Diritto romano PDF

Title Diritto romano
Course Giurisprudenza
Institution Università del Salento
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appunti di diritto romano...


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La monarchia latino-sabina La prima fase della monarchia vide alternarsi al trono un re di origine latina ed un re di origine sabina. La maggior parte delle notizie sull'età della monarchia latino-sabina proviene dal primo libro della Storia di Tito Livio Ab Urbe còndita. Romolo (latino). Fu, secondo il racconto liviano, il fondatore di Roma. La storigorafia nutre più di un dubbio sulla sua esistenza; divise la città in trenta curie, dicei per ciascuna delle originarie tribù genetiche (Ramnes, Tities, Luceres). Ritenuto scomparso durante un temporale, fu venerato dai Romani col nome di Quirino. Numa Pompilio (sabino). Ordinò l'edificazione del tempio di Giano, la cui apertura indicava lo stato di guerra; riformò il calendario secondo i moti rivoluzionari lunari. Determinò il calendario dei dies fasti e nefasti e ridisegnò i collegi sacerdotali. rituale per le dichiarazioni di guerra tramite i feziali (bellum iustum). Anco Marzio (sabino). Estese il territorio dell’Urbe il Gianicolo; fece costruire il primo ponte sul Tevere, il ponte Sublicio, fondò la città di Ostia con la creazione delle prime saline. Vi invito a seguire la videolezioni 1-2 e 3.1 del Corso e a proseguire nella discussione: Cosa si intende per sinecismo? Quali sono i principali orientamenti della storiografia circa le origini di Roma? Buon lavoro Cosa s’intende per sinecismo? Si tratta di un fenomeno alla base della fondazione di Roma; in particolare si tratta di un termine di origine greca che significa vivere insieme e fu un fenomeno attraverso il quale le diverse gentes che abitavano sui colli romani iniziarono a interagire fra di loro per un miglior sfruttamento del territorio e per ragioni di difesa comune: iniziarono ad interagire per ragioni di carattere religioso attraverso la predisposizione di funzioni religiose e per ragioni di carattere matrimoniale dato che si moltiplicarono i matrimoni fra gli abitanti dei diversi colli romani. Ciò favorì il nascere di una nuova popolazione, un agglomerato che aveva l’esigenza di essere opportunamente regolamentato: era quindi necessario un corpus normativo che disciplinasse i rapporti fra le diverse tribù, gentes e famiglie. Orientamenti storiografici circa le origini di Roma Sulla città di Roma e sulla sua fondazione si è scritto tanto sin dall’età del principato. In particolare gli analisti romani tesero a circondare di un’aurea mitica la fondazione di Roma per conferire maggiore autorità allo stato romano. Gli analisti romani hanno individuato nel mito le origini della città. Le fonti si distinguono tradizionalmente in fonti letterarie e fonti storiografiche anche se le prime si caratterizzano per la poca verità di alcune notizie sebbene talvolta nascondano tracce di eventi realmente accaduti. Per quanto concerne le fonti della storiografica moderna la città di Roma sarebbe stata fondata attraverso un accordo tra le tre tribù genetiche: la tribù dei Ramnes di origine latina, la tribù dei Tities di origine sabina, la tribù dei Luceres di origine etrusca avrebbero stretto un accordo federativo che avrebbe portato attraverso il fenomeno del sinecismo alla nascita della città romana. Dalla fusione degli elementi delle tre civiltà la civiltà romana riuscì a conquistare l’antico Lazio e nel corso dei secoli a sottomettere la potenza etrusca. Queste tribù furono composte da gentes, gruppi di famiglie che si riconoscevano in un unico antenato da cui prendevano il nome (es. gens Iulia o Fabia); i membri della gens riconoscevano il pater gentis cioè il capo della gens e l’assemblea dei membri più anziani della gens stessa. Dall’unione tra queste tribù nacque l’assemblea dei patres, il senato romano di età monarchica. Era poi possibile rinunciare all’appartenenza di quella determinata gens con la detestatio sacrorum oppure si poteva adottare un membro estraneo ad una determinata gens attraverso adrogatio. Le famiglie di cui si componeva una gens erano il nucleo dell’ordinamento sociale romano tant’è che l’idea di sovranità nasce proprio nella famiglia romana con il pater familias che aveva un potere illimitato, il mancipium, su moglie, figli, schiavi, terra, casa e animali da soma. Pertanto lo schema della civitas quiritaria vedeva alla base della fondazione di Roma le tre tribù composte dalle gens a loro volta costituite dalle diverse famiglie.

2. La monarchia etrusca Secondo il racconto liviano gli ultimi tre re furono di stirpe etrusca. Tarquinio Prisco. Primo re di stirpe etrusca. La tradizione letteraria gli attribuisce la costruzione del tempio della Triade capitolina (Giove, Giunone, Minerva) e la realizzazione del primo sistema di fognature (cloaca maxima). Proveniente dalla città di Tarquinia, prima di salire al trono fu uno stretto collaboratore di Anco Marcio. Probabilmente sotto il suo regno fu introdotta la coltivazione dell’olivo. Adibì la zona del Foro all’esercizio del commercio e raddoppiò il contingente di cavalleria. Servio Tullio. Fu promotore della prima riforma dell'esercito; egli divise la cittadinanza in centurie dell’esercito in base al censo. Le adunanze dell’esercito nel campo di Marte progressivamente divennero le adunanze dell’intera popolazione maschile tra i 17 ed i 60 anni. Tutta la cittadinanza fu divisa in centurie dell’esercito in base al censo, secondo il seguente ordine: •1° classe: 18 centurie di cavalieri, 80 centurie di fanti, 2 centurie di fabri (genio militare) • 2° classe: 20 centurie di fanti • 3° classe: 20 centurie di fanti • 4° classe 20 centurie di fanti • 5° classe 30 centurie di fanti, due centurie di cornicines e tubicines (fanfara militare) • 1 centuria di immunes militia (esenti dal servizio militare) Tarquinio il Superbo. Salì al trono in seguito ad una congiura nei confronti del suo predecessore, Servio Tullio. Subì l'esilio dopo la rivolta di Bruto e Collatino (509 a.C.). Livio (Ab Urbe còndita 1.57 ss.) ricorda che Sesto Tarquinio, suo figlio, mentre i Romani assediavano Ardea, tornò a Roma e violentò Lucrezia, moglie di Collatino. Lucrezia, dopo aver confessato la violenza al marito Collatino, al padre Lucrezio ed all’amico Giunio Bruto, si suicidò per far salvo il suo onore e quello della sua famiglia. Collatino e Giunio Bruto, per vendicare Lucrezia, guidarono una sommossa popolare che determinò la cacciata dei Tarquini. Tarquinio tentò successivamente, ma invano, di riottenere il potere con l'aiuto di Porsenna, lucumone di Chiusi. Con la cacciata dell'ultimo dei Tarquini si chiude il periodo monarchico (753-509 a.C.). Vi invito ad intervenire alla discussione: Quali furono i poteri del rex? Quali furono le assemblee di età monarchica? Vi suggerisco di seguire le videolezioni 3.2- 3.3 e 4 Buon lavoro Poteri del rex Il rex aveva specifiche attribuzioni, è considerato il capo della civitas romana espressione del collegio senatoriale dei membri più autorevoli della civitas; è una carica civile, militare e religiosa in quanto primo dei sacerdoti. E’ inoltre una carica monocratica salvo improbabili casi isolati e faceva delle proposte di legge che venivano acclamate dai cittadini. Durante i periodi di vacanza del trono il Senato eleggeva tra i suoi membri un interrex per cinque giorni il quale doveva proporre il nuovo rex da sottoporre all’approvazione dei comizi curiati. Dal punto di vista dell’amministrazione della città il re dirigeva la vita della città, aveva poteri di coercizione magistratuale applicando coattivamente le regole, era dotato di iurisdictio civile e criminale per la repressione dei crimina lesivi della concordia tra cittadini e divinità. Le cause civili si discutevano nel foro almeno per la fase in iure davanti al magistrato giusdicente, il rex in età monarchica. Da un punto di vista militare il rex era comandante dell’esercito nonché promotore dei rapporti tra Roma e le città del Lazio ed etrusche nonché con la potenza cartaginese. Aveva inoltre il potere di concludere trattati di pace con l’ausilio di ambasciatori e di proporre accordi federativi Le assemblee in età monarchica I comizi curiati furono l’assemblea più risalente dei cittadini romani, dei patrizi, cioè di tutti quei cittadini di sesso maschile facenti parte delle 30 curie. Al momento della fondazione di Roma, secondo Livio, Romolo divise tutti i cittadini maschi in 30 curie, dieci per ciascuna delle tribù. I comizi curiati erano dunque così composti e ad ogni curia afferivano un certo numero di patricii distinti in base a vincoli familiari; ogni curia aveva un proprio rappresentante (curio) ed era divisa in ulteriori diverse decuriae. I comizi si riunivano nel Forum, la piazza a ridosso del Campidoglio per l’esercizio delle funzioni civili, salivano sul Campidoglio quando si doveva celebrare funzioni religiose; i comizi erano inoltre convocati almeno due volte l’anno.

Le funzioni dei comizi curiati erano svariate: acclamavano il rex, gli conferivano l’imperium (poteri in materia civile e religiosa) dopo la nomina del rex da parte dell’interrex attraverso un provvedimento normativo ed inoltre approvavano le leges regiae ossia quelle proposte fatte dal re in materia normativa che non avrebbero avuto bisogno dell’approvazione del Senato. Ulteriori funzioni erano di carattere civilistico e privatistico. Per quanto concerne l’assemblea dei cittadini romani vi fu un generale dell’esercito centuriato che diede il via alla riforma dell’ordinamento romano ed alla nascita dei comizi centuriati come nuova assemblea dei cittadini romani. Servio Tullio operò una riforma della struttura dell’esercito che diede avvio ad un processo di riforma dell’ordinamento costituzionale romano: la città fu divisa in centuriae e non più in curiae sulla base di un ordine di ricchezza. L’exercitus centuriatus ebbe natura di assemblea extra costituzionale fino all’età repubblicana quando trovò pieno compimento nei comizi centuriati e si caratterizzava per deliberazioni di carattere vincolante per la cittadinanza che dovevano necessariamente essere ratificate dal Senato. Il Senato fu un’altra assemblea dell’ordinamento costituzionale romano che nasce in età monarchica che esisterà per tutte le epoche del diritto romano. Secondo Tito Livio il Senato fu istituito da Romolo ed era l’assemblea dei patres familiarum più autorevoli e anziani composta inizialmente da 100 membri numero poi portato a 300. Essa aveva tra le sue funzioni la nomina dell’interrex, una funzione di carattere consultivo e l’auctoritas patrum cioè la ratifica delle decisioni dei comizi, un potere importantissimo per quanto concerne l’atto di conferma delle deliberazioni dell’exercitus centuriatus. 3. Ius Quiritium Il Ius Quiritium, il diritto degli antichi Quirites, fu il primo nucleo di regole consuetudinarie (mores maiorum) rispettate dagli antichi abitanti della comunità precivica e tramandate di generazione in generazione grazie all'opera dei pontefici. Il Ius Quiritium disciplinò i diritti assoluti del pater familias sui sottoposti (filii, uxores, servi, animali da soma) e sui beni (domus, heredium). Integrativi del Ius Quiritium furono: a) le leges regiae - Provvedimenti del rex pronunciati davanti ai comizi curiati. Le leges regiae regolarono materie non oggetto di ius Quiritium. Generalmente riguardarono la disciplina militare, le cerimonie religiose e la repressione criminale. b) I foedera - Trattati tra Roma e le altre popolazioni di due tipologie: - foedera aequa: le parti contraevano in regime di reciprocità, concedendosi diritti ed assumendosi obblighi - foedera iniqua: Roma dettava le proprie condizioni alle popolazioni sconfitte. Vi invito a seguire le videolezioni 5 e 6 ed a partecipare alla discussione. Chi furono i pontefici? Quali i loro compiti? Cosa fu il responsum? Buon lavoro Compiti dei pontefici I pontefici furono il collegio sacerdotale di maggior rilevanza nell’esperienza giuridica romana. I pontefici furono tre poi aumentati a cinque; capo del collegio fu il cosiddetto pontifex maximus eletto a maggioranza dal collegio. Tra i loro compiti compivano sacrifici propiziatori per guerre, custodivano e interpretavano le regole del fas e del ius in relazione ai casi. Redigevano inoltre il calendario dei diesfasti e nefasti e assistevano il rex nell’esercizio della iurisdictio, soprattutto in materia criminale dove ilrex poteva irrogare sanzione a coloro che avessero compiuto atti nefasti. Responsum Ciascun pater familias per conoscere il proprio diritto non aveva scelta che recarsi dai pontefici per sapere quale rito fosse appropriato e conforme ai mores maiourum circa l’esercizio di attività della vita quotidiana (matrimonio, adozione, alienazione di beni, redazioni testamentarie). I pontefici indicavano il rito conforme al fas e poi al ius da seguire dando vita al paradigma del responsum. Dunque i pontefici stabilivano regole e modalità per compiere la mancipatio talvolta discostandosi dalle soluzioni dei mores di tipo innovativo determinando un certo sviluppo del diritto civile.

Il diritto prodotto dai pontefici fu valido solo per il caso proposto dal pater non costituendo precedente vincolante per casi simili prodotti da altri patres. Tuttavia i pontefici custodirono e tramandarono la memoria dei responsa oltre che dei mores (ordinamento giuridico di età arcaica) anche delle soluzioni adottate dai loro predecessori per determinati casi. Ciò determinò una stratificazione di responsa che arricchì la scienza giuridica pontificale ed il ius Quiritium; inoltre i pontefici continuarono a fornireresponsa interpretativi anche sulle norme contenute nelle XII Tavole quando non erano chiare. Si tratta in definitiva di un diritto che nasce dal caso, ossia dalle diverse casistiche con cui ci si interfacciava di volta in volta.

4. La repressione criminale in età monarchica apro la una discussione sulla repressione criminale in età monarchica. Le prime norme sulla repressione criminale, contenute in parte nelle leges regiae ed in parte provenienti dagli antichi mores maiorum, ebbero contenuto magicosacrale. Nelle fonti più antiche si distingue tra due tipi di atti illeciti (scelera): - expiabilia: infrazioni riparabili con un sacrificio alla divinità (piaculum); - inexpiabilia: infrazioni più gravi che necessitarono l’eliminazione fisica del trasgressore o il suo allontanamento dalla comunità.L’interesse alla punizione di crimina si concretò nel ristabilire l’equilibrio tra la comunità umana e le divinità (pax deorum), rotta dal compimento di un atto valutato come illecito (nefas). A seguito del compimento di uno scelus expiabilis sarebbe stato sufficiente offrire un sacrificio alla divinità (es. un animale). Quando un membro della comunità commetteva, invece, scelera inexpiabilia, era dichiarato homo sacer (sacer esto); poteva, pertanto, esser eliminato fisicamente da qualsiasi cittadino senza che costui commettesse un atto antigiuridico. Il reo era, infatti, consacrato (consecratio) alle divinità offese; ciò comportava la sanzione dell'allontanamento dalla comunità e la assimilazione dello stesso ad oggetto di sacrificio alla divinità (homo sacer). La sua uccisione sarebbe equivalsa ad un sacrificio alla divinità. Il sacrificio dell’homo sacer avrebbe, dunque, purificato la civitas e ristabilito la pax deorum. Gentile Prof.re, eggendo il Suo intervento ho avuto la necessità di scriverLe poichè non sono riuscita a capire quale fosse, e se fosse corretta, la risposta al quesito proposto. Considerando gli scelera come prima forma di crimina, e quindi di atto illecito lesivo dell'interesse della comunità; e considerando, inoltre, la distinzione tra scelera expiabilia ed inexpiabilia, con i relativi esempi forniti sulla base di una lex regiae attribuibile a Numa Pompilio ed un'altra attribuibile a Romolo e Servio Tullio, per sviluppare una risposta corretta si dovrebbero menzionare e specificare i reati di perduellio e parricidium, continuando con l'andamento della repressione criminale verso un carattere laico, oppure ci sono altre figure di crimina che non ho considerato? Mi scuso per l'intervento ma necessito di una Sua delucidazione. Cordialmente Rosa De Simone La perduellio consiste nel tradimento della civitas, intesa come patria, per questo si tratta di atto lesivo dell'interesse dell'intera comunità. Questo tradimento poteva consistere in tre fattispecie: - diserzione; - renitenza alla leva; - passaggio al nemico. Roma combattendo contro le altre Città necessità della partecipazione di tutti i cittadini maschi tra i 17 e i 60 anni; questi facendo parte dell'esercito centuriato oltre al dover assistere ai comizi centuriati dovevano necessariamente partecipare alla guerra al fine di evitare il tradimento della patria. In questo senso, disertare o rifiutare di prestare il servizio militare avrebbe comportato l'indebolimento della comunità e il tradimento dei proprio commilitoni. Inoltre, passare al nemico sarebbe stato ancora più grave perchè si sarebbero traditi patria e divinità protettrici della civitas. Essendo, quindi, tre fattispecie di carattere militare portarono il Rex ad agire non più come Re/giudice sacerdote ma piuttosto come Re comandante militare. Il Re si servì di due magistrati ausiliari, i c.d. duoviri perduellionis, ai quali affidò il compito di ricercare le prove della commissione del reato. Qualora fossero state trovate le prove, il Rex le avrebbe valutate e avrebbe condannato il cittadino alla perduellio. La pena per il crimen perduellionis fu la decapitazione, preceduta dalla fustigazione. Per quanto riguarda il reato di Parricidium, secondo una parte della letteratura romanicistica viene considerato come il reato di patricidio, ovvero omicidio di un pater familias o di un parente. Questa impostazione, però, è stata ribaltata di recente da alcuni studiosi che considerano il parricidio dal punto di vista della sanzione e lo configurano

come l'omicidio del pari; si tratterebbe, quindi, della sanzione dell'omicidio. L'omicida, cioè, subisce del pari l'omicidio. Ma, indipendentemente dal significato semantico, si tratta dell'omicidio di un uomo libero che in quest'epoca è senz'altro il pater familias. La ratio dell'individuazione del crimen e della sanzione sta in una forma di tradimento della civitas perchè il pater familias è il capo di una piccola comunità, la famiglia, che fa da cellula all'intera comunità statale. Anche in questo caso, il Rex si affida nella ricerca della prova a due magistrati ausiliari, i c.d. questores parricidi, ai quali spetterà l'istruzione della causa e la ricerca della prova. Nel caso in cui fosse stata trovata la prova della commissione del reato, il Rex avrebbe condannato il parricida ad una pena più grave rispetto a quella prevista per il reato di perduellio. La sanzione prevista per il parricidio fu la pena del sacco. Il condannato veniva lanciato nel Tevere in un sacco insieme ad alcuni animali inferociti. E' con questi due reati che si ci avvicina ad una repressione criminale di carattere laico. Scelera di età monarchica La perduellio consiste nel tradimento della civitas, dei cittadini e più in generale della patria. Esso poteva consistere nella diserzione, nella reticenza alla leva (ciascun cittadino era tenuto a partecipare sia a riunioni dell’esercito centuriato che alla guerra), nel passaggio al nemico che rappresentava un tradimento vero e proprio della patria. Le tre fattispecie di cui si componeva la perduellio riguardano crimini di carattere militare tant’è che il re si comporta come comandante militare giudicante servendosi di due magistrati ausiliari che ebbero come compito principale quello di ricercare le prove del crimine. La pena prevista per il crimine dellaperduellio fu la decapitazione. Per quanto concerne il parricidium esso è l’omicidio del pater familias proprio o di un parente. Secondo altri studiosi il parricidium starebbe ad indicare l’omicidio del pari e non del pater familias, cioè l’omicida subirebbe lo stesso crimine da egli commesso; indipendentemente dal valore semantico dato alla parola è evidente si trattasse del pater familias essendo l’unico soggetto che poteva compiere azioni giuridiche. La ricerca della prova del reato fu affidata ai quaestores parricidii i quali qualora individuassero la prova del reato avrebbero condotto il rex a condannare l’autore del reato ad una pena più grave rispetto alla stessa perduellio: la poena cullei cioè il lancio del condannato nel Tevere all’interno di un sacco assieme ad alcuni animali inferociti. Con ...


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