Diritto Internazionale PDF

Title Diritto Internazionale
Course Diritto Internazionale
Institution Università degli Studi di Messina
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Riassunto brevi e coincisi di alcuni capitoli del libro di Conforti...


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I PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO RICONOSCIUTI DALLE NAZIONI CIVILI Art. 38 dello Statuto della corte internazionale di giustizia annovera tra le fonti i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. -

Il ricorso a questi principi generali di diritto costituirebbe una sorta di ANALOGIA JURIS destinata a colmare le lacune del diritto pattizio o consuetudinario ed andrebbe effettuato prima di concludere che obblighi internazionali non sussistano in ordine ad un caso concreto.

Secondo Conforti devono sussistere due condizioni o requisiti perchè principi statali possano essere applicati a titolo di principi generali di diritto internazionale. occore 1. che essi esistano e siano uniformemente applicati nella più gran parte degli stati. 2. occorre che essi siano sentiti come obbligatori o necessari anche dal punto di vista del diritto internazionale. Così intesi i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili non costituiscono altro che una categoria sui generis di norme consuetudinarie internazionali → rispetto alle quali la diuturnitas è data dalla loro uniforme previsione e applicazione da parte degli stati all’interno dei rispettivi ordinamenti. Per quanto riguarda l’opinio juris sive necessitatis essa è presente nelle vecchie regole di giustizia e di logica → regole che sono intese da tutti gli organi dello stato come aventi un valore universale - come necessariamente applicabili in qualsiasi ordinamento giuridico. Nell’accertamento dell’opinio juris a livello internazionale è necessario molto rigore - onde non pervenire alla conclusione che qualsiasi uniformità di norme generali statali crei diritto internazionale generale. Uno dei requisiti per l’esistenza di un principio generale di diritto comune agli ordinamenti statali è che esso sia uniformemente seguito nella più gran parte degli stati .--> ne deriva che la ricostruzione di un principio del genere può consentire al giudice di uno stato di farne applicazione di farne applicazione anche quando il principio medesimo non esista nell’ordinamento statale. Ciò sempre che l’ordinamento interno imponga l’osservanza del diritto internazionale.

EQUITA’ Si discute se sia fonte di norme internazionali l’equità → definita come il comune sentimento del giusto e dell’ingiusto ed in particolare ci si chiede se all’equità possa ricorrere il giudice internazionale o interno che sia chiamato a risolvere una questione di d.i. Secondo Conforti a parte la c.d. Equità infra o secundum legem - > ossia la possibilità di utilizzare l’equità come ausilio meramente interpretativo, ed a parte il caso in cui un tribunale arbitrale internazionale sia espressamente autorizzato a giudicare → la risposta dovrebbe essere negativa.

E’ da escludere 1. non solo l’equità contra legem → contraria cioè a norme consuetudinarie o pattizie ma anche 2. l'equità praeter legem → diretta a colmare le lacune del diritto internazionale. - Se il dir. internazi. è lacunoso ciò significa che gli stati non hanno obblighi da osservare o diritti da pretendere e l’equità non può essere idonea a crearli.

Resta da esaminare il problema se esistano norme internazionali generali scritte. tale problema si pone con riguardo alle grandi convenzioni di codificazione promosse dalle nazioni unite. Art 13 Carta delle Nazioni unite prevede che l’assemblea generale intraprenda studi e faccia raccomandazioni per “incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione “. Sulla base di questa disposizione l’Assemblea costituì come proprio organo sussidiario la Commissione di diritto internazionale delle nazioni unite. Composta ---> da esperti che vi siedono a titolo personale (cioè da individui che non rappresentano alcun governo). Ha il compito → di provvedere alla preparazione di testi di codificazione delle norme consuetudinarie relative a determinate materie 1. procedendo a studi 2. inviando questionari agli stati 3. raccogliendo dati della prassi e 4. predisponendo in tal modo progetti di convenzione multilaterali internazionali che di solito vengono adottati e infine aperti alla ratifica e all’adesione da parte degli stati stessi. L’epoca delle grandi codificazioni è finita e la commissione attualmente o si occupa di temi assai specifici oppure provvede a rivedere e ricodificare singole parti delle grandi convenzioni di codificazione già esistenti. Le principali convenzioni sono 1. La convenzione di Vienna → 1961; sulle relazioni ed immunità diplomatiche. 2. La convenzione sulle missioni speciali → 1969 3. La convenzione di Vienna → 1963; sulle relazioni consolari. 4. Le 4 convenzioni di Ginevra → 1958; sul diritto del mare. 5. La convenzione di Vienna → 1969; sul diritto dei trattati → cioè sulle norme in tema di formazione - validità - efficacia dei trattati internazionali 6. La convenzione di Vienna → 1986; sul diritto dei trattati conclusi da stati con organizzazioni internazionali e tra organizzazioni internazionali. 7. La convenzione di Vienna → 1978; sulla successione degli stati nei trattati 8. La convenzione di Vienna → 1983; sulla successione di stati in materia di beni archivi e debiti di stati. 9. La convenzione di Vienna → 1997; sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali a fini diversi dalla navigazione. 10. La convenzione di Vienna → 2004; sull’immunità giurisdizionale degli stati e dei loro beni.

la commissione non è l’unico organismo in seno al quale si predispongono progetti di accordi di codificazione. L’assemblea generale delle nazioni unite in alcuni casi ha convocato conferenze di stati in seno alle quali il progetto è stato redatto. ecc

Gli accordi di codificazione in quanto comuni accordi internazionali vincolano gli stati contraenti. Domanda: Può dirsi che essi hanno valore anche per gli stati non contraenti? Secondo Conforti occorre esser molto cauti nel considerare gli accordi di codificazione come corrispondenti al diritto consuetudinario generale e quindi nell’estendersi agli stati non contraenti. Per vari motivi 1. Non è il caso di riporre un’illimitata fiducia nell’opera di codificazione svolta dalla CDI. Spesso l’opera di ricostruzione delle norme internazionali non scritte influisce in maniera rilevante la mentalità dell’interprete. 2. gli stati stessi fanno quello che sempre si fa in sede di trattative per la conclusione di accordi internazionali → essi cioè cercando di far prevalere le proprie convinzioni e di assicurarsi soprattutto la salvaguardia dei propri interessi. 3. Riguarda da vicino la lettera dell’art 13 della CNU che parla non solo di codificazione ma anche di sviluppo progressivo del diritto internazionale. spesso infatti è stata invocata questa espressione per far introdurre norme che in effetti erano abbastanza incerte sul piano del diritto internazionale generale. In conclusione : Si può quindi affermare che gli accordi di codificazione vanno considerati alla stregua dei normali accordi internazionali e quindi vincolano solo le parti contraenti. l’accordo di codificazione costituisce un valido punto di partenza per l’interprete che deve ricostruire delle norme generali consuetudinarie nella materia disciplinata dall’accordo medesimo → l’interprete dovrà compiere comunque un’ulteriore verifica restando sempre da dimostrare che le norme contenute nell’accordo corrispondano alla prassi degli stati. 1....


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