Riassunti di diritto internazionale dell\'economia PDF

Title Riassunti di diritto internazionale dell\'economia
Author Lorenzo Scacchi
Course Diritto internazionale dello sviluppo
Institution Sapienza - Università di Roma
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IL DIRITTO INTERNAZIONALE DELL’ECONOMIA Premessa Il Diritto Internazionale dell’economia è costituito dall’insieme delle regole che disciplinano i rapporti economici internazionali. Relazione economica

relazione che si sviluppa in almeno due Stati diversi. Anche la vendita internazionale che intercorre tra due soggetti privati

Diritto internazionale dell’economia regola i rapporti macroeconomici, cioè tra i grandi gruppi economici: o Investimenti Privati Stranieri Effettuati da cittadini di uno Stato nel territorio di un altro Stato o Scambi commerciali internazionali Non le semplici vendite né i rapporti economici tra privati in ambienti statali diversi Diritto Int. Economia si occupa del diritto del commercio internazionale non del diritto commerciale internazionale Differenze con il diritto internazionale pubblico rispetto ad alcuni principi fondamentali: O comunque, violazione di un obligo dovuto nei confronti di un autore di illecito sulla base dello stesso accordo violato

(*)Nel diritto una regola non accompagnata da una sanzione effettiva non sarebbe una regola giuridica: ogni norma primaria, che descrive una condotta, sarebbe accompagnata dalla norma secondaria che pone la sanzione conseguente alla violazione della norma primaria. (**) Nel sistema della risoluzione delle controversie OMC, il DSB interviene non solo in merito ad una controversia, ma anche al fine di autorizzare provvedimenti restrittivi, controllando che la sanzione non vada oltre quanto necessario per riequilibrare le posizioni dei due Stati.

DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO Indipendenza Sovrana Dogma indiscusso dell’indipendenza di enti sovrani superiorem non recognoscentes degli Stati Disuguaglianza degli Stati Sovranità Territoriale Rimane un dogma; anche se scalfito, in anni recenti, a favore della tutela dei diritti e Nazionalità fondamentali.

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DIRITTO INTERNAZIONALE DELL’ECONOMIA Interdipendenza degli Stati, intesa come scambio tra macrosistemi economici o Disciplina di interi settori della materia (trattamento differenziato, Preferenze generalizzate, PMA) o Diverso peso nel processo decisionale interno di alcune OI Non ha un rilievo particolare: frontiera tende ad essere superata nell’ambito della realizzazione della libera circolazione della ricchezza oltre frontiera.

Protezione Straniero Sanzione(*)

dello Norma consuetudinaria tra le più antiche Irrogata in modo inorganico, disciplinata dall’insieme delle regole consuetudinarie sulla responsabilità internazionale (Stati ed OI)

Riveste ancora importanza, in settori come quello degli Investimenti privati stranieri Ha caratteristiche proprie: Contromisura specifica, costituita dalla violazione della stessa norma precedentemente violata dall’autore dell’illecito. Non ha mai scopo punitivo. Serve a ricostituire l’equilibrio degli interessi economici compromesso dalla violazione. (**)

1. LE FONTI Oltre alle classiche del diritto internazionale (consuetudine e accordo) e alle fonti formali, include meccanismi di produzione normativa o o o

Atti di diritto interno Atti indiretti di regolamentazione (codici di condotta degli investimenti privati stranieri) Fonti anomale (riguardanti attività di privati, come multinazionali)

Soft Law Meccanismi o procedure che non rivestono il carattere formale della regolamentazione patrizia. Svolge un ruolo comprimario assai significativo. Es.: Fissazione dei tassi di cambio delle diverse monete sulla base di misure concordate

Nel diritto internazionale dell’economia, la consuetudine gioca un ruolo meno incisivo rispetto al diritto pattizio Tutte le organizzazioni economiche internazionali nascono sulla base patrizia, cioè da un accordo internazionale e regole internazionali di natura pattizia. 1) Diritto Pattizio Atti di diritto interno degli Stati come le misure statali riguardanti la modifica del tasso di cambio o del tasso di interesse. Atti che lo Stato compie all’interno del suo ordinamento, nell’esercizio della sua sovranità, ma che si ripercuotono a livello internazionale. 2)

Fonti di III Grado Vere e proprie regole di condotta che indirizzano gli Stati membri con strumenti di Soft Law come guidelines o codici di condotta

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Regole o usi prodotti da privati o da gruppi di privati Le organizzazioni che rappresentano i lavoratori od i datori di lavoro, o le imprese multinazionali si danno proprie regole di condotta, allorché debbano agire all’interno di Paesi stranieri. Es.:

Per vari anni i prezzi dei prodotti petroliferi e degli idrocarburi sono stati determinati dall’accordo fra le grandi compagnie statunitensi ed europee (sette sorelle) che sono state in grado di imporre nel settore regole autoprodotte soprattutto per quel che concerne la determinazione dei prezzi.

INFORMALISMO Alcuni indirizzi nascono nell’ambito dei fori multilaterali che non sono i sistemi pattizi tradizionali. G7 Conferenza intergovernativa che riunisce con cadenza annuale i Paesi più industrializzati, rappresentati a livello di Capi di Stato e di Governo 1994 Conferenza di Napoli G7 diventa G8, con l’ingresso della Federazione Russa.

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I Capi di Stato e di Governo, alla fine di ogni riunione, emanano un comunicato che non può essere considerato come fonte di vere e proprie regole di condotta garantite:  Il comunicato congiunto non è inquadrabile nella categoria degli accordi internazionali né è un atto unilaterale riconosciuto dal diritto internazionale  Comunicato di natura meramente politica, con indicazioni significative sulle strategie che i Paesi partecipanti intendono perseguire sulle tematiche discusse (lotta alla povertà, riduzione del debito, tassi di cambio) Indicazioni destinate a trasformarsi in vere e proprie decisioni dei singoli Stati, adottate a livello interno e o in regole di condotta, attraverso un negoziato nei fori competenti (FMI) AGGIUSTAMENTO DELLA PARITA’ DI MONETA CINESE

2. I SOGGETTI: GLI STATI E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI I soggetti del diritto internazionale dell’economia sono, innanzitutto, i soggetti tradizionali del diritto internazionale: - Stati - Organizzazioni internazionali Ma anche: - ONG - Privati [Multinazionali, Associazioni (Confederazioni di sindacati o industriali)]

Spesso le forze dominanti e gli interessi prevalenti nel diritto internazionale dell’economia non fanno capo alla componente governativa della comunità internazionale ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Cominciano a svilupparsi alla fine del XIX secolo come forma peculiare della cooperazione tra Stati sovrani in settori tecnici (Ufficio Internazionale Brevetti ecc.) per poi espandersi nella seconda metà del secolo scorso. Oggi il numero delle org. Int. Supera addirittura il numero di Stati! Il ruolo che giocano è più incisivo rispetto a quello degli Stati Possono essere classificate in: 1. ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE UNIVERSALI o Innanzitutto le istituzioni nate dalla seconda guerra mondiale con gli accordi di Bretton Woods (FMI e BM) collegate alle Nazioni Unite con le quali condividono la membership e gli obiettivi Con il crollo del muro di Berlino e il collasso dell’URSS, la partecipazione è diventata effettivamente universale o OMC Nasce nel 1995. Composta da 150 Stati che realizza una partecipazione effettivamente universale. Realizza il terzo pilastro economico che avrebbe dovuto completare l’architettura istituzionale dei rapporti internazionali prefigurata nel II Dopoguerra. 2. ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE REGIONALI

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Realizzano peculiari forme di coordinamento e cooperazione tra gli Stati membri caratterizzate dalla presenza di un vincolo associativo più forte che si esprime spesso in forme più o meno perfette di integrazione economica. Si possono individuare due modelli: a) Modello classico della cooperazione Organizzazioni regionali che si ispirano al modello della cooperazione mettono insieme le energie degli Stati partecipanti per il conseguimento di obiettivi comuni, ma non richiedono ai membri alcun trasferimento di competenze sovrane.

b)

Forme di Federalismo Economico Agli Stati membri vengono richieste rinunce più o meno accentuate ad una parte della loro sovranità economica, a seconda dell’integrazione che si intende realizzare. Tre modelli:  AREE DI LIBERO SCAMBIO Gli Stati partecipanti: o Aboliscono le tariffe doganali interne o Mantengono verso l’esterno le tariffe differenziate Es.: 1994

NAFTA Area di Libero scambio tra Nord e Centro America (Stai Uniti, Messico e Canada) Ciascun Paese membro mantiene verso l’esterno una propria tariffa doganale

 UNIONI DOGANALI 1968 Progetto CE di Tariffa Esterna Comune Prevista l’abolizione delle barriere tariffarie e doganali interne all’Unione, mentre gli Stati partecipanti fissano una tariffa esterna comune  MERCATO COMUNE Progressivamente realizzatosi tra i Paesi della CE. o Abolizione delle barriere tariffarie e doganali interne o Creazione di una tariffa comune esterna o Abolizione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e di tutti gli altri fattori produttivi all’interno del mercato unico  Questa fattispecie richiede un trasferimento di competenze sovrane in materia economica, dagli Stati membri.  Alcune materie vengono disciplinate ad opera dell’organizzazione non solo all’interno ma anche all’esterno, nei rapporti con Stati terzi e/o Organizzazioni internazionali. Sistema Decisionale Le Organizzazioni tendono a realizzare l’unanimità dei consensi degli Stati membri. Vige la regola del consensus. Sanzioni Come si è detto, non riveste un carattere punitivo - retributivo, ma riequilibratore degli interessi contrapposti, alterati dalla violazione della regola economica. Organizzata e gestita dagli Stati membri e dall’organizzazione; graduata in modo da rispondere agli obiettivi dell’organizzazione.

Equilibrio mantenuto anche con strumenti diversi dalla sanzione: Soluzione pacifica delle controversie con tradizionali meccanismi ma anche nuovi (panel). Le controversie non sono solo quelle classiche, ma anche soggetti di natura diversa (Stati e privati, cittadini di altri Stati).

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Soluzioni ad hoc (ICSID) che rivisitano meccanismi classici come arbitrato e conciliazione. Per prevenire l’insorgere di controversie, le organizzazioni internazionali economiche istituiscono procedure od organi di controllo sul rispetto degli obblighi degli Stati membri, o anche meccanismi atti a fornire un’interpretazione autentica del Trattato: tali meccanismi sono basati sul consenso degli Stati membri. Es.:

OMC L’interpretazione autentica di una regola degli accordi può essere richiesta, da uno Stato, solo alla Conferenza Ministeriale che dovrà pronunciarsi per consensus.

FMI o BM l’interpretazione degli atti è affidata all’organo a composizione generale, la Conferenza dei Governatori.

3. LE ONG E ALTRE ASSOCIAZIONI ONG Associazioni costituite da privati, le quali si definiscono internazionali perché riuniscono persone fisiche o giuridiche che appartengono ad almeno due Stati diversi. o Costituite secondo le leggi di uno Stato e non perseguono fini di lucro (non-profit) o Possono porre in essere negozi giuridici o Sul piano internazionale, possono interagire con i soggetti dell’ordinamento internazionale, fornendo pareri, ausilio tecnico ed esperienze, stimolando l’assunzione di decisioni o elaborazione di strategie. Art. 71 Carta ONU

Riconoscimento esplicito della funzione delle ONG Autorizza l’ECOSOC ad avviare rapporti anche istituzionali con tali organizzazioni per ricevere indicazioni, consigli e pareri su questioni all’ordine del giorno.  L’ECOSOC può concludere opportuni accordi con le ONG interessate alle questioni che rientrano nella sua competenza. 

Anche nell’OMC, le ONG svolgono un ruolo, anche se non riconosciuto (solo status di osservatore): In sede di risoluzione delle controversie, i Panels richiedono o consentono, l’intervento di ONG in qualità di amici curiae o come esperti esterni, quando siano in gioco questioni non disciplinate dalle regole del commercio internazionale

 Nel Dir. Int. Dell’Ec., le ONG possono concorrere a formare regole di condotta o ad indirizzare soluzioni e definire strategie di carattere multilaterale, integrando l’azione delle organizzazioni internazionali governative. (Es.: World Economic Forum). WORLD ECONOMIC FORUM Associazione indipendente di imprese di vari Paesi, operante senza vincoli politici o di interesse nazionale. Costituito a Ginevra, nel 1971 come Fondazione. E’ un ente non-profit che riunisce 1000 imprese leader nel loro settore e con un’attività a dimensione globale, il cui obiettivo ambizioso è dare una risposta concreta ai problemi ed alle sfide di un mondo fragile e complesso, favorendo il dialogo tra governi, esponenti del mondo produttivo ed altre componenti della società civile. 24-28 Gennaio 2007

Davos Presieduto da Angela Merkel, presidente del G8 e UE.

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Rilanciato il negoziato commerciale del Doha Round ed annunciato l’avvio di un rafforzamento dei rapporti economici USA-UE, oltre che al dialogo europeo con le “economie emergenti” Brasile, India, Cina.

ICC: CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONA LE Fondata nel 1919 a Parigi per iniziativa di un gruppo di imprese operanti a livello internazionale, in collaborazione con varie associazioni di imprenditori nazionali. Obiettivo Promuovere e favorire il commercio internazionale. Da allora intensa attività di formazione, informazione e promozione del commercio internazionale attraverso la programmazione di conferenze annuali, congressi e seminari rivolti all’approfondimento di temi di contratti internazionali. Predispone di strumenti normativi uniformi, in relazione a particolari operazioni del commercio internazionale:  Norme ed Usi Uniformi in materia di crediti documentari (NUU) Un importante corpus di diritto uniforme. L’elaborazione di tali norme comuni si era resa necessaria in considerazione dell’altissimo valore di scambi internazionali operati sulla base di crediti documentari 

Incoterms Regole che definiscono gli obblighi delle parti contrattuali relativamente ai termini di consegna delle merci.

Assistenza alle imprese nella risoluzione delle controversie Un sistema complesso di metodi alternativi al ricorso alla giustizia ordinaria. L’arbitrato ICC si svolge sulla base di un regolamento di cui la Court of Arbitration si è dotata: le ICC Rules of Arbitration (ultima versione, Gennaio 1998). Non un vero e proprio Tribunale, non ha potere decisionale nei singoli casi ma un’attività amministrativa e di supervisione sulle decisioni assunte dai Tribunali arbitrali costituiti in base al Regolamento.  Caratteri generali dell’arbitrato ICC E’ stata adottata una definizione ampia di controversia: è previsto che la Court of Arbitration è quella di «provide for the settlement by arbitration of business disputes of an International character in accordance with the Rules of Arbitration of the ICC» Il carattere internazionale della controversia è stato sempre valutato con estrema larghezza, giungendo a sottoporre all’arbitrato ICC anche casi sorti tra arti aventi la medesima nazionalità  Le controversie sottoposte all’arbitrato ICC vertono su questioni relative al commercio internazionale, costruzioni, joint ventures o contratti di licenza.  Le parti coinvolte sono generalmente operatori commerciali privati, imprese e Stati.  Si rivolgono (data la sede) operatori Europei, e ultimamente anche dal Medio Oriente e Asia.  La procedura arbitrale Attivata sulla base di una clausola arbitrale ICC contenuta nel contratto alla base della controversia entro tempi piuttosto ristretti (sei mesi). Rules of Arbitration Stabiliscono modalità di costituzione del Tribunale arbitrale e fissano: - procedura - termini - modalità generali per l’assunzione delle prove e l’escussione dei testimoni - criteri per la determinazione della legge applicabile dagli arbitri  Alla fine, il Tribunale propone alla Court of Arbitration, l’Award affinché venga approvato.  Il riconoscimento e l’esecuzione avvengono secondo le modalità previste dalle convenzioni internazionali in materia.

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4. LE IMPRESE MULTINAZIONALI Si definiscono imprese multinazionali o transnazionali, le società che operano sul territorio di Stati diversi. Dicotomia:  Studi delle Nazioni Unite Hanno preso in esame quali società multinazionali: “le imprese che possiedono o controllano mezzi di produzione o servizi fuori dal Paese dove sono stabilite”  Diritto privato Interno Alla società multinazionale non viene attribuita una personalità giuridica distinta ed unitaria: gruppo di società, di diversa nazionalità, legate da rapporti di proprietà azionaria o da altre forme di controllo che consentono la tipica unitarietà di gestione del com lesso della società ad opera di quella che esercita il controllo (società madre) Grave ostacolo ad una regolamentazione unitaria ed efficace del fenomeno. Le multinazionali sono astrattamente in grado di generare notevoli benefici per l’economia degli Stati in cui si trovino ad operare (Know How, Posti di Lavoro, Beni e Servizi) Ma Paesi ospiti hanno avanzato riserve di due tipi:  ECONOMICO o Rapporti di dipendenza economica del Paese o Impediscono uno sviluppo autonomo o Rimpatrio degli utili e proventi, anziché reinvestimento in loco o Processi produttivi obsoleti, per riduzione dei costi

 POLITICO o Indebite ingerenze o Difficile per i Paesi ospiti opporsi a grandi imprese straniere con centri decisionali all’estero Anni Settanta Attività delle multinazionali osteggiata dai PVS, preoccupati che l’attività di Società estere potesse compromettere la loro aspirazione a regolamentare investimenti stranieri in modo da privilegiare il perseguimento dei loro obiettivi di politica socio-economica. Anni Novanta Diffusione di tecnologie informatiche. Liberalizzazione e integrazione su scala globale delle diverse economie nazionali. PVS abbandonano l’ostilità verso gli investimenti privati e adottano politiche di liberalizzazione volte a privatizzare interi settori anziché nazionalizzare od espropriare beni e attività private.  Esigenza di disciplinare l’azione delle multinazionali  Esigenza di evitare che queste ultime possano violare il diritto di un Paese a perseguire le proprie finalità di sviluppo, diritti umani fondamentali dell’uomo e dei lavoratori (schiavitù, lavoro minorile) Mancanza di soggettività internazionale non consente di vincolare le multinazionali ai principi della global governance. Spesso sfuggono al controllo statale, anche in ragione della non uniformità delle leggi applicabili alle componenti del gruppo.

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Ricorso a Codici di condotta o Guidelines. Insieme di principi o regole adottate da Stati, Organizzazioni Internazionali o Privati. Testi diretti a regolare la loro condotta in relazione alle attività di multinazionali e atti che disciplinano la condotta di soggetti privati. 1972 -

ECOSOC (su richiesta del Segretario Generale) istituisce: Commissione sulle società transnazionali studiare l’impatto delle multinazionali sull’economia Centro di ricerca globale

Progetto di codice di condotta per le imprese multinazionali + Sullivan’s Principles Da Leon Sullivan (membro del Board of Trustees della General Motors). Raccomandavano alle imprese multinazionali in SudAfrica, al tempo del regime segregazionista, di non separare i neri dai bianchi durante il lavoro o gli orari di mensa

I due rappresentano il primo tentativo di codificare standards di condotta per le imprese multinazionali Il Progetto si divide in 4 parti: 1) Disciplina delle attività delle imprese multinazionali 2) Trattamento delle stesse 3) Cooperazione intergovernativa 4) Mezzi di attuazione L’ultima versione (1990, non ancora approvata dall’Assemblea Generale) afferma l’obbligo delle multinazionali di: a) Tener conto degli obiettivi e delle priorità di sviluppo degli Stati ospiti e di contribu...


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