori dai locali commerciali comprendono tutti i casi in cui il contratto viene perfezionato : in un luogo qualsiasi diverso dal locale commerciale del professionista . I contratti a distanza sono quelli conclusi senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore , bensì mediante l’uso esclusivo dei mezzi di comunicazione a distanza . In questi contratti le informazioni devono essere fornite in modo adeguato al mezzo di comunicazione adottato . Successivamente dovrà intervenire la conferma su mezzo durevole del contratto già concluso . Qualora il contratto a distanza venga concluso per via telematica e l’inoltro dell’ordine avvenga mediante l’attivazione di un pulsante virtuale ,questo deve essere accompagnato dalla dizione ordine con obbligo di pagare o altra formula corrispondente inequivocabile . Diversa è la regola per i contratti negoziati telefonicamente —> legge dispone che il professionista deve inviare una copia cartacea dell’offerta e il contratto si reputerà concluso dopo che il consumatore l’avrà rispedita con la propria sottoscrizione all’indirizzo del professionista . Il consumatore che abbia stipulato un contratto a distanza o negoziato fuori dei contratti commerciali gode di una particolare tutela —> un diritto di recesso che gli consente di rimuovere in radice gli effetti del contratto . Il recesso è esercitabile entro 14 giorni con decorrenza o dalla conclusione del contratto o dal conseguimento del possesso fisico del bene acquistato .

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Il recesso è tempestivamente esercitato se entro il termine di legge la comunicazione viene inviata in forma cartacea o elettronica o secondo altre modalità di comunicazione . Nel caso in cui il consumatore non sia stato correttamente informato sul proprio diritto il termine per il recesso si estende a 12 mesi . Se il recesso è validamente esercitato , le parti sono sciolte dalla rispettive obbligazioni . Il codice del consumo regolava anche i servizi turistici ed in particolare la vendita di pacchetti turistici —> ora la materia è contenuta nel codice del turismo > CREDITO AL CONSUMO E’ interesse dei produttori sospingere i potenziali acquirenti all’acquisto anche per mezzo di facilitazioni di pagamento , nella forma della dilazione e della rateizzazione . Credito al consumo = qualsiasi forma di credito concesso sotto forma di finanziamento o di dilazione di pagamento a favore di u consumatore , con una serie di esclusioni tra le quali le operazioni di valore inferiore a 200 € o superiore a 75.000 € e quelle volte a finanziare acquisti di beni immobili . Il contratto deve avere forma scritta ad substantiam e deve essere redatto su supporto cartaceo o altro supporto durevole . E’ garantita al consumatore la facoltà di recedere entro 14 giorni dalla stipulazione del contratto e di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento , in tutto o in parte , l’importo dovuto al finanziatore . > TUTELE SPECIALI : AZIONI INIBITORIE E AZIONE COLLETTIVA RISARCITORIA Per agevolare la tutela giurisprudenziale del consumatore nei rapporti con il professionista la legge prevede che il giudice competente sia quello del luogo nel quale il consumatore risiede al momento della proposizione della domanda . - AZIONE INIBITORIA —> previene la prosecuzione di una condotta illecita , ma non costituisce uno strumento utile a riparare il danno che essa abbia arrecato . - AZIONE COLLETTIVA RISARCITORIA —> si rivela strumento inefficace nel caso di comportamenti posti in essere da operatori economici e suscettibili cagionare danni ad un esteso numero di soggetti —> ART. 140 -bis —> ispirata al modello anglosassone della class action Il giudice deve preliminarmente valutare l’ammissibilità dell’azione collettiva . La sentenza fa stato anche nei confronti dei consumatori che vi abbiano aderito . Coloro che non hanno aderito sono liberi di proporre azioni individuali , mentre non è possibile proporre azioni individuali , mentre non è possibile proporre , dopo la scadenza del termine per l’adesione , ulteriori azioni di classe contro la stessa imprese per gli stessi fatti . CAP. 2 : CONTRATTI TIPICI E ATIPICI Il titolo terzo del libro IV del CC contiene la disciplina dei contratti nominati o tipici = quei contratti che sono stati specificatamente regolati dal legislatore. L'insieme dei contratti tipici contemplati dal CC non esaurisce la categoria dei contratti nominati . La libertà concessa alle parti dall’ART. 1322 CC di stipulare contratti diversi da quelli oggetto di specifica considerazione da parte dell'ordinamento rende potenzialmente illimitata la categoria dei contratti atipici .

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> Classificazione dei singoli contratti : A. principale contratto di scambio : Compravendita B. Gli altri contratti di scambio che realizzano un do ut des : - Permuta - Contratti di borsa - Riporto - Contratto estimatorio - Somministrazione C. I contratti di scambio che realizzano un do ut facias : - Locazione - Leasing - Appalto - Trasporto D. I contratti di cooperazione nell'altrui attività giuridica : - Mandato - Commissione - Spedizione - Agenzia - Mediazione E. I principali contratti reali : - Deposito - Comodato - Mutuo F. I contratti bancari : - Deposito - Apertura di credito - Sconto - Cassette di sicurezza G. I contratti aleatori : - Rendita - Assicurazioni - Gioco e scommesse H. I contatti diretti a costituire una garanzia : - Fideiussione - Anticresi I.

I contatti diretti a dirimere una controversia : - Transazione - Cessione dei beni ai creditori

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I contratti agrari

CAP. 3 : LA COMPRAVENDITA La vendita è un contratto di grande rilevanza sociale. > Un'operazione di vendita può essere attuata : a) dal produttore che può collocare sul mercato la propria produzione direttamente presso i consumatori o presso rivenditori i) da un intermediario nella circolazione dei beni j) da un venditore non professionale che aliena un determinato cespite non nell'esercizio di un'attività continuativa bensì con carattere di occasionalità e con riguardo a beni già usati Il prezzo Deve essere determinato o determinabile, in difetto e contratto è nullo. > La vendita è un contratto consensuale —> per il suo perfezionamento non occorre la consegna della cosa La vendita può avere ad oggetto anche realtà complesse . > La vendita ha effetti reali, In virtù del consenso, il trasferimento della proprietà della cosa ( ART. 1376 CC ) o, in genere, del diritto compravenduto della vendita, quando il contratto si riferisca ad una cosa determinata, Già esistente ed appartenente al venditore. > Nelle ipotesi in cui l'effetto reale non può immediatamente realizzarsi il contratto ha efficacia obbligatoria . Le figure più importanti di vendita obbligatoria sono : 1) La vendita di cose generiche —> in cui è necessaria l'individuazione degli specifici pezzi o masse o unità che si intendono consegnare e trasferire ( ART. 1378 CC ) —-> es : benzina, stoffa, grano 2) La vendita alternativa —> in cui il trasferimento non si verifica se non quando sia stata effettuata la scelta tra le due o più cose dedotte in obbligazione ( ART. 1285 CC ) 3) La vendita di cosa futura —> in cui occorre sempre, ai fini del trasferimento della proprietà, che la cosa si è venuta ad esistenza ( ART. 1472 CC ) 4) La vendita di cosa altrui —> non è né nulla né annullabile . Non è possibile l'immediato trasferimento della proprietà sicché il contratto produce a carico del venditore l'obbligo di acquistare la proprietà da colui che ne è titolare per trasmetterla al compratore. La giurisprudenza ammette che il venditore di cosa altrui possa vendere il proprio obbligo anche inducendo il proprietario a trasferire direttamente la proprietà al compratore. Qualora il venditore non riesca a procurare il compratore l'acquisto della proprietà, rispondere del proprio inadempimento . Occorre anche distinguere il caso in cui compratore sapesse che la cosa venduta non apparteneva il compratore, da quella in cui il compratore ignorava l’altruità della cosa .

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> la vendita di beni immobili deve essere fatta per atto scritto ed è soggetta a trascrizione Le obbligazioni principali del venditore ( ART. 1476 CC ) sono : 1) fare acquistare al compratore la proprietà della cosa o la titolarità del diritto oggetto dello scambio, se l’acquisto non è effetto automatico del contratto 5) consegnare la cosa al compratore —> la cosa dev'essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita, insieme agli accessori pertinenze e frutti. La consegna deve avvenire nel tempo e nel luogo fissati dal contratto. 1) garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa > GARANZIA PER EVIZIONE La funzione fondamentale della vendita consiste nel far acquistare al compratore la titolarità del diritto trasferito e la libera disponibilità del bene venduto. La legge attribuisce perciò al compratore una particolare tutela per il caso in cui venga privato il godimento del bene acquistato ogni subisca una limitazione per effetto di diritti che terzi facciano valere sulla res . Vanno distinte varie ipotesi : A) EVIZIONE TOTALE > Allude alla situazione del compratore che sia rimasto soccombente nel giudizio ristorante contro di lui da un terzo che abbia rivendicato la proprietà . Costituiscono evizione per il compratore pure l'espropriazione forzata del bene o la sua espropriazione per causa di pubblica utilità, ovvero un ordine di distruzione della cosa, ecc.. . Il compratore convenuto in giudizio da un terzo che vanti dei diritti sul bene ha l’onore di chiamare in causa rivenditore ( cd denuncia della lite ) . Il compratore che non chiami in giudizio il venditore perde la garanzia, se rimane soccombente di fronte al terzo, qualora il venditore dimostri che avrebbe potuto addurre ragioni sufficienti per far respingere la domanda proposta contro il compratore dal terzo . Del pari il compratore perde il diritto alla garanzia se riconosce spontaneamente il diritto affermato dal terzo , a meno che sia in grado di provare che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l’evizione ( ART. 1485 CC ) Il compratore che cambia ragioni di temere che la cosa possa essere rivendicata da terzi posso spendere pagamento del prezzo, a meno che il pericolo gli fosse già noto al momento della vendita ( ART. 1481 CC ) > la garanzia predizione costituisce un effetto naturale del negozio —> Opera senza la necessità di una specifica pattuizione > È predisposta nell'interesse del compratore —> che può rinunciarci o accontentarsi di una garanzia minore, così com'è può pattuire che ne derivino effetti più gravi

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> il patto di esclusione della garanzia comporta di regola che il compratore vitto possa domandare soltanto la restituzione del prezzo e il rimborso delle spese , ma non il risarcimento del danno ( ART. 1488 CC ) A) EVIZIONE PARZIALE > Se l’evizione è soltanto parziale ( ART. 1484 CC ) , il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto qualora debba ritenersi che non avrebbe acquistato la cosa senza la parte per la quale ha subito l’evizione ( ART. 1480 CC ) ; altrimenti può ottenere solo una riduzione del prezzo , salva in ogni caso l’azione per il risarcimento dei danni qualora ignorasse l’altruità parziale della cosa B) COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI > se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento , il compratore può domandare la risoluzione del contratto , qualora debba ritenersi che non avrebbe acquistato la cosa se ne fosse stato a conoscenza , oppure una riduzione del prezzo , oltre al diritto al risarcimento dei danni ( ART. 1489 CC ) > GARANZIA PER I VIZI > Vizi d una cosa sono le imperfezioni o le alterazioni del bene , dovute alla sua produzione o alla sua conservazione . Se il bene posseduto presenta vizi non irrilevanti al compratore spetta ex legge una speciale tutela, denominata garanzia per i vizi ( ART. 1490 CC ) . Il compratore non ha diritto di protestare per qualsiasi difetto , perfino minimo , della cosa acquistata . Il venditore è tenuto alla grazia quando i vizi siano tali o da rendere il bene inidoneo all’uso a cui è destinato o da diminuirne in modo apprezzabile il valore . La garanzia non è dovuta se il compratore conosceva i vizi della cosa ovvero si trattava di vizi facilmente riconoscibili ( ART. 1491 CC ) . > il compratore , se intende far valere la garanzia , ha l’onere di denunciare l’esistenza dei vizi entro 8 giorni che decorrono dalla consegna se si tratta di vizi apparenti o dalla scoperta se si tratta di vizi occulti . —> il termine è un termine di decadenza La denuncia non è necessaria se se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato . Ove ricorrano i requisiti indicati , il compratore ha diritto di chiedere , a sua scelta , o la risoluzione del contratto , restituendo il bene e facendosi restituire il prezzo pagato o liberandosi dall’obbligo di pagarlo ovvero la riduzione del prezzo , salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno , a meno che il venditori provi di avere i...


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