Title | Diritto Romano-12 |
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Author | Martina Welcome |
Course | Diritto Romano E Diritti Dell'Antichità |
Institution | Università telematica e-Campus |
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DIRITTO ROMANO LEZIONE 04 02. EDITTO TRALATICIO Ogni pretore (magistrato) nell’assumere la carica prendeva a modello l’editto (legge) del predecessore accogliendo gli elementi validi e creando nuove esigenze, formandosi così l’editto (legge) tralaticio aggiornato di anno in anno in base alle nuove situazioni emerse. Nel 67 a.C. con l’ex Cornelia si stabilì il principio che i pretori (magistrati) dovessero confermarsi ai principi dell’editto che avevano emanato dall’editto iniziale della loro carica, rimaneva la possibilità al pretore di cambiare le clausole dell’editto che non avessero dato buona prova o di aggiungere nuove clausole per adeguare il diritto alle nuove esigenze. 03. IUS HONORARIUM O PRAETORIUM Venne gradatamente a formarsi un insieme di regole, di mezzi pretori e di principi, articolato e ricco, che costituiva un sistema a sé stante: lo ius honorarium o praetorium, caratterizzato da una immediata rispondenza alle esigenze concrete. L’affermarsi di una tutela giurisdizionale, garantita dal nuovo processo determinò, rispetto al processo per legis actiones, un’evoluzione dei compiti del pretore. 04. IUS EDICENDI: COS'È’ A CHI SPETTA? L’editto (edictum praetorium) è il programma esposto in pubblico e scritto su tavole imbiancate (album) che i magistrati, dotati di ius edicendi emanano al momento dell’assunzione della carica. I magistrati che hanno lo ius edicendi sono: • Il pretore urbano • Il pretore peregrino • Gli edili curuli • I presidi delle province 05. PRETORE PEREGRINO Con l’espansione del potere di Roma, vennero stabiliti foedera (accordi tra capi) di vari tipi con le popolazioni assoggettate o alleate e, anche se Roma controllava militarmente i territori conquistati, alle popolazioni veniva lasciata una certa autonomia ed il proprio ius civile (complesso di norme tra cittadini). Sorgeva quindi un problema negli scambi commerciali tra i Romani ed i cittadini delle diverse comunità su quale fosse il diritto che meglio tutelasse entrambi. Il pretore, non potendo applicare lo ius civile romano, dovette valutare le singole situazioni secondo un criterio diverso: la bona fides (=buona fede, correttezza, onestà) che da criterio morale divenne criterio giuridico. Nel 242 a. C., come gia’ detto, fu creato il praetor peregrinus il cui compito era risolvere le difficoltà scaturenti dalle controversie relative a negozi giuridici tra Romani e peregrini.
06. IUS HONORARIUM E IUS CIVILE Ius honorarium, il diritto pretorio consiste in cio’ che i pretori introdussero per aiutare, supplire, correggere (le iniquita’) dello ius civile per la pubblica utilita’. Il quale e’ detto onorario ed ee’ cosi’ denominato in onore dei pretori. Ius Civile, è una parte del diritto creato regolarmente dalle usanze (mos maiorum), dalle XII tavole e dalla loro interpretatio e sviluppatosi poi nel periodo preclassico per opera dei giuristi romani (iuris prudentes) 07. EDITTO REPENTINO Come già detto le regole, inizialmente stabilite dal pretore caso per caso, vennero in seguito istituzionalizzandosi e gli interventi venivano programmati per l’intero anno di nomina (edictum perpetuum). Rimaneva anche al pretore la possibilità di risolvere questioni non previste per mezzo di un edictum repentinum (= editto repentino); poteva anche intervenire, ove la controversia lo richiedesse, con un decreto, una decisione estemporanea, ad hoc. 08. FONTI DI COGNIZIONE E FONTI DI PRODUZIONE FONTI DI PRODUZIONE, con cui si é soliti indicare i mezzi mediante i quali sono state imposte le regole giuridiche, parleremo di “fatti di produzione normativa”, secondo la prospettiva indicata dall’Orestano (cfr. Orestano: I fatti di produzione normativa nell’esperienza giuridica romana, u. ediz. Torino, Giappichelli, p. 6.) il quale precisa che i “fatti di produzione normativa” si distinguono in: • Meri fatti o “Fatti normativi in senso stretto” • Atti normativi, cioé manifestazioni di volontà espressamente miranti a stabilire norme FONTI DI COGNIZIONE, sono lo strumento mediante il quale si conoscono le regole vigenti nell’ordinamento romano. Per lungo tempo ha dominato in dottrina la dicotomia fonti tecniche e fonti atecniche (o giuridiche ed extragiuridiche).Presupposto di tale dicotomia (dividere in due parti) era una concezione del diritto identificato con la norma; di conseguenza la distinzione esprimeva un giudizio di valore: solamente le fonti giuridiche potevano fornire dati utili per ricostruire il modo di essere dell’ordinamento romano. Le fonti extragiuridiche venivano considerate di secondaria importanza per la conoscenza del diritto romano in quanto fornivano elementi utilizzabili unicamente per ricostruire il contesto. La scelta di procedere nello studio utilizzando una nozione storica del diritto e cioè l’esperienza giuridica consente di superare tale dicotomia. La distinzione è utilizzabile solo per indicare l’origine della testimonianza, senza che ciò comporti alcun giudizio di valore. Gli elementi che compongono l’esperienza giuridica e cioè il dato realtà, il dato norma e il dato scienza sono ricostruibili utilizzando qualsiasi testimonianza del mondo antico, indipendentemente dalla provenienza. Sono, pertanto, da considerare fonti di conoscenza del diritto romano non solo le fonti giuridiche, ma anche quelle extragiuridiche, cioè atti e documenti e qualsiasi testimonianza mediante la quale apprendiamo quale fosse l’esperienza giuridica romana nei vari momenti storici. 09. XII TAVOLE
Il quadro storico in cui nasce l’idea della XII tavole è quello del tormentato rapporto tra patrizi e plebei. Siamo nell’età repubblicana, si decise pertanto di sospendere le magistrature in vigore nel 451-450 e di nominare una commissione di 10 uomini (decemviri) con poteri illimitati (non erano soggetti nemmeno alla provocatio ad populum) per scrivere le leggi (decemviri legibus scribundis). Dovevano assicurare a tutti uguaglianza di fronte alla legge. Non vi parteciparono plebei. A capo vi era Appio Claudio. Furono votate dai comizi centuriati 10 tavole. Ma nel 450 fu nominato un secondo collegio con anche i plebei, che scrisse altre due tavole. Ma queste furono giudicate INIQUE (es. introdussero il divieto di nozze tra plebei e patrizi, che poi fu revocato da una legge posteriore). Il collegio si abbandonò presto ad eccessi ed arbitri, il popolo si ribellò e fece cadere il governo dei decemviri, ripristinando le magistrature repubblicane. E’ molto importante quindi sottolineare come il decemvirato non aveva solo poteri legislativi, ma anche politici. Nel 449 a.c. i consoli Valerio ed Orazio, con la lex valeria Horatia pubblicarono nel foro romano le XII tavole insieme alle leggi a favore dei plebei. Dal punto di vista del contenuto, non sembrano portare grosse innovazioni, essendo più che altro la trascrizione degli antichi MORES. La vera novità era che il diritto cessava di essere monopolio di pochi esperti, patrizi (i pontefici) , e diveniva per tutti possibile conoscerlo. In tal modo si evitavano arbitri ed abusi. Ma il prestigio del pontefici non fu intaccato, visto che per l’interpretazione delle leggi era sempre necessario il loro aiuto con i loro pareri. Il testo delle XII tavole non ci è pervenuto, visto che le tavole su cui erano scritte andarono distrutte in un incendio. Ma il contenuto fu tramandato oralmente. Suddivisione delle tavole: I-III : processo IV e V : diritto di famiglia, successioni VI: rapporti di credito e diritti reali VIII e IX: illeciti penale e sacrali e sanzioni X: regole di culto e diritto sacro XI e XII contenuto vario 10. INTERPRETATIO Lungo le varie fasi dell’esperienza giuridica romana è sempre presente la riflessione giurisprudenziale. I giuristi, con il loro lavoro di interpretatio (= interpretazione) indicano ai consociati le regole da seguire, gli schemi processuali e negoziali da adottare. Le forme di interpretatio variano nei vari momenti storici, in corrispondenza al modello costituzionale presente ed al tipo di giurisprudenza (pontificale, laica e imperiale). L’interpretatio è determinata, in ogni caso, dall’esigenza di fornire ius adeguato alle esigenze concrete. 11. PRETORE ED AEQUITAS
I giuristi classici sottolineavano il legame degli interventi del pretore sul piano normativo con il principio dell” aequitas” (= equità). Il pretore era “visto come un interprete, nel senso delle cose e della società”. 12. EDITTO DEL PRETORE Pubblicato all’inizio dell’anno su tavole imbiancate, era il programma che il magistrato intendeva seguire nell’adempimento dei propri compiti giurisdizionali e conteneva gli strumenti che avrebbero offerto ai cittadini per tutelare i loro diritti. 13. APPORTO CREATIVO DELLA GIURISPRUDENZA L’intervento creativo dei pretori ha consentito di superare il rigido formalismo, peculiare del periodo più risalente.Le antiche formule negoziali, rigorosamente riservate ai cittadini sono state prima affiancate e poi sostituite da nuovi negozi. Anche grazie all’apporto della riflessione giurisprudenziale si venne a dare maggior spazio alla fides assunta a fondamento del consenso intercorso tra le parti. Si diffusero quindi una serie di nuovi negozi, contratti consensuali a effetti obbligatori utilizzabili sia dai cittadini che dai peregrini. In questi contratti, come accennato precedentemente, gioca un ruolo rilevante la giurisprudenza: i giuristi collaborano con i magistrati (che non sono necessariamente giuristi) in modo che essi possano introdurre strumenti nuovi per tutte le questioni che possano sorgere nei nuovi contratti consensuali. 14. IUS CIVILE Lo Ius civile è quella parte del diritto romano derivato dai mores maiorum, dalle XII tavole e dalla loro preclassico per opera soprattutto dei giuristi. Esso è interpretatio e sviluppatosi poi nel periodo l'evoluzione laica dello Ius Quiritium, il diritto più antico dei Romani, strettamente connesso con la religione e rivelato dai pontefici. Verso la fine del periodo preclassico anche il diritto sorto da una lex o da un plebiscito aveva finito con l'essere incluso nello ius civile, mentre nel corso del I secolo d.C. questo venne a comprendere anche il diritto derivante da un senatoconsulto o da una costituzione imperiale, ritenuti atti con forza di legge. LEZIONE 05 01. CODICE GREGORIANO Raccolta privata di rescritti imperiali in materia di diritto civile, divisa in 15 libri. La raccolta comprende rescritti del periodo compreso tra Adriano (117 - 138 d. C.) e Diocleziano (284 – 305 d. C.). Non pervenuta direttamente, è stata utilizzata, in seguito, soprattutto dai compilatori giustinianei. 02. COSTITUZIONI DEL SIRMOND O SIRMONDINE In alcuni casi è stato possibile effettuare un confronto con il materiale pervenuto tramite le Constitutiones Sirmondianae, raccolta privata di costituzioni imperiali pubblicata nel 1631 dal Sirmond, un religioso francese. Si tratta di 16 costituzioni, emanate nel periodo compreso tra il 333 ed il 425, in materia di rapporti tra Chiesa ed Impero. La raccolta è stata composta in epoca successiva ai Codici Gregoriano e Ermogeniano, ma precedente il Codice teodosiano. E’ una raccolta di grande interesse in quanto le costituzioni imperiali ivi accolte si presentano in una versione più ampia rispetto al materiale trasmesso dal Teodosiano, consentendoci di valutare quale fosse, presumibilmente, la redazione originale. Molte costituzioni del Codice teodosiano sono state accolte nel Codice giustinianeo consentendoci di individuare le modifiche (interpolazioni) effettuate dai commissari giustinianei.
03. LIBRO XVI CODICE TEODOSIANO, EDITTO TESSALONICA COLPISCE ERESIE Il libro XVI del Teodosiano è dedicato alla materia religiosa, per la prima volta presente in una raccolta legislativa. E’ diviso in 11 titoli, in cui è ripartita la legislazione relativa alla fede, ed in particolare ai privilegi riconosciuti alla Chiesa ed ai clerici, alla repressione delle eresie, dell’apostasia ed al trattamento di giudei e pagani. 1) il titolo de monachis contiene solo due costituzioni, mentre quello dedicato agli eretici ben 65. Il primo titolo è dedicato alla fides cattolica e contiene quattro costituzioni, la più nota delle quali è l’editto di Tessalonica, emanato da Teodosio il Grande nel 380 d. C. e scelto poi da Giustiniano come costituzione di apertura del suo Codice. 04. CODICE ERMOGENIANO Il codice, non è diviso in libri, ma in titoli in cui le costituzioni sono inserite in ordine cronologico. Sono raccolte prevalentemente costituzioni dioclezianee, probabilmente ad integrazione del codice Gregoriano. Pervenuto indirettamente con provvedimenti richiamati sia dalla legislazione romano- barbarica, sia dal Codice Giustinianeo. 05. CODICE TEODOSIANO E’ una raccolta di costituzioni imperiali che riprende l’orientamento che aveva determinato la pubblicazione delle due raccolte private ( Codex Gregorianus e Codex Hermogenianus), dei quali costituisce un completamento. Il contenuto è principalmente di diritto pubblico in quanto raccoglie Leges generales più che rescripta (che concernevano il diritto privato). La compilazione è suddivisa in 16 libri, a loro volta ripartiti in Titoli che presentano una rubrica in cui è sommariamente indicata la materia trattata. All’interno di ciascun titolo le costituzioni sono inserite in ordine cronologico. • Il progetto iniziale era di vasto respiro e prevedeva due raccolte: a) Una raccolta di leges in cui dovevano essere inserite tutte le costituzioni, (fedelmente riprodotte) anche abrogate, ad efficacia generaleemanate a partire da Costantino b) Una raccolta mista di leges e iura a carattere pratico, contenente i testi delle costituzioni in vigore, adattati alla legislazione vigente ed insieme frammenti tratti da opere di giuristi di età classica Teodosio II, procedendo ad una raccolta di costituzioni imperiali, intendeva superare il modello offerto dai Codici precedenti. La commissione, nominata nel 429 d. C., procedette lentamente nel lavoro di realizzazione della raccolta e, pertanto, Teodosio II decise di rivedere l’idea originaria e ordinò nel 435 d.c. che venisse effettuata una raccolta di sole costituzioni imperiali, a partire da Costantino.L’imperatore dispose che i testi potessero essere modificati, adattati, affinchè la compilazione servisse alla prassi. L’opera fu realizzata in breve tempo e il Codice fu pubblicato in Oriente nel 438 d. C. Valentiniano III recepì il codice in Occidente ed esso entrò in vigore nel 439 d. Le ragioni che hanno spinto l’imperatore Teodosio II a iniziare la compilazione del codice, cercando di costringere il diritto entro confini brevi a tutto vantaggio della chiarezza ( claritas), possono essere dedotte dalla Novella teodosiana I:
• La consapevolezza della decadenza della giurisprudenza • La difficoltà di disporre di fonti di cognizione • Il fatto che a fondamento dell’ordinamento giuridico romano vi fosse il potere normativo imperiale. Nonostante inesattezze ed errori, evidenziati dalla dottrina, l’opera realizzata dai commissari teodosiani è di grande valore (Archi). Essi hanno compiuto un lavoro immane di consultazione, raccolta, adeguamento e sistemazione delle numerose costituzioni imperiali. Non va trascurato, inoltre, che mentre per il diritto privato disponevano di un modello (Codici Gregoriano ed Ermogeniano) non vi erano precedenti in materia di diritto pubblico. L’importanza del Codice Teodosiano risulta evidente se consideriamo che, fino alla pubblicazione del Codice giustinianeo, esso è rimasto in vigore in Oriente. In Occidente il Codice è sopravissuto alla caduta dell’impero del 476 d. C., in quanto un gran numero di costituzioni ivi inserite sono state accolte nelle leggi romano-barbariche Struttura delle costituzioni Nell’ inscriptio (= iscrizione) è indicato il nome del o dei legislatori che hanno emanato la costituzione ed il destinatario del provvedimento (in genere un funzionario imperiale, il senato , il popolo etc.) Nella subscriptio (= sottoscrizione) sono indicati il luogo e la data di pubblicazione. LEZIONE 06 03. DIGESTO O PANDETTE L’iniziativa di una raccolta di iura si deve alla profonda cultura di Triboniano, (questore del sacro palazzo come un “ministro della giustizia”). Le quinquaginta decisiones, da collocarsi secondo il Rotondi nel 530 d. C., sono un’insieme di costituzioni dirette a superare divergenze, contrasti di opinione nelle opere giurisprudenziali di età classica probabilmente allo scopo di realizzare lavori preparatori del Digesto. Esse attestano che nella seconda metà del 530 d.C. si sentiva l’esigenza di una raccolta di iura. Il 15 dicembre del 530 d.C. la costituzione Deo autore s egna l’inizio dei lavori del Digesto. Giustiniano precisa lo scopo dell’opera e dà le direttive ai compilatori. Giustiniano dispone la lettura delle opere degli antiqui giuristi forniti di ius respondendi per realizzare una trattazione unitaria, dopo aver eliminato discordanze e similitudini. L’opera è divisa in 50 libri seguendo la sistematica edittale e quella del Codice. L’imperatore attribuisce ai compilatori la facoltà di intervenire anche su vecchie leggi o cost. riferite o citate nelle opere dei giuristi e vieta ogni contrasto e ripetizione tra Codice e Digesto. I commissari portarono a termine l’opera in tempi molto brevi: il Digesto fu pubblicato il 16 dicembre 533 d.C. con la costituzione (Tanta) .A d ogni frammento è premessa un’ inscriptio c ontenete il nome del giurista ed il titolo dell’opera. L’opera caratterizzata dalla brevitas, come precisato dall’imperatore, non presenta contraddizioni. 04. PRIMO CODICE Il Codice a noi pervenuto ( Codex repetitae praelectionis) è l’edizione aggiornata e più completa di un primo codice. E’ diviso in 12 libri. L’incarico fu affidato a Triboniano e altri che completarono la raccolta nel 534 d. C. Pubblicato con la costituzione Cordi, che abrogò sia il codice precedente che le costituzioni a questo immediatamente successive. L’attività giuridica di Giustiniano si può distinguere in tre periodi.
1) Nel primo (528 –534 d.C.) Giustiniano pubblica il primo codice 2) Nel 528 d. C. Giustiniano rende noto al senato il suo progetto di raccogliere costituzioni imperiali in un Codex. Giustiniano realizzerà una raccolta per rispondere alle esigenze della prassi. Il Codex si baserà sulle precedenti raccolte (Gregoriano, Ermogeniano, Teodosiano) e sul materiale legislativo ad esse posteriore. La commissione che realizzerà il Codice è mista: funzionari o ex funzionari imperiali, professori e avvocati. Lo scopo pratico che Giustiniano si era prefisso determina gli interventi gli interventi sui testi come la resecatio (taglio delle prefazioni), delle similitudini e delle norme più desuete. Ne nascono leggi più “snelle”, più chiare e brevi, modificate rispetto alla loro formulazione originale. Gli interventi consentiti da Giustiniano incidono sui testi: modifiche, aggiunte, tagli, sostituzioni di parole smembramento di provvedimenti o accorpamenti (brandelli di costituzioni vengono fusi dando luogo a disposizioni più chiare o testi recisi). Si vieta l’utilizzazione in giudizio delle costituzioni non comprese nel Codice e pari divieto concerne l’uso del testo originario delle costituzioni accolte. Il testo di questo primo Codice, il cui utilizzo fu vietato a seguito della pubblicazione del nuovo Codice, non è pervenuto, ma in un papiro di Ossirinco (P. Oxz.1814) è riportato un indice delle costituzioni tramandate in alcuni titoli del libro I. L’indice consente di conoscere un dato significativo e cioè la vigenza della c.d. legge delle citazioni. Ciò indica che nel 529 Giustiniano non era ancora giunto a concepire l’idea di una raccolta di iura. 05. INTERPOLAZIONI Con questo termine si indicano le modifiche apportate dai compilatori giustinianei ai testi classici per rispondere all’esigenza di adeguarli ai mutamenti verificatisi nella società romana nonché alle finalità della compilazione stessa. Tali modifiche, a volte minime, a volta profonde, sono state oggetto di indagine da parte della riflessione romanistica (c.d. critica interpolazionistica) che, attraverso un minuzioso esame dei testi, ha cercato di individuare l’appo...