I contratti tipici PDF

Title I contratti tipici
Author Domenica Tripodi
Course Diritto Privato
Institution Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria
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I CONTRATTI TIPICI (la cessione e l’estinzione del contratto)

Il mutuo dissenso Il mutuo dissenso è l’accordo delle parti che estingue un precedente contratto con efficacia retroattiva. Può definirsi come lo scioglimento convenzionale del contratto. È espressione dell’autonomia negoziale, in quanto il potere di porre in essere atti dispositivi della propria sfera giuridica comporta anche il potere di disvolere tali atti, nel rispetto dei diritti altrui. La possibilità che l’accordo delle parti abbia ad oggetto l’estinzione di un precedente rapporto contrattuale rientra nella definizione normativa del contratto (art. 1321 c.c. accordo per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale). Il contratto può essere sciolto per mutuo dissenso delle parti (art. 1372 c.c.) che richiede la stessa forma del contratto revocato, poiché ha ad oggetto una vicenda di eguale natura e importanza. Lo scioglimento per mutuo dissenso non pregiudica i diritti dei terzi aventi causa e dei creditori che abbiano compiuto atti di esecuzione sui beni, che per effetto dello scioglimento del contratto tornano nella sfera giuridica dell’altra parte. È assoggettato allo stesso regime di opponibilità del contratto originario.

Revoca e recesso La revoca indica l’atto negoziale estintivo di negozi unilaterali (es: la procura) o di contratti stipulati nell’interesse preminente della parte revocante (es: il mandato). Il recesso è invece il termine usato per indicare l’atto negoziale estintivo dei contratti in genere (art. 1373 c.c.). Il negozio giuridico unilaterale può essere revocato dal suo autore, salvo che a seguito del negozio sia sorto in capo al terzo un diritto incompatibile con la revoca. Il contratto non può essere sciolto unilateralmente dalla parte, salvo che lo stesso contratto conferisca la facoltà di recesso. Il potere negoziale attribuito alla parte di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale può essere esercitato finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione (art. 1373 c.c.). Quindi si ha il principio di esecuzione quando l’effetto reale si è realizzato in tutto o in parte o quando la prestazione obbligatoria è stata adempiuta in tutto in parte.

Nei contratti di alienazione la facoltà di recesso va esercitata prima che si produca l’effetto traslativo, salva diversa volontà delle parti. Nei contratti a prestazione continuata o periodica, il recesso è l’esercizio del potere della parte di interrompere il rapporto contrattuale. Il recesso ha efficacia non retroattiva, cioè lascia ferme le prestazioni già eseguite e in corso di esecuzione. Il principio di buona fede esige che il potere di recesso unilaterale sia esercitato in maniera tale da salvaguardare l’interesse dell’altra parte se ciò non comporti per il recedente un apprezzabile sacrificio. In determinati contratti tipici è la legge che fissa il termine minimo di preavviso del recesso. Il recesso ordinario è il potere arbitrario che la parte può esercitare liberamente senza che di regola occorra darne giustificazione sempre nel rispetto del principio di buona fede. Il recesso per giusta causa è il rimedio stragiudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento. Questo è legalmente previsto nel contratto di lavoro subordinato.

La caparra penitenziale La caparra penitenziale è la somma versata al momento della conclusione del contratto da valere eventualmente come corrispettivo del recesso (o della revoca) (art. 1386 c.c.). A differenza della confirmatoria, questa implica il diritto di recesso dal contratto. Tale diritto può essere previsto anche a favore di entrambe le parti. Il contraente che esercita il diritto di recesso perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella ricevuta (art. 1386 c.c.). Che sia penitenziale deve risultare dall’interpretazione della clausola. Se il contratto attribuisce ad entrambe le parti il diritto di sciogliere il contratto, la caparra s’intende senz’altro come penitenziale....


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