Contratti nominati - Riassunto Istituzioni di diritto civile PDF

Title Contratti nominati - Riassunto Istituzioni di diritto civile
Course Istituzioni di diritto privato
Institution Università degli Studi Roma Tre
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RIASSUNTI SUI CONTRATTI INTEGRATI CON CODICE ...


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CAPITOLO 10: I PRINCIPALI CONTRATTI NOMINATI SEZIONE 1: CONTRATTI DI ALIENZIONE DI BENI COMPRAVENDITA Art 1470: la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di altro diritto, verso il corrispettivo di un prezzo. -(con la rispettiva compera) contratto sinallagmatico -consensuale -effetti reali e obbligatori (di regola vale il principio del consenso traslativo - efficacia reale immediata) MA VENDITA OBBLIGATORIA -> effetti reali differiti VENDITA DI COSA ALTRUI è valida e vincolante, anche se non immediatamente efficace rispetto al trasferimento della proprietà del bene. La fattispecie ricorre sia nel caso in cui entrambe le parti sono a conoscenza dell’altruità del bene, sia nei casi in cui solamente una parte ignora tale circostanza ART 1478 VENDITA DI COSA ALTRUI: Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario | nel momento in cui il venditore acquista la proprietà | dal titolare di essa. 1. - Se in compratore, in buona fede, ignorava l’altruità del bene, al momento della conclusione del contratto -il venditore non ha trasferito la proprietà  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ( restituzione prezzo, anche se bene è diminuito di valore o deteriorato, rimborso spese, ed RISARCIMENTO DEL DANNO) qualora in venditore non provi che l’adempimento/ritardo è dovuto a causa a lui non imputabile 2. -Il venditore ignora l’altruità del bene -è inadempiente RISOLUZIONE DEL CONTRATTO e RISARCIMENTO DEL DANNO 3. –Oggetto della vendita è un bene mobile di cui il compratore ignora l’alienità ACQUISTO A NON DOMINIO Art 1153 EFFETTI DELL’ACQUISTO DEL POSSESSO Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.

La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente. Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.

OBBLIGHI PRINCIPALI DEL VENDITORE: 1) consegnare la cosa al compratore 2) fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto 3) garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa CONSEGNA DELLA COSA -La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita. -Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita. - Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta. LUOGO DELLA CONSEGNA -In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, o nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa. -Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore. LA GARANZIA PER L’EVIZIONE EVIZIONE si ha quando il compratore è privato del diritto sul bene acquistato, in conseguenza di una pronuncia giudiziaria che accerti un difetto, anteriore alla vendita, nel diritto del dante causa. L’evizione presuppone che -Un terzo faccia valere in giudizio, con vittoria di causa, il diritto di proprietà o altro diritto reale sulla cosa compravenduta -Il compratore convenuto in giudizio da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia, se il venditore riesce a dimostrare che esistevano ragioni sufficienti per respingere la pretesa del terzo evincente -Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde il diritto alla garanzia, se non prova che esistevano ragioni sufficienti per impedire l’evizione -Quando l’evizione è compiuta, con il passaggio in giudicato della sentenza a favore del terzo (nonostante l’esistenza di un vincolo reale es. creditore munito di ipoteca fosse a conoscenza del compratore), il venditore è tenuto nei confronti del compratore alla restituzione del prezzo,

rimborso spese fatte in occasione della vendita e al risarcimento dei danni subiti

-Le parti posso escludere l’applicazione delle regole sulla garanzia per l’evizione VIZI Il venditore è tenuto a garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore -vizi occulti -presenti nella cosa fin dal momento della stipulazione del contratto Il compratore può esperire nei confronti del venditore: 1. AZIONE REDIBITORIA -risoluzione del contratto -obbligo di rimborso spese versate dal compratore -obbligo del compratore consegna della cosa 2. AZIONE ESTIMATORIA -Riduzione del prezzo 3. RISARCIMENTO DEI DANNI in alternativa o in aggiunta alle due azioni edilizie Il venditore può evitare il risarcimento: dimostrando di aver ignorato i vizi della cosa e che questa ignoranza non derivi da una sua negligenza Art 1495 - TERMINI E CONDIZIONI PER L’AZIONE: Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (1511), salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato. L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna.  garanzia in via d’eccezione

GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO è prevista dalle parti in un’apposita clausola del contratto (di regola, una compravendita di beni mobili) mediante la quale si il venditore garantisce per un tempo determinato il funzionamento della cosa venduta.

Differenze da GARANZIE PER VIZI -La garanzia di b.f. viene chiesta in alternativa o in aggiunta a quella per vizi -attribuisce al compratore (in alternativa al diritto alla risoluzione del contratto) il diritto di pretendere che il venditore provveda a sostituire la cosa o a ripararla in modo da assicurarne il buon funzionamento -il difetto di funzionamento deve essere denunciato entro 30 giorni dalla scoperta e i diritti attribuiti all’acquirente si prescrivono in 6 mesi decorrenti dal giorno della scoperta del difetto di funzionamento -Oneri probatori meno onerosi per il compratore: deve dimostrare il mancato funzionamento e non la causa il venditore deve dimostrare che il difetto è dipeso da evento posteriore alla consegna della cosa o da condotta del compratore

CONSEGUENZE IN CASO DELL’INADEMPIMENTO NELLA COMPRAVENDITA DI COSE MOBILI RISOLUZIONE AVVIENE DI DIRITTO 1. a favore del contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all’altro la consegna della cosa o il pagamento del prezzo se l’altra parte non adempie la propria obbligazione. 2. La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta, o non l’accetta.

Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal presente articolo deve darne comunicazione all’altra parte entro otto giorni dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (1453) ART 1453 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO: Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione Per riparare alle conseguenze dell’inadempimento è prevista, in alcuni casi, una esecuzione in forma specifica, con i seguenti mezzi 1.VENDITA(ESECUZIONE) COATTIVA o in danno per inadempimento del venditore la cosa viene venduta, da persona autorizza, ai pubblici incanti (miglior offerente) il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavato dalla vendita oltre al risarcimento del maggior danno 2. COMPERA (ESECUZIONE) COATTIVA o in danno per inadempimento del venditore se la cosa è fungibile ed ha prezzo corrente il compratore può far acquistare la cosa al venditore

il compratore ha diritto alla differenza tra la spesa per l’acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno

CONTRATTO ESTIMATORIO una parte consegna una o più cose mobili all’altra, prima che il contratto di acquisto sia perfetto, e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine indicato (obbligazione facoltativa) IMPOSSIBILITA’ DI RESTITUZIONE Chi ha ricevute le cose non si libera dall’obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile, per causa a lui NON imputabile DISPONIBILITA’ DELLE COSE -Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose MA i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o sequestro, finché non è stato pagato il prezzo. -Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano state restituiti.

IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell’altra prestazione periodiche o continuate di cose -contratto consensuale, a efficacia obbligatoria, a prestazioni corrispettive. ENTITA’ DELLASOMMINISTRAZIONE -Qualora non sia stata determinata, s’intende pattuita quella corrispondete al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto. -Se le parti hanno stabilito solo il limite massimo e minimo, spetta all’avente diritto alla somministrazione di stabilire il quantitativo dovuto RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 1. IN CASO DI INADEMPIMENTO DI UNA DELLE PARTI RELATIVO A SINGOLE PRESTAZIONI: l’altra può chiedere la RISOLUZIONE DEL CONTRATTO sei -l’inadempimento ha una notevole importanza , tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE -Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente -l’inadempimento è di lieve entità -il somministrante può sospendere l’esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO (ossia la durata della somministrazione non è stabilita) ciascuna delle parti può RECEDERE DAL CONTRATTO, dando preavviso stabilito dalle parti o dagli usi. PATTO DI PREFERENZA impedisce la concorrenza post-contrattuale è il patto con cui l’avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare preferenza al somministrante nella STIPULAZIONE DI UN SUCCESSIVO CONTRATTO DELLO STESSO OGGETTO -è valido purché abbia durata massima di 5 anni. Se è convenuto un termine maggiore, questo si riduce a 5 anni. -L’avente diritto deve comunicare al somministratore le condizioni propostegli dai terzi. Il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza ,nel termini indicato o stabilito dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza (PATTI DI ESCLUSIVA) ESLUSIVA A FAVORE DEL SOMMINISTRANTE o A FAVORE DEL DELL’AVENTE DIRITTO ALLA SOMMINISTRAZIONE impedisce la concorrenza nel corso del rapporto contrattuale

CONTRATTI DI LOCAZIONE (LOCATORE – CONDUTTORE) La locazione è in contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo -contratto consensuale -sinallagmatico -ad effetti obbligatori Il diritto del conduttore sussiste in dipendenza della legittimazione del locatore e della sua capacità a contrarre. Se il diritto del locatore viene meno con effetto retroattivo viene meno anche il diritto del conduttore

LOCAZIONI ECCEDENTI L’ORDINARIA AMMINISTRAZIONE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER UNA DURATA SUPERIORE A 9 ANNI è atto eccedente l’ordinaria amministrazione DURATA DELLA LOCAZIONE -La locazione non può stipularsi per un tempo eccedente i 30 anni -Se stipulata per un tempo più lungo è ridotta al termine suddetto FINE DELLA LOCAZIONE PER LO SPIRARE DEL TEMPO -La locazione per un tempo determinato dalle parti: cessa con lo spirare del tempo, senza che sia necessaria la disdetta

-La locazione senza determinazione di tempo: non cessa se, prima della scadenza del termine convenuto, una delle parti non comunica all’altra disdetta RINNOVAZIONE TACITA DEL CONTRATTO -La locazione si ha per rinnovata: se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata -se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato: non è stata comunicata la disdetta -se è stata data licenza: il conduttore non può opporre la tacita rinnovazione, salvo che risulti la volontà del locatore di rinnovare il contratto OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DEL LOCATORE: 1. Consegnare la cosa al conduttore in buono stato di manutenzione 2. Mantenere la cosa in buono stato locativo (le piccole manutenzioni spettano al conduttore) 3. Garantire il pacifico godimento della cosa  GARANZIE PER LE MOLESTIE -Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscano l’uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendano di avere diritti sulla cosa medesima. Il locatore non è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio  PRETESE DA PARTE DI TERZI -Se i terzi arrecano molestie pretendendo di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne il pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento per danni -Se i terzi agiscono in giudizio, il locatore è tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve essere estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi.

VIZI DELLA COSA Il conduttore può chiedere la RISOLUZIONE DEL CONTRATTO o la RIDUZIONE DEL CORRISPETTIVO se -vizi che diminuisco in modo apprezzabile l’idoneità della cosa locata all’uso pattuito -vizi non facilmente riconoscibili e sconosciuti al conduttore LIMITAZIONI CONVENZIONALI DELLE RESPONSABILITA’ Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per vizi della cosa non ha effetto se -il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure -i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa COSE PERICOLE PER LA SALUTE Il conduttore può chiedere la RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

-se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore, familiari o suoi dipendenti, ANCHE SE i vizi gli erano noti VIZI SOPRAVVENUTI Valgono le stesse regole PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio se non prova che sono accaduti per causa a lui non imputabile  DIFF DA CONTRATTO ESTIMATORIO DIRITTI DEL CONDUTTORE IN CASO DI RIPARAZIONI -Se la riparazione si protrae oltre 1 sesto della durata della locazione o oltre 20 giorni: ha diritto ad una riduzione del corrispettivo -Indipendentemente dalla durata, se l’esecuzione delle riparazioni rende inabitabile parte della cosa che costituisce alloggio del conduttore o della sua famiglia: il conduttore può ottenere lo SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DEL CONDUTTORE 1. Prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso 2.dare il corrispettivo

MIGLIORAMENTI -Il conduttore NON ha diritto a indennità per i miglioramenti -Se vi è stato consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un indennità: minor somma tra spesa e valore del risultato al tempo della riconsegna -Anche ne caso in cui il conduttore non ha diritto all’indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti verificati SENZA COLPA GRAVE del conduttore ADDIZIONI Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa -quando sono separabili: ha diritto di toglierle alla fine della locazione, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni (pagando la minor somma tra spesa e valore delle addizioni al tempo della riconsegna) -non sono separabili e rappresentano un miglioramento: norme previste per miglioramento DIVIETO DI INNOVAZIONI Locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che riducono il godimento del conduttore

TERZO ACQUIRENTE DELLA COSA LOCATA – TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA deve rispettare il contratto di locazione (è opponibile al terzo acquirente) se -ha data certa, anteriore all’alienazione della cosa locata -la locazione non trascritta di beni immobili urbani va rispettata dall’acquirenti soltanto entro il limite massimo di 9 anni dall’inizio della locazione

-se la locazione NON HA DATA CERTA ma la detenzione del conduttore è anteriore al trasferimento (DETENZIONE ANTERIORE AL TRASFERIMENTO): l’acquirente deve rispettare la locazione per la durata corrispondete a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato. -L’acquirente del bene locato subentra in tutto il rapporto obbligatorio: diritti e obblighi derivanti dal contratto di locazione RISARCIMENTO DEL DANNO AL CONDUTTORE LICENZIATO Se il conduttore è stato licenziato dall’acquirente perché -la locazione non aveva data certa, anteriore al trasferimento il locatore è tenuto a risarcirgli il danno CLAUSOLA DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO IN CASO DI ALIENZIONE Se si è convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata, l’acquirente che intenda valersi della facoltà deve: -darne licenza(*) al conduttore, rispettando il termine di preavviso -al conduttore non spetta il risarcimento dei danni

VENDITA DELLA COSA LOCATA CON PATTO DI RISCATTO – IL COMPRATORE CON PATTO DI RISCATTO non può esercitare la facoltà di licenziare(*) il conduttore fino a che il suo acquisto -non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto PATTO DI RISCATTO il venditore può riservarsi di avere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti Il patto di riscatto è NULLO per eccedenza se stabilisce di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita TERMINI il termine stabilito per il riscatto non può essere maggiore di -2 anni: vendita di mobili -5 anni: immobili -se le parti stabiliscono limite maggiore, si riduce a quello legale

ESTINZIONE DEL DIRITTO DEL LOCATORE -con effetto retroattivo -le locazioni da lui fatte sono mantenute se 1.aventi data certa 2.non eccedenti il triennio 3.fatte senza frode

IL PRESTITO assume due figure giuridiche diverse 1. IL COMODATO (COMODANTE E COMODATARIO) è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta -è essenzialmente gratuito -contratto reale, unilaterale, obbligatorio OBBLIGAZIONI DEL COMODATARIO -è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia; deve servirsene per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa -se il comodatario non adempie a questi obblighi: il comodante può chiedere l’IMMEDIATA RESTITUZIONE DELLA COSA oltre al RISARCIMENTO DEL DANNO PERIMENTO DELLA COSA -il comodatario è responsabile se la cosa perisce per caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria o se, potendo salvare una delle due cose, ha scelto la propria. -il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito: è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui NON imputabile, qualora non prov...


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