Riassunto Istituzioni di diritto romano Cesare Sanfilippo PDF

Title Riassunto Istituzioni di diritto romano Cesare Sanfilippo
Course Diritto Romano
Institution Università degli Studi di Messina
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Summary

Riassunto completamente sostitutivo del libro.
C. SANFILIPPO, Istituzioni di diritto romano, (Decima edizione riveduta ed aggiornata), Rubbettino, 2002. ...


Description

NTRODUZIONE Capitolo primo Nozioni propedeutiche 1.La società, lo stato, il diritto. Un aggregato umano vivente su un determinato territorio, ma privo di organizzazione, non può definirsi società umana. Per far sì che si possa definire tale, vi é la necessità che nasca tra i consociati il bisogno di convivenza per il raggiungimento dei fini comuni. Se ciò non avvenisse gli interessi contrastanti dei membri della società sfocerebbero in liti che si concluderebbero con l’utilizzo della forza bruta. Detto questo si annullerebbe il concetto di società umana, ma anche quello di organizzazione. Nasce quindi l’esigenza di un organo che oltre determinare regole doti condotta, deve imporre che queste vengano rispettate da tutti i consociati. Tale organo prende il nome di Stato. Lo Stato altro non é che l’organizzazione politica di una società umana vivente su un determinato territorio. Esso quindi crea altri organi formati da due o più persone fisiche, cui é affidato il compito di esercitare i poteri sovrani: v

Potere legislativo: ha lo scopo di porre norme di condotta ai consociati

v

Potere giudiziario o sanzionatorio: ha lo scopo di costringere i consociati all’osservanza di esse.

v Potere amministrativo: provvede al raggiungimento di Fini comuni che non potrebbero essere raggiunti dall’attività individuale. Il diritto quindi ha il duplice scopo di far sì che le leggi vengano rispettate e far sì che lo Stato regoli il proprio esercizio e ne rispetti le norme. Quest’ultime non possono essere creazione arbitraria dello Stato in quanto di creerebbe una rivolta contro di esso, bensì le norme devono essere realizzate per uno scopo comune (es. Regole di vita quotidiana) . Così che si possa pretendere l’osservanza sia da chi, anche se in esigua parte,non ne veda l’utilità, sia da chi le riconosce in astratto, ma non senta il bisogno di conformarvici. Innumerevoli sono però le norme a cui un consociato, facente parte di una società si uniforma: es.norme religiose, norme morali, norme del buon costume... .Tra tutTe queste lo Stato sceglie quali elevare a norme giuridiche, attraverso i mezzi di produzione normativa previsti dal suo ordinamento. Le norme elevante a norme giuridiche non cessano di essere morali, religiose o del costume, bensì acquistano valore aggiunto della norma giuridica. Quest’ultima é importante in quanto viene scelta dagli organi dello Stato. La norma giuridica é il solo ordinamento in grado di affermarsi come espressione dello Stato.

CAPITO SECONDO

Lo studio del diritto romano

4.Importanza e funzione dello studio del diritto romano. L’espressione diritto romano designa l’ordinamento giuridico vigente durante i primi 13 secoli della storia di Roma, dalla fondazione dell’Urbe alla morte di Giustiniano, che chiude un circolo più che millenario con la denominazione “Corpus iuris civilis”. Il diritto romano ha oggi un valore meramente storiografico, [email protected] resta comunque di fondamentale importanza. L’elaborazione del diritto toccò le vette più alte soltanto grazie ai romani in quanto diedero origine a un linguaggio raffinato e ad un linguaggio tecnico che viene utilizzato ancora oggi, per non parlare degli ideali del diritto romano. É bene ricordare che l’insegnamento del diritto romano mira non soltanto a impartire le nozioni delle norme, ma anche a spiegare il motivo della loro creazione, il periodo storico e l’esigenza sociale per il quale queste vennero create. L’ornamento giuridico é espressione della coscienza sociale e si evolve con essa. Nessun ordinamento didattico può esservi paragonato in quanto esso si adatta a qualunque tempo e a qualunque ordinamento. Possiamo afferma che il diritto romano é essenziale anche per il giurista moderno. Dall’oriente che l’aveva codificato, all’occidente che lo aveva creato. Dopo i primi secoli dell’alto Medio Evo lo studio e l’applicazione il diritto romano fioriscono con la Scuola di Bologna detta dei “glossatori”, si diffuse così in tutta Europa con il nome di “diritto comune”. Con intenzioni e metodo diverso proseguirono i commentatori,gli umanisti, i giusnaturalisti gli storici e i pandettisti fino ad arrivare a Napoleone Bonaparte con il Codice di Napoleone (1804), per passare al Codice civile italiano (1865), per giungere infine al Codice civile attuale(1942). 5.Contenuto e limiti della materia. É necessario stabilire i limiti del diritto romano e per farlo bisogna analizzare altri corsi di studio come ad es. Il corso di storia del diritto romano che: studia l’ordinamento giuridico di quel popolo da un punto di vista esterno andando ad analizzare la struttura degli organi adibiti alla creazione di norme giuridiche nelle varie epoche storiche di Roma. A questo corso può essere associato il diritto costituzionale. Il corso di instituì ione del diritto romano invece studia l’ordinamento da un punto di vista esterno, in quanto va ad analizzare i singoli istituti. A questo può essere associato il diritto privato. Il diritto romano ha carattere monografico e studia in modo analitico e approfondito i singoli istituti dando così una visione il più possibile sintetica e completa. Il Corpus iuris civilis é uno i dei testi più famosi di Gaio, denominato “Istitutiones” in cui Giustiniano accanto al fine legislativo volle imitare i giuristi classici creando un’operetta che desse l’opportunità ai giovani di interessarsi maggiormente al diritto. Il diritto romano quindi racchiude in un fine logico 13 secoli di storia. Il diritto come disse la scuola tedesca del 19° secolo é un continuo evolversi, in quanto una norma stabilità in un determinato periodo storico non resta immutata, ma cambia, vendo abrogata con un altra più acconcia. Per quanto riguarda il diritto romano, l’originario sistema stabilito dai mores maiorum poteva andare bene per una Roma primitiva, ma non poteva restare tale nei confronti del cambiamento che subì Roma, divenendo il più grande impero mai conosciuto. Il sistema giuridico che aveva raggiunto l’apice del suo sviluppo in età imperiale sotto la dinastia dei severi, molto progredito ma impostato sulla tecnica scientifica, non poteva proseguire e reggere una società piena di

decadenza in quanto l’impero romano d’occidente stava per cadere sotto gli attacchi barbarici, né tanto meno le ideologie pagane potevano resistere a quelle cristiane. Il diritto romano dunque in questo periodo si evolve, senza però stravolgere quella che era la sua struttura di base, bensì riadattandosi su quello che era il progresso. Tra i vari sistemi giuridici il più riconosciuto era quello di Giustiniano che costituisce il punto di arrivo per l’evolunzione giuridica antica e il punto di partenza della successiva diffusione fino all’età moderna ma poiché lo studio del diritto non può che essere storico vi sono alcuni aspetti, prima di approfondire gli istituti, da andando re ad analizzare. 6.Le fasi storiche del diritto romano. Per ogni trattazione storica si pone il problema della divisione in periodi. Tagli suddivisione non possono avere la pretesa che un periodo storico abbia inizio e fine con una determinata data. I periodi che andremo dunque ad analizzare hanno valore indicativo. Quattro sono i periodi che hanno caratterizzato la storia di Roma: arcaico, preclassico, classico e postclassico. Tale suddivisione non é comunque pienamente soddisfacente per l’inquadramento del diritto privato romano, ma serve un’ulteriore suddivisione in tre periodi: A)PRIMA FASE: nel periodo che va dalle origina di Roma (754 a.C.) alla caduta di Cartagine e Corinto (146 a.c.). Il questo periodo il diritto é arcaico e formalista. Tutto il diritto riposa sulle consuetudini dei mores maiorum e l’unica codificazione compiuta é quella delle 12 tavole, che si limita a raccogliere e precisare alcune delle principali norme del diritto privato, pubblico, criminale e processuale. Nell’interpretazione degli atti giuridici ci si attiene al significato letterale delle parole usate. L’errore anche di una sola parola del formulario porterebbe alla perdita della lite. Tale ordinamento viene definito “Ius civile quirintium”e Rita essere del tutto sufficiente in relazione al piccolo comune che era Roma primitiva, poiché gli inconvenienti venivano mitigati o eliminati dai paters familias. Questa figura nell’esercizio della propria autorità domestica prevaricava su tutte le altre e tutti i membri del gruppo, figli, moglie e schiavi erano sudditi privi di autonomia personale e patrimoniale. Il pater familias aveva dunque il dominio su ogni cosa mobile e immobile che costituiva la ricchezza del gruppo, che perdeva solo alla sua morte, a favore del suo succeduto per designazione giuridica o dallo stesso pater tramite atto sociale. I rapporti di credito e debito tra i paterfamilia davano origine alle obbligazioni concepite come vincoli di asservimento del debitore al creditore.

B)SECONDA FASE: che va dalla caduta di Cartagine e Corinto (146 a.C.) all’impero di Diocleziano (284 d.C.). Il ius civile quirintium diviene inadeguato per le nuova esigenze a cui Roma andava incontro a ciò si accompagna una delle più grandi crisi sociali che la storia di Roma ricordi. Il piccolo comune diviene rapidamente il centro e la capitale di una vastissima organizzazione politica, di ogni razza, lingua e cultura. Crollano così tutti gli antichi idoli come: quello familiare, cambiano i costumi, cresce una nuova generazione di giovani scettici, avidi di viaggi e ricchezze, pronti ad abbracciare nuovi culti. Questi cambiamenti danno origine ad una nuova trasformazione della città da agricola a mercantile. Da ciò il diritto romano non poteva di certo restare immutato, ma esso si trasforma quasi insensibilmente per opera di alcuni fattori:

a)Il ius honorarium: il praetor emana un edictum con il quale fissa e rende noto il programma della sua funzione giurisprudenziale. Egli non vuole, e ne vorrebbe cambiare lo ius civile, tuttavia egli tramite l’imperium enunciava una serie di casi dello ius civile che: - Non vengono contemplati e per il quale promette regolamentazione. - Non vengono contemplati in esso per i quali il pretore promette la sua tutela. - Per cui la sua applicazione porterebbe, ora, a risultati che la nuova coscienza sociale reputerebbe iniqui. Per tali casi il pretore pur non dichiarando la norma civile abrogata;promette di regolarsi in un modo difforme da essa al fine di obbedire all’esigenze dell’aequitas. Queste tre finalità del ius praetorium sono sintetizzate dal giureconsulto Papiniano “il diritto pretorio é quello che i pretori introdussero per la pubblica utilità al fine di favorire, di sviluppare o di correggere il diritto civile”. b) il ius gentium. Nel 240 a.C. viene elaborata una nuova figura, quella del pretore peregrino al quale é attribuita la iurisdictio relativa alle controversie fra cittadini romani e peregrini, ovvero tra peregrini di diversa nazionalità. Infatti nelle liti tra cittadini romani e non cittadini non potrebbe applicarsi il diritto romano, ma neanche il diritto dei non cittadini. Lo stesso caso nei cittadini di diversa nazione. In questo caso il pretore peregrino imposta la lite in base a quei principi che non sono propri dei singoli diritti nazionali , ma comuni a tutti, perché non basati sulla naturalis ratio. Il giudice esaminando la controversia così imposta dal pretore peregrino la deciderà tenendo conto della buona fede delle parti e non dei principi generali. Così nasce lo ius gentium. Verrà poi utilizzato anche nei rapporti tra cives perché molto duttile. c) Senatus consulta. Sorti come liberazione del Senato, hanno valore consultivo e sono creatori di norme giuridiche. Si devono proprio al senato le più importanti innovazioni in materia di diritto di famiglia e di eredità. d) Le costituzioni imperiali. Con il riconoscimento dei princeps sui tutti i cives, si é attribuito il più alto valore alle sue manifestazioni di volotà in materia giuridica. Si discute ancora oggi se le sue manifestazioni abbiano valore giuridico ma di certo sono state innovatrici per il diritto romano. e) La prassi delle cognitiones extra ordinem. A partire dall’ultima età repubblicana un gran numero di materie di lite viene sottratto alla giurisdizione ordinaria del pretore e del giudice privato venendo assegnato ai magistrati o ai funzionari più competenti, i quali giudicavano al di fuori della normale procedura, da ciò acquetò una serie di principi ispirati all’aequitas e alla tutela di particolari e nuovi interessi. f) L’opera della giurisprudenza. Tutti i fattori elencati fino adesso, sovrastano, l’opera della giurisprudenza. Essa é sempre presente e attiva in modo mediato o immediato. I pretori, i magistrati e i funzionari si fanno a loro volta giudicare da altri giureconsulti di loro fiducia, dando così origine ai consiliari privati o ufficiali. Questi si concretizzano a loro volta con i responsa. Il metodo di cui essi si servono é principalmente l’interpretatio iuris che molto si differisce dell’interpretazione del giurista moderno. Oggi l’attività di interprete si limita all’esatta comprensione della norma e alla conseguente applicazione. Nel mondo romano invece interpretare significava molto spesso creare il diritto: di fronte a un numero esiguo di casi in cui la norma poteva essere applicata, vi erano un’altra serie di casi per cui ciò non poteva accadere, quindi in

mancanza di una norma scritta, bisognava trarre dal costume la regolamentazione giuridica. Rispetto a questi casi il giurista profondo conoscitore dei mores doveva egli stesso trarre ed elaborare da essi la norma giuridica. In questa seconda fase storica la giurisprudenza collabora profondamente allo sviluppo del diritto romano. Infatti se nella prima fase del diritto romano fu rigorosamente letterale, ora nella seconda fase adotta nuovi criteri interpretativi. Così l’arcaico ius civile viene ogni giorni mitigato nella sua rigida applicazione, rimandando comunque punto di partenza teorico ma non applicato di ogni singola decisone. Si creò dunque dallo ius civile lo ius novum, nuovo diritto equo e universale, atto a reggere quella che era la nuova società di un grande impero.L’editto di Caracalla del 212 d.C. Estese a tutto il popolo dell’orbe il nuovo diritto. C)TERZA FASE: che va dall’impero di Diocleziano(284 d.C.) a Giustiniano (565 d.C.) Sa applicando un processo di semplificazione ed unificazione del diritto, in quanto l’editto di Caracalla avendo esteso a tutti gli abitanti dell’orbe la cittadinanza romana, il diritto ebbe influenze non solo di tipo orientale ma anche di tipo provinciale. Inoltre l’influenza della nuova etica cristiana, indirizzava il sistema giuridico nel campo patrimoniale verso nuovi ideali di pietà, umanità e carità. 7.Le fonti di cognizione del diritto romano. Ogni forma di testimonianza del mondo romano é per noi fonte di cognizione. In quanto consente di trarre argomento indiretto per la ricostruzione della vita sociale di Roma. Chiameremo fonti di cognizione tutti quei documenti che ci riferiscono in modo più o meno tecnico, le norme giuridiche romane, può dunque trattarsi di fonti letterarie o di opere giuridiche. Queste ultime vanno distinte in pregiustinianee e giustinianee. Le prime sono state riunite in varie raccolte, fra le quali quella più usata in Italia é dovuta a Riccobono, Bavieri, Ferrini, Furiani, Arangio-ruiz intitolata “fonte iuris romani anteiustiani” (3vol.) 1° volume: disposizioni raccolte attraverso fonti letterarie giuridiche e non giuridiche (leges) 2° volume: frammenti delle opere giuridiche oggi superstiti (auctores) 3°volume: atti giuridici privati (negotia) Il più importante però é il Codex Theodosianum, non presente nella raccolta della prima compilazione imperiale emanata da Teodosio II nel 433. Le fonti giustinianee altro non sono che il Corpus iuris civilis di Giustiniano, diviso in : -Digesta: sono una antologia di 50 libri, di brani estratti dagli scritti dei giureconsulti romani -Istitutiones: operetta legislativa e didattica al tempo stesso, suddiviso in 4 libri. -Codex: é una raccolta di 12 libri di leggi emanate dagli imperatori del periodo classico e dell’età postclassico nonché dallo stesso Giustiniano

PARTE PRIMA CAPITOLO PRIMO L’ordinamento giuridico romano 8.Le fonti di produzione. Le norme giuridiche non derivavano dalla volontà di un legislatore, ma dai mores maiorum. Furono regole di condotta tramandate di padre in figlio, col convincimento della loro necessità e obbligatorietà, in quanto il loro fondamento risaliva alla volontà divina e in quanto gli antenati che le avevano osservate e tramandate erano divenuti, morendo, essi stessi dei. Ma i mores maiorum avevano bisogno di essere interpretati e adattati ai singoli casi pratici della vita quotidiana e a ciò provvide la interpretatio, dapprima dei pontifices, poi dei giuristi laici. Nel periodo della giurisprudenza pontificale, cioè del patriziato, l’interpretatio si prestava ad arbitri della classe dominante ai danni della plebe. Da qui le agitazioni e le secessioni, fino a quando l’esigenza della certezza del diritto fu, in linea di massima, appagata con la concessione da parte dei patrizi delle prime leggi scritte, le XII Tavole, seguito da altre leges votate dai comizi patrizio-plebei o dai plebis

scita, votati dalle assemblee della plebe, i quali, dopo molte lotte e con processo graduale, furono finalmente equiparati alle leges. Tuttavia, nella sistematica degli antichi Quiriti, data l’immutabilità dei mores, queste leges furono sempre considerate come accertatrici, chiarificatrici, integratrici dei mores, ma mai riformatrici. il complesso delle norme derivanti dai mores maiorum e dalle leges comiziali, costituì il così detto ius civile, cioè il diritto applicato esclusivamente ai cives romani. Successivamente, con la decadenza dei comizi popolari, in conseguenza della crisi repubblicana e dell’avvento del principato, la funzione di porre nuove norme fu assunta dal Senato, attraverso i Senatus Consulta e dal princeps, attraverso le sue constitutiones. Fonti del ius honorarium furono invece gli edicta dei vari magistrati. Ma, in senso più stretto, du detto ius honorarium o praetorium il complesso di norme poste dall’editto del pretore urbano, mentre fu detto ius gentium quello derivante dall’editto del pretore peregrino. scomparsi tutti gli organi della costituzione repubblicana e del principato, unica fonte del diritto fu la volontà del monarco, dominus e non più princeps. Il termine lex, prima sinonimo di volontà popolare, divenne sinonimo di constitutio imperatoria. L’imperatore si degnò di riconoscere valore di norma giuridica agli scritti dei più famosi giureconsulti dell’età classica, scritti che vennero denominati, iura. Iura et leges furono i due termini che ricompresero in sé ogni fonte del diritto. 9.Varie accezioni del termine ius. Nell’uso romano, l’espressione ius vale molte cose. Essa può assumere un significato vicino sia a quello di diritto oggettivo, sia a quello di diritto soggettivo. È ius, innanzitutto, quanto esprimono le norme, secondo quello che appare ai competenti il significato proprio di esse. In senso oggettivo, lo troviamo, con la specificazione di civile, per indicare prima mores e leges e poi ancora Senatus consulta e constitutiones principum, in contrapposto a ius honorarium e a ius gentium. Al plurale, iura, fu usato per indicare l’insieme delle norme vigenti, comprese quelle contenute negli scritti dei giuristi. In un significato corrispondente a quelli di diritto sogettivo, lo ritroviamo nella definizione dell’usufrutto come ius utendi fruendi o nelle varie espressioni indicanti le facoltà di cui gode il titolare di una servitù di passaggio. Il termine ius ricorre anche in numerose altre accezioni impostesi nell’uso anche in tempi diversi, fra le quali si possono considerare particolarmente significative le seguenti: v

rito, forma solenne da osservare;

v

situazione soggettiva di capacità patrimoniale (sui iuris, alieni iuris);

v

condizione giuridica complessiva di un soggetto (successio in ius) o di una cosa (ius fundi);

v luogo nel quale, dinanzi al magistrato, si svolge la prima fase del processo privato (in iure cessio, interrogatio in iure, confessio in iure). 10.Le partizioni del di...


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