Capitolo 11 - Riassunto Istituzioni di Diritto romano PDF

Title Capitolo 11 - Riassunto Istituzioni di Diritto romano
Course Istituzioni di Diritto romano
Institution Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma
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istituzioni di diritto romano...


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Capitolo 11 : I diritti reali di garanzia – pegno e ipoteca

Quando parliamo di “diritto reale di garanzia” intendiamo un vincolo giuridico cui è sottoposta una cosa del debitore per garantire l’adempimento di una futura obbligazione ; qualora questa non venga adempiuta, il creditore andrà a soddisfarsi sul ricavato della vendita della cosa oggetto di pegno o ipoteca. Caratteristiche principali di questi ultimi sono -accessorietà : se manca o si estingue l’obbligazione garantita, viene meno o si estingue anche la garanzia -specialità : il pegno e l’ipoteca si costituiscono soltanto su beni generali -indivisibilità : il diritto di pegno o di ipoteca si estende sull’intero bene -determinatezza : la garanzia riguarda soltanto crediti determinati

in diritto romano si era soliti distinguere tra -pignus datum (pegno) -pignus conventum (ipoteca)

In età pre-classica e classica la più antica forma di garanzia era la “fiducia cum creditore”, con la quale un soggetto che voleva contrarre un debito trasferiva al creditore un bene di sua proprietà stipulando un patto (pactum fiduciae) col quale il creditore si obbligava a ritrasferirgli la proprietà della cosa qualora il debito fosse stato pagato. Quest’ultimo, in base all’actio fiduciae, era obbligato alla restituzione

Il pegno era una forma di garanzia che trasferiva non tanto il “dominium” ma la sola disponibilità di fatto della cosa : oggetto di esso poteva essere qualsiasi cosa in commercio, suscettibile di possesso e di alienazione. In materia di pegno si distingue tra -pegno volontario : si costituiva mediante accordo tra le parti o testamento -pegno legale : si costituiva mediante legge e si distingueva in -pegno speciale : quando si esplicava su singoli e determinati beni del debitore -pegno generale : quando vincolava l’intero patrimonio del debitore -pegno giudiziale : quando era costituito dal magistrato

al creditore pignoratizio era riconosciuto lo “ius possidendi”, ossia il diritto di possedere la cosa immediatamente : tuttavia, tale possesso non aveva valore ai fini dell’usucapione ma dava solo diritto all’eventuale percezione dei frutti (se ciò era consentito). Le parti, inoltre, erano solite aggiungere al pegno un apposito patto (lex commissoria) con cui si stabiliva che qualora l’obbligazione alla scadenza non fosse stata adempiuta, il creditore diveniva proprietario della cosa oggetto di pegno : ad esso, inoltre, fu riconosciuto il c.d “ius distrahendi”, ossia la facoltà, in caso di inadempimento, di vendere la cosa data in pegno e di soddisfarsi sul ricavato, salvo l’obbligo di restituire al debitore l’eventuale residuo

In diritto romano un istituto similare all’ipoteca era la “convenzione di garanzia” che interveniva in caso di locazione dei fondi : tra il locatore e il locatario, infatti, interveniva un patto per cui le cose da questi immesse nel fondo, servivano come garanzia per il pagamento del canone. Il conduttore di un fondo urbano non poteva senz’altro asportare dal fondo gli “invecta et illata” oggetto del patto ma contro l’opposizione del locatore doveva chiedere al pretore un “interdictum de migrando” : poiché l’interdetto era concesso solo se i canoni erano stati pagati, il locatore tratteneva gli “invecta et illata”. La possibilità di costituire una garanzia con la sola “conventio” fu estesa a tutte le altre obbligazioni, nascendo così la figura dell’ipoteca. Qualora sulla stessa cosa gravavano più ipoteche si applicava il principio “prior tempore potior iure”, in virtù del quale prevalevano le ipoteche costituite per prime. A differenza del pegno, l’ipoteca poteva essere costituita a favore di più creditori, così che al creditore in cui favore era stata costituita un ipoteca di grado successivo, era concesso il c.d “ius offerendi” : egli poteva, cioè, subentrare nella posizione di un creditore che lo precedeva, qualora soddisfaceva le sue pretese giudiziarie

pegno e ipoteca si distinguevano per -estinzione dell’obbligazione garantita -perimento della cosa oggetto di pegno o ipoteca -confusione (quando cioè il creditore pignoratizio o ipotecario diventava proprietario della cosa) -rinuncia del titolare del diritto di credito -acquisto del “dominium” sulla “res” pignorata da parte di un terzo

per quanto riguarda i mezzi di tutela processuale, distinguiamo -a tutela del locatore di un fondo rustico che volesse ottenere la consegna degli “invecta et illata” era concesso un “interdictum Salvatum”

-a tutela del conduttore di un fondo era concesso un “interdictum de migrando” -al locatore di un fondo rustico era concessa, contro chiunque si fosse impossessato della cosa vincolata a garanzia del canone, una “actio pigneraticia”...


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