Diritto Internazionale PDF

Title Diritto Internazionale
Course Diritto Internazionale
Institution Università degli Studi di Pavia
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Riassunto...


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DIRITTO INTERNAZIONALE Si tratta di un diritto sovranazionale, che però dipende dalla cooperazione degli Stati. Le norme sono destinate ad essere applicate da operatori interni (giudici, ministri, ecc.)

-Funzione di produzione, accertamento ed attuazione coattiva: .Produzione: La fonte primaria del diritto internazionale è la consuetudine (confermata dall’art 10 cost.), come tale, da vita alle normi strumentali di formazione, validità ed efficacia dei trattati (p.e. pacta sunt servanda), ma a pochissime norme materiali (quelle che impongono obblighi). Gli accordi tra stati si collocano come fonte secondaria e, sono classificati come diritto particolare. I procedimenti previsti dagli accordi sono detti fonti di terzo grado, traggono la loro forza dagli accordi stessi. Le organizzazioni internazionali si servono di 2 strumenti: raccomandazioni e decisioni vincolanti.

.Accertamento: è una funzione di carattere arbitrale, che si basa sull’accordo tra le parti a sottoporre la controversia ad un giudice. Anche la CIG ha carattere arbitrale.

.Attuazione coattiva: Gli ordinamenti statali solitamente stabiliscono che il diritto internazionale vada osservato al pari di quello interno: L’art 10 Cost. prevede che l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Nonostante ciò, l’osservanza del diritto internazionale dipende dalla volontà degli operatori giuridici interni. Il d. internazionale = autolimitazione degli Stati.

-Stato come soggetto internazionale ed altri soggetti: Per Stato si può intendere lo Stato comunità (comunità umana) oppure lo Stato organizzazione (organi governativi). Allo Stato organizzazione spetta la qualifica di soggetto di d. internazionale, sono i suoi organi a partecipare alla formazione delle norme e a determinare la responsabilità internazionale dello Stato. La soggettività internazionale è negata ai governi in esilio o comitati di liberazione nazionale. Per quanto riguarda i Failed States (Stati carenti di governo effettivo), la comunità internazionale finge l’esistenza di un governo per non considerare il territorio come terra nullius. Un ulteriore requisito all’effettività è l’indipendenza da sovranità estera: l’organizzazione di governo NON può dipendere da altro Stato (es. Texas; MG; SP; RJ). Perciò, salvo eventuali autorizzazioni della costituzione federale gli stati membri di Stati federali non sono legittimati a stipulare accordi internazionali. È indipendente e sovrano lo Stato il cui ordinamento è originario e sovrano (trae origine dalla propria costituzione). I governi fantoccio sono privi di soggettività. L'organizzazione di governo che esercita effettivamente ed indipendentemente il proprio potere su un territorio è automaticamente soggetto di d. internazionale, senza necessità di riconoscimento. Oltre ai requisiti di effettività indipendenza le dichiarazioni di Bruxelles prevedono altri requisiti per la soggettività: che lo stato non sia una minaccia per la pace e sicurezza internazionali; che il governo abbia l'appoggio del popolo espresso mediante libere elezioni; che non violi i diritti umani. È riconosciuta soggettività temporanea ai movimenti di insurrezione che assumano il controllo di un territorio. Individui: Le persone fisiche o giuridiche hanno personalità internazionale limitata. Questa opinione si collega alla tendenza moderna del diritto internazionale ad occuparsi di questioni interne agli stati e a proteggere l'individuo nei confronti del proprio stato (es. richiamo ai diritti umani). Minoranze: Nonostante le numerose norme internazionali a tutela delle minoranze etniche, esse non sono considerate soggetti di diritto internazionale. Un discorso a parte va fatto se si parla di norme che contrappongono il popolo allo stato (p.e. Diritti umani). Il principio di autodeterminazione dei popoli è stato riconosciuto dall' Onu e dal CIG. Non è facile individuarne il contenuto, per la CIG questo si applica ai soli popoli soggetti a governo straniero (autodeterminazione esterna) e consiste nel diritto a divenire

indipendenti, di associarsi o integrarsi con altri stati e di scegliere liberamente il proprio regime politico. si esclude l'autodeterminazione interna. Organizzazioni internazionali: Hanno piena personalità giuridica. Le associazioni tra stati sono dotate di organi per il perseguimento di scopi comuni. Gli accordi stipulati sono vincolanti per l'organizzazione, però privi di effetti giuridici agli Stati (ad eccezione delle disposizioni contenute nei trattati).

Parte 1: Formazione delle norme internazionali: Il diritto internazionale generale: consuetudine e suoi elementi costitutivi: Le norme di diritto internazionale generale che vincolano tutti gli Stati hanno natura consuetudinaria. La consuetudine corrisponde a un comportamento costante uniforme tenuto dagli stati (DIUTURNITAS) accompagnato dalla convinzione di obbligatorietà e necessità dello stesso (OPINIO JURIS NECESSITATIS). L'opinio juris è essenziale alla distinzione tra comportamenti in base a cortesia e prassi giuridica. L’esistenza della opinio e fondamentale per ricavare una norma consuetudinaria dalla prassi convenzionale: i trattati possono essere la conferma di una norma consuetudinaria o testi che creano nuove norme vincolanti solo ai contraenti. Serve anche a distinguere tra comportamento dello Stato diretto a modificare il diritto preesistente da un illecito internazionale: l'esecutivo può agire in violazione della consuetudine se dimostra che ciò si fonda su una convinzione di doverosità. Diuturinitas: Riguardo al problema del tempo di formazione della consuetudine non ci sono soluzioni precise: sarà tanto più breve tanto più sarà diffuso un comportamento. Alla formazione della consuetudine partecipano tutti gli organi dello Stato anche quelli senza potere estero. La consuetudine crea diritto generale e si impone a tutti gli Stati, anche quelli di nuova formazione. Questo principio è stato messo in discussione dagli stati nati dalla decolonizzazione, la contestazione risolta in modo diverso a seconda che provenga da un singolo Stato (irrilevante) o da un gruppo di stati (rende la consuetudine inopponibile ad essi). Non è giusta la tesi per cui le risoluzioni delle organizzazioni internazionali a carattere universale formino norme consuetudinarie, la consuetudine dipende dalla prassi effettiva. Le consuetudini particolari vincolano una cerca ristretta di Stati. Le norme consuetudinarie generali sono suscettibili di applicazioni analogica (interpretazione estensiva).

Principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili: Sono utilizzabili ove manchino fonti consuetudinarie per colmare le lacune. Affinché principi statali possano esser considerati principi internazionali devono sussistere 2 condizioni: che siano uniformemente applicati dalla maggior parte degli stati; che siano sentiti come necessari nel d. internazionale. Essi principi hanno valore universale e vanno applicati in ogni ordinamento. La maggioranza di questi principi mirano alla tutela della dignità umana. Una convinzione del passato ancora viva e quella per cui lo stato deve rispettare certi obblighi nei confronti degli stranieri mentre è libero di trattare sempre come vuole i suoi sudditi. In linea generale la consuetudine vieta solo alcune violazioni gravi dei diritti (p.e. genocidio; tortura). Il ricorso ai principi può essere utile per estendere il rispetto di tali diritti anche al rapporto tra stato e sudditi: il giudice interno può applicare principi generale internazionali anche se non presenti nel suo ordinamento se l'ordinamento impone l’osservanza del diritto internazionale.

Norme generali non scritte: Una parte della dottrina pone al di sopra della consuetudine la categoria dei principi. Essi sarebbero norme primarie dell’ordinamento internazionale. Alcuni di essi avrebbero carattere meramente formale (si limitano a creare fonti ulteriori) es.: consuetudo est servanda e pacta sunt servanda. Altri avrebbero carattere materiale. L’equità e utilizzabile in realtà solo come ausilio interpretativo.

Inesistenza di norme generali scritte: La codificazione ha preso uno slancio effettivo solo con l’ONU, responsabile per una serie di trattati multilaterali. Il trattato è l'unico strumento di codificazione. L'assemblea generale dell’ONU intraprende studi e fa raccomandazioni per spingere lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione. In base all’art 13 è stata istituita la commissione internazionale ONU: composta di esperti competenti di preparare i testi di codificazione delle norme consuetudinarie, in base a dati della prassi. Nell'assemblea generale o, con apposite conferenze di stati, vengono adottati tali trattati e sono aperti a ratifica e adesione. Gli accordi non possono vincolare stati non contraenti solo perché codificano il diritto consuetudinario generale. Ammesso che l'accordo corrisponde al diritto consuetudinario al momento della sua redazione, è possibile che in epoca successiva esso subisca cambiamenti. I mutamenti possono determinare la caduta dell’accordo. Codificazioni private: Istitut de Droit International : Si tratta di un'associazione a numero chiuso composta da studiosi di diritto internazionale e giudici delle corti internazionali. Si riunisce ogni due anni con scopo di codificare il diritto internazionale. Le dichiarazioni dei principi dell'assemblea generale dell’ONU: Sono regole che riguardano sia i rapporti tra gli Stati che i rapporti interni alle comunità statali. Non costituiscono un' autonoma fonte di diritto internazionale. le dichiarazioni che oltre ad enunciare un principio equiparano in osservanza alla violazione della carta hanno valore di accordi internazionale. Sono vincolanti solo per gli Stati che partecipano con il proprio voto. In pratica sono accordi in forma semplificata.

-Trattati: Sono l’incontro delle volontà degli Stati, diretto a regolare una determinata sfera di rapporti riguardanti questi ultimi. Si distinguono tra norme astratte (rapporto tipo) e norme concrete (determinato rapporto). Possono dar vita a regole materiali (obblighi e diritti) oppure a regole formali-strumentali (fonti per la creazione di ulteriori norme). Il diritto dei trattati (formazione e disciplina) è regolato dalle consuetudini e dalla Convenzione di Vienna. Vige un generale diritto di libertà di forma e procedura della stipulazione.

.Procedimento normale o solenne: Si apre con i negoziati dei plenipotenziari, di solito membri dell’esecutivo. I rappresentanti dello Stato sono: persone con pieni poteri; capi di stato/governo; ministri degli esteri. La negoziazione è regolata dall’art 9 Conv. V.: l’adozione del testo ha luogo con il consenso di tutti gli Stati, se non vi si arriva, con il consenso di 2/3 di questi, a meno che venga decisa con la stessa maggioranza di applicare un’altra regola. I negoziati si chiudono con la firma, ma questa non comporta ancora alcun vincolo agli Stati, ha solo finalità di autenticazione del testo. La manifestazione di volontà con cui lo Stato si impegna è la ratifica: in Italia la competenza è del Presidente della Repubblica, previa conferma dei ministri proponenti e autorizzazione delle Camere quando occorra (trattati di natura politica; giurisprudenziale; confini; oneri per la finanza). Il Presidente non può rifiutarsi di sottoscrivere, può al massimo sollecitare riesame del testo. Alla ratifica va equiparata l’adesione o accessione, quando uno Stato estraneo al trattato aderisce al medesimo. Nel caso in cui la partecipazione includa un nuovo accordo, è necessaria la ratifica degli altri partecipanti. Il procedimento si conclude con lo scambio o il deposito delle ratifiche: in caso di scambio l’accordo si perfeziona immediatamente; in caso di deposito si perfeziona solo dopo il deposito di un determinato numero di ratifiche. Altri procedimenti: Per molti trattati predisposti dalle organizzazioni internazionali, alla negoziazione si sostituisce la discussione e l’approvazione in seno all’organo. Il trattato rimane aperto alla firma e alla ratifica degli Stati dopo la sua stipula.

Gli Stati possono concludere accordi in forma semplificata: con la semplice sottoscrizione del testo da parte del rappresentante oppure comportamenti concludenti. Il consenso vincolante di uno Stato può essere espresso con la firma del rappresentante quando: il trattato prevede che la firma avrà tale effetto; quando gli Stati abbiano convenuto così; Quando lo Stato esprime tale intenzione durante la negoziazione. L’accordo può anche essere misto: alcuni aderiscono in forma semplificata e altri con ratifica. Intese: Non hanno natura di veri e propri accordi, valgono finché valgono. Non possono considerarsi produttivi di effetti giuridici. Sono intese non vincolanti gli accordi segreti. La competenza a concludere accordi in forma semplificata è regolata in ogni Stato con norme costituzionali (di solito delegata al potere esecutivo). In Italia gli accordi più importanti vanno necessariamente sottoposti a ratifica (non delegabili), anche se solitamente si superano i limiti. Conseguenze della violazione di norme di competenza interne: La violazione non è opponibile ai terzi, salvo che la violazione sia manifesta e concerna la violazione di una regola di importanza fondamentale. L’accordo dell’esecutivo al di fuori della propria competenza rimane intesa, diviene accordo nel momento in cui l’organo competente ne dà il proprio assenso. Spesso si stipulano accordi che subordinano la propria validità al compimento di tutte le procedure necessarie.

.Accordi conclusi dalle regioni: Le regioni, procuratesi il preventivo assenso del governo, possono stipulare accordi, ovviamente solo nelle materie rientranti nella competenza regionale. Gli accordi conclusi da enti diversi dalle Regioni sono meri programmi, destinati a fornire l’occasione per l’adozione di atti amministrativi interni. A meno che non siano previsti da altro accordo internazionale, sono fonti di terzo grado. Accordi delle organizzazioni internazionali: Lo statuto di ogni organizzazione stabilisce le competenze a stipulare accordi. Una violazione grave delle norme statutarie comporta l’invalidità. Il coordinamento tra le varie organizzazione è fatto tramite intese, intraducibili in diritti e obblighi. I trattati internazionali con i vari Stati, si preoccupano si assicurare alle organizzazioni la libertà di azione nei territori dove sono destinate ad operare.

.Inefficacia dei trattati nei confronti degli Stati terzi: Un trattato è aperto in presenza di clausola di adesione. Nel caso manchi la clausola, diritti e obblighi possono emergere nei confronti dello Stato terzo solo con la convenzione. Le parti di un trattato possono sempre impegnarsi a tenere comportamenti vantaggiosi per un terzo (revocabili ad libtum dai contraenti). .Art 34: Un trattato non crea obblighi o diritti ad un terzo senza il suo consenso .Art 36: Un diritto nasce nei confronti di un terzo solo se esso acconsente, ma il consenso si presume fino a manifestazione contraria .Art 37: i contraenti possono sempre revocare il diritto del terzo, salvo che sia stabilita irrevocabilità

.Incompatibilità tra norme convenzionali: Un trattato può essere modificato o abrogato, in modo espresso o implicito, dal trattato concluso successivamente tra gli stessi contraenti. Se lo stesso stato stipula trattati con diverse parti che determinano obblighi incompatibili tra di loro tutti restano validi nei confronti delle rispettive parti: lo stato dovrà scegliere quale rispettare ma commetterà per forza un illecito. Tra due trattati conclusi tra le stesse parti quello anteriore si applica solo nella misura in cui è compatibile con quello successivo. Se le parti dell'accordo posteriore non sono tutte quelle dell’accordo anteriore, tra gli Stati che partecipano ad entrambi, si applica il principio di successione; tra uno stato che partecipa entrambi e uno che partecipa solo a uno, il rapporto si regola in base all’accordo di cui sono parte entrambi. Due o più parti, non possono concludere un accordo Mirante alla modifica quando essa è vietata dal trattato multilaterale oppure pregiudica la posizione delle altre parti contraenti oh è

incompatibile con la realizzazione dell'oggetto e dello scopo del trattato nel suo insieme. Clausole di compatibilità o di subordinazione sono spesso inserite nei trattati, per la salvaguardia dei rapporti giuridici anteriori, in questo modo il problema è risolto alla radice.

.Le riserve nei trattati: La riserva indica la volontà dello Stato di non accettare certe clausole del trattato oppure di accertarle con talune modifiche, cosicché tra lo Stato che appone la riserva e gli altri, l’accordo si forma solo per le parti che non contengono la riserva. La riserva può essere: Condizionata, quando lo stato si vincola solo se le clausole vengono interpretate in certo modo; Incondizionata, se si tratta si una semplice proposta come mezzo di interpretazione. Le riserve hanno senso solo nei trattati multilaterali. Le riserve possono essere apposte: nella fase di negoziazione (se figura nel testo predisposto dai plenipotenziari); in sede di ratifica, purché sia compatibile con l’oggetto e lo scopo del trattato (in questo caso gli altri contraenti possono contestarla); successivamente alla ratifica, purché nessuna delle altre parti sollevi obiezione entro 12 mesi. Una riserva può essere sempre formulata purché non sia espressamente esclusa dal testo oppure sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato. La riserva non prevista, può essere contestata entro 12 mesi, altrimenti si intende accettata. L'oblazione non impedisce gli effetti tra lo stato che la formula e lo stato obiettante, se questo (obiettante) non lo abbia espressamente manifestato. Riserva accettata ma invalida: Sull’ammissibilità è chiamato a pronunciarsi il giudice (internazionale o interno). L’invalidità della riserva non comporta l’invalidità del trattato, salvo che lo Stato autore della riserva l’abbia specificata come una condizione per la partecipazione. Quando alla formazione della volontà dello Stato concorrono più organi, può darsi che la posizione di una riserva sia scelta da uno di essi ma non dagli altri. La riserva è valida sia quando è formata autonomamente dal governo, sia dal Parlamento. L’organo non sentito può far valere il proprio interesse internamente. Per il diritto internazionale conta solo il profilo della formazione della volontà dello Stato: la riserva aggiunta dal governo, quando ritenuta valida per il diritto costituzionale, lo sarà anche per il diritto internazionale.

.L’interpretazione dei trattati: Ai fini di interpretazione si usa il metodo obiettivistico: Deve attribuirsi al trattato il senso che è fatto palese dal suo testo. La volontà effettiva che emerge dai lavori preparatori a mera funzione sussidiaria, si usa in presenza di testo ambiguo e lacunoso. Art. 31 conv. Vienna: “Un trattato deve essere interpretato in buona fede secondo il significato ordinario da attribuirsi ai termini nel loro contesto e alla luce dell’oggetto e dello scopo del trattato medesimo”. Al testo può attribuirsi un diverso significato quando è palese tale volontà delle parti. Per i trattati redatti in più lingue ufficiali, dai quali emerga una differenza di significato, quando non è previsto che un testo prevalga sull'altro, e da prendere il significato che è meglio concilia con tutti i testi, tenendo conto delle norme internazionali in vigore tra le parti . Tra più possibili interpretazioni occorre scegliere quella più favorevole alla parte onerata. Mentre prima si preferiva l'interpretazione restrittiva, ora è prevista anche quella estensiva e per analogia, in modo particolare per i trattati istitutivi delle organizzazioni internazionali: p.e. la CIG ha usato la teoria dei poteri impliciti, secondo cui ogni organo dispone non solo dei poteri espressamente attribuitegli, ma anche di tutti i poteri non espressi, ma necessari per l'esercizio dei poteri espressi.

.La successione degli Stati nei Trattati: Alla successione è dedicata la convenzione di Vienna del 1978, entrato in vigore nel 1996. La convenzione si applica alle successioni ...


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