Diritto Penale - ... PDF

Title Diritto Penale - ...
Course Diritto penale
Institution Università degli Studi di Genova
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......


Description

DIRITTO PENALE Taccuino:

APPUNTI UNIVERSITA'

Creato:

18/09/2019 08:09

Autore:

Giovanni Belotti

Aggiornato:

27/11/2019 09:40

COS'E' IL DIRITTO PENALE? Il diritto penale fa parte del diritto pubblico, quindi regola i rapporti fra stato e cittadini. Il codice penale è la fonte normativa per eccellenza del diritto penale. La materia penalistica si compone di due parti: La parte generale: struttura dl reato in generale, qual è la condotta del reato, dolo, colpa ecc. (istituti generali). La parte speciale: singole fattispecie incriminatrici (norme che vanno a prevedere la rilevanza penale di determinate condotte). Questa distinzione emerge anche nel codice, il quale è diviso in tre libri: il primo libro è dedicato alla parte generale, mentre gli altri due alla parte speciale. In realtà le singole fattispecie non si trovano solo nel codice penale, nonostante il legislatore recentemente abbia introdotto l'articolo 3 bis, la cosiddetta riserva di codice. Il codice penale è del 1930 ancora operativo e in alcune parti risente dell'ordinamento che vigeva all'epoca del fascismo, alcune disposizioni che erano sintomatiche dell'impostazione autoritaria e poco liberale dell'ordinamento fascista sono state espunte dal codice grazie alla Costituzione del 1948, la quale contiene dei principi penalistici al suo interno (ad esempio: art.2, art.13, art. 25, art.27 1 comma principio di colpevolezza, la responsabilità penale è personale). CHE COS'E' UN REATO? Il diritto penale è l'insieme di norme che prevedono reato, il reato è un fatto previsto dalla legge come tale, ed è un fatto tipico, antigiuridico, colpevole, cioè rimproverabile, la pena è la risposta dello Stato a tale comportamento. Il termine reato è onnicomprensivo, ovvero un insieme, all'interno di questo insieme ci sono:

I delitti Le contravvenzioni

Questi termini indicano le tipologie di reato ma ci sono delle differenze, bisogna guadare la sanzione: l'art. 17 del c.p. indica che il criterio base per distinguere un delitto da una contravvenzione è dato dalla diversa tipologia sanzionatoria, ovvero le pene sono diverse per i delitti (es: ergastolo, reclusione, multa) e per le contravvenzione (es: arresto e ammenda). Questi termini si distinguono anche in altri aspetti come ad esempio il tentativo, ovvero che sia punibile solo il delitto tentato; oppure si distinguono per l'elemento soggettivo, nei delitti si risponde sempre per dolo, si risponde dei delitti per colpa solo quando lo prevede a legge, per le contravvenzioni invece si risponde indipendentemente da dolo o colpa; oppure i delitti si prescrivono in tempi più lunghi rispetto alle contravvenzioni. PRINCIPIO DI LEGALITA' Il nostro ordinamento prevede un principio di legalità formale. Il principio di legalità si articola in una serie di sotto principi:

Il principio di riserva di legge Il principio di irretroattività Il principio di determinatezza(detto anche principio di precisione). Il principio di tassatività

PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE

Quando si parla di riserva di legge vuol dire porsi delle domande sulle fonti del diritto penale, questo principio in diritto penale ha plurime fonti (fonti interne e fonti sovranazionali), il principio di riserva di legge lo troviamo nell'art. 1 e nell'art. 199 c.p. L'art. 1 riguarda l'enunciazione del principio della riserva di legge in relazione ai reati e alle sanzioni applicabili, quindi le sanzioni applicabili sono soltanto quelle previste dalla legge, non possono essere create altre sanzioni. L'art. 199 prevede il principio in relazione alle misure di sicurezza (nessuna misura di sicurezza può essere messa in atto se non è prevista dalla legge). Il principio di riserva di legge ha anche un fondamento costituzione ed è un'enunciazione espressa. Soltanto la legge può introdurre norme penali; i decreti legislativi possono introdurre norme penali, esempio importante: D.lgs 81/2008 (igiene e sicurezza sul lavoro) e D.lgs 231/2001 (prevedeva la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche); riguardo al Decreto-legge anch'esso può introdurre norme penali ed è stato usato più frequentemente in quanto sia più veloce da attuare, il controllo della legittimità è diverso rispetto al D.lgs siccome per quest'ultimo avviene exante, mentre quello del Decreto-legge avviene ex-post perché perde forza legislativa dopo 60 giorni se non viene convertito in legge (esempi di norme penali introdotte dai Decreti-legge sono le norme sulla sicurezza pubblica); una legge regionale invece non può introdurre delle norme penali, possono al limite introdurre sanzioni di carattere amministrativo, perché con la modifica della costituzione del 2001 l'art. 177l prevede che vi sia la competenza legislativa esclusiva dello stato in materia di norme penali; infine la consuetudine non può introdurre norme penali, in quanto la consuetudine non abbia una consacrazione a livello legislativo, lo è però solo la consuetudine incriminatrice, può però avere un carattere integrativo per le norme penali, ad esempio art. 625.7 il quale prevede che il furto sia aggravato se commesso su cose che si trovano in luoghi pubblici; riguardo ai regolamenti possiamo dire che le norme subordinate non possono essere norme penali, però i regolamenti possono andare a incidere sulle disposizioni, quindi hanno una funzione di specificazione, possono specificare elementi normativi di natura tecnica contenenti nelle norme penali, non possono andare a determinare la sanzione, gli elementi devono essere già sufficientemente specificati nella fattispecie, esempi: art. 644 (l'usura) ogni 3 mesi vi è un decreto ministeriale in cui vengono indicati i tassi medi di usura, quindi è un qualcosa di modificabile; infine esistono le norme penali in bianco (mancante...). Rapporto fortemente difficile con l'unione europea, l'unione europea ha potestà normativa diretta? Può introdurre norme penali? PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA Le norme nel principio di determinatezza diversamente dal principio di tassatività si attengono alla formulazione della fattispecie, emerge in maniera chiara e precisa della norma l'elemento soggettivo che giustifica l'applicazione di una sanzione penale, quindi le norme dovrebbero presentare un livello di precisione tale da consentire a chi la applica di individuare qual è il fatto disciplinato dalla norme. Ha tre destinatari: il cittadino, il giudice e il legislatore. Il principio di determinatezza viene espresso dall'art. 25 Cost., quindi parlare di determinatezza significa parlare di tecnica legislativa. Le varie tecniche legislative possono presentare elementi di criticità e di pregio. Una tecnica utilizzata è la tecnica casistica, con la quale si da rilievo all'importanza del reato, un esempio è l'art. 625. Un'altra tecnica è quella definitoria, ci sono norme nel nostro ordinamento che definiscono al loro interno elementi determinati. Le norme devono essere chiare e devono contenere elementi di carattere descrittivo. Qual è la posizione che sta assumendo la corte costituzionale in relazione al principio di determinatezza? Sono moltissime le questioni di legittimità costituzionale al fine di valutare la norma penale di indeterminatezza, la posizione della c.c. è cambiata, anche perchè il principio di determinatezza è stato dichiarato dalla c.c. come corollario del principio di legalità. PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ Come si applica nel tempo la legge penale? È disciplinata dall'art. 2, nel primo comma troviamo il principio di irretroattività, la legge penale non può essere retroattivà. Legge penale sfavorevole. Le rationes sono analoghe al principio di legalità, ratio di certezza, ratio di garanzia. Il principio si trova anche nell'art. 11 delle preleggi del codice civile, ma ha maggior in fonti di carattere costituzionale (art. 25 2° comma). Art 7. Convenzione europea sui diritti dell'uomo: il primo comma riafferma il principio di civiltà giuridica di irretroattività della norma penale di sfavore, ed è centrale questo riferimento perché rappresenta il dato normativo su cui si è sviluppato un dibattito sull'argomento della confisca. Questo principio quali istituti riguarda? Riguarda gli istituti di diritto sostanziale che comportano, in senso sfavorevole, l'area di rilevanza penale; ci sono però dei settori, maggiormente 3, su cui si discute sull'applicabilita di questo principio, sono istituti che presentano una natura giuridica ambigua, ovvero sembrano presentare una natura processuale anche se collocati in una natura penale, il primo istituto è la prescrizione; altri istituti sono il settore delle misure alternative e la confisca come misura di sicurezza. Per l'art. 200 le misure alternative possono essere retroattiva. Tutto ciò ha portato la Corte europea ad esprimersi ed ha definito la confisca una pena, anche se dovrebbe avere una funzione meramente risarcitoria. Secondo la Corte europea,riguardo al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, bisogna considerare la pena in senso sostanziale e non in senso formale.

Nel nostro ordinamento non vige il principio del vincolo del precedente, la cassazione può anche discostarsi, in caso di senso favorevole non si pone nessun problema, ma in senso sfavorevole al reo è possibile applicare il principio di irretroattività? Può trovare applicazione a condizione che questo mutamento interpretativo fosse prevedibile (per capire meglio vedere caso Contrada). PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ DELLA LEGGE PENALE FAVOREVOLE(ART.2 2/4 COMMA) In certi casi può essere retroattiva, trova enunciazione nel principio della abolitio criminis. Se il nostro legislatore cancella ogni profilo di rilevanza penale saremmo davanti ad una abolitio criminis, se invece si ha una continuità di leggi penali nel tempo si applica la legge penale più favorevole senza che il giudicato venga travolto. Differenza tra legge penale sfavorevole e favorevole? La valutazione in merito al favor di una legge penale può essere di due tipi:

In astratto: mi limito a guardare il trattamento sanzionatorio In concreto: va valutata la legge nella sua complessità, non devi guardare la sanzione ma se sono stati previsti ad esempio degli attenuanti  Il 3 comma riguarda l'ipotesi in cui vi è una legge successiva che modifica il trattamento sanzionatorio e in caso di successione viene sostituita la pena detentiva con la pena pecuniaria, è stato inserito lì probabilmente per svista legislativa siccome era preferibile sostituire il 3 comma col 4. Modifiche mediate: quando la successione riguarda gli elementi normativi della fattispecie. Gli altri due commi 5/6: 5o comma riguarda leggi eccezionali e sono quelle leggi legate ai fatti commessi di particolare gravità. Il 6o comma dell'art.2 disciplina i casi di successione in caso di decreto legge non convertito o convertito con emendamento, in questo caso è intervenuta la c.c. dicendo di dover distinguere i fatti pregressi dai concomitanti e dai successivi; riguardo i fatti concomitanti si valuta quale legge è più favorevole. PRINCIPIO DI TASSATIVITA' Viene utilizzata in una accezione non troppo precisa, il manuale utilizza in maniera come se fossero sinonimi il principio di determinatezza e quello di tassatività, ma vanno distinti, perché attengono a profili diversi, il principio di determinatezza si attiene a profili di legislazione, mentre quello di è collegato all'applicazione della legge in relazione a determinati fatti riconducibili al fatto tipico cristallizzato alla norma incriminatrice. Il principio di tassatività attiene all'analogia, che nel diritto penale non è ammessa. Ma dove è prevista? ha più fondamenti legislativi ma anche fondamenti di rango costituzionale, si ritrova sia nell'art. 14 delle preleggi del codice civile, sia nell'art. 1 del codice penale (espressamente), se la norma non prevede la rilevanza penale di quel comportamento il giudice non può applicarla. L'analogia può essere ammessa solo in bonam parte, ma troviamo dei limiti: non devono essere norme eccezionali oppure può essere ammessa in caso di lacune intenzionali. TEORIA GENERALE DEL REATO In relazione alla teoria nel corso degli anni in giurisprudenza e in dottrina si sono succedute diverse impostazioni di carattere teorico, con minime differenze, che hanno individuato gli elementi di un reato. Troviamo 3 impostazione: Teoria bipartita (poco utilizzata): individua due elementi, un elemento oggettivo e una soggettivo; quello soggettivo è il dolo o la colpa, quello oggettivo invece si compone di elementi positivi e di elementi negativi Teoria tripartita: individua 3 elementi, è l'impostazione seguita dalla giurisprudenza e dalla dottrina, dice che il reato è un fatto tipico, antigiuridico e colpevole. Teoria quadripartita: variazione rispetto alla tripartita, dà un ulteriore elemento, è la concezione più moderna, dice che il reato è un fatto tipico, antigiuridico e colpevole ma aggiunge che il reato debba essere punibile in concreto. I SOGGETTI

Ogni reato a seconda di come viene descritto dalla fattispecie può essere diversamente classificato, e sono tante queste classificazione siccome può attenere a vari profili. Soggetto attivo Chi è il soggetto attivo? è l'autore del reato. Reati mono-soggettivi: il reato assume rilevanza penale se commesso da una sola persona, se il reato mono-soggettivo è compiuto da più persone agli altri soggetti (es. il palo) verranno applicate le pene per ciascun soggetto. Ci sono dei reati invece in cui la pluralità di soggetti attivi è requisito tipico di fattispecie (reati associativi). Questa categoria di reati plurisoggettivi si divide in due sotto-categorie: Reati necessariamente pluri-soggettivi propri: tutti i soggetti, la cui presenza è necessaria, sono punibili. Reati necessariamente pluri-soggettivi impropri: reati in cui uno dei componenti, la cui presenza è necessaria, per svelta di politica criminale (es. reato di rivelazione di segreto di ufficio). La classificazione più importante è la distinzione fra: Reati comuni: possono essere commessi da chiunque (es. omicidio), normalmente si individua nel momento in cui nella norma troviamo la parola "chiunque" Reati propri: reati che possono essere realizzati solo dai soggetti che rivestono una determinata qualifica giuridica o naturalistica (es. infanticidio 578, può essere realizzato solo dalla madre durante il parto o subito dopo) Un'altra classificazione è: Reati propri Reati di mano propria: nei quali la condotta tipica deve essere tenuta solo da un soggetto Soggetto passivo Chi è il soggetto passivo? è il titolare dell'interesse tutelato dalla fattispecie (es. nell'omicidio è colui che viene ucciso), il soggetto passivo può essere una persona fisica o una persona giuridica, per esempio nei reati di diffamazione; può esserlo anche lo Stato, per esempio nei reati contro la pubblica amministrazione; oppure può essere soggetto passivo anche la società, i consociati, anche l'ambiente ma solo dal 2005. E' importante individuare la persona offesa. La persona offesa in taluni contesti è la persona titolare del diritto di querela. Causa di non punibilità di alcuni reati contro il patrimonio realizzati in contesti famigliari. LA CONDOTTA E L'EVENTO La condotta La condotta: quel comportamento umano che la norma prevede come penalmente rilevante, è importante prevedere la condotta perché consente di escludere la rilevanza penale di alcuni comportamenti, quindi il limite della punibilità è dato dalla condotta, senza condotta non c'è reato. La condotta può essere di due tipi: Condotta attiva: quando la norma incriminatrice è una norma che pone un divieto Condotta omissiva: quando la norma incriminatrice contiene un comando Funzione limitativa della condotta (art. 42 comma 1): tutti i reati presentano una condotta, in realtà non è sempre così, ci sono dei reati di parte speciale in cui sembra di essere in presenza di un reato senza condotta e sono i reati di posizione, in cui un soggetto risponde perchè riveste una determinata qualifica soggettiva. Principio di offensività: un reato perché sia tale deve consistere in una condotta offensiva

1a classificazione di reati in relazione alla condotta: Reati d'azione Reati omissivi: classificazione tra reati omissivi propri e reati omissivi impropri, la differenza è che i reati omissivi propri sono quelli in cui è la già la norma che dà rilievo espresso alla condotta omissiva (ad esempio omissione di soccorso), i reati omissivi impropri non è la norma che prevede la rilevanza espressa dalla condotta omissiva, ma in alcuni contesti la condotta omissiva assume rilevanza penale sulla base di un dato normativo, ovvero può assumere rilevanza penale in due modi: la punibilità della condotta deriva dal combinato risposto di due norme: la norma incriminatrice di parte speciale e l'art. 40 2o comma, che contiene la clausola di equivalenza; 2a classificazione dei reati in relazione alla condotta:

Reati a forma libera: ovvero sono reati in cui la condotta non è indicata in maniera tassativa Reati a forma vincolata: la norma di parte speciale individua in maniera tassativa le modalità con cui viene tenuta la condotta 3a classificazione di reati in relazione alla condotta:9'è

Reati istantanei: sono quei reati che si consumano in un solo istante, cioè non durano nel tempo, reati che si esauriscono nel momento in cui il soggetto tiene la condotta o si verifica l'evento, ma il cui evento non dura nel tempo (esempio: omicidio) Reati di durata: ne fa parte il reato a condotta frazionata, i quali sono caratterizzati da una pluralità di condotte (esempio l'usura), e ne fanno parte anche i reati permanenti, ovvero sono quei reati in cui la condotta non si esaurisce in un solo istante, permane nel tempo il comportamento anche doveroso, (esempio: delitto di sequestro di persona), questa tipologia di reato presuppone una particolare tipologia di bene giuridico, questi reati presentano come bene giuridico tutelato un bene comprimibile, il quale può essere compresso nella fase in cui dura la permanenza e che poi si riespande nel momento in cui cessa la permanenza, e nel momento in cui viene meno la permanenza il reato è consumato. Questa categoria di reati di durata in realtà sono un esempio di unificazione giuridica di condotte che dal punto di vista naturalistico sono plurime. Reato abituale: in cui il nostro legislatore per scelta di politica criminale decide di dare rilevanza penale unicamente alla reiterazione di condotte, quindi assume rilevanza penale la creazione di una pluralità di condotte, queste condotte possono essere integrate o da ipotesi che assumono già rilevanza penale (reati abituali propri es. stalking 612bis) oppure da reato abituale improprio, si ha sempre una reiterazione ma di condotte neutre e non penalmente rilevanti (es. maltrattamenti in famiglia). Non confondere il reato permanente con il delitto continuato: perché il nostro codice sia nella parte generale che nella parte speciale, non contiene alcuna definizione delle classificazioni che abbiamo visto, vengono solo citate, il delitto continuato invece è definito, ma non è un reato come ad esempio il sequestro di persona, è una fictio iuris (finzione), è definito dall'art. 81 2o comma, ed è l'unificazione di più reati unificati dal medesimo disegno criminoso. Art. 42 1o comma: nessuno può essere punito se non ha commesso con coscienza o volontà della condotta, quando si parla di coscienza e volontà si parla di un elemento fondamentale della condotta, e non è da confondere con il dolo, quando l'art. 42 parla di coscienza e volontà non parla di dolo, la coscienza e volontà dell'omissione si chiama "suitas" (sussibilità) ed è un requisito che attiene alla condotta, è si un requisito soggettivo minimo, indefettibile che non può non sussistere, quindi il soggetto andrà a rispondere dei fatti prodotti con coscienza e volontà. Poi successivamente si provvederà ad individuare il dolo. Sono diverse le formule assolutorie, se manca coscienza e volontà manca il fatto tipico e quindi il fatto non sussiste, se manca il dolo allora non è previsto come reato. Ci sono però degli atti chiamati istintivi, riflessi, ovvero atti in cui la condotta è involontaria o prodotta da riflessi automatici della persona; poi ci sono gli atti abituali, in cui non...


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