La struttura dell’editto del pretore - Istituzioni di diritto romano PDF

Title La struttura dell’editto del pretore - Istituzioni di diritto romano
Author Eduardo Morace
Course Giurisprudenza
Institution Università degli Studi di Napoli Federico II
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La struttura dell’editto del pretore 

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A partire della Lex Aebutia, il pretore dovette prevedere nell’editto anche le formulae delle azioni civili per cui ormai si poteva agire per concepta verba, con effetti sul piano del diritto civile. I poteri del pretore erano diversi rispetto alle azioni onorarie e a quelle civili. Rispetto alle azioni civili, il potere del pretore incontra dei limiti e consiste nel tradurre in uno schema formulare la pretesa avanzata dall’attore sulla base di una situazione giuridica tutelata dal ius civile. Nel caso in cui il magistrato apprestasse una difesa per situazioni non inerenti al ius civile, era importante specificare in quali circostanze potesse essere richiesta la formula honoraria. A questo compito assolveva la clausola edittale, detta edictum, in cui si indicavano i presupposti entro cui sarebbe stato possibile concedere l’azione. La concessione di un’azione onoraria, dunque, avveniva grazie alla clausola edittale e la proposizione delle formule-tipo e della rubrica. L’editto del pretore è la fonte del ius honorarium che si contrappone al ius civile. Le norme che formano l’ordinamento romano nel suo complesso di distribuiscono tra ius civile e ius honorarium in base alla fonte da cui esse derivano: o Il ius honorarium trova origine soltanto nell’imperium del pretore; o Il ius civile trova origine in tutte le fonti che sono destinate a produrlo: le leges. Il ius honorarium comincia a svilupparsi nella iurisdictio peregrina e ciò pone il problema tra l’attività del pretore e l’applicazione del diritto agli stranieri. È stato sostenuto che in Roma avrebbe avuto vigore, il principio della personalità del diritto. In base a questo principio, i vari soggetti avrebbero avuto tutti il diritto di vivere e di esser giudicati secondo la legge della loro comunità di appartenenza, anche se non v’è traccia d questo principio. Dunque, in alcuni casi, il pretore procedette ad estendere agli stranieri, sulla base del proprio imperium, la disciplina del ius civile. I casi più numerosi sono quelli in cui il pretore procedeva in modo autonomo, individuando gli elementi di fatto rilevanti per la concessione della protezione giuridica, e fissando le conseguenze di trarre sul piano degli effetti giuridici. Ciò dava luogo alla costruzione di un tipo di formula definita in factum concepta. Una serie si istituti sarebbero sorti nell’ambito della iurisdictio peregrina, come figure tutelate originariamente sulla base dell’imperium del pretore e quindi sul piano del ius honorarium: si tratta dei 4 contratti consensuali, i quali in epoca imperiale sono tutelati da iudicia bonae fidei: la compravendita, la locazione, la società e il mandato. È nel I secolo a.C. che i contratti consensuali sono stati attratti nell’ambito del ius civile, venendo a far parte dello ius gentium. Proprio in quel periodo nel ius gentium cominciavano ad influire altre normale che no trovavano la loro origine della iurisdictio pretoria bensì appartenevano da sempre al ius civile, come quelle relative ai modi di acquisto a titolo originario della proprietà e alla traditio, alla stipulatio. Il ius gentium dell’epoca classica risulta essere composto di due filoni differenti di norme e d’istituti: o Quelli che provenivano dal ius honorarium mediante un procedimento di civilizzazione; o Quelli che provenivano dall’estensione agli stranieri di norme originariamente di ius civile.

Distinzione tra diritto civile e diritto pretorio:  Soltanto il primo rappresentava un sistema autosufficiente, nel senso che le norme in esso contenute da sole erano in grado di disciplinare i rapporti fra i soggetti all’interno della società.  Il diritto pretorio, invece, era incompleto e per poter essere applicato necessitava dell’esistenza del diritto civile....


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