Diritto urbanistico PDF

Title Diritto urbanistico
Course Diritto urbanistico
Institution Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
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riassunti appunti di diritto urbanistico ...


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LEGISLAZIONE URBANISTICA III° LEGISLAZIONE URBANISTICA DOPO LA FORMAZIONE DELLO STATO La legge 20/3/1865 N° 2248 rappresenta il primo provvedimento normativo dello Stato Italiano in materia di urbanistica, con particolari riferimenti all’aspetto edilizio. Con l’unificazione amministrativa del Regno si è dato facoltà ai Comuni di deliberare su tematiche di igiene edilizia e polizia locale concedendo al Sindaco il potere di rimuovere le cause di insalubrità del vicinato . Il Regolamento di attuazione della legge, emanato con R.D. 8/6/1865 N° 2321, individua nello strumento del Piano regolatore il primo mezzo per organizzare vie e piazza limitando, però, gli interventi nel solo ambito del territorio comunale. Con la legge 25/6/1865 N° 2359 (espropriazioni per pubblica utilità) veniva offerto, alla pubblica amministrazione, la possibilità di un maggiore controllo sullo sviluppo urbanistico delle città. In sintesi si è previsto : - la facoltà, concessa ai comuni con popolazione di almeno 10.000 abitanti, di redigere un Piano Regolatore dell’esistente nucleo urbano la cui attuazione doveva avvenire in un arco temporale di massimo 25 anni. Il fine da ottenere era quello di pervenire ad un miglioramento viario e delle condizioni di salubrità. Con l’approvazione si avviava la fase espropriativi atteso che il piano aveva valore di Dichiarazione di Pubblica Utilità. - La facoltà per ogni comune di adottare un piano di ampliamento, soltanto per i centri urbani, con la previsione di norme da osservare nella edificazione di nuovi edifici; - L’obbligo di cessione immediata del terreno per la costruzione da parte del comune di strade pubbliche previste dal piano di ampliamento - La demolizione obbligatoria, senza alcun potere discrezionale, delle costruzioni eseguite in violazione delle norme emanate e sanzioni amministrative a carico del trasgressore. Tale legge, però, non aveva previsto alcuna autorizzazione a costruire, obbligo che fu introdotto, per la prima volta, con il R.D.L. 25/3/1935 N° 640. Comunque la legge ebbe ridotta applicazione sia per l’inadeguatezza delle strutture amministrative delegate alla sua attuazione sia perché tutti gli interventi legati ad acquisizione di aree erano subordinati al preventivo pagamento del giusto indennizzo in favore del privato cittadino. Inoltre affermava il principio della destinazione d’uso dei terreni che implicitamente poneva limiti alla utilizzazione delle aree da parte dei proprietari. Con la legge 1150/1942, che ancora oggi regola la materia urbanistica, si introduce la distinzione in due livelli di pianificazione : uno sugli aggregati urbani e l’altro sulle aree di maggiore superficie. Il primo livello viene soddisfatto con il Piano Regolatore Generale, obbligatorio per i soli comuni inseriti in appositi elenchi. Per i comuni esclusi è il Programma di Fabbricazione, quale documento del Regolamento Edilizio, a dettare norme di pianificazione. Per il secondo livello è prevista la redazione di Piani Territoriali di Coordinamento finalizzati a dare i giusti input di pianificazione per territori più ampi. Ovvero la redazione di Piani Regolatori intercomunali da proporsi per lo sviluppo coordinato di aree appartenenti a più comuni contermini. Con la Legge 1150 per la prima volta si estende il concetto di pianificazione all’intero territorio di un comune con la divisione dello stesso in zone ( zonizzazione) da destinare allo sviluppo edilizio. Per le quali la fase di attuazione era demandata al Piano Particolareggiato di Esecuzione. L’evoluzione normativa si completa con il R.D.L. N° 640 del 1935 con il rilascio della Licenza Edilizia autorizzazione preventiva del potestà (e poi del Sindaco) per le costruzioni da eseguirsi nei centri abitati. LA LEGISLAZIONE NEGLI ANNI 50 E 60 Il prendere atto di alcune lacune della Legge 1150 del 1942 e della necessità di avviare il corposo processo di ricostruzione resosi necessario dopo il secondo conflitto mondiale obbligò lo stato all’emanazione del D.L. 27/10/1951 N° 1042 con il quale si demandava ad alcuni comuni, compresi 1

in appositi elenchi, alla redazione di Piani di Ricostruzione. Tali piani con valore di Piano Particolareggiato e di validità quinquennale (ma in vigore sino al 31/12/1970), provocarono una massiccia edificazione del territorio a scapito della crescita razionale delle città. Crescita che fu in qualche modo rallentata con l’emanazione della Legge 3/11/1952 N° 1902, con la quale si è inteso disciplinare misure di salvaguardia da adottarsi nel periodo intercorrente tra l’adozione da parte del Comune dello strumento urbanistico e la definitiva approvazione dello stesso da parte del Ministero ciò per evitare che un massiccio rilascio di licenze edilizie potesse compromettere l’assetto urbanistico previsto. Solo con la legge 18/4/1962 N° 167 (piani per l’edilizia economica e popolare), si sono collegati i programmi di edilizia abitativa pubblica alla pianificazione urbanistica consentendo ai comuni di acquisire, con una programmazione decennale ed attraverso gli espropri, le aree da destinare alle edificazioni ed ai servizi necessari. LA LEGGE – PONTE DEL 6/8/1967 N° 765 L’esigenza di disporre di una legislazione che desse ordine alla crescita delle città e la contemporanea tragedia di Agrigento le tragiche alluvioni di Firenze e nel Veneto portò il legislatore ad emanare la Legge 6/8/1967 N° 675 detta anche legge ponte perché nelle more di una rivisitazione della legge 1150/42 in funzione di un quadro normativo più completo in ambito urbanistico prevedeva : - lo snellimento delle procedure di approvazione dei piani urbanistici; - limiti di inedificabilità in assenza di un piano urbanistico - l’utilizzo dei piani di lottizzazione convenzionata, in sostituzione dei piani particolareggiati, come strumento di attuazione del piano regolatore generale - la determinazione di limiti inderogabili di densità alla edificazione privata e di standard minimi - l’obbligo di richiedere la licenza edilizia per qualsiasi costruzione da realizzare - l’aggravamento delle sanzioni in caso di inadempienza. Con tale legge si è limitata la possibilità di edificare in quei comuni sprovvisti di PRG. incentivando, quindi, la predisposizione dei piani. La legge nella sua reale applicazione favorì, però, la speculazione edilizia da parte del privato. In soli due anni furono rilasciate licenze edilizie quanto rilasciate in dieci anni lasciando alle pubbliche amministrazioni l’onere successivo delle realizzazioni delle necessarie opere di urbanizzazione. Opere non realizzate con conseguenze devastanti per il territorio. LA SENTENZA N° 55/68 DELLA CORTE COSTITUZIONALE E LE LEGGI TAMPONI Il dover difendere il diritto di proprietà privata portò la Corte Costituzionale a dichiarare illegittimi gli articoli 7 e 40 della L. 1150 nella parte in cui si prevedeva un indennizzo per la imposizione a tempo indeterminato di vincoli di inedificabilità assoluta per le aree di proprietà private destinate a servizi pubblici. In pratica veniva violato il diritto del proprietario di poter disporre del suo bene atteso altresì che la P.A. non disponeva delle risorse necessarie per acquisire le aree vincolate. Due sentenze della Corte Costituzionale la N° 55 e 56 del 9/5/1968 , sui vincoli accesi dal PRG e sulla tutela del paesaggio della città di Bolzano portano il legislatore ad emanare la “ legge tappo” del 13/11/1968 N° 1187 con la quale si stabilisce che le previsioni di PRG, che comportano vincoli, nei confronti dei diritti reali (la proprietà è un diritto reale) aventi contenuti espropriativi cessano di avere efficacia qualora nei successivi 5 anni dall’approvazione dello strumento urbanistico non siano approvati i piani particolareggiati o autorizzati piani di lottizzazione convenzionata. L’approvazione di un PRG presuppone sempre l’accensione di un vincolo su una porzione del territorio comunale. Il vincolo si accende per tutelare l’interesse programmatorio fissato dallo strumento urbanistico, di norma ha validità quinquennale. 2

Allo scadere dei cinque anni previsti dalla legge 1187 nulla era cambiato rispetto al regime vincolistico, per cui si emana la legge 30/11/1973 N° 756 con la quale si prevede un ulteriore periodo di due anni di validità dei vincoli imposti dal PRG ma con l’impegno di demandare alle Regioni la legiferazione in materia di urbanistica e di edificabilità dei suoli. Anche questa proroga trascorre senza alcun reale provvedimento per cui si rischiava di dover restituire ai proprietari, in assenza di giusti indennizzi, le aree vincolate. Ciò poteva portare un fortissimo incremento delle costruzioni realizzate in assenza di un minimo strumento di programmazione. Le leggi, 22/12/1975 N° 696, e 24/1/1977 , prorogarono sino al 31/1/1977 la validità dei vincoli. Tutte tali leggi sono state definite “leggi tampone”. LA LEGGE DI RIFORMA DELLA CASA ED IL TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI URBANISTICA Gli anni 70 si aprono con ancora il problema della casa. I dati di quegli anni parlano di un numero di vani maggiori rispetto al numero della popolazione residente, ma sono case inutilizzate, lasciate da gente che è emigrata (forte in quel periodo è l’emigrazione verso Torino) o lontano dai centri abitati. Si approva, quindi, la “legge di riforma della casa” N° 865 del 22/10/1971, con la quale si impone ai comuni di acquisire le aree, inserite nei Piani di zona, e di assegnarle ad enti o costruttori privati che si impegnano, a mezzo di apposita convenzione, a realizzare alloggi economici e popolari . Con tale legge lo Stato affronta in maniera organica e compiuta il problema della casa in Italia. Negli stessi anni, con il DPR 15/1/1972 N° 8 con l’istituzioni delle Regioni, si provvede a trasferire alle stesse alcune competenze sulla gestione del territorio L’ulteriore legge del 28/1/1977 N° 10 norme per la edificabilità dei suoli nota come “legge Bucalossi” che impone l’onerosità del diritto ad edificare non fanno altro che incentivare il grave fenomeno dell’abusivismo edilizio con gravi conseguenze sull’intero territorio nazionale. Avviene la trasformazione dello ius abendi (diritto di proprietà) in ius aedificandi (diritto ad edificare). Si sostituisce, in pratica, la Licenza edilizia con la Concessione Edilizia. La Concessione era dovuta per ogni intervento edilizio conforme alle norme dello strumento urbanistico. La concessione onerosa trasferibile ed irrevocabile, , cioè sottoposta al pagamento di un contributo correlato alle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione, nel presupposto che qualsiasi trasformazione all’assetto del territorio doveva partecipare agli oneri ad essa relativi. Con la stessa legge si prevedeva che gli interventi fossero eseguiti in basi a programmi pluriennali di attuazione . Con la legge 457/78 norme per l’edilizia residenziale “piano decennale per la casa ” si rilancia l’edilizia abitativa di tipo economico e popolare e si incentiva il recupero del patrimonio edilizio in particolari condizioni di degrado mediante interventi rivolti alla conservazione, risanamento e ricostruzione, disciplinando la tipologia degli interventi, rispetto ai quali si modificava il tipo di autorizzazione da rilasciarsi. Le opere di manutenzione straordinaria venivano sottratte al regime concessorio ed assoggetate alla mera autorizzazione gratuita da ritenersi accordata, trascorsi 90 giorni dall’avvenuta presentazione dell’istanza. In pratica si istituiva, per la prima volta, il Silenzio-Assenso in materia di urbanistica. Con la Legge 25/3/1982 N° 94, Decreto Nicolazzi, comuni sino a 10.000 ab. erano esonerati alla predisposizione di piani pluriennali di attuazione, e nell’estendere l’istituto del silenzio-assenso si obbligava al progettista di attestare la conformità dell’intervento secondo il certificato di destinazione urbanistica del suolo. Con tale certificato il Comune ha l’obbligo di fornire ogni elemento utile, ai fini urbanistici ed edilizi, da rispettare per la realizzazione di qualsiasi intervento.

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Con legge 28/2/1985 N° 47 – La prima sanatoria dell’abusivismo edilizio – si è tentato di porre un freno al dilagare di un fenomeno imperante in Italia. L’abusivismo edilizio. Il tentativo era quello di recuperare in maniera organica vaste aree di territorio oggetto di edificazioni illegittimamente realizzate sino alla data del 1/10/1983 Con la legge N° 142 del 8/6/1990 di riforma degli Enti Locali si istituiscono le aree metropolitane, demandano a Province e comuni nuove competenze in materia di gestione del territorio. Si introduce il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e l’accordo di programma quale nuovo strumento per la realizzazione di opere che prevedono l’azione integrata di più soggetti pubblici. Nel contempo si da concretezza al principio della sussidarietà. La Legge del 23/12/1994 N° 724, prevedeva all’art. 39 la possibilità di un secondo condono delle opere abusivamente realizzate, estendendo alla data del 31/12/1993 tale facoltà. La norma, inserita in legge finanziaria aveva il principale scopo di risanare la grave situazione economica dello Stato. La Legge 23/12/1996 N° 662, modifica ulteriormente il regime del rilascio delle Concessioni Edilizie, istituendo il sistema della Denuncia di Inizio Attività . Una relazione tecnica di asseverazione, inoltrata da un professionista abilitato alla professione, autorizzava l’intervento edilizio proposto. La c.d. riforma Bassanini, emanata con la L. 15/5/1997 N° 127, di fatto semplifica il processo amministrativo delegando il Dirigente responsabili delle Pubbliche Amministrazioni al rilascio di Concessioni ed autorizzazioni di natura edilizia. Competenza estesa con l’ulteriore L. 16/6/1998 N° 191. La stessa riforma, passata attraverso più provvedimenti normativi, inoltre, prevede che il Governo proceda al riordino in materia di : - ambiente e tutela del territorio - urbanistica ed espropriazioni attraverso l’emanazioni di Testi Unici tra i quali : - il D. Leg.vo 29/10/1999 N° 490 T.U. in materia di beni culturali ed ambientali - il D.P.R. 8/6/2001 N° 327 T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità - il D.P.R. 6/6/2001 N° 380 T.U. in materia di edilizia l’aspetto più innovativo del DPR 380/2001, entrato in vigore il 30/6/2003, nello snellire il processo amministrativo relativo alle autorizzazione a costruire riduce in soli due i titoli abilitativi necessari: - il permesso a costruire (nuova denominazione della concessione edilizia) - e la denuncia di inizio attività (che sopprime l’autorizzazione) Si istituisce inoltre lo sportello unico dell’edilizia, quale struttura di raccordo tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione, si elimina il parere obbligatorio della Commissione Edilizia , si potenzia il ruolo dell’istituto della conferenza dei servizi (riunione di più istituzioni finalizzate al rilascio di pareri, permessi ed autorizzazioni) e snellisce la procedura per il rilascio del certificato di abitabilità. SCHEMI ESPLICATIVI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI Piani Generali : Piano Territoriale di Coordinamento Urbanistico (PTCU) L. 1150/42 Piano Territoriale di Coordinamento Paesaggistico (PTCP) L. 1089 e L 1497/39 Piano delle Comunità Montane (L. 142/90) Piano Territoriale Coordinamento Regionale (istituito con la L. 8/72 e DPR 616/77 Piano Territoriale delle Aree Metropolitane Piano Territoriale Coordinamento Provinciale

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Il Piano Territoriale Coordinamento Regionale (istituito con la L. 8/72 e dal DPR 616/77 può chiamarsi anche Piano di indirizzo territoriale o Schema di assetto Territoriale Regionale. Le caratteristiche principali sono : - contiene norme di indirizzo, detta Criteri e Standard - definisce una programmazione economica - è strumento di raccordo - è obbligatorio Piani Generali : Piano Regolatore Generale con il Regolamento Edilizio Programma di Fabbricazione Il P.R.G. è uno strumento cardine della pianificazione comunale, la pianificazione passa attraverso la zonizzazione del territorio in aree funzionali. I piani di tipo generale offrono le linee guida di intervento agli enti giuridicamente sovraordinati Piani Attuativi sono strumenti di livello inferiore : Piano Particolareggiato Piano di Recupero Piano di Lottizzazione Piano di Zona (area 167) Piano Insediamenti Produttivi PIP Il Piano di recupero tende anche ad una verifica degli standard urbanistici esistenti nella zona STRUMENTI PARTICOLARI DI INTERVENTO ATTUATIVO i cui interventi mirati sono indirizzati in area

di più piccole dimensioni: Programma di Riqualificazione dei tessuti urbani Programmi integrati di intervento Programmi di recupero urbano Programmi di Riqualificazione Urbana Programmi di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio Programmi innovativi di ambito urbano Programmi innovativi di quartiere Programmi di Riqualificazione degli insediamenti abusivi Cartolarizzazione del Patrimonio Pubblico STRUMENTI COMPLEMENTARI DI PIANIFICAZIONE che operano sul modello Francese ed Inglese

Piani di Bacino Piani Stralcio Strumenti di prevenzione inquinamento dei centri urbani Programma triennale di parcheggi Piano urbano del traffico Piano urbano di mobilità (circa lo spostamento della popolazione per ragioni di lavoro o svago) Reti delle piste ciclabili (reti particolari ad utilizzo esclusivo) Programmazione delle reti di vendita Pianificazione e gestione rifiuti Risanamento acustico Programma di colorazione degli edifici (interventi di recupero e risanamento) Sono STRUMENTI OPERATIVI DI DISCIPLINA URBANISTICA che si integrano con gli strumenti di pianificazione territoriale : Accordo di Programma Conferenza dei Servizi 5

Atto Unilaterale d’Obbligo Autocertificazione ULTERIORI STRUMENTI PER ORGANIZZARE IL TERRITORIO

Autorizzazione disciplinata dalla Legge 1935 N° 640 Licenza Edilizia disciplinata dalla Legge 1150/42 (atto non oneroso) Concessione edilizia disciplinata dalla Legge 10/77 (atto oneroso) Permesso a costruire disciplinato dal T.U. 380/2001 LA TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL SUOLO Le prime leggi di tutela del paesaggio e del patrimonio storico della nazione è affidata alle seguenti leggi : - Legge 1089 del 1/6/1939 sulla protezione delle cose di interesse artistico e storico - Legge 1497 del 26/9/1939 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche - Il R.D. 1357 del 3/6/1940 regolamento di applicazione della L.1497/39 - Alcuni articoli del codice penale Il quadro normativo è stato profondamente innovato con la L. 8/8/1985 N° 431 detta Legge Galasso con la quale si introducono nuove disposizioni per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Con la Galasso si introduce : - la redazione obbligatoria di Piani Territoriali e/o paesistici per le Regioni ed in caso di inadempienza lo Stato interviene con poteri sostitutivi; Con tale Legge il concetto di natura viene trasformato da concetto statico a concetto dinamico e si individuano i territori sottoposti a particolari vincoli (fasce costiere, i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua, la montagna, i ghiacciai, i parchi e le riserve, le foreste e le zone di interesse archeologico) Successivamente con la legge 8/7/1986 N° 349 si istituisce il Ministero dell’Ambiente e si dettano nuove discipline in materie di risarcimento del danno ambientale. All’ambiente viene riconosciuto come bene immateriale oggetto di tutela. Il D. Leg.vo 20/10/1998 N° 368 istituisce il Ministero per i beni e la attività culturali al quale sono demandate le attribuzioni del ministero per i beni culturali ed ambientali e i reati sulla tutela ambientale sono sanzionati. Con il D.Leg.vo 29/10/1999 N° 490, T.U. delle disposizioni legislative in materie di beni culturali e ambientali si abrogano le L. 1089 e 1497 del 1939 e la L. 431/85 e si definiscono meglio le procedure. I PARCHI E LE AREE PROTETTE La legge quadro 6/12/1991 N° 334 regolamenta le aree protette quali parchi nazionali, parchi naturali, riserve naturali, aree protette marine, monumenti naturali, oasi di protezioni naturalistica. I parchi sono istituiti con le modalità della zonizzazione La difesa del suolo è stata oggetto di una normativa specifica emanata con la legge 18/5/1989 N° 143, prevedendo un regolamento per l’uso del suolo e delle acque secondo parametri di razionale sviluppo economico e sociale. Gli interventi sono demandati ai piani di bacino attraverso programmi...


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