Istituzioni DI Diritto Romano Decima Lezione PDF

Title Istituzioni DI Diritto Romano Decima Lezione
Author Francesca de Santis
Course Istituzioni di Diritto Romano
Institution Università degli Studi del Molise
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Lezione numero 10 del corso di istituzioni di diritto romano....


Description

L'ENFITEUSI È un istituto di diritto greco che significa “fare piantagioni” e fu riconosciuta come diritto reale soltanto in età post classica e giustinianea. Giustiniano infatti lo considera come un diritto simile alla proprietà che si costituisce su una cosa altrui con l’obbligo per il titolare detto enfiteuta di pagare un canone annuale. Il precedente storico (ESAME) di questo istituto è costituito dall’ager vectigalis, infatti il popolo romano o gli enti pubblici spesso concedevano ai privati la coltivazione di terre per lunghi periodi con l’obbligo di pagare un canone detto appunto vectigal. Alcuni giuristi ritenevano che si trattasse di una locazione dato l’obbligo di pagare il canone, altri invece sostenevano che fosse una vendita, considerando la lunga durata del rapporto. Secondo il giurista Gaio, al libro III al paragrafo 145, prevale la tesi della locazione. Il rapporto che deriva da questa concessione si trasforma in reale quando il pretore oltre alla normale tutela possessoria concederà anche un actio in rem analoga alla rei vindicatio. Secondo delle testimonianze di papiri egizi, nelle province gli imperatori concedevano ai privati grandi estensioni di terreno non coltivate. Le facoltà attribuite erano denominate: diritto di coltivare, possedere e acquistare frutti e di trasmetterli agli eredi,. Queste locuzioni si diffondono a partire da Costantino e saranno denominate con il nome di IUS ENFIEUTICARIOUM (diritto di enfiteusi). Questo diritto si applicherà ai fondi delle città, ai fondi provinciali, agli immobili della chiesa e agli immobili di proprietari privati. L'imperatore Zenone dirà che si tratta di un contratto speciale, diverso sia dalla locazione sia dalla vendita. L'enfiteuta doveva badare ai danni riparabili e il proprietario rispondeva della distruzione per forza maggiore. Il concessionario o enfiteuta ha sul fondo un diritto di dominio che può alienare e trasmettere agli eredi sempre che continui ad essere pagato il canone o la rendita. In caso di alienazione l'enfiteuta ha l'obbligo di notificarla al proprietario affinchè questi possa riscattare il fondo o acquistarlo pagando lo stesso prezzo che offre ad un terzo. Se il proprietario del fondo consente la vendita ha il diritto di ricevere il 2% del prezzo. Il diritto di enfiteusi si estingue se non si paga il canone per tre anni o se non si notifica l'alienazione al proprietario. L'enfiteuta ha a difesa del suo diritto le azioni che derivano dal diritto di proprietà che gli sono state concesse dal pretore in via utile (utile agere del pretore) SUPERFICIE Dal carattere dell'antica proprietà civilistica derivava il principio civilistico superficies solo cedit cioè tutto ciò che viene edificato sul terreno altrui spetta per accessione al proprietario del suolo. Fin dall'età repubblicana i censori davano ai privati delle concessioni che oggi si direbbero di carattere amministrativo, concessioni aventi per contenuto il diritto di costruire su suolo pubblico e di godere in perpetuo o a tempo determinato dell'edificio costruito dietro il pagamento di un canone detto solarium proprio con riferimento al suolo. Tra i privati sorsero dei rapporti analoghi su terreni privati concepiti come locazione o come compravendita a seconda che venisse stabilito un corrispettivo sotto forma di un canone annuo o di prezzo quindi compravendita. Per la speciale natura del rapporto il pretore concesse inizialmente un'interdetto de superficibus analogo a quello uti possidetis e successivamente concesse anche un'actio in rem per consentire non soltanto la tutela dalle turbative ma anche la possibilità di riottenere il godimento della superficie da chiunque ne fosse venuto in possesso. Con il riconoscimento di queste tutele nacque un nuovo diritto reale su cosa altrui appunto la superficie che nel diritto giustinianeo fu alienabile e trasmissibile agli eredi e che attribuiva al titolare di tale diritto, il superficiario, il godimento dell'area dietro il pagamento di un corrispettivo. PEGNO E IPOTECA Il pegno e l'ipoteca sono diritti reali di garanzia perchè tendono a rafforzare la posizione del creditore assicurandolo maggiormente della realizzazione del suo credito nel più antico diritto

civile si aveva una forma di garanzia molto forte detta mancipatio fiduciae secondo la quale il debitore utilizzando lo strumento astratto della mancipatio trasferiva al creditore la proprietà di un suo bene con l'impegno fondato in origine sulla lealtà del creditore, che questi avrebbe ritrasferito la cosa al debitore quando fosse stato soddisfatto del suo credito. Per evitare ed ovviare agli inconvenienti derivanti dal passaggio della proprietà (cosa che avveniva nella mancipatio fiduciae) sorse l'istituto del pegno consistente nel trasferire al creditore a garanzia del credito, la mera detenzione quindi il possesso di una cosa del debitore. Il debitore quando avesse pagato il suo debito poteva rivendicare la cosa essendone rimasto proprietario. Questo tipo di pegno è detto pignus datum cioè pegno consegnato, quindi non si concedeva anche la proprietà. Il precendente storico del pognus datum era la mancipatio fiduciae. Nella prassi si formlò un altro istituto fondato non più sulla consegna di una cosa ma su un'accordo tra le parti, si parla in questo caso di pignum conventum ovvero pegno concordato o anche alla greca “ipoteca”. L'ipotesi originaria riguardava i conduttori di immobili che normalmente vi portavano all'interno dell'immobile che avevano affittato tutto ciò che era utile per l'arredamento quindi arredi, attrezzi, schaivi e animali convenendo con i proprietari locatori che tali cose servissero da garanzia del pagamneto del canone pur restando in possesso dei conduttori. Il pretore tutelava questo accordo in questo modo: a favore del conduttore che ha pagato il canone contro il locatore proprietario da un interdictum de migrando e cioè un interdetto proibitorio di cui poteva valersi il conduttore contro il locatore nell'ipotesi che costui volesse bloccare l'asporto dell'arredamento pur essendo stato pagato il canone. Al favore del locatore proprietario contro il conduttore che non ha pagato il canone, il pretore crea un interdetto restitutorio per ottenere la consegna di tutto l'arredamento in caso di mancato pagamento del canone. Quest'ultimo interdetto restitutorio era però insufficiente perchè poteva intentarsi solo contro il conduttore che non aveva pagato il canone ma non contro i terzi che fossero venuti in possesso degli invecta intillata ovvero del''arredamento. Esso fu allora integrato da un'actio in rem detta “serviana” forse perchè suggerita dal grande giurista Servio Sulpicio Rufo ed era espedibile erga omnes. Quest'ultima azione fu poi estesa in via utile dal pretore col nome di actio quasi serviana a tutti i creditori pignoratizi quindi sia al titolare di un pignus datum che al titolare di un pignus conventum, contro chiunque si impossessasse della cosa pignorata loro spettante. Nel diritto giustinianeo vigono due distinti istituti con la stessa identica tutela e cioè: actio in rem detta quasi serviana, il pegno sui beni mobili e dei quali si trasferisce a titolo di garanzia il possesso, Ipoteca sui beni immobili che rimangono fino alla soddisfazione del debito nel possesso del debitore. Il pegno può essere costituito per volontà delle parti e nel diritto giustinianeo anche per disposizione di ultima volontà, per atto del magistrato e si parla in questo caso di pegno giudiziale o per disposizione di legge e si parla di pegno legale. Le caratteristiche del diritto di pegno sono: 1. ACCESSORIETA' e cioè se manca o viene meno l'obbligazione garantita si estingue anche la garanzia 2. SPECIALITA' e cioè la garanzia può costituirsi solo su determinati beni che possono formare oggetto di garanzia oppure che sono oggetto della obbligazione che deve essere garantita. 3. INDIVISIBILITA' e cioè la garanzia si estende sull'intero bene che ne è oggetto ed è indivisibile da esso. 4. Il creditore pignoratizio non fa suoi i frutti del pegno, è ammessa un'apposita convenzione in forza della quale i frutti della cosa oppignorata vengono percepiti dal creditore a titolo di interessi. 5. Si introdusse la pratica di stabilire mediante un patto la facoltà per il creditore insoddisfatto di alienare il pegno pur non essendone il proprietario, trattenendo sul ricavato l'ammonatre del credito e restituendo al debitore l'eccesso ed il resto di quanto ottenuto. Con l'età dei severi si stabilì che il creditore insoddisfatto sempre attraverso un accordo acquistava direttamente la proprietà dell'oggetto del pegno in luogp del pagamento del debito ed infine il

diritto di pegno si estingue venendo meno alla sua funzione e cioè con l'estinzione del credito che garantisce e cioè viene meno con l'adempimento da parte del debitore. Per la sua natura di diritto reale anche se di garanzia su cosa altrui, esso può estinguersi anche per perimento\distruzione della cosa oppignorata e anche per confusione della qualità di creditore pignoratizio e proprietario del pegno nella medesima persona. Infine anche per REMISSIONE ovvero rinuncia da parte del creditore. Questi iura in re aliena sono tutti rapporti assoluti in senso improprio, perchè intercorrono fra due persone determinate quindi hanno la struttura di un rapporto relativo hanno però una tutela erga omnes e non solo nei confronti di colui con il quale è stato stretto l'accordo....


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