Riassunto di Diritto Internazionale Natalino Ronzitti PDF

Title Riassunto di Diritto Internazionale Natalino Ronzitti
Course Diritto internazionale
Institution Università degli Studi del Sannio
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Appunti approfonditi di Diritto Internazionale ...


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Introduzione Al Diritto Internazionale (N.Ronzitti) -PremessaIl Diritto internazionale regola i rapporti tra gli enti che compongono la comunità internazionale. Di tale comunità non fanno parte solo gli Stati sovrani ed indipendenti, ma anche altre entità; la comunità internazionale non è comunità di subordinazione, bensì di coordinamento. Tutti gli Stati, grandi e piccoli, potenti e meno potenti, vi partecipano in conformità al principio di eguaglianza. L’ideologia delle grandi potenze e i rapporti di forza tra gli Stati interessano lo studio delle relazioni internazionali, piuttosto che quello del diritto internazionale. Nella comunità internazionale, la produzione del diritto consiste essenzialmente in consuetudini ed accordi, cioè in regole di cui sono destinatari gli stessi soggetti che le hanno poste in essere. Nella comunità internazionale la giurisdizione ha base consensuale ed è quindi improprio parlare di attore e convenuto. -Capitolo 1Non vi è una completa identificazione tra soggetti di diritto internazionale ed “enti che partecipano alla vita di relazione internazionale”. Vi sono degli enti, come gli Stati sovrani e indipendenti, i quali hanno una piena soggettività internazionale, ed altri, come gli insorti, che hanno una limitata capacità internazionale e sono quindi destinatari solo di talune situazioni giuridiche soggettive. Una considerazione d’insieme dei vari enti che partecipano alla vita di relazione internazionale permette di individuare, a fini sistematici, quattro categorie, ciascuna delle quali si caratterizza per propri caratteri peculiari: 1° Gruppo: Enti Territoriali; 2° Gruppo: Enti non territoriali, che aspirano a diventare organizzazione di governo di una comunità territoriale; 3° Gruppo: Enti non territoriali; 4° Gruppo: Organizzazioni Internazionali. -Sezione I(Enti Territoriali)Gli Stati sono i soggetti principali del diritto internazionale, che è nato e continua ad operare quale sistema normativo volto essenzialmente a regolare la coesistenza tra enti sovrani. Non sono soggetti gli Stati membri di Stati federali. Si tratta di enti organizzati secondo il modello statale, i quali tuttavia difettano del carattere dell’indipendenza, costituendo parti componenti un più ampio ente, lo Stato Federale, al quale soltanto è da riconoscere la soggettività internazionale. Non costituisce elemento rilevante ai fini dell’acquisto della soggettivit{ internazionale la dimensione del territorio di uno Stato o della sua popolazione. Partecipano a pieno titolo alla vita di relazione internazionale Stati di dimensione territoriale ridotto(es. Lussemburgo). Un problema sorge con riferimento ai c.d. Stati esigui(es. Monaco, San Marino, ecc.). Tali Sati dipendono in misura più o meno larga da terzi per la condotta delle loro relazioni internazionali. Alcuni di questi Stati sono oggetto di penetranti ingerenze da parte dello Stato vicino. Così, ad esempio, in virtù del Trattato del 17 luglio 1918 con la Francia, Monaco si era impegnato “ad esercitare i suoi diritti di sovranit{ in perfetta conformit{ agli interessi politici, militari, navali ed economici della Francia”. Occorre comunque ricordare che ormai gli Stati esigui sono membri delle Nazioni Unite. Mancano del requisito dell’indipendenza, ma sono da taluni considerati come soggetti di diritto internazionale, gli Stati protetti. Si tratta di entità formatesi durante il periodo coloniale. Lo Stato protettore assumeva la rappresentanza internazionale dello Stato protetto e stipulava per suo conto i trattati internazionali. Lo Stato protettore aveva anche un’ingerenza più o meno penetrante nei confronti dell’ordinamento interno dello Stato protetto, ingerenza che poteva manifestarsi nella forma del concorso di organi o della sostituzione di organi. Nel primo caso, il potere legislativo veniva esercitato congiuntamente da organi dello Stato protetto e dello Stato protettore; nel secondo, gli organi dello Stato protettore si sostituivano pienamente allo Stato protetto. Il protettorato deve essere distinto dai territori sotto mandato, esistenti al tempo della Società delle Nazioni e da quelli sotto amministrazione fiduciaria disciplinati dal Capitolo XII della Carta delle Nazioni, che sono entità prive di soggettività internazionale. Il protettorato veniva amministrato 1

nell’interesse della potenza protettrice, i mandati e le amministrazioni fiduciarie venivano amministrati nell’interesse della popolazione locale. Nel vassallaggio l’entit{ sotto vassallaggio, pur godendo di una certa autonomia ha funzioni di governo indistinte da quelle dell’entit{ superiore. Ad es. al tempo dell’Impero ottomano, le forze armate egiziane era parte integrante dell’organizzazione militare ottomana. Da non annoverare fra i soggetti di diritto internazionale sono pure quelle entità, dotate di autonomia all’interno di uno Stato, che dovrebbero diventare il nucleo su cui costituire un futuro Stato. È questo il caso dell’Autorit{ nazionale palestinese. ANP manca del requisito dell’effettivit{ e dell’indipendenza, essendo soggetta alla volontà di Israele, che controlla le frontiere terrestri, marittime e aeree dei territori “governati” dall’Autorit{. Non sono Stati, mancando del requisito dell’indipendenza, i c.d. Stati fantoccio, creati dall’occupante durante la guerra, un atto proibito dal diritto internazionale. Pertanto la qualifica di Stato e di soggetto di diritto internazionale non possono essere riconosciuti al Manchukuo, la cui nascita avvenne durante l’occupazione giapponese della Manciuria( 1931-1945), alla Slovacchia(1939-1945) creata dalla Germania, o alla Croazia (1941-1945), nata al tempo dell’occupazione italo-tedesca della Iugoslavia. Non furono mai considerati Stati sovrani e indipendenti i Batustan (ad es. Transkei, Venda, Ciskei), creati dal Sud Africa tra il 1976 e il 1981 per dare attuazione alla politica di apartheid mediante la costituzione di entità solo nominalmente indipendenti. L’art.1 della Convenzione di Montevideo sui diritti e doveri degli Stati (1933) d{ la seguente definizione di Stato: “Lo Stato come soggetto di diritto internazionale, deve possedere i seguenti requisiti: 1) popolazione permanente; 2) territorio definito; 3) auto governo e 4) capacità di intrattenere relazioni internazionali con altri Stati”. -InsortiOltre agli Stati sovrani e indipendenti, partecipano alla vita di relazione internazionale quali enti territoriali i movimenti insurrezionali, che perseguono mediante la lotta armata il rovesciamento del governo di uno Stato, oppure la secessione di una parte del territorio dallo Stato medesimo. Il movimento insurrezionale è da annoverare fra gli enti territoriali, in quanto esso assume una propria individualità sul piano internazionale soltanto qualora eserciti effettivamente un controllo esclusivo su una porzione del territorio e relativa popolazione e non si tratti di semplici tensioni o disordini interni, quali le sommosse o gli atti sporadici o isolati di violenza. La rilevanza internazionale degli insorti è legata al principio dell’effettivit{. Il movimento insurrezionale si caratterizza per essere un ente temporaneo, in quanto suscettibile di una evoluzione o di una involuzione: esso è destinato a trasformarsi in uno Stato o a retrocedere a semplice gruppo di individui. La capacità internazionale degli insorti è sostanzialmente limitata alle norme che regolano la condotta delle ostilit{ con il governo legittimo ed a quelle che disciplinano l’esercizio del potere d’imperio del movimento insurrezionale sul territorio da esso controllato; il movimento gode inoltre della capacità di concludere accordi con altri soggetti internazionali. Per quanto concerne in particolare la disciplina della guerra civile, il governo legittimo può lecitamente reprimere l’insurrezione, incontrando nella sua azione soltanto limiti di natura umanitaria. I membri delle forze armate insurrezionali non sono legittimi combattenti, e dunque, ove catturati, non hanno diritto allo status di prigioniero di guerra, ma possono essere trattati quali semplici criminali per gli atti di violenza compiuti. In linea di principio se l’insurrezione è sconfitta, il governo legittimo non è responsabile per i danni provocati dagli insorti. Al contrario, se l’insurrezione è vittoriosa, il nuovo governo è tenuto a riparare i danni causati dagli insorti. Esso è anche responsabile per i danni causati dal governo predecessore. I terzi possono aiutare il governo costituito, ma non gli insorti. Qualora lo facessero, commetterebbero un illecito internazionale. Si tratta di una norma frequentemente violata, ma è da respingere la tesi secondo cui i terzi possono fornire aiuti sia agli insorti che al governo legittimo. -Sezione II(Enti non territoriali, che aspirano a divenire organizzazione di governo di una comunità territoriale)2

Fra gli enti che, pur non esercitando attualmente un potere di imperio su un territorio, aspirano a divenire organizzazioni di governo di una comunità territoriale vengono in primo luogo in considerazione i Governi in esilio. L’istituto dei Governi in esilio ha avuto particolare rilevanza nel secondo conflitto mondiale. Perché possa aversi un Governo in esilio è ovviamente necessario che vi sia uno Stato disposto ad ospitare tale ente ed a permettergli di esplicare funzioni modellate su quelle di un’organizzazione statale. Il Governo in esilio opera come una sorta di “ente fiduciario” del popolo da esso rappresentato Una seconda figura di enti non territoriali che aspirano a divenire organizzazioni di governo di una comunit{ territoriale è data dai Comitati nazionali all’estero. Il fenomeno della costituzione dei Comitati nazionali all’estero ha assunto particolare rilievo nel corso della I Guerra mondiale. Il Comitato nazionale all’estero è un ente il quale assume la gestione degli interessi di una comunit{ nazionale che aspira a governare in futuro, ma che è attualmente soggetta ad un potere statale. L’esistenza dei comitati nazionali presuppone che vi sia uno Stato, in guerra con lo Stato che attualmente governa la comunità nazionale di cui il Comitato è espressione, disposto ad ospitarli. Si richiede altresì che il Comitato sia consentito l’esercizio delle funzioni di governo sui connazionali che si trovino all’estero e inoltre, costituisce un requisito necessario, che questo si ponga quale ente militare, che esso cioè disponga di proprie forze armate. Si definisce movimento di liberazione nazionale l’ente organizzato rappresentativo di un popolo in lotta per l’autodeterminazione, Anche i movimenti di liberazione nazionale vanno classificati fra gli enti non territoriali che aspirano a divenire organizzazioni di governo di una comunità territoriale. La rilevanza internazionale dei movimenti di liberazione nazionale trova il suo fondamento nel principio giuridico dell’autodeterminazione dei popoli. In particolare, il movimento di liberazione è l’ente rappresentativo di un popolo, soggetto a dominio coloniale o razzista o ad occupazione straniera. Essi prendono parte ai lavori di organizzazioni internazionali e partecipano a conferenze internazionali(es. l’OLP ha goduto dello status di osservatore in seno all’Assemblea Generale delle N.U.) e una seconda manifestazione della loro personalità internazionale è data dalla capacità di concludere accordi. Il campo in cui maggiormente si manifesta la rilevanza internazionale dei movimenti è quello relativo alla lotta armata che essi, conducono per realizzare il diritto di autodeterminazione. Quanto alla posizione giuridica dei terzi Stati in una guerra di liberazione nazionale, il diritto consuetudinario vigente vieta agli Stati terzi di intervenire a favore del Governo costituito. -Sezione III( Enti non territoriali)Vaticano: sin dalle origini della moderna comunità degli Stati è riconosciuta la personalità di diritto internazionale della Santa Sede, quale suprema autorità della Chiesa Cattolica. Essa ha il potere di concludere accordi internazionali (chiamati concordati), partecipa ai lavori di organizzazioni internazionali( ha lo status di osservatore presso le N.U. e il Consiglio d’Europa) e prende parte a conferenze internazionali. I rapporti tra l’Italia e la Santa Sede sono disciplinati dai c.d. Patti Lateranensi(1929), i quali constano di un Trattato, che regola i rapporti politici fra i due enti, una Convenzione finanziaria e di un Concordato. Di particolare rilievo è la previsione per la quale “la Santa Sede rimarrà estranea alle competizioni territoriali fra gli Stati e ai congressi internazionali indetti per tale effetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace”. La Santa Sede in quanto persona internazionale deve essere tenuta distinta dallo Stato della Città del Vaticano, che invece ha un dominio territoriale. Lo stretto collegamento è dato dal fatto che il Sommo Pontefice è l’autorit{ centrale tanto della Santa Sede quanto dello Stato della Citt{ del Vaticano. A partire la 6 aprile 1964, la Santa Sede ha lo status di osservatore presso le N.U. e partecipa ai lavori dell’Assemblea Generale, senza diritto di voto. Ordine di Malta: esso ha esercitato in epoche remote autorità di governo su diversi territori. Inizialmente, esso si stabilì in Gerusalemme, per poi trasferirsi a San Giovanni d’Acri e quindi a Cipro e (dal 1310) a Rodi. Dal 1530 l’Ordine ebbe in feudo Malta , da cui fu cacciato da Napoleone nel 1798. Esso intrattiene relazioni diplomatiche con un certo numero di Stati, relazioni che sono aumentate dopo la fine della guerra fredda e la dissoluzione dell’Unione Sovietica. I suoi rappresentanti sono 3

accreditati presso alcune organizzazioni internazionali, come ad es. l’OMS. Nel 1994, l’Ordine è stato ammesso come osservatore presso l’Assemblea Generale. L’Ordine non è espressamente menzionato come un intermediario neutrale dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 o dal I Protocollo addizionale del 1977, legittimato a svolgere funzioni in ordine all’accertamento del rispetto del diritto umanitario da parte degli Stati coinvolti nel conflitto. I rapporti tra Italia e Ordine sono disciplinati da uno scambio di note dell’11 gennaio 1960. Croce Rossa: ha sede a Ginevra ed è composto da individui nominati per cooptazione ed è costituito nella forma di associazione di diritto privato ai sensi del diritto svizzero. Esplica rilevanti funzioni e svolge attività di rilievo internazionale durante i conflitti armati. In occasione di un conflitto armato internazionale, le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 assegnano al Comitato Internazionale della Croce Rossa le funzioni di organizzazione umanitaria, nel caso in cui non sia possibile affidare questi compiti alle Potenze Protettrici. -Sezione IV (Organizzazioni Internazionali)Col termine “organizzazioni internazionali” si indicano associazioni fra Stati provviste di un proprio apparato di organi; si tratta di enti che presentano un legame indissolubile con gli Stati. Le Organizzazioni nascono infatti per volontà degli Stati, espressa nel c.d. trattato istitutivo, e possono estinguersi, qualora si affermi una volontà in tal senso degli Stati membri. Si suddividono in organizzazioni a carattere universale, come ad esempio le Nazioni Unite, e in organizzazioni a carattere regionale, come ad esempio il Consiglio d’Europa o l’Unione Africana. Le organizzazioni internazionali, hanno una struttura tripartita, composta da un’Assemblea, un Consiglio Esecutivo e un Segretario Generale. I primi due sono organi collegiali composti dal Stati, il Segretario è un organo individuale e non può prendere istruzioni dagli Stati membri. Nazioni Unite: è composta dall’Assemblea Generale, composta da tutti gli Stati membri, il Consiglio di Sicurezza, composto da 15 membri, di cui 5 permanenti con diritto di veto( Francia, Cina, UK, USA, Federazione Russa); il Consiglio di amministrazione fiduciaria; la Corte Internazionale di Giustizia ( composta di 15 giudici che siedono a titolo individuale e durano in carica 9 anni) e il Segretario. Non sono organizzazioni internazionali gli enti costituiti in virtù del diritto interno di uno Stato, anche se annoverino tra i membri gli Stati. Come esempio di organizzazione alla cui base non si trova un trattato istitutivo è l’OSCE(Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa), di cui sono membri gli Stati europei, incluse le repubbliche dell’Asia centrale nate dopo la diaspora sovietica, gli Stati Uniti e il Canada. L’OSCE si fonda sui documenti adottati dagli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa. Gli Stati diventano membri delle organizzazioni internazionali mediante la procedura di ammissione. Tale procedura comportain genere che la domanda di ammissione sia accettata mediante una delibera da parte degli organi dell’organizzazione, che valutano la capacit{ dello Stato candidato di adempiere gli obblighi connessi alla qualità di membro. Uno Stato può essere sospeso o espulso dall’Organizzazione di cui è parte. La procedura di voto in seno agli organi collegiali dell’organizzazione è disciplinata dai relativi atti istitutivi o è frutto della prassi invalsa nell’organo. Si distingue fra consensus, unanimit{, maggioranza semplice e maggioranza assoluta. Il consensus è definito nelle Regole di procedura della Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa come “ l’assenza di qualsiasi obiezione formulata dal rappresentante [di uno Stato] e da lui considerata come un ostacolo all’adozione di una decisione in proposito”. Nell’unanimit{ è richiesto il voto positivo di tutti i componenti l’organo. Essa comporta un’espressa manifestazione di volont{. Talvolta è precisato che l’astensione non osta all’adozione delle delibere per le quali è richiesta l’unanimit{ (es. art.205 par.3, Trattato CE). Quando viene richiesta la maggioranza semplice, l’atto è adottato qualora sia stato votato dal 50%+1 degli Stati componenti l’organo. Dipende dallo Statuto dell’organizzazione o dalle regole di procedura stabilire se si debbano computare ai fini del quorum tutti gli Stati membri o solo i presenti e votanti. La maggioranza qualificata assume varie modalità. Può essere innanzitutto una maggioranza di 2/3(es. art.18 Carta N.U. che stabilisce come le decisioni dell’Assemblea Generale su questioni 4

importanti siano prese a maggioranza di 2/3 presenti e votanti). Altre volte la maggioranza necessaria per l’adozione dell’atto deve comprendere il voto di determinati Stati(es. art. 27, par.3, Carta N.U. che stabilisce come le decisioni del Consiglio di sicurezza su questioni di sostanza vengono prese con un voto favorevole di nove membri, su quindici componenti il Consiglio, nel quale siano compresi i voti dei membri permanenti). Fra le varie forme attraverso le quali si esplica la partecipazione delle organizzazioni internazionali alla vita ri relazione internazionale, assume un rilievo primario la capacità ad esse riconosciuta di concludere accordi con Stati o con altre organizzazioni internazionali. Le Organizzazioni internazionali sono inoltre titolari del diritto alla protezione dei propri funzionari da parte dello Stato sul cui territorio si trovano ad operare. La personalità delle organizzazioni internazionali è stata affermata, con riferimento all’OMS, dalla CIG.Le Organizzazioni non hanno un territorio, quindi non godono del diritto di sovranità territoriale e non esercitano le relative competenze. Esse esercitano le loro funzioni tramite un apparato istituzionale che ha sede in uno Stato membro e con cui stipulano un “accordo di sede” che stabilisce i reciproci diritti e doveri. Gli enti finora esaminati non sono da confondere con le ONG, associazioni private a carattere transnazionale, il cui atto istitutivo è fondato sull’ordinamento interno di uno o più Stati. Le ONG fungono spesso da gruppi di pressione per le più svariate materie ed hanno talvolta uno statuto di osservatore presso le organizzazioni internazionali. Possono anche presentare memorie scritte ai tribunali internazionali senza divenire parti processuali, se così dispone lo Statuto del tribunale. Esempi di ONG sono Amnesty International e Greenpeace. -Sezione V(Individuo)L’individuo non è partecipe di nessuna delle tre funzioni essenziali dell’ordinamento giuridico, ad eccezione di una limitata capacità per quanto riguarda l’accertamento del diritto relativamente ai trattati che proteggono i diritti...


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