Azioni pretorie- diritto romano PDF

Title Azioni pretorie- diritto romano
Course Istituzioni di diritto romano
Institution Università Cattolica del Sacro Cuore
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azione pretorie , appunti lezione - prof. Maganzani...


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Azioni pretorie Dopo il 3 secolo, con la nascita dei rapporti commerciali, accanto allo ius civilie( destinato ai cittadini romani) si svilupperà lo ius gentius. Quindi le formule adottate finora dal pretore diventano accessibili anche agli stranieri. Nell’editto del pretore vengono introdotte le formule di ius honorarium o praetorium così lo definisce Papiniano sistema di norme che venne introdotto al fine di colmare le lacune dello ius civile-sempre più inadeguato a regolare la crescente società romana in un periodo di grande espansione geografica ed economica honorarium =honor dei magistrati romani Processo di norme create di volta in volta dal pretore, per regolare casi concreti non direttamente disciplinati dallo ius civile, attraverso una procedura snella e priva, per quanto possibile, di formalismi. La nascita del diritto onorario può collocarsi nel periodo successivo al 367 a.C. data di creazione della figura del praetor urbanus, un magistrato dotato del potere di imperium e di iurisdictio (da iuris dicere, dirimere controversie), che all'inizio di ogni anno, al momento di entrare in carica, soleva emanare un edictum nel quale esponeva ai cives romani il suo programma, ed in particolare le regole in base alle quali avrebbe amministrato la giustizia.

Essendo dotato di imperium, il pretore urbano, pur non potendo modificare lo ius civile, considerato immutabile nella tipica mentalità dei romani, poteva apportarvi delle modifiche.

Nuove situazioni e tutele spingono il pretore a dover tutelare nuove situazioni che non erano appunto tutelate dallo ius civile,pertanto tramite il suo imperium consentirà di agire introducendo le cosiddette azioni pretorie. Le formule che il pretore può introdurre sono di 3 tipi: 1- Formule in factum Decretali -non compaiono nell’editto perché sono per il caso concreto Nel momento in cui un privato ha una controversia e va con un giurista davanti all’editto, non trovando la formula che tuteli quell’ipotesi, chiede al pretore una formula, che egli gli da tramite un decreto. Le formule decretali venivano richieste spesso allora il pretore decideva di inserirla nell’editto perché frequente Edittali – previste nell’editto -diventano delle formule che si ripetono. Cosa che è accaduta per il comodato ed il deposito.( prima del terzo sec. Non erano tutelate con un’azione specifica). L’esigenza di dare in prestito una cosa affinché qualcuno la utilizzi, oppure di chiedere a qualcuno di conservare una cosa per un certo periodo di tempo diventa comune ,pertanto è probabile che si, all’inizio il pretore abbia dato qualche formula decretale, -poi però deciderà di inserirla nell’editto perché diventa fissa. Formula in factum di deposito – contrato con cui il depositante consegna un bene a depositario affinché la custodisca gratuitamente e poi la restituisca. Depositante no obblighi-solo diritto a restituire la cosa Depositario diritto di ricevere compenso per spese eventuali affrontate o danni subiti durante il deposito Actio depositi-actio depositi contraria Mettiamo che la cosa perisca ,il depositario non possa quindi restituirla e che il depositante voglia essere risarcito Il pretore nel dare la formula afferma che : Solo se la mancata restituzione è dipesa da dolo (il depositario non ha restituito volontariamente allora si potrà intervenire Non si poteva imporre ad un soggetto un impegno. E poi pretendere che fosse estremamente attento, ci ha già fatto un favore. Simile il caso del comodato; per i romani se uno riceve una cosa in comodato quindi in modo gratuito, deve trattare quel bene con la massima diligenza, deve anzi essere più attento visto che non è sua. Se la cosa non viene restituita il comodante può agire in giudizio e potrà ottenere la condanna del comodatario. Sia che non l’abbia restituita con dolo o con colpa es. gli è stata rubata -lui doveva fare il massimo per custodirla.

Azioni fittizie actiones ficticiae 2 – si chiamano così perché all’interno c’è una fictio – una finzione Si danno azioni fittizie, nel momento in cui esiste già una formula che tutela quella situazione ma non si può richiedere perché manca un requisito per poterlo fare. Pertanto si finge l’esistenza di un presupposto necessario. si poteva fingere un elemento di fatto, come avviene nell’esempio dell’actio publiciana, Publiciana- ha preso il nome del pretore che l’ha introdotta- publicio. Quindi – l’actio publiciana viene esercitata da chi non può esercitare la rivendica, perché non può provare di essere dominus. Due casi : aquisto a non domino acquisto di una res attraverso tradizio(semplice consegna) ( che non determina il trasferimento del dominio et iure quiritium) Un soggetto vuole esercitare la rivendica ma non può, allora il pretore lo tutela con una azione parallela: 1-tizio acquista uno schiavo. Senza mancipatio perché troppo complessa e superata, lo schiavo a un certo punto sparisce. Il possessore avrebbe dovuto agire in giudizio per rivendicarne il possesso ma non può con l’azione di rivendica, perché il modo in cui ha acquistato lo schiavo non nel modo previsto dallo ius civile vetus, ma acquistato in questa formula che non era utile al trasferimento del dominio et iure quiritium. 2-una persona aveva acquistato un bene sulla base di un titolo idoneo-compravendita, poi però si scopre che l’alienante non è il vero proprietario. Se compro da chi non è proprietario non sono proprietario nemmeno io. Con questa azione non serviva dimostrare l’acquisto a titolo originario, ma solo di aver acquistato il bene, di essere stato in buona fede. Questa azione non serviva dimostrare di aver acquistato a titolo originario ma solo di aver acquistato il bene, di essere stato in buona fede. Il pretore redige la formula parallela a quella della rivendica in cui si dice che l’attore ha acquistato quel bene in buona fede e si aggiunge una fictio- che abbia già acquistato l’usucapione ( es. che l’abbia posseduto per un tempo specifico-questa è la finzione)-così era dominus- la fictio è che siano già passati 1,2 anni.

3 - azioni adieticie qualitatis.

Al contrario delle azioni in factum che sono totalmente nuove e vengono introdotte dal pretore perché manca la TUTELA IN UN CERTO CAMPIO. Sia le azioni fittizie che adieticie sono una modifica di azioni preesistenti. si vuole consentire di agire anche se per varie ragioni non si può. Azioni adietizie o con trasposizione di soggetti: nella formula figurava come parte del rapporto obbligatorio un det. Soggetto, ma un altro era il destinatario (della condanna o assoluzione). Questa formula serviva a risolvere le liti sorte in occasione di rapporti contrattuali conclusi da schiavi o da fili familias che compivano atti giuridici di vario genere, ma erano poi incapaci di stare personalmente in giudizio nelle liti eventualmente conseguenti ai rapporti instaurati. Pertanto bisognava una protezione giuridica a chi avesse contratto rapporti giuridici con uno schiavo o con un figlio. Dall’altra parte non era nemmeno giusto rendere il pater responsabile in toto degli atti giuridici compiuti dai suoi sottoposti. ius civileper tutelare il dominus/pater se lo schiavo o il figlio stipulavano un contratto compiendo un atto giuridico, gli effetti favorevoli al dominus si producevano, quelli sfavorevoli no. -se non paga non si può agire contro di lui. Una regola del genere era stata introdotta per tutelare il pater familias, e andava bene finché gli schiavi erano pochi i commerci ridotti e i rapporti erano ristretti tra persone conosciute della città. Non va più bene nel 3 secondo quando ci sono milioni di schiavi sconosciuti, sorge la necessità di tutelare i terzi. Quindi il pretore interviene per tutelare i creditori che avevano contratto con schiavi/figli di famiglia, tutelando: da un lato il padrone che non può andare in banca rotta perché i suoi schiavi stipulano contratti e poi lui si trova privo del patrimonio dall’altro i terzi. Nella prima parte della formula viene indicato il nome dell’effettivo contraente(filius familiae -schiavo) ,nella parte finale dove si chiede al giudice di assolvere o condannare, il nome del dominus o pater.

Actio institoria Il pater veniva condannato per intero se lui stesso aveva preposto lo schiavo/filius ad un determinato commercio(marittimoterrestre)nel cui ambito era sorta la lite. La formula institoria veniva esercitata da chi avesse contratto con uno schiavo o un filius preposto dal dominus. Es. tizio mette come venditore di una bottega lo schiavo, il padrone si fida dello schiavo e allora i terzi sanno che in questo caso è come se operasse il padrone. Quindi qualunque contratto abbia stipulato lo schiavo, il padrone verrà chiamato in giudizio per l’intero debito assunto dallo schiavo, perché lui lo ha preposto. Modifica formula actio empti (compratore contro venditore).si fa una trasposizione di soggetti. Nella prima parte della formula si descrive il rapporto che c’è stato e si mette il nome dello schiavo (perché è lui che ha stipulato il contratto) nella seconda il nome del dominus. Il dominus non ha contratto ma viene cmq chiamato in giudizio e condannato. Se non aveva preposto lo schiavo era condannato nei limiti del peculio e dall’arricchimento che lui stesso aveva tratto dall’attività commerciale del sottoposto.

Actio de peculio era un’actio adieticia con la quale il dominus sarebbe stato responsabile non solo del peculio originario m anche dell’incremento. Es. se lo schiavo ha comprato un cavallo ma non lo ha pagato, ne risponde il padrone poiché lo schiavo non ha capacità giuridica, non può stare in giudizio, sarà lui ad essere condannato ma con un limite di denaro massimo alla somma del peculio dello schiavo....


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