Diritto Romano-12 PDF

Title Diritto Romano-12
Author Martina Welcome
Course Diritto Romano E Diritti Dell'Antichità
Institution Università telematica e-Campus
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DIRITTO ROMANO LEZIONE 04 02. EDITTO TRALATICIO Ogni pretore (magistrato) nell’assumere la carica prendeva a modello l’editto (legge) del predecessore accogliendo gli elementi validi e creando nuove esigenze, formandosi così l’editto (legge) tralaticio aggiornato di anno in anno in base alle nuove situazioni emerse. Nel 67 a.C. con l’ex Cornelia si stabilì il principio che i pretori (magistrati) dovessero confermarsi ai principi dell’editto che avevano emanato dall’editto iniziale della loro carica, rimaneva la possibilità al pretore di cambiare le clausole dell’editto che non avessero dato buona prova o di aggiungere nuove clausole per adeguare il diritto alle nuove esigenze. 03. IUS HONORARIUM O PRAETORIUM Venne gradatamente a formarsi un insieme di regole, di mezzi pretori e di principi, articolato e ricco, che costituiva un sistema a sé stante: lo ius honorarium o praetorium, caratterizzato da una immediata rispondenza alle esigenze concrete. L’affermarsi di una tutela giurisdizionale, garantita dal nuovo processo determinò, rispetto al processo per legis actiones, un’evoluzione dei compiti del pretore. 04. IUS EDICENDI: COS'È’ A CHI SPETTA? L’editto (edictum praetorium) è il programma esposto in pubblico e scritto su tavole imbiancate (album) che i magistrati, dotati di ius edicendi emanano al momento dell’assunzione della carica. I magistrati che hanno lo ius edicendi sono: • Il pretore urbano • Il pretore peregrino • Gli edili curuli • I presidi delle province 05. PRETORE PEREGRINO Con l’espansione del potere di Roma, vennero stabiliti foedera (accordi tra capi) di vari tipi con le popolazioni assoggettate o alleate e, anche se Roma controllava militarmente i territori conquistati, alle popolazioni veniva lasciata una certa autonomia ed il proprio ius civile (complesso di norme tra cittadini). Sorgeva quindi un problema negli scambi commerciali tra i Romani ed i cittadini delle diverse comunità su quale fosse il diritto che meglio tutelasse entrambi. Il pretore, non potendo applicare lo ius civile romano, dovette valutare le singole situazioni secondo un criterio diverso: la bona fides (=buona fede, correttezza, onestà) che da criterio morale divenne criterio giuridico. Nel 242 a. C., come gia’ detto, fu creato il praetor peregrinus il cui compito era risolvere le difficoltà scaturenti dalle controversie relative a negozi giuridici tra Romani e peregrini.  

06. IUS HONORARIUM E IUS CIVILE Ius honorarium, il diritto pretorio consiste in cio’ che i pretori introdussero per aiutare, supplire, correggere (le iniquita’) dello ius civile per la pubblica utilita’. Il quale e’ detto onorario ed ee’ cosi’ denominato in onore dei pretori. Ius Civile, è una parte del diritto creato regolarmente dalle usanze (mos maiorum), dalle XII tavole e dalla loro interpretatio e sviluppatosi poi nel periodo preclassico per opera dei giuristi romani (iuris prudentes) 07. EDITTO REPENTINO Come già detto le regole, inizialmente stabilite dal pretore caso per caso, vennero in seguito istituzionalizzandosi e gli interventi venivano programmati per l’intero anno di nomina (edictum perpetuum). Rimaneva anche al pretore la possibilità di risolvere questioni non previste per mezzo di un edictum repentinum (= editto repentino); poteva anche intervenire, ove la controversia lo richiedesse, con un decreto, una decisione estemporanea, ad hoc. 08. FONTI DI COGNIZIONE E FONTI DI PRODUZIONE FONTI DI PRODUZIONE, con cui si é soliti indicare i mezzi mediante i quali sono state imposte le regole giuridiche, parleremo di “fatti di produzione normativa”, secondo la prospettiva indicata dall’Orestano (cfr. Orestano: I fatti di produzione normativa nell’esperienza giuridica romana, u. ediz. Torino, Giappichelli, p. 6.) il quale precisa che i “fatti di produzione normativa” si distinguono in: • Meri fatti o “Fatti normativi in senso stretto” • Atti normativi, cioé manifestazioni di volontà espressamente miranti a stabilire norme FONTI DI COGNIZIONE, sono lo strumento mediante il quale si conoscono le regole vigenti nell’ordinamento romano. Per lungo tempo ha dominato in dottrina la dicotomia fonti tecniche e fonti atecniche (o giuridiche ed extragiuridiche).Presupposto di tale dicotomia (dividere in due parti) era una concezione del diritto identificato con la norma; di conseguenza la distinzione esprimeva un giudizio di valore: solamente le fonti giuridiche potevano fornire dati utili per ricostruire il modo di essere dell’ordinamento romano. Le fonti extragiuridiche venivano considerate di secondaria importanza per la conoscenza del diritto romano in quanto fornivano elementi utilizzabili unicamente per ricostruire il contesto. La scelta di procedere nello studio utilizzando una nozione storica del diritto e cioè l’esperienza giuridica consente di superare tale dicotomia. La distinzione è utilizzabile solo per indicare l’origine della testimonianza, senza che ciò comporti alcun giudizio di valore. Gli elementi che compongono l’esperienza giuridica e cioè il dato realtà, il dato norma e il dato scienza sono ricostruibili utilizzando qualsiasi testimonianza del mondo antico, indipendentemente dalla provenienza. Sono, pertanto, da considerare fonti di conoscenza del diritto romano non solo le fonti giuridiche, ma anche quelle extragiuridiche, cioè atti e documenti e qualsiasi testimonianza mediante la quale apprendiamo quale fosse l’esperienza giuridica romana nei vari momenti storici.  09. XII TAVOLE

Il quadro storico in cui nasce l’idea della XII tavole è quello del tormentato rapporto tra patrizi e plebei. Siamo nell’età repubblicana, si decise pertanto di sospendere le magistrature in vigore nel 451-450 e di nominare una commissione di 10 uomini (decemviri) con poteri illimitati (non erano soggetti nemmeno alla provocatio ad populum) per scrivere le leggi (decemviri legibus scribundis). Dovevano assicurare a tutti uguaglianza di fronte alla legge. Non vi parteciparono plebei. A capo vi era Appio Claudio. Furono votate dai comizi centuriati 10 tavole. Ma nel 450 fu nominato un secondo collegio con anche i plebei, che scrisse altre due tavole. Ma queste furono giudicate INIQUE (es. introdussero il divieto di nozze tra plebei e patrizi, che poi fu revocato da una legge posteriore). Il collegio si abbandonò presto ad eccessi ed arbitri, il popolo si ribellò e fece cadere il governo dei decemviri, ripristinando le magistrature repubblicane. E’ molto importante quindi sottolineare come il decemvirato non aveva solo poteri legislativi, ma anche politici. Nel 449 a.c. i consoli Valerio ed Orazio, con la lex valeria Horatia pubblicarono nel foro romano le XII tavole insieme alle leggi a favore dei plebei. Dal punto di vista del contenuto, non sembrano portare grosse innovazioni, essendo più che altro la trascrizione degli antichi MORES. La vera novità era che il diritto cessava di essere monopolio di pochi esperti, patrizi (i pontefici) , e diveniva per tutti possibile conoscerlo. In tal modo si evitavano arbitri ed abusi. Ma il prestigio del pontefici non fu intaccato, visto che per l’interpretazione delle leggi era sempre necessario il loro aiuto con i loro pareri. Il testo delle XII tavole non ci è pervenuto, visto che le tavole su cui erano scritte andarono distrutte in un incendio. Ma il contenuto fu tramandato oralmente. Suddivisione delle tavole: I-III : processo IV e V : diritto di famiglia, successioni VI: rapporti di credito e diritti reali VIII e IX: illeciti penale e sacrali e sanzioni X: regole di culto e diritto sacro XI e XII contenuto vario 10. INTERPRETATIO Lungo le varie fasi dell’esperienza giuridica romana è sempre presente la riflessione giurisprudenziale. I giuristi, con il loro lavoro di interpretatio (= interpretazione) indicano ai consociati le regole da seguire, gli schemi processuali e negoziali da adottare. Le forme di interpretatio variano nei vari momenti storici, in corrispondenza al modello costituzionale presente ed al tipo di giurisprudenza (pontificale, laica e imperiale). L’interpretatio è determinata, in ogni caso, dall’esigenza di fornire ius adeguato alle esigenze concrete.   11. PRETORE ED AEQUITAS

I giuristi classici sottolineavano il legame degli interventi del pretore sul piano normativo con il principio dell” aequitas” (= equità). Il pretore era “visto come un interprete, nel senso delle cose e della società”. 12. EDITTO DEL PRETORE Pubblicato all’inizio dell’anno su tavole imbiancate, era il programma che il magistrato intendeva seguire nell’adempimento dei propri compiti giurisdizionali e conteneva gli strumenti che avrebbero offerto ai cittadini per tutelare i loro diritti. 13. APPORTO CREATIVO DELLA GIURISPRUDENZA L’intervento creativo dei pretori ha consentito di superare il rigido formalismo, peculiare del periodo più risalente.Le antiche formule negoziali, rigorosamente riservate ai cittadini sono state prima affiancate e poi sostituite da nuovi negozi. Anche grazie all’apporto della riflessione giurisprudenziale si venne a dare maggior spazio alla fides assunta a fondamento del consenso intercorso tra le parti. Si diffusero quindi una serie di nuovi negozi, contratti consensuali a effetti obbligatori utilizzabili sia dai cittadini che dai peregrini. In questi contratti, come accennato precedentemente, gioca un ruolo rilevante la giurisprudenza: i giuristi collaborano con i magistrati (che non sono necessariamente giuristi) in modo che essi possano introdurre strumenti nuovi per tutte le questioni che possano sorgere nei nuovi contratti consensuali. 14. IUS CIVILE Lo Ius civile è quella parte del diritto  romano derivato dai mores  maiorum, dalle XII  tavole e dalla loro  preclassico per opera soprattutto dei giuristi. Esso è interpretatio e sviluppatosi poi nel periodo l'evoluzione laica dello Ius Quiritium, il diritto più antico dei Romani, strettamente connesso con la religione e rivelato dai pontefici. Verso la fine del periodo preclassico anche il diritto sorto da una lex   o da un plebiscito aveva finito con l'essere incluso nello ius civile, mentre nel corso del I secolo d.C. questo venne a comprendere anche il diritto derivante da un senatoconsulto o da una costituzione imperiale,  ritenuti atti con forza di legge. LEZIONE 05 01. CODICE GREGORIANO Raccolta privata di rescritti imperiali in materia di diritto civile, divisa in 15 libri. La raccolta comprende rescritti del periodo compreso tra Adriano (117 - 138 d. C.) e Diocleziano (284 – 305 d. C.). Non pervenuta direttamente, è stata utilizzata, in seguito, soprattutto dai compilatori giustinianei. 02. COSTITUZIONI DEL SIRMOND O SIRMONDINE In alcuni casi è stato possibile effettuare un confronto con il materiale pervenuto tramite le Constitutiones Sirmondianae, raccolta privata di costituzioni imperiali pubblicata nel 1631 dal Sirmond, un religioso francese. Si tratta di 16 costituzioni, emanate nel periodo compreso tra il 333 ed il 425, in materia di rapporti tra Chiesa ed Impero. La raccolta è stata composta in epoca successiva ai Codici Gregoriano e Ermogeniano, ma precedente il Codice teodosiano. E’ una raccolta di grande interesse in quanto le costituzioni imperiali ivi accolte si presentano in una versione più ampia rispetto al materiale trasmesso dal Teodosiano, consentendoci di valutare quale fosse, presumibilmente, la redazione originale. Molte costituzioni del Codice teodosiano sono state accolte nel Codice giustinianeo consentendoci di individuare le modifiche (interpolazioni) effettuate dai commissari giustinianei.

03. LIBRO XVI CODICE TEODOSIANO, EDITTO TESSALONICA COLPISCE ERESIE Il libro XVI del Teodosiano è dedicato alla materia religiosa, per la prima volta presente in una raccolta legislativa. E’ diviso in 11 titoli, in cui è ripartita la legislazione relativa alla fede, ed in particolare ai privilegi riconosciuti alla Chiesa ed ai clerici, alla repressione delle eresie, dell’apostasia ed al trattamento di giudei e pagani. 1) il titolo de monachis contiene solo due costituzioni, mentre quello dedicato agli eretici ben 65. Il primo titolo è dedicato alla fides cattolica e contiene quattro costituzioni, la più nota delle quali è l’editto di Tessalonica, emanato da Teodosio il Grande nel 380 d. C. e scelto poi da Giustiniano come costituzione di apertura del suo Codice. 04. CODICE ERMOGENIANO Il codice, non è diviso in libri, ma in titoli in cui le costituzioni sono inserite in ordine cronologico. Sono raccolte prevalentemente costituzioni dioclezianee, probabilmente ad integrazione del codice Gregoriano. Pervenuto indirettamente con provvedimenti richiamati sia dalla legislazione romano- barbarica, sia dal Codice Giustinianeo. 05. CODICE TEODOSIANO E’ una raccolta di costituzioni imperiali che riprende l’orientamento che aveva determinato la pubblicazione delle due raccolte private ( Codex Gregorianus e Codex Hermogenianus), dei quali costituisce un completamento. Il contenuto è principalmente di diritto pubblico in quanto raccoglie Leges generales più che rescripta (che concernevano il diritto privato). La compilazione è suddivisa in 16 libri, a loro volta ripartiti in Titoli che presentano una rubrica in cui è sommariamente indicata la materia trattata. All’interno di ciascun titolo le costituzioni sono inserite in ordine cronologico. • Il progetto iniziale era di vasto respiro e prevedeva due raccolte: a) Una raccolta di leges in cui dovevano essere inserite tutte le costituzioni, (fedelmente riprodotte) anche abrogate, ad efficacia generaleemanate a partire da Costantino b) Una raccolta mista di leges e iura a carattere pratico, contenente i testi delle costituzioni in vigore, adattati alla legislazione vigente ed insieme frammenti tratti da opere di giuristi di età classica Teodosio II, procedendo ad una raccolta di costituzioni imperiali, intendeva superare il modello offerto dai Codici precedenti. La commissione, nominata nel 429 d. C., procedette lentamente nel lavoro di realizzazione della raccolta e, pertanto, Teodosio II decise di rivedere l’idea originaria e ordinò nel 435 d.c. che venisse effettuata una raccolta di sole costituzioni imperiali, a partire da Costantino.L’imperatore dispose che i testi potessero essere modificati, adattati, affinchè la compilazione servisse alla prassi. L’opera fu realizzata in breve tempo e il Codice fu pubblicato in Oriente nel 438 d. C. Valentiniano III recepì il codice in Occidente ed esso entrò in vigore nel 439 d. Le ragioni che hanno spinto l’imperatore Teodosio II a iniziare la compilazione del codice, cercando di costringere il diritto entro confini brevi a tutto vantaggio della chiarezza ( claritas), possono essere dedotte dalla Novella teodosiana I:

• La consapevolezza della decadenza della giurisprudenza • La difficoltà di disporre di fonti di cognizione • Il fatto che a fondamento dell’ordinamento giuridico romano vi fosse il potere normativo imperiale. Nonostante inesattezze ed errori, evidenziati dalla dottrina, l’opera realizzata dai commissari teodosiani è di grande valore (Archi). Essi hanno compiuto un lavoro immane di consultazione, raccolta, adeguamento e sistemazione delle numerose costituzioni imperiali. Non va trascurato, inoltre, che mentre per il diritto privato disponevano di un modello (Codici Gregoriano ed Ermogeniano) non vi erano precedenti in materia di diritto pubblico. L’importanza del Codice Teodosiano risulta evidente se consideriamo che, fino alla pubblicazione del Codice giustinianeo, esso è rimasto in vigore in Oriente. In Occidente il Codice è sopravissuto alla caduta dell’impero del 476 d. C., in quanto un gran numero di costituzioni ivi inserite sono state accolte nelle leggi romano-barbariche Struttura delle costituzioni Nell’ inscriptio  (= iscrizione) è indicato il nome del o dei legislatori che hanno emanato la costituzione ed il destinatario del provvedimento (in genere un funzionario imperiale, il senato , il popolo etc.) Nella subscriptio (= sottoscrizione) sono indicati il luogo e la data di pubblicazione. LEZIONE 06 03. DIGESTO O PANDETTE L’iniziativa di una raccolta di iura si deve alla profonda cultura di Triboniano, (questore del sacro palazzo come un “ministro della giustizia”). Le quinquaginta decisiones, da collocarsi secondo il Rotondi nel 530 d. C., sono un’insieme di costituzioni dirette a superare divergenze, contrasti di opinione nelle opere giurisprudenziali di età classica probabilmente allo scopo di realizzare lavori preparatori del Digesto. Esse attestano che nella seconda metà del 530 d.C. si sentiva l’esigenza di una raccolta di iura. Il 15 dicembre del 530 d.C. la costituzione Deo autore s egna l’inizio dei lavori del Digesto. Giustiniano precisa lo scopo dell’opera e dà le direttive ai compilatori. Giustiniano dispone la lettura delle opere degli antiqui giuristi forniti di ius respondendi per realizzare una trattazione unitaria, dopo aver eliminato discordanze e similitudini. L’opera è divisa in 50 libri seguendo la sistematica edittale e quella del Codice. L’imperatore attribuisce ai compilatori la facoltà di intervenire anche su vecchie leggi o cost. riferite o citate nelle opere dei giuristi e vieta ogni contrasto e ripetizione tra Codice e Digesto. I commissari portarono a termine l’opera in tempi molto brevi: il Digesto fu pubblicato il 16 dicembre 533 d.C. con la costituzione (Tanta) .A  d ogni frammento è premessa un’ inscriptio c ontenete il nome del giurista ed il titolo dell’opera. L’opera caratterizzata dalla brevitas, come precisato dall’imperatore, non presenta contraddizioni. 04. PRIMO CODICE Il Codice a noi pervenuto ( Codex repetitae praelectionis) è l’edizione aggiornata e più completa di un primo codice. E’ diviso in 12 libri. L’incarico fu affidato a Triboniano e altri che completarono la raccolta nel 534 d. C. Pubblicato con la costituzione Cordi, che abrogò sia il codice precedente che le costituzioni a questo immediatamente successive. L’attività giuridica di Giustiniano si può distinguere in tre periodi.

1) Nel primo (528 –534 d.C.) Giustiniano pubblica il primo codice 2) Nel 528 d. C. Giustiniano rende noto al senato il suo progetto di raccogliere costituzioni imperiali in un Codex. Giustiniano realizzerà una raccolta per rispondere alle esigenze della prassi. Il Codex si baserà sulle precedenti raccolte (Gregoriano, Ermogeniano, Teodosiano) e sul materiale legislativo ad esse posteriore. La commissione che realizzerà il Codice è mista: funzionari o ex funzionari imperiali, professori e avvocati. Lo scopo pratico che Giustiniano si era prefisso determina gli interventi gli interventi sui testi come la resecatio (taglio delle prefazioni), delle similitudini e delle norme più desuete. Ne nascono leggi più “snelle”, più chiare e brevi, modificate rispetto alla loro formulazione originale. Gli interventi consentiti da Giustiniano incidono sui testi: modifiche, aggiunte, tagli, sostituzioni di parole smembramento di provvedimenti o accorpamenti (brandelli di costituzioni vengono fusi dando luogo a disposizioni più chiare o testi recisi). Si vieta l’utilizzazione in giudizio delle costituzioni non comprese nel Codice e pari divieto concerne l’uso del testo originario delle costituzioni accolte. Il testo di questo primo Codice, il cui utilizzo fu vietato a seguito della pubblicazione del nuovo Codice, non è pervenuto, ma in un papiro di Ossirinco (P. Oxz.1814) è riportato un indice delle costituzioni tramandate in alcuni titoli del libro I. L’indice consente di conoscere un dato significativo e cioè la vigenza della c.d. legge delle citazioni. Ciò indica che nel 529 Giustiniano non era ancora giunto a concepire l’idea di una raccolta di iura. 05. INTERPOLAZIONI Con questo termine si indicano le modifiche apportate dai compilatori giustinianei ai testi classici per rispondere all’esigenza di adeguarli ai mutamenti verificatisi nella società romana nonché alle finalità della compilazione stessa. Tali modifiche, a volte minime, a volta profonde, sono state oggetto di indagine da parte della riflessione romanistica (c.d. critica interpolazionistica) che, attraverso un minuzioso esame dei testi, ha cercato di individuare l’appo...


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