Istituzioni di diritto romano PDF

Title Istituzioni di diritto romano
Author Cecilia Eustacchi
Course Istituzioni di diritto romano
Institution Università Cattolica del Sacro Cuore
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Istituzioni di diritto romano

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Servio Sulpicio Rufo. Ha un alterco con Quinto Mucio. Uno dei suoi auditores sarà Alfeno Varo, il primo giurista del digesto, che mette per iscritto i suoi responsi (cfr testo delle mule). Altro allievo è Ofilio che, forse su indicazione stessa di Cesare, fa un commento all’editto del pretore (massa edittale)

Tre tipi di opere: ° commentarii allo ius civile (si commentano o Quinto Mucio o Sabino, per questo si parla di massa sabiniana) ° commentarii all’editto del pretore. Il sistema romano è aperto: sono fonti del diritto non solo la legge, ma anche la giurisprudenza (le interpretazioni date dai giuristi, le loro discussioni). È fonte del diritto anche l’editto del pretore. Proprio perché il sistema è aperto, si riteneva che il diritto fosse complicato e andasse lasciato a “tecnici”. Non si è più all’epoca dei Pontefici, però continua a non esistere un testo di diritto chiaro e semplice. (cfr pag 72: Cicerone lamenta queste cose nel “De oratore” attraverso le parole di Crasso ——> dai tempi di Aristotele le scienze sono state divise in sistemi, all’interno dei quali si distinguono le singole specie: esistono quindi manuali che le spieghino. Questo non è successo con il diritto. Perché? Il diritto è solo romano, in Grecia non c’erano esperti come a Roma che studiassero il diritto e lo facessero evolvere, i giuristi. Cicerone afferma che anche il diritto potrebbe essere spiegato in maniera chiara e semplice in quanto scienza, però i giuristi non lo fanno). Le fonti sono quindi il diritto civile ed il diritto pretorio.

Massa sabina, massa edittale, massa Papinianea.

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Istituzioni di diritto romano Nel passaggio dalla repubblica al principato, l’imperator inizia ad essere fonte del diritto. Augusto si costruisce i suoi poteri sulle fondamenta della repubblica (non come Cesare): ottiene poteri come la tribunicia potestas sulla base dei quali può iniziare ad emanare legg (da pag 87 in poi). E i giuristi? Augusto chiude le porte del tempio di Giano ——> periodo di pace più lungo nella storia romana, non si è più in un’epoca in cui il giurista deve occuparsi solo di diritto civile. La persona che fa parte del senato deve decidere da che parte stare: Augusto fa finta di essere il tutore della repubblica, ma di fatto il potere lo detiene lui. Egli vorrebbe i giuristi dalla sua parte: ai due più importanti dell’epoca, Labeone (si occupava di diritto civile) e Capitone (diritto pubblico), offre il consolato. Il primo rifiuta, essendo un nostalgico della repubblica, si ritira e fa sei mesi di studio in città nelle scuole proculiane; il secondo no e diventa consul suffectus (ormai era Augusto a decidere le magistrature), però questo non significa che il primo finisca male. Con Augusto si può ancora essere dissidenti, purché non ci si occupi più di politica. Cfr testo pag 41.

Scuole, a Roma: circoli di intellettuali, ad esempio il circolo di Mecenate, il circolo di Scribonia (Scribonia è la prima moglie di Augusto, con la quale ha una figlia, Giulia. É un circolo contro Augusto, per questo entrambe andranno in esilio a Ventotene: si teme anche il colpo di stato). Cfr testo pag 294 n 43.

28/10 Testo di Gelio, delle notti attiche, pag 293 n. 42: parla del giurista Labeone. (cfr quando si parla delle scuole a Roma nel capitolo “verso il passato”) Labeone, di famiglia abbiente ma non patrizio, dà responsi pubblici, si occupa dello studio del diritto civile (si intendono i rapporti fra privati). Ma come si studiava? Prima del III sec a. C. i romani erano “barbari” rispetto alle leggi, a differenza dei greci. Con le guerre puniche, in seguito alle quali verranno conquistate anche la Grecia e l’Asia minore, alcuni membri della nobilitas (in particolare gli Scipioni) favoriscono l’entrata della cultura greca a Roma ——> anche i romani diventano colti ed iniziano a formare la loro letteratura. Prendono il modello delle scuole greche e lo introducono a Roma (cfr museo di Alessandria e museo di Pergamo, luoghi in cui i sapienti dell’epoca si ritrovano a studiare le cosiddette arti liberali, nelle quali si divideva il sapere antico). Pagina 2 di 88 ! !

Istituzioni di diritto romano 1. Tali scuole, in particolare quella del ludi magister (come le elementari), vengono frequentate da tutti: maschi, femmine e ceti meno abbienti. Qui si impara a fare i conti, a leggere, scrivere ed il testo delle dodici tavole. 2. Seconda fase è più elitaria, per maschi e femmine più abbienti: scuola del grammaticus, dagli undici ai sedici anni. Il grammaticus è un maestro presso cui si leggono le opere letterarie ——> fino al III sec a. C. non avevano letteratura, leggevano le opere greche. Dovevano quindi conoscere il greco: le famiglie abbienti avevano schiavi greci. 3. Dopo i sedici anni le donne smettevano di andare a scuola. A sedici anni il ragazzo veste la toga pretesta e viene presentato in senato: è il momento del tirocinium fori e del tirocinium militiae, accanto al quale ci sono le scuole di retorica. Spesso si andava a Rodi.

Labeone ha seguito tale percorso, nel tirocinium fori ha inoltre voluto seguire un giurista eminente per imparare il diritto e la tecnica del responso, tipicamente romano (in Grecia non c’era il diritto!). E’ “esperto nella formazione dei vocaboli latini” —> fa parte della grammatica. Questo è importantissimo per un giurista, egli può farlo molto bene sulla base dello studio delle arti liberali. Nel digesto ci sono molti frammenti di Giavoleno, suo allievo: gli ex posterioribus Labeonis, libri postumi di Labeone (..)

Pag 40 ——> ius rispondendi ex auctoritate principis Augusto “lascia stare” i grandi giuristi, ma per tutti gli altri decideva lui se dare loro il diritto di dare responsi in pubblico, in base alla sua auctoritas. Devono quindi essere graditi all’imperatore (cfr giurista Nerva, sotto Tiberio, si suicida: non può accettare la fine della libertà repubblicana). Occupandosi di diritto privato, tuttavia, i giuristi hanno potuto lavorare molto bene: non erano influenzati in modo eccessivo dalle questioni politiche. Tale ius respondendi rimane fino all’età di Adriano.

04/11 pag 42 n 48 Pomponio è del II sec. d.c.

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Istituzioni di diritto romano Abbiamo alcuni paragrafi con tanti nomi, alcuni sono importanti (quando veniamo interrogati per ricordarli possiamo guardarli dal libro). Le due scuole (Capitone e labeone) che all’inizio hanno una connotazione politica (Capitone accetta il consolato, Labeone se ne sta in disparte) continuano con i loro allievi, quelli che hanno imparato da loro ascoltando i responsa(non più dati nel foro ma nelle scuole), con i successori non è più ben chiara la posizione delle parti. Qui ci sono ancora i contrasti: Sabino successe a Capitone, siamo nell’età di Tiberio, nel 17 d.c. è morto Augusto e gli ha succeduto il figlio di sua moglie, e se Augusto era stato accondiscendente con i giuristi, i successori (tiberio, caligola, nerone soprattutto) obbligano i giuristi a stare dalla loro parte, per cui per esempio Nerva che succede a labeone (nonno dell’imperatore Nerva) deve andare in esilio perché non accoglie la novità del nuovo regime. Sabino succede a Capitone, non era di Roma e non apparteneva ad una famiglia nobile, arriva all’ordine equestre (serviva un certo censo e lui non era ricco) grazie ai suoi allievi, è dalla parte dell’imperatore, e ottiene lo ius respondendi con Tiberio, è autore di un’opera fondamentale, di commento al diritto civile in tre libri. Quindi il diritto romano si divide in diritto civile e pretorio, il primo a fare trattazione di diritto civile è Quinto Mucio Scevola che la fa in 18 libri, Sabino ne fa una diversa, il diritto civile lo tratta in 3 libri, quindi trattazione ridotta che costituirà in futuro l’oggetto dei commenti dei giuristi che vogliono trattare di diritto civile (in parte commentavano Quinto Mucio, ad Quintum Mucium, e sopratutto Sabino, ad Sabinum); infatti abbiamo parlato di massa sabiniana, con opere ad Sabinum ma anche ad Q.M (ma meno). Nerva invece non è dalla parte dell’imperatore, e gli imperatori successivi ad Augusto non ammettono questa dissidenza, e per evitare la condanna a morte si suicida, nostalgico delle libertà repubblicane. Il popolo era contento, erano finite le guerre, Augusto ha fatto un sacco di opere per il popolo, l’importante era stare in pace, non andare in guerra, fare i giochi ecc; questi invece sono personaggi di elite, che fanno parte della classe senatoria, e Nerva ne fa parte quindi non lo accetta. Se fino a Nerva e Sabino la differenza tra le scuole è anche politica, in seguito viene meno, con i successivi imperatori non è più possibile essere contro l’impero, quindi necessariamente i giuristi, quasi sempre membri del ceto senatorio, sono collaboratori dell’imperatore (sennò non hanno neanche lo ius respondendi).

n 51 Gaio Cassio Longino è un pers. di una famiglia importantissima, la gens Cassia, anche lui non accetta che vengano meno le libertà repubblicane. Nato dalla figlia di Tuberone (altro giurista importante), che era nipote di Servio Sulpicio (era lo zio di Tuberone). Fu console, vuol dire che ha fatto tutto il cursus honorem (magistrature minori, questura, tribunato della plebe, pretura, ecc), con lui finisce quel po’ di libertà che i giuristi rivendicavano pensando ancora alla repubblica. I giuristi non perdono comunque il loro alto livello di intellettuali, si occupano di diritto privato, non pubblico, quindi come risolvere i problemi delle persone, continuano a lavorare e produrre, scrivono opere che sono fonti del diritto; fino ad Adriano solo quelli che hanno lo ius responendi, dopo forse Pagina 4 di 88 ! !

Istituzioni di diritto romano non c’era neanche più la necessità, Adriano lo elimina e dice che chi confida nella propria dottrina sarà giurista. Le due scuole non prendono il nome da chi le ha fondate ma dai successivi. A questo punto le due scuole non si differenziano più per ragione politica, la differenza dalle fonti sembra stare nel fatto che prendevano posizioni diverse. Se prima i giuristi erano nel foro e ciascuno aveva la sua opinione, e poi una prevaleva, adesso le due scuole hanno due posizioni diverse. n 53 prefettus urbi, Augusto quando è diventato imperatore ha finto di mantenere le libertà repubblicane, ha ricostruito le assemblee popolari (a cui ha fatto approvare la lex Iulia sui matrimoni) ecc quindi di per sé all’esterno ha mantenuto l’ossatura della repubblica ma accanto ha istituito funzionari che lui stesso nominava e dipendevano direttamente da lui, come i vigili del fuoco (c’erano case alte, tutte in legno e senza acqua, appena uno portava una lucerna bruciava tutto, ogni giorno c’erano incendi e morivano tantissime persone). Lui istituisce i vigili del fuoco e il capo è il prefectus vigilum, che però dipende direttamente dall’imperatore, idem il prefectus urbi. Ci sono i consoli, privati di moltissimi poteri, servono più che altro per dare il nome all’anno. Lui istituisce un prefectus urbi (dativo)-> posto sopra la città; controlla la città; ha tipo funzione di polizia insieme ai suoi uomini sottoposti, può intervenire in caso di disordini, interviene nei mercati o nei giochi pubblici. I poteri dei magistrati piano piano vengono attribuiti a poteri imperiali. Per questo la classe di elite si rende conto che mancano le libertà repubblicane. Questo giurista Pegaso diventa prefectus urbi, quindi è sottoposto all’imperatore. Salvio Giuliano è l’ultimo, immediatamente precedente a Pomponio che scrive. S. Giuliano è importante-> siamo nell’epoca di Adriano, quindi il gruppo di consiglieri dell’imperatore diventano un organo istituzionale, sono coloro che poi scrivono le costituzioni imperiali; S.G. fa parte del consilium principi, e Adriano gli dà il compito di fissare il diritto perpetuo (editto emesso dal pretore, magistrato con competenza giurisdizionale, esposto nel foro, indicava tutte le forme di azione, quando un privato poteva agire in giudizio; ogni anno quando arrivava un nuovo pretore rimaneva al 99% ma ogni pretore poteva modificarlo inserendo nuove formule, poteva far tutelare pretese fino a quel momento non tutelate. Arriviamo ad Adriano e il pretore ormai è decaduto, accanto a tutti i magistrati ci sono i funzionari imperiali), quindi adesso non è più modificabile dagli editti successivi. pag 319 Salvio Giuliano, 100-169; Pomponio pag 323 contemporaneo di Giuliano, si dedica all’insegnamento, scrive una serie di libri, tra cui il liber singularis ecc che è una storia del diritto romano dalle origini. pag 331 Gaio, gli altri hanno due tre nomi, lui ha solo il prenome (prenome-> nome di battesimo; nome della gens che hanno solo i patrizi; cognomen-> all’inizio indicava una particolarità fisica, Cicerone perché un suo antenato aveva una protuberanza sulla faccia) eppure è un pers. molto importante perché è il primo che ha fatto un manuale per studenti di istitutiones (le istitutiones di Giustiniano sono basate in gran parte sulle sue), lui era un provinciale con una scuola di diritto, scrive un manuale di ist. in 4 libri, studiato al primo anno e se quando viene prodotto non Pagina 5 di 88 ! !

Istituzioni di diritto romano è diffuso (non ha fatto carriera) in seguito, a partire dal 4 secolo fino all’eta giustinianea tutti utilizzano il suo manuale per il primo anno, perché chiaro. Nel 3 sec. anche altri faranno opere istituzionali ma fino al 4 sec si usa il suo, Giustiniano quando fa la sua opera dice che prima si studiava su Gaio (trall’altro anche la sua opera è basata sull’opera di Gaio). Gaio è fondamentale anche perché questa è l’unica opera che possiamo leggere per intero, tutte le altre le leggiamo nei digesta di Giustiniano (in cui possiamo ricostruire l’opera). Nel 1816 Nibur a Verona si accorge che in un manoscritto di San Gerolamo c’erano pagine che non corrispondevano al testo, prima su quel manoscritto c’era l’opera di Gaio e poi avevano tolto e riscritto sopra, e si accorse che alcune pagine non erano state erase ed è riuscito a tirar fuori l’opera sottostante. Così sappiamo ad esempio del processo del pretore (Giustiniano non ne parla perché non c’è più il pretore).

pag 344 Fiorentino, di lui si conosce solo il cognomen, pag 346 ultimi giuristi: Papiniano, Ulpiano e modestino, giuristi dell’età Severiana.

08/11

Pag 346 —> giuristi severiani: Papiniano, Giulio Paolo, Domizio Ulpiano (1/3 del digesto comprende testi di Ulpiano). Sotto la dinastia dei severi diventano i più stretti collaboratori del potere, infatti sia Papiniano che Ulpiano sono stati prefetti del pretorio, come se fossero gli alter ego dell’imperatore. Tale carica aveva anche funzione giurisdizionale. Papiniano fu dapprima avvocato del fisco, poi adsessor (collaboratore molto stretto) del prefetto del pretorio fino a diventare lui stesso prefetto del pretorio. Viene destituito e poi fatto uccidere perché manifesta la sua disapprovazione sull’uccisione di Geta da parte di Caracalla. Leggi la storia di Giulio Paolo. Ulpiano (pag 361) ha origine siriana, nasce a Tiro: ci sono scuole di diritto ormai in ogni parte dell’impero, poiché è utile per entrare nell’amministrazione imperiale. Adsessor di Papiniano, esiliato da Eliogabalo. Viene ucciso dai pretoriani ammutinati. Modestino (pag 377) è discepolo di Ulpiano. Assume posizioni di rilievo come prefetto dei vigili. Contemporaneamente a Teodosio II che redigeva il codice teodosiano (raccolta di costituzioni imperiali), in occidente Valentiniano III emette la legge delle citazioni: stabilisce che in giudizio si possano stare solo cinque turisti (Gaio, Ulpiano, Paolo, Papiniano, Modestino —> circolavano le Pagina 6 di 88 ! !

Istituzioni di diritto romano loro opere, quindi i giudici potevano verificare se le citazioni portate dagli avvocati fossero autentiche).

Ius civile —> pag 15 e seguenti Testo a pag 21: leggi il passo di Papiniano tratto dal secondo libro delle definitiones, frammento del digesto. Il diritto romano è composto da ius civile, che ha una serie di fonti molto lunga (leggi, plebisciti, senatoconsulti, costituzioni imperiali, auctoritas dei giuristi, che però fanno evolvere sia il diritto civile che quello onorario attraverso i commenti all’editto del pretore..) —> IL SISTEMA E’ APERTO, mentre nel nostro la legge viene solo dal parlamento. Il diritto onorario —> il pretore (urbano: regola i conflitti fra i cittadini romani; peregrino: fra romano e straniero o fra stranieri) emette annualmente l’editto, fino ad Adriano ha la possibilità di modificarlo emettendo nuove formule. Lo ius onoarium, in questo modo, completa il diritto civile.

Lo ius civile è un concetto che cambia nel tempo: il nucleo rimane lo stesso, ma si espande. L’inizio si fa risalire alla fondazione di Roma (VIII sec a. C.) —> no documenti scritti, ma testimonianze di autori successivi (cfr Livio, Ab urbe condita). I romani non abrogano mai il diritto civile, fa parte delle loro tradizioni, al limite lo disapplicano poiché non è più adatto ai tempi. Questo primo nucleo di diritto (ius civile vetus): mores (consuetudini, all’interno del mos maiorum). Il popolo è ancora arretrato e formato da vari membri delle popolazioni del Lazio: i Latini ad esempio avevano consuetudini comuni (cfr dei e lingua). I romani hanno quindi in comune con i Latini parte di questi mores. Che caratteristiche hanno? Il diritto e la Religione sono connessi, com’è tipico delle epoche arcaiche, hanno carattere formale e solenne. L’effetto giuridico avviene attraverso il compimento di un rito solenne e formale. Questi mores hanno quindi parole precise, conosciute solo dai Pontefici, necessariamente patrizi (fino al IV sec a. C.). I Pontefici avevano un Pontefice massimo che dialogava con i privati: questi gli chiedevano udienza ed il responso veniva dato in segreto —> solo i patrizi conoscevo il diritto. Per trasferire un bene, ad esempio, la volontà delle parti non era rilevante ai fini del compimento dell’effetto giuridico, lo era il compimento del rito solenne. Se si sbagliava anche solo una parola l’effetto giuridico non veniva prodotto.

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Istituzioni di diritto romano Mancipatio: trasferimento della proprietà attraverso la compravendita. La parola mancipio ha origine nella parola “manus”, ha in sé l’idea del potere. Mancipio dans ed accipiens. Tra i due si mette un libritens: sta in mezzo e tiene la bilancia, fra i due dev’essere presente l’oggetto del trasferimento o un suo simbolo. Chi riceve mette sul piatto della bilancia il corrispettivo: raudusculum, un pezzo di rame (non c’era la moneta coniata). Questo rimarrà anche in età imperiale, anche se non ha più significato perché c’è la moneta coniata: la forma conta. La coemptio (matrimonio), ad esempio, è una forma di mancipatio, è il rito nato per la compravendita che è stato esteso cambiando alcune parole ad uno scopo diverso: da una parte c’è il padre della donna con la ragazza, in mezzo è il libripens, dall’altra il futuro marito o suo padre, che metterà sulla bilancia il raudusculum.

Se ad esempio uno vuole trasferire un cavallo sotto minaccia, nonostante il negozio sia viziato il rito produce comunque l’effetto giuridico, poiché non conta la volontà delle parti, bensì la forma. L’atto della mancipatio è per es et libram, è adottato anche per scopi diversi: I giuristi svolgevano attività cautelare (cfr Cicerone: agere, cavere, respondere) —> i giuristi formano nuovi riti per ottenere effetti giuridici diversi.

Anche la prima forma di testamento è un atto per es et libram: l’atto della mancipatio viene modificato in modo che non abbia più scopo monetario, bensì finanziario. Il mancipio dans è il testatore, il familiare emptor una persona di fiducia, scelta. La famiglia (—> il suo patrimonio totale) viene trasferita al familiae emptor anche se il testatore è ancora in vita (conta la forma), in cambio il familiae emptor dovrà rispettare le volontà e le regole dettate dal testatore.

In età arcaica c’erano anche regole processuali, poiché connaturato alla vita dell’uomo è anche il litigio. Anche le regole processuali sono mores, quindi i Pontefici hanno la padrona...


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