Docsity riassunto introduzione al diritto internazionale di natalino ronzitti PDF

Title Docsity riassunto introduzione al diritto internazionale di natalino ronzitti
Author Claudia Tallarico
Course Diritto internazionale
Institution Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
Pages 108
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diritto internazionale...


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Riassunto "INTRODUZIONE AL DIRITTO INTERNAZIONALE" di NATALINO RONZITTI Diritto Internazionale Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS) 107 pag.

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e la Francia, in forza del quale la sovranità del primo va esercitata in conformità agli interessi fondamentali della Repubblica francese, che può intervenire senza aver ottenuto il consenso monegasco in caso di minaccia grave all’indipendenza e alla sovranità del Principato. E’ stata eliminata la clausola per cui in caso di estinzione della casa regnante, Monaco sarebbe diventato protettorato francese). Questi Stati sono comunque membri delle Nazioni Unite.

Difettano anch’essi del requisito dell’indipendenza, ma vengono ritenuti soggetti, gli Stati protetti (sono entità formatesi durante il periodo coloniale, lo Stato protettore ne assumeva la rappresentanza e stipulava per suo conto trattati internazionali, delle cui situazioni giuridiche derivanti era titolare lo stato protetto). Vi poteva essere un’ingerenza anche nell’ordinamento interno: concorso di organi (funzione legislativa esercitata congiuntamente) oppure di sostituzione di organi. Oggi questo tipo di entità non si potrebbero ricostituire per il divieto di ristabilimento di una dominazione coloniale. Si sta parlando di protettorato di diritto internazionale, quindi tra due Stati, non di diritto coloniale. Dal protettorato vanno tenuti distinti i territori sotto mandato e quelli sotto amministrazione fiduciaria (entrambi amministrati nell’interesse della popolazione locale ed entrambi privi di soggettività internazionale), l’amministrazione internazionale di territori (es. Kosovo), il vassallaggio (le funzioni di governo sono indistinte da quelle dell’entità superiore). Non sono soggetti nemmeno quelle entità dotate di autonomia all’interno di uno Stato e che dovrebbero costituire il nucleo su cui costruire un futuro Stato (es. Autorità nazionale palestinese all’interno dei territori occupati da Israele, manca di effettività ed indipendenza). Non sono Stati gli Stati fantoccio creati dall’occupante durante la guerra e i Bantusan in

attuazione della politica di apartheid, mancando di indipendenza. Art.1 Convenzione di Montevideo definisce lo Stato come soggetto di diritto internazionale che possiede permanent population, defined territory, government e capacity to enter international relations con gli altri Stati. A rilevare è lo Statoorganizzazione, cioè il complesso di organi che dirige l’ente; territorio e popolazione non sono elementi costitutivi della personalità, ma ne sono elementi identificativi (in caso di dissoluzione dello Stato per determinare se ve ne sia estinzione o se vi sia un’entità che ne continui la personalità internazionale). La nascita e l’estinzione di uno Stato sono fenomeni reali, va quindi considerata come mera fictio iuris la teoria degli Stati risorti, secondo cui la personalità internazionale dello Stato non sarebbe venuta meno nonostante l’incorporazione da parte di un altro Stato e pretendono di essere titolari delle situazioni giuridiche loro facenti capo prima di quella (es. Etiopia).

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- Segretariato -> con a capo il Segretario generale Normalmente le Organizzazioni hanno come atto istitutivo un Trattato internazionale, recentemente però ve ne sono alcune non fondate su un Trattato (lo stesso Progetto di articoli sulla responsabilità delle OI qualifica come tali organizzazioni istituite mediante trattato o altro strumento disciplinato dal diritto internazionale. Non sono invece qualificabili come OI gli enti costituiti in virtù del diritto interno di uno Stato seppure annoverino tra i membri degli Stati). es. Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa (OSCE), ne sono membri gli stati europei, le repubbliche dell’Asia centrale, USA e Canada. Si fonda su impegni politici assunti durante la relativa Conferenza. Gli Stati diventano membri mediante procedura di ammissione, ossia l’accettazione della domanda di ammissione mediante delibera degli organi dell’OI, dopo aver valutato la capacità dello Stato candidato di adempiere gli obblighi connessi alla qualità di membro (Nazioni Unite, decisione dell’AG su proposta del Consiglio di Sicurezza). Uno Stato può essere sospeso o espulso (perdita qualità di membro). La procedura di voto è disciplinata dall’atto istitutivo o è frutto della prassi invalsa dell’organo. Si possono avere:

- consensus -> assenza di qualsiasi obiezione formulata dal rappresentante di uno stato e da lui considerata come un ostacolo all’adozione di una decisione in proposito. NOn ha luogo una VOTAZIONE FORMALE, semplicemente il presidente constata l’assenza di obiezioni all’adozione della proposta. É un metodo che permette di tutelare le minoranze, i cui interessi verrebbero pregiudicati da un voto maggioritario; frutto di estenuanti trattative e opere di mediazione.

- unanimità -> voto positivo di tutti i componenti l’organo (comporta quindi un’espressa manifestazione di volontà). L’astensione non è ostativa.

- maggioranza semplice -> si ha l’adozione dell’atto col 50%+1. in base allo statuto si stabilisce se ai fini del raggiungimento del quorum rilevino tutti gli Stati membri o solo i presenti e votanti

- maggioranza qualificata -> varie modalità: di 2/3, col voto di determinati stati, con ponderazione dei voti Capacità di concludere accordi con Stati/altre OI Sono titolari del diritto alla protezione dei propri funzionari da parte dello Stato sul cui territorio si trovano ad operare. La personalità internazionale delle OI è stata affermata dalla Corte internazionale di Giustizia nel parere relativo all’interpretazione dell’accordo del 1951 tra OMS e Egitto e

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A. Immunità dalla giurisdizione Inizialmente l’esenzione era assoluta, poi la giurisprudenza italiana e belga hanno formulato la teoria dell’immunità ristretta, secondo cui lo Stato è esente da giurisdizione quando compie attività che sono manifestazione delle sue funzioni sovrane (attività iure imperii), invece vi è sottoponibile nel momento in cui ponga in essere atti di natura privatistica (attività iure gestionis). Questa teoria è ora seguita anche dai paesi di common law. 1972 Convenzione di Basilea sull’immunità degli Stati (non ratificata dall’Italia): segue il criterio della lista, cioè dopo aver enunciato il principio generale (art.15), elenca una serie di fattispecie in cui l’immunità non può essere invocata. Per quel che riguarda le controversie di lavoro tra Stato estero e personale impiegato presso l’ente, l’art. 5 esclude che possa essere invocata l’immunità, qualora la la persona fisica sia abitualmente residente o cittadina dello Stato del foro e la prestazione fosse da eseguire a livello locale (la Convenzione Onu invece ammette che possa essere invocata se le mansioni siano strettamente connesse all’esercizio dell’autorità governativa). La giurisprudenza italiana dà rilevanza alla natura delle mansioni svolte e generalmente esclude l’immunità allorché il lavoratore svolga mansioni di carattere meramente materiale o avanzi in giudizio pretese di natura esclusivamente patrimoniale. L’immunità non può essere invocata negli Usa per azioni risarcitorie conseguenti ad atti di terrorismo sponsorizzati da Stati (solo però gli Stati inclusi in un’apposita lista). La Corte di Cassazione italiana nel 2004 nel caso Ferrini ha stabilito che l’immunità non possa essere accordata allo Stato estero responsabile di illeciti qualificabili come crimini internazionali. L’immunità non è operante nel caso di violazioni di norme imperative del diritto internazionale. La Corte internazionale di giustizia ha smentito tale teoria argomentando che la norma sull’immunità ha natura procedurale e non si andrebbe ad avere un contrasto tra norma consuetudinaria e norma imperativa.

B. Immunità dalle misure esecutive e cautelari L’immunità è invocabile anche in relazione a procedimenti esecutivi e cautelari. In questo caso vi è la distinzione tra beni adibiti allo svolgimento di attività sovrane dello Stato e beni che rientrano nella sfera delle attività private dello Stato. L’art.23 della convenzione di Basilea esclude che possano essere assoggettati a misure esecutive i beni appartenenti a Stati esteri (ma non è dichiarativa del diritto consuetudinario).

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si perfeziona con la presentazione delle lettere credenziali (di regola rilasciate dal Capo dello Stato accreditante al Capo dello Stato accreditatario) Fra i limiti alla potestà territoriale derivanti dall’instaurazione di relazioni diplomatiche, vi sono:

A.

Inviolabilità dei locali della missione diplomatica

I locali nei quali ha sede la missione diplomatica sono inviolabili. Gli organi dello Stato territoriali non vi possono penetrare se non con il consenso del capo della missione. L’inviolabilità si estende anche ai mezzi di trasporto e alla corrispondenza ufficiale della missione. Si può parlare quindi di extraterritorialità della missione diplomatica (anche se la sovranità sul territorio su cui si trova la sede diplomatica spetta comunque allo Stato accreditatario). Lo Stato territoriale ha il dovere di prendere tutte le misure appropriate al fine di proteggere la missione diplomatica da ogni intrusione o danneggiamento. Non esiste una consuetudine internazionale universale sull’asilo diplomatico. Una persona che trovi rifugio nella missione diplomatica di uno Stato estero e ricercata dalla giustizia locale, può essere arrestata solo se il capo missione esprime il suo assenso (es. caso Assange). Sembra che tra i paesi dell’America Latina esista una consuetudine locale in materia.

B. Inviolabilità personale dell’agente diplomatico La persona dell’agente diplomatico è inviolabile. Lo Stato territoriale deve astenersi dal sottoporlo a misure coercitive e non può sottoporlo ad alcuna forma di arresto o detenzione. Lo Stato territoriale ha il dovere di adottare tutte le misure appropriate per prevenire ogni attentato o offesa alla persona, libertà o dignità dell’agente diplomatico. Es. nel caso degli ostaggi la Corte internazionale di giustizia ha ritenuto responsabile l’Iran per non aver impedito che gli studenti islamici sequestrassero il personale dell’ambasciata degli Stati Uniti a Teheran, dopo averla occupata.

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Gli organi legittimati a manifestare la volontà internazionale dello Stato sono il Capo dello Stato, il Capo di Governo e il Ministro degli affari esteri. Agli atti unilaterali disciplinati dal diritto pattizio appartengono:

- la denuncia o recesso -> atto con cui lo Stato si scioglie dai vincoli contrattuali disposti dal trattato. Le modalità saranno disciplinate dal trattato; se questo non contiene clausole in merito, il recesso è ammissibile se questa era l’intenzione delle parti o tale facoltà può essere dedotta dalla natura del trattato.

- la requête -> atto con cui si mette unilateralmente in moto il procedimento dinanzi ad un organo giurisdizionale. Presuppone l’esistenza di una clausola compromissoria in un trattato internazionale che la preveda in caso di controversia Agli atti unilaterali disciplinati dal diritto consuetudinario appartengono:

- il riconoscimento di situazioni giuridiche -> una determinata situazione viene riconosciuta come conforme a diritto, con preclusione per il futuro di contestarne la legittimità

- la rinuncia -> manifestazione della volontà, esplicita o mediante atti concludenti, di non avvalersi di un diritto soggettivo spettante al soggetto; non si presume

- l’acquiescenza -> conseguenza della mera inerzia del soggetto di fronte ad una situazione che tocca i suoi interessi (rilevante nell’acquisto della sovranità territoriale e nel diritto del mare)

- la protesta -> non si riconosce come conforme a diritto una determinata situazione e si impediscono le conseguenze derivabili dall’acquiescenza

- la promessa -> atto con cui uno Stato si impegna a tenere un determinato comportamento o si obbliga ad astenersi dal farlo, è fonte di obblighi giuridici; bisogna ricavare dalla dichiarazione unilaterale la chiara volontà di obbligarsi

- la notifica -> serve a rendere edotti uno o più soggetti dell’esistenza di determinati fatti o situazioni; chi la riceve quindi non può ignorarne l’esistenza

- l’estoppel -> impedisce di rendere priva di effetti una dichiarazione fatta da uno Stato ad un altro, nel momento in cui tale dichiarazione sia a svantaggio del dichiarante e a vantaggio dell’altro Stato. Allo Stato dichiarante è preclusa la possibilità di contestare la propria dichiarazione e di far valere una pretesa in contrasto con essa.

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Si parla di violazione manifesta nel momento in cui sia oggettivamente riconoscibile dall’altro contraente, che si comporta conformemente alla pratica abituale e in buona fede.

B) errore (art.48) Consiste nella falsa rappresentazione di un fatto o di una situazione che uno Stato supponeva esistente al momento della stipulazione del trattato. Viene in considerazione solo l’errore di fatto, non quello di diritto. Per poter essere invocato come causa d’invalidità, deve essere: • essenziale -> lo Stato non avrebbe concluso il trattato se non fosse incorso in errore • scusabile -> l’errore non può essere invocato quando le circostanze erano tali da che lo Stato avrebbe dovuto rendersi conto della possibilità di un errore • incolpevole -> l’errore non è invocabile quando lo Stato vi abbia contribuito mediante il suo comportamento

C) dolo (art.49) Uno Stato può invocare l’invalidità, qualora sia stato indotto a concludere l’atto dal comportamento fraudolento dell’altra parte. Il dolo ha luogo mediante un inganno che induce l’altra parte in errore, è necessario quindi che vi siano tutte le caratteristiche dell’errore. Il raggiro deve essere opera di uno Stato che ha partecipato alla negoziazione.

D) corruzione (art.50) É una sottospecie del dolo. Deve essere opera di un altro Stato partecipante alla negoziazione, deve essere sostanziale e può essere diretta o indiretta. Soggetto passivo è il rappresentante dello Stato.

E) violenza nei confronti del rappresentante dello Stato (art.51) Un trattato è nullo, quando il consenso dello Stato a vincolarsi sia stato ottenuto mediante la violenza esercitata sul suo rappresentante per mezzo di atti e minacce diretti contro di lui (o contro la sua famiglia). Si tratta di violenza nei suoi confronti in quanto individuo e non individuo organo. 51

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Per i trattati stipulati a tempo indeterminato, in cui non vi è alcuna clausola di denuncia o recesso, questi sono ammissibili, quando deducibili dalla natura del trattato o risulti dall’intenzione delle parti tale possibilità. Può essere anche causa di sospensione (es la Federazione russa ha dichiarato la sospensione dell’applicazione invocando la clausola rebus sic stantibus)

B) Violazione sostanziale ad opera di una delle parti (art.60) Per essere invocabile tale causa d’estinzione, lo Stato deve trovarsi di fronte ad una violazione sostanziale del trattato ad opera di un altro Stato parte. Con violazione sostanziale s’intende il ripudio del trattato non autorizzato dalla Convenzione di Vienna oppure la violazione di una disposizione essenziale per la realizzazione dell’oggetto e dello scopo del trattato. Quindi il semplice inadempimento non legittima la richiesta d’estinzione. La Convenzione di Vienna distingue tra trattati bilaterali e multilaterali. Il principio inadimplenti non est adimplendum non si applica alle disposizioni relative alla persona umana nei trattati di natura umanitaria.

C)Impossibilità sopravvenuta (art.61) L’impossibilità di esecuzione è motivo per chiedere il recesso o invocare l’estinzione del trattato, se è solo temporanea se ne può richiedere la sospensione dell’esecuzione. L’impossibilità di esecuzione è invocabile solo se sia il risultato della scomparsa o della definitiva distruzione di un oggetto indispensabile per l’esecuzione del trattato (come ribadito nella sentenza sul progetto di diga sul Danubio); le difficoltà finanziarie non vi rientrano. Non è invocabile, quando sia conseguenza di una violazione, perpetrata dalla parte che invoca l’impossibilità, a danno di una qualsiasi altra parte del trattato.

D) Mutamento fondamentale delle circostanze (art.62) É invocabile purché si tratti di cambiamento fondamentale rispetto alle circostanze esistenti al momento della conclusione del trattato e non fosse previsto. Vi sono altre due condizioni: le circostanze devono aver costituito base essenziale per la stipulazione e il cambiamento deve trasformare radicalmente la portata degli obblighi ancora da eseguire. 53

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Non è invocabile quando il cambiamento è dovuto a violazione del diritto internazionale imputabile alla parte che invoca o in relazione ad un trattato che fissa un confine. Secondo l’art.63 la rottura delle relazioni diplomatiche e consolari non comporta l’automatica estinzione del trattato, tranne che la loro esistenza non fosse indispensabile per l’applicazione e in tal caso ci si rifà all’impossibilità sopravvenuta.

E) Sopravvenienza di una norma imperativa del diritto internazionale Un trattato si estingue qualora sopraggiunga una norma imperativa del diritto internazionale in contrasto con esso.

F) Guerra La prassi e il diritto consuetudinario sembrano distinguere tre categorie di trattati: • quelli che nella guerra trovano la ragione della loro esistenza ed operatività, es. quattro Conven...


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