Istituzioni di diritto internazionale Giappichelli editore - Riassunto PDF

Title Istituzioni di diritto internazionale Giappichelli editore - Riassunto
Author Leonardo Ubbiali
Course Diritto internazionale
Institution Università degli Studi di Milano
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Riassunto del libero di Istituzioni di diritto internazionale con l'aggiunta di appunti ...


Description

I CARATTERI DEL DIRITTO DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE

Il diritto internazionale è una società molto semplice. La comunità internazionale è composta da stati. Il diritto internazionale è il diritto di questa comunità. Questo diritto si riferisce solo alle relazioni tra i vari stati. Ubi societas ibi ius vuol dire ovunque ci sia una comunità c’è un diritto. Questo postulato sta alla base del diritto internazionale come sta alla base di ogni diritto. Dove ci sono dei contatti tra soggetti ci sono dei problemi che vanno risolti. Qualsiasi società ha un suo diritto. Parliamo di ordinamento giuridico italiano per intendere quella comunità di persone fisiche e giuridiche che sono in Italia e che sono regolate da leggi dello stato italiano. L’ordinamento giuridici internazionale sono le regole che si applicano alla comunità internazionale. Il diritto serve per permettere la convivenza della comunità. Le funzioni del diritto sono quindi quelle di permettere la convivenza tra i membri della comunità ovvero: -

facilitare la cooperazione;

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risolvere i conflitti.

Definito questo vediamo come queste funzioni sono realizzate negli ordinamenti internazionali e nazionali. Se guardiamo agli ordinamenti statali abbiamo che: -

Caratteristica degli ordinamenti nazionali: la creazione, l’accertamento e l’attuazione coattiva del diritto affidate a enti appositi che governano la comunità (parlamento, giurisprudenza e forza di polizia);

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Rinuncia al ricorso alla violenza privata come mezzo di punizione di chi viola il diritto.

Noi siamo immersi nel diritto tutto il giorno ma nella maggior parte dei casi non si è consapevoli di star concludendo un mercato giuridico.

Ordinamenti statali vs ordinamento internazionale Creazione del diritto -

Negli ordinamenti statali, la funzione legislativa è affidata ad un organo preposto detto parlamento, spesso eletto a suffragio universale: non in tutti gli stati l’organo è eletto a suffragio universale.

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Nell’ordinamento internazionale non c’è un’attività legislativa in quanto non c’è un organo che produce le leggi; l’attività di produzione del diritto infatti è esercitata dagli Stati, che sono i soggetti del diritto internazionale: i membri della comunità sono anche quelli che definiscono le norme internazionale. Nella comunità internazionale non c’è un legislatore che adotta le norme. Non c’è perché la comunità internazionale non si è evoluta a tal punto da avere un suo legislatore.

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Assemblea generale delle Nazioni Unite: riunisce quasi tutti gli Stati del mondo ma non ha il potere di adottare atti vincolanti. Se analizziamo le funzioni che ha l’assemblea generale ci rendiamo conto che non può adottare atti vincolanti per tutti gli stati facenti parte dell’organizzazione internazionale.

Questo primo aspetto, ovvero della creazione del diritto, è da tenere presente e si vede che come non possiamo portare la nostra esperienza di soggetti di un ordinamento interno verso la comunità internazionale. Nell’ambito internazionale

quindi non c’è un legislatore perché sono gli stati che producono norme tramite la loro condotta che produce consuetudini o tramite trattati quando si accordano tra di loro in maniera vincolante. Queste due sono le fonti del diritto internazionale.

Ordinamenti statali vs Comunità internazionale

Accertamento del diritto ovvero valutare in concreto se la norma è rispettata o meno. La norma è astratta e quindi non va a specificare chi deve fare cosa ma regola una situazione ipotetica. Quando sorge un conflitto tra due o più parti bisogna accertare qual è la norma applicabile e se questa norma è stata violata. -

Negli ordinamenti statali, la funzione giurisdizionale è affidata alla magistratura (giudice precostituito per legge: giudice che sente qualunque controversia a lui portata), che di regola gode di indipendenza rispetto agli altri poteri dello Stato. Le sentenze sono vincolanti e possono essere attuate in modo coercitivo. In Italia ne abbiamo tre tipi: magistratura civile, magistratura penale (stato contro singolo), magistratura amministrativa. La magistratura è indipendente e agisce per il bene collettivo. I magistrati che accertano il rispetto delle norme lo fanno tramite una sentenza che è vincolante.

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Nell’ordinamento internazionale ogni Stato dà la sua interpretazione del diritto applicabile. Lo stato definisce il contenuto e il significato delle norme. In caso di controversia, gli Stati coinvolti possono – se così si accordano – sottoporre la questione ad un arbitro, la cui decisione accettano come vincolante, ma che non può essere attuata in modo coercitivo. Serve quindi un accordo. Il terzo può essere un altro stato, un capo di stato o svolte da privati che vengono nominati dagli stai per risolvere la controversia. La decisione è vincolante ma non può essere attuata in modo coercitivo.

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La Corte internazionale di giustizia dell’Aja è giudice precostituito, ma la sua giurisdizione deve essere accettata dagli Stati parte della controversia. È composta da 15 giudici. Possono risolvere le controversie ma gli stati interessati devono attribuirle giurisdizione nel caso.

Anche qui c’è una differenza enorme in quanto non c’è una magistratura internazionale. Sono gli stati che si muovono per risolvere la quesitone e nel caso possono rifarsi alla corte di giustizia internazionale. Questo perché la comunità internazionale è molto semplice. Se ci sono controversie sono gli stati che decidono come risolvere la controversia. Rivolgersi al giudice internazionale vuol dire che non si vuole negoziare ma negoziando entrambe le parti possono avere dei guadagni in quanto un giudice darà ragione solo ad uno. Gli stati quindi tendono a non affidare ad un giudice i loro problemi perché preferiscono risolvere tra loro i problemi. La corte penale internazionale ha la funzione di valutare se degli individui hanno commesso dei reati quali crimi di guerra e genocidio. Anche la corte penale non agisce d’ufficio ma c’è un procuratore che deve raccogliere prove e elementi e poi chiedere alla corte di intervenire.

Ordinamenti statali vs ordinamento internazionale

Attuazione del diritto ovvero l’uso della forza per far rispettare la norma: -

Negli ordinamenti statali, la funzione di attuazione è svolta dall’amministrazione, e l’attuazione coercitiva è affidata ad organi appositi (polizia).

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L’attuazione del diritto internazionale riposa sugli organi dello Stato. Non esiste un’autorità cui sia affidato il monopolio della funzione di attuazione coercitiva: non esiste un organo che ha la funzione di attuare in modo coercitivo il diritto. L’attuazione delle norme è affidata a ogni stato. Non esiste un organo che abbia il monopolio dell’uso della forza quindi sono gli stati che devono assicurare il rispetto delle norme.

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Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite svolge funzioni di polizia internazionale solo nei casi di atti di aggressione, violazione della pace o minaccia alla pace, e solo a seguito di specifica decisione. Il consiglio di sicurezza ha il potere di usare la forza ma non in modo automatico ma solo se i membri lo decidono. Questa possibilità di usare la forza non si può attuare se non rientra nelle specifiche di azione. È quindi funzionale al mantenimento della pace non nella garanzia di attuazione del diritto. Questo perché la comunità internazionale non ha un capo ma è composta da una serie di stati che si considerano tutti uguali. Gli stati non hanno creato un organismo superiore a loro stessi.

Ordinamenti statali vs ordinamento internazionale

Violazione del diritto. È in questo caso che più si vede la differenza tra ordinamento nazionale e internazionale.

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Gli ordinamenti statali predefiniscono sanzioni in caso di violazione (sanzioni di tipo civile o penale). Io quindi rinuncio all’autotutela e quindi do allo stato il compito di tutelarmi tramite sanzioni.

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Nel diritto internazionale, lo Stato vittima può ricorrere a contromisure (= autotutela). Non c’è qualcuno che interviene ma è lo stato vittima che può ricorrere all’autotutela che però non implica l’uso della forza.

Il diritto internazionale è “vero” diritto? -

Problema del carattere obbligatorio del diritto internazionale. La nota giuridica è obbligatoria quindi se non c’è qualcuno che possa punire una violazione allora non è vero diritto.

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L’obbligatorietà della norma sta nella sanzione/coercizione.

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L’obbligatorietà della norma sta nell’osservanza, fondata sull’accettazione.

Dato che non c’è una sanzione che si applica immediatamente al momento di una violazione allora questo non è vero diritto. Le norme però sono rispettate nonostante non vi sia una sanzione immediata. Gli stati rispettano le norme internazionali nonostante vi siano singoli atti di violazione. Se c’è una controversia tra stati difficilmente si utilizza la forza. Gli stati tendono a rispettare la norma. Cosa è che spinge a rispettare la norma? Il carattere obbligatorio della norma sta nell’osservanza ovvero dell’accettazione sociale della norma. Non è la sanzione che spinge i membri della

collettività a seguire e rispettare la norma, molto di più fa l’accettazione sociale della norma. Nella comunità internazionale le norme sono rispettare perché sono accettate dalla comunità. Il diritto ci dice ciò che è obbligatorio, ciò che è vietato e attribuisce diritti e obblighi. Questo è il linguaggio del diritto. Il diritto non ci dice ciò che è giusto e ciò che non è giusto. Il diritto ambisce a tradurre in norme la morale ma in realtà diritto e morale sono due cose diverse e separate.

LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE

La comunità internazionale è composta da stati e da organizzazione sovrastatali. È composta così perché storicamente i vari agglomerati umani si sono consolidati in entità statali. Tutta la superficie emersa è organizzata in Stati formalmente uguali e nessuno di essi è mai stato in grado di imporre stabilmente la propria volontà sugli altri. Questi stati si considerano formalmente uguali nonostante le differenze geografiche. Questa società di eguali è il portato dell’evoluzione storica che spiega la struttura semplice della comunità internazionale. La comunità internazionale è quindi compost da stati sovrani. L’unico luogo in cui non c’è uno stato e l’Antartide. Grazie al diritto internazionale si accetta che questa terra non sia un territorio soggetto alla sovranità di uno stato. Non esistono stati non sovrani perché quello stato che non è sovrano non è considerato uno stato dalla comunità internazionale. Lo stato sovrano è capace di organizzare il territorio in cui si esercita il suo potere. A partire dalla seconda guerra mondiale emergono dei valori collettivi di questa comunità internazionale per realizzare dei valori collettivi. Dire che gli stati sono sovrani vuol dire che sono uguali. Uguali vuol dire che ciascuno di essi è pari agli altri e non riconosce autorità superiore a esso. Ciascuno è come l’altro e non è né sopra né sotto l’altro. Dire che gli stati sono uguali non vuol dire che gli stati non possano accettare di riconoscere qualcosa superiore a sé stesso. Gli stati possono creare delle organizzazioni internazionali e rispettare le decisioni delle organizzazioni internazionali. Lo stato lo fa perché vuole farlo non perché gli è imposto da altri. Uno stato può decidere di affidare alcune delle sue funzioni ad un altro stato attraverso un accordo. Un tipico accordo riguarda la difesa o l’ordine pubblico. È ovviamente una scelta dello stato e nessuno può imporre una scelta tale. A volte si arriva addirittura alla fusione tra vari stati. Quando uno stato decide di partecipare ad un’organizzazione internazionale decide di cedere parte della sua sovranità accettando le decisioni di questa organizzazione internazionale. Stessa osa se si decide di cedere parte di sovranità ad un altro stato. Un altro caso di uguaglianza riguarda l’ immunità. Le corti di ciascuno stato non possono giudicare l’operato di un altro stato. La ragione di tutto ciò è un corollario complementare al principio secondo il quale nessuno stato riconosce superiore un’autorità esterna. Se lo stato B potesse giudicare l’operato dello stato A allora B sarebbe superiore allo stato A. Il principio dell’immunità vuol dire che nessuno stato può giudicare gli altri perché nessuno è superiore. Anche qui però ci sono dei limiti. Uno stato può decidere di rinunciare all’immunità. Quello stato che è sovrano decide di non avvalersi dell’immunità e quindi di farsi giudicare da un altro stato.

Un altro corollario riguarda la non ingerenza negli affari interni. Se gli stati sono tutti uguali allora ogni stato a diritto alla non ingerenza e a organizzare la propria forma di stato e di governo nel modo che ritiene migliore per i suoi interessi. Anche qui salvo obblighi convenzionali che lo stato a liberamente decidere di sottoscrivere. Il consenso dello stato può arrivare al punto di negare tutti questi elementi assoggettandosi alle decisioni di altri stati. Ci sono però dei valori collettivi che la comunità internazionale decide si seguire. Questi valori cominciano a sorgere a termine della seconda guerra mondiale. Questi sono: -

Divieto dell’uso della forza: nella carta delle Nazioni Unite sancisce questo divieto a scopo offensivo. Questo è sempre più condiviso da parte degli stati nonostante vi siano qualche violazioni.

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Tutela dei diritti umani: sempre sviluppato nell’ambito delle Nazioni Unite anche a causa dei crimini commessi durante la seconda guerra mondiale.

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Punizione dei crimini internazionali: i crimini internazionali sono gravi violazioni del diritto di guerra solitamente commessi in un contesto di guerra civile. Chi commette questi crimini deve essere punito indipendentemente da cosa decide lo stato di appartenente. I primi tribunali sono quelli di Norimberga e di Tokyo. Oltre a questi due tribunali sono sorti altri tribunali volti alla condanna di criminali di guerra.

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Valori che devono essere tutelati collettivamente: ambiente, cambiamenti climatici, biodiversità. La tutela dell’ambiente è un tema che si è sentito a partire dagli anni ’60. In tempi più recenti ha avuto una dimensione mondiale perché fenomeni quali i cambiamenti climatici hanno colpito tutti gli stati. Tutti sono investiti e quindi tutti devono collaborare. Lo stesso per la biodiversità. La perdita di tale biodiversità è di interesse comune.

Tutti questi valori spingono gli stati a collaborare per realizzare questi obiettivi. Lo strumento usato è il trattato internazionale il quale è uno delle fonti più importanti del diritto internazionale.

Risoluzione AG 2625 (C&M I.1.2) Questa dichiarazione è una sintesi di quelli che devono essere i principi che inspirano i rapporti tra gli stati. Questa dichiarazione esprime le idee che abbiamo illustrato adesso. I principi sono: -

Astensione dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato (Connesso con il divieto dell’uso della forza);

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Soluzione pacifica delle controversie;

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Non intervento nelle questioni interne di uno Stato (divieto di ingerenza nelle questioni interne);

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Cooperazione tra gli Stati (promuovere gli interessi comuni);

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Uguaglianza dei popoli e autodeterminazione dei popoli (valorizzare la popolazione stanziata nello stato);

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Uguaglianza sovrana degli Stati;

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Adempimento in buona fede degli obblighi internazionali (agire in modo corretto).

Questa serie di principi vogliono esprimere che le relazioni tra gli stati devono essere pacifiche. Si tratta di principi di aspirazione e non di norme giuridiche.

LO STATO COME SOGGETTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Nel diritto internazionale, al contrario di quello degli ordinamenti statali, i soggetti primari della disciplina di diritto comune sono enti collettivi. Tra questi enti, i più importanti sono gli stati. Lo stato è centrale sia per definire da chi è composta la comunità internazionale sia per definire chi è il soggetto del diritto internazionale. Lo stato è titolare dei diritti e degli obblighi che il diritto internazionale prevede. Per quanto riguarda l’indipendenza dello stato, essa deve intendersi ed essere valutata soprattutto in termini di indipendenza giuridica e cioè di indipendenza dell’ordinamento giuridico dello stato rispetto ad altri ordinamenti o sistemi normativi. Esso deve trovare in sé stesso la fonte della sua legittimità e non deve dipendere dall’ordinamento di un altro stato o dall’ordinamento di qualsiasi gruppo di stati.

Gli elementi costitutivi dello stato sono: -

Territorio: consiste in una parte della superficie terrestre venuta ad esistenza in modo naturale. In altre parole il territorio può essere definito come la porzione di terra delimitata da un confine in cui agisce la potestà di imperio di quello stato. Oltre il confine dello stato vi è il territorio internazionale. Oltre le 12 miglia marina il mare diviene territorio internazionale. Se però non c’è il mare vi sarà il territorio di un altro stato. Non è necessario che i confini siano ben delimitati infatti, è sufficiente che esista una sicura ed effettiva base territoriale anche se con limiti esterni ancora non definitivamente determinati. Il confine è una linea immaginaria e quindi è un accordo tra gli stati. Per ragioni storiche queste confini possono correre dove ci sono degli ostacoli naturali. Gli stati possono anche non accordarsi sui confini perché non si è trovato un accordo. La delimitazione dei confini evita delle controversie ma non è un elemento fondamentale. Il territorio non deve essere contiguo. A volte le enclave sono pericolose in quanto cercano di raggiungere una qualche indipendenza. Non esistono stati senza territorio ma spesso nella storia vi sono stati governi in esilio dove i governanti rivendicano la sovranità di un territorio occupato. Fondamentali non sono nemmeno le dimensioni in quanto esistono i cosiddetti Micro-Stati che, nonostante le loro modeste dimensioni, sono universalmente riconosciuti come stati.

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Popolazione: tradizionalmente essa consiste in un insieme di individui che convivono stabilmente nell’ambito di spazi con caratteristiche di comunità dotata di una propria e particolare coscienza politica, pur potendo appartenere a differenti culture, origini e/o credo religiosi. Ma allora cosa è la cittadinanza? È il legame tra lo stato e una persona. A questo legame si accompagna una serie di diritti e di obblighi. Ogni stato definisce chi è proprio cittadino. In Italia vige lo ius sanguinis quindi la cittadinanza si trasmette via sangue. Non è necessario essere cittadini per costituire una popolazione ma dato che è lo stato che decide chi è cittadino allora la popolazione sarà composta dalla maggior parte da cittadini. Fanno patte della popolazione tutti quei

soggetti che risiedono nel territorio di uno stato. Non esistono ovviamente stati senza popolazione. Un altro aspetto da tenere distinto è popolazione e nazionalità o nazione. Nazione fa riferimento all’esistenza di qualche legame che unisce le persone indipendentemente dal fatto che siano cittadini o meno. L’aspetto unificatrice può essere la tradizione. Ci sono stati plurinazionali come la Svizzera. Ci sono delle nazionalità che non hanno uno stato. Un esempio sono i Kurdi i quali vivono in stati diversi ma non sono uno stato pur avendo un territorio in cui vivono. Non sono uno stato perché servono altri elementi. -

Sovranità: per quanto riguarda la sovranità essa comporta necessariamente la presenza di...


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