Diritto Penale (appunti primo parziale) PDF

Title Diritto Penale (appunti primo parziale)
Author Eleonora Beghi
Course Diritto penale
Institution Università degli Studi di Verona
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Summary

ELEONORA BEGHI DIRITTO PENALE AA. 2021/DIRITTO PENALEProf. Salvadori IvanLezioni : LUN 16:45-19:30; MAR 8:00-10: Programma :Materiali: Codice penale AGGIORNATO; manuale verde o arancio Modalità di esame: PRESENZA; PROVA INTERMEDIA sulle prime 4 parti test a crocette 30 risposte multiple (corretta +1...


Description

DIRITTO PENALE Prof. Salvadori Ivan Lezioni: LUN 16:45-19:30; MAR 8:00-10:45 Programma:

Materiali: Codice penale AGGIORNATO; manuale verde o arancio Modalità di esame: PRESENZA; PROVA INTERMEDIA sulle prime 4 parti test a crocette 30 risposte multiple (corretta +1; sbagliata -0,30; non data 0); se passi parziale si fa PREACCERTAMENTO sulle 3 parti restanti sempre a crocette a fine corso. Il voto sarà la media delle due prove. Se non si vuole

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fare la prova intermedia o non la si supera o non si accetta il voto allora si va direttamente agli appelli ordinari e la prova sarà orale. Frequenza: 80% delle lezioni per sostenere la prova intermedia e il preaccertamento; la presenza si può registrare fino al giorno prima della lezione della settimana successiva. Ricevimento: mercoledì 8:00-10:00, a distanza e si deve mandare una mail per concordare orario e link per zoom

14-02-2022 – Lezione 1: Introduzione al corso; evoluzione storica e funzioni del diritto penale https://univr.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=c59fcb58-7fab-448e-93c2-ae3c013d30ae

Evoluzione, caratteristiche e funzioni del diritto penale Il diritto penale appartiene al diritto pubblico; è il Parlamento che ha la competenza penale. Solo il Parlamento può stabilire come e quali comportamenti punire; non è né il Governo né tantomeno l’autorità giudiziaria a stabilire quali comportamenti debbano essere puniti e come. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni. I reati sono contenuti all’interno di norme penali: è sempre una legge che stabilisce il reato; è reato solo quel comportamento che viene punito con una sanzione penale da una legge. Ogni reato è costituito da due elementi: precetto seguito da una sanzione. Il precetto può manifestarsi in due modi: può contenere un divieto (TU NON DEVI=norma penale che proibiscono ai cittadini di adottare determinati comportamenti) oppure un comando (TU DEVI=norme penali che obbligano il cittadino a comportarsi in un determinato modo). Il reato è caratterizzato dalla natura della sanzione che deve essere per forza una sanzione penale. Alcuni esempi di reati: • Caso Vannini→ omicidio art. 575 cp “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21”. Se vi sono le aggravanti la pena potrà aumentare (es. Tizio uccide Caio mediante veleno) o vi potrebbero essere delle circostanze attenuanti per cui la pena potrebbe ridursi (es. Tizio ferisce accidentalmente Caio e cerca in tutti i modi di salvarlo pur non riuscendoci). È un reato che contiene un precetto→ divieto di uccidere; contiene anche la sanzione penale→ reclusione non inferiore ad anni 21. È una norma penale. •

Furto art. 624 cp “Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa” Anche in questo caso si identifica un reato contenente il precetto di divieto e la sanzione penale.

La gravità della sanzione dipende dalla gravità del fatto, il furto è meno grave dell’omicidio quindi le sanzioni saranno di molto inferiori. •

Caso figlio Vasco Rossi → Omissione di soccorso in caso di incidente stradale Omissione di soccorso è un reato presente sia nel Codice penale che nel codice della strada ma è più grave quando l’omissione di soccorso si verifica in occasione di un incidente stradale.

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Art. 189, c.1, Cds “L’utente della strada, in caso di incidente comunque collegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”. In questo caso è presente un illecito penale; perché si configuri questo reato occorre che l’incidente sia ricollegabile al comportamento del soggetto (può averlo cagionato lui o potrebbe essere coinvolto). Se un soggetto cagiona un incidente e non presta soccorso scatta questa ipotesi di reato→ art. 189, c.7, CdS “Chiunque, nelle condizioni del comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni” → comando: legislatore obbliga a soccorrere la persona. Se invece si assiste ad un incidente, quindi non si è direttamente coinvolti, e non si presta soccorso o no si allerta l’autorità di competenza allora si rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 593, c. 2, cp. “Soggiace alla reclusione fino ad un anno o multa fino a 2500euro chi, trovando un corpo che sembri o sia inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità” → anche in questo caso si è in presenza di un precetto che contiene un comando. Se sono direttamente coinvolto in un incidente stradale allora si applicherà il Codice della Strada mentre se non sono direttamente coinvolto allora si applicherà il Codice penale. Quando precetto contiene un divieto allora siamo di fronte a reati commissivi mentre se il precetto contiene un comando allora si parla di reati omissivi: nel primo caso si punisce chi fa qualcosa, nel secondo caso si punisce chi non fa qualcosa. Evoluzione del diritto penale La linea divisoria tra il diritto penale moderno e il diritto penale antico può essere stabilita con la Rivoluzione Francese. Prima della RivFranc si parla di ancien regime e dopo la RivFranc si parla di diritto penale moderno. Caratteristiche dp ancien regime Nei vari stati europei il diritto penale si caratterizzava per questi elementi: c’era una commistione tra reati e peccati (si puniva l’omicidio e allo stesso tempo i comportamenti contrari alla morale e alla religione→ confusione tra tutela della religione e tutela della convivenza sociale); si applicavano pene atroci, la tortura era la regola, venivano applicate le pene corporali (es. pena di morte mediante squartamento della persona) e anche pene diffamanti perché era eseguita nella piazza pubblica per “educare” gli altri. Non rispetto della persona, la persona andava punita per educare tutti gli altri; non c’era alcuna tutela della dignità dell’uomo. Illuminismo penale→ con l’avvento dell’illuminismo gli studiosi del diritto si rendono conto che non è più accettabile condannare le persone a pene corporali atroci; occorre tutelare la dignità delle persone e si inizia a dividere il diritto penale dalla morale (es. Cesare Beccaria). Si inizia a prendere posizione contro il diritto penale dell’ancien regime; ci si inizia a rendere conto che occorre modernizzare il diritto penale e si inizia a parlare di diritti dell’imputato. Opera più importante dell’epoca: CESARE BECCARIA DEI DELITTI E DELLE PENE→ vari imperatori lo prenderanno come modello per modernizzare il loro diritto penale. Beccaria afferma che è arrivato il momento di garantire una divisione dei poteri (Montesquieu), non è più accettabile che i reati ELEONORA BEGHI

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vengano definiti dall’autorità amministrativa e dal potere giudiziario: il giudice deve soltanto applicare i reati che vengono stabiliti nelle leggi. “Le sole leggi possono decretare le pene sui delitti”→ il legislatore può decidere ciò che deve e non deve essere punito, non il giudice/Governo/potere amministrativo (principio di legalità). Le leggi devono essere adottate dal parlamento e devono essere delle leggi chiare, tassative perché il cittadino deve sapere in anticipo cosa può/non può fare (principio di tassatività). Funzione della pena→ nell’illuminismo la pena deve avere una funzione sociale; deve servire ad impedire che l’autore del reato in futuro commetta altri fatti pericolosi per la società. Si tratta di risocializzare l’autore del reato e, allo stesso tempo, di evitare che i cittadini commettano comportamenti simili. Questi principi sanciti dall’illuminismo penale vengono messi nero su bianco nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Art. 5 DDUC → viene sancito il principio di legalità: è la legge che ha il diritto di vietare le azioni nocive della società; tutto ciò che non è vietato dalla legge non può essere punito. Art. 7 DDUC → funzione di garanzia della legge: nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge. Art. 8 DDUC → le pene devono servire ad evitare che il cittadino torni a delinquere e che altri soggetti possano attuare comportamenti analoghi al reo; la pena non deve essere sproporzionata/vendicativa ma adeguata al reato commesso. Serve a tutelare la società e garantire la convivenza sociale tra le persone. Art. 9 DDUC → principio di presunzione di innocenza: occorre garantire che ogni cittadino si presuma innocente sino a quando non sia stato dichiarato colpevole. Prima, con l’ancien regime, vi era la presunzione di colpevolezza. Meriti dell’illuminismo penale → sancisce principi fondamentali e ha messo per iscritto garanzie per l’imputato che tutt’ora sono valide e vigenti nei nostri ordinamenti. • Sanzioni proporzionate alla gravità del fatto commesso; • Funzione preventiva della pena; la pena deve essere finalizzata alla prevenzione dei reati; • Extrema ratio; dp deve applicarsi solo nei casi più gravi (deve essere “l’ultima spiaggia” a disposizione del legislatore) mentre nei casi meno gravi si potrà ricorrere al diritto civile/amministrativo. Limiti dell’illuminismo penale → si focalizza solo sul fatto di garantire la convivenza civile dimenticandosi di tenere conto delle caratteristiche del soggetto che ha compiuto il reato, del contesto sociale in cui vive e della sua condotta. • Divieto di interpretazione della legge: il giudice deve solo applicare la legge per evitare qualsiasi forma di libero arbitrio da parte del giudice; • Le pene sono fisse; • Non si tiene conto della personalità e delle caratteristiche psico-fisiche del soggetto che ha compiuto il reato. Italia: Scuola classica→ massimo esponente: Francesco Carrara. Cerca di superare le critiche che sono state mosse all’illuminismo penale; si cerca di dare dignità astratta, dogmatica e teorica al diritto penale. Viene evidenziata la necessità di separare in modo netto il diritto penale (fatti umani che producono effetti nella società) dalla morale (riguarda gli atteggiamenti interiori, i peccati, i pensieri malvagi). Si cerca di astrarre ed individuare gli elementi che caratterizzano tutti i reati. ELEONORA BEGHI

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Reato: forza fisica + forza morale → comportamento umano che si manifesta nella realtà + elemento soggettivo (comportamento doloso o colposo). La scuola classica prevede l’esistenza del libero arbitrio, si può scegliere se commettere un reato o meno. Studia il reato come un qualcosa di astratto, reato come ente giuridico. Italia: Scuola positiva → fine ‘800 ed in Europa prende piede il positivismo. Massimi esponenti: Cesare Lombroso, Enrico Ferri. Il reato è un fenomeno che si inserisce nella società e va studiato come le scienze naturali; cercano di applicare il metodo positivo anche agli autori di reati. Principi fondamentali: • reato come fenomeno naturale e sociale, occorre studiare il contesto sociale in cui l’autore del reato agisce e capire le cause del perché quel soggetto ha commesso un reato; • viene annullata la libertà di volere perché si ritiene che la persona agisca perché è costretta dalla società (es. povero che ruba per sopravvivere). Tesi di Cesare Lombroso (medico)→ pericolosità sociale + difesa sociale Lombroso, adottando il metodo positivo, studia la pericolosità sociale dei delinquenti. È un medico, quindi, adotta le scienze mediche e criminali, in particolare cerca di capire se vi sono caratteristiche fisiche correlate alla commissione di reati. In particolare, durante l’esecuzione di un’autopsia sul corpo di un ladro evidenzia come il soggetto abbia delle caratteristiche simili a quelle degli uomini primitivi e dei carnivori. Lombroso inizia a studiare le caratteristiche dei vari delinquenti ed in base all’aspetto fisico. Scrive un’opera “L’uomo delinquente” in cui classifica i singoli delinquenti in base all’analisi delle caratteristiche fisiche. Con questa classificazione delle caratteristiche fisiche, Lombroso dice che vi sono dei delinquenti innati (che lo rimangono per tutta la vita perché sono nati così) e vi sono poi delinquenti che agiscono soltanto per passione (criminali che uccidono donne/bambini), come vi sono anche delinquenti che agiscono solo in determinate occasioni. Sono però tesi prive di fondamento scientifico. Diverso è l’approccio utilizzato da Garofalo, che si rende conto che l’approccio adottato in precedenza da Lombroso (approccio medico-biologico) è molto pericoloso; con il Nazismo le tesi di Lombroso raggiungono il loro apice ipotizzando addirittura che vi sia una razza superiore ad un’altra e discriminando e sopprimendo soggetti che non rispondono a determinate caratteristiche fisiche. Garofalo afferma che è corretto uno studio dal punto di vista naturale, positivo ma che i delinquenti vadano studiati non tanto per le loro caratteristiche fisiche quanto per i loro problemi psichici e psicologici. Il criminale è un soggetto che ha dei problemi di salute mentale; pertanto, è necessario studiare queste malattie mentali per capire perché si comportano in un determinato modo. È una tesi che tenta di correggere l’approccio privo di fondamento di Lombroso ma anch’essa non è molto solida.

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15-02-2022 – Lezione 2: l’indirizzo cd tecnico-giuridico; struttura del codice Rocco del 1930; legalità e riserva di legge https://univr.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=ccf7ba3c-4045-4414-b1d2-ae3d00a7ebae

Conclusione dell’analisi storica del diritto penale Garofalo → si rende conto che il positivismo biologico di Lombroso è pericoloso; l’origine della criminalità andrebbe individuata nelle anomalie psichiche del soggetto. Enrico Ferri→ ritiene che le cause della criminalità siano da ricercarsi nel contesto sociale; il contesto sociale determina determinati comportamenti (es. periferie delle città che favoriscono la criminalità). Viene adottato un approccio sociologico: studia la società ed il contesto in cui operano i criminali e ritiene che il criminale non sia un soggetto dotato di libero arbitrio perché è influenzato dal contesto sociale in cui vive. Non è necessario condannare con una pena, ma occorre piuttosto neutralizzarlo adottando misure per evitare che in futuro possa delinquere. Propone dei sostitutivi penali ed elenca una serie di sostitutivi penali che teoricamente dovrebbero aiutare la società a difendersi da questi soggetti deviati che per il contesto in cui vivono sono portati a commettere dei reati (es. portinaio per evitare i furti nelle case). Caratteristiche principali scuola positiva→ adotta un approccio positivistico, reato come fenomeno sociale/biologico/psichico; negazione del libero arbitrio e non si parla più di responsabilità sociale ma si tratta di evitare che quel delinquente diventi pericoloso per la società: il soggetto che delinque è responsabile nei confronti della società. Pregio della scuola positiva→ Pone l’attenzione sul delinquente; con lo scopo di neutralizzare i delinquenti elabora delle misure di sicurezza; ci si rende conto che è importante l’apporto delle scienze criminologiche. Scuola eclettica: prende una posizione intermedia tra le due scuole, prende alcuni elementi della scuola positiva ed alcuni della scuola classica. Massimo esponente: Alimena. Non ha una rilevanza così importante e viene rapidamente superata dal cd indirizzo tecnico giuridico. Italia inizio ‘900→ il dibattito tra Scuola classica e scuola positiva non porta ad alcun risultato perché anche vi sono critiche accese da entrambi i lati; è necessario dare una svolta per poter proseguire con la scienza penale. Si afferma così il cd indirizzo tecnico-giuridico. Indirizzo tecnico-giuridico→ Massimo esponente: Arturo Rocco. Nel tenere la presentazione del suo corso di diritto penale all’università di Sassari stabilisce il programma di questo indirizzo tecnicogiuridico. Si arriva a questo nuovo approccio perché ci si rende conto che sia la Scuola classica che la Scuola positiva presentano dei limiti. La Scuola classica ha perso il contatto con la realtà perché filosofeggiare sul diritto penale lo fa perdere di vista; alla Scuola positiva va riconosciuto il merito di essersi accorta che l’approccio della scuola classica fosse meramente ideologico però ha anch’essa ha un limite che è quello di dimenticarsi del diritto occupandosi soltanto di sociologia e criminologia. Arturo Rocco→ lo studioso del diritto deve focalizzarsi sullo studio del diritto vigente e deve tralasciare lo studio dei principi astratti.

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Questo indirizzo si affermerà soprattutto nel ventennio fascista perché consente ai penalisti di evitare censure e critiche da parte del Fascismo; ci si limita a commentare le norme del diritto vigente. Codice Rocco 1930 (ministro Alfredo Rocco) riprende alcuni elementi del precedente cp del 1889 (codice Zanardelli)→ codice liberale che riprendeva molti principi liberali e garanzie che erano stati affermati con l’illuminismo penale. Il Codice Rocco riprende alcuni elementi del Codice Zanardelli ma, essendo stato approvato in epoca fascista, non poteva essere un codice liberale quanto piuttosto un codice AUTORITARIO. È un codice che si caratterizza per il suo autoritarismo, le libertà vengono ristrette e viene privilegiata la tutela dello Stato e NON del cittadino (strumento per raggiungere gli interessi della dittatura). Struttura cp vigente→ diviso in due parti: parte generale e parte speciale. Parte generale coincide con i principi e gli istituti di garanzia che concernono il reato. Parte speciale vi sono i reati (libro II delitti, libro III contravvenzioni). Parte generale→ si trovano il principio di legalità (art. 1), elenco delle pene, definizione di imputabilità (art. 85 ss.) ed istituti quali il tentativo e le cause di giustificazione. Codice Rocco, pur essendo codice autoritario, per certi aspetti si affida e tiene conto dei risultati della scuola classica: libero arbitrio, principio di colpevolezza, riconosce principio di legalità e altri principi sui quali la scuola classica si era soffermata. È un’opera di compromesso perché cerca di trovare un equilibrio tra scuola classica e positiva; nella parte generale si trovano anche alcuni elementi della scuola classica come le misure di sicurezza (misure di sicurezza sociale) e l’attenzione focalizzata sul delinquente. Questo compromesso porta, in Italia, alla creazione del sistema del doppio binario→ pene e misure di sicurezza; i soggetti possono essere puniti nell’uno o nell’atro modo ma anche con entrambi in determinati casi. Codice Rocco ha adottato un mero criterio formale per sapere se è delitto o contravvenzione: ci si focalizza sulla pena → art. 39 cp “I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene”. Art. 17 elenca le pene→ delitti= morte (soppressa), ergastolo, reclusione (superiore ai 3 anni) e multa; contravvenzioni= arresto (durata non superiore ai 3 anni) e ammenda. Le pene possono essere detentive o pecuniarie; ad esse si possono affiancare le misure di sicurezza che hanno l’obiettivo di perseguire la sicurezza sociale, evitare che quel soggetto costituisca un pericolo per la società (es. codice Rocco prevedeva manicomi criminali per soggetti pericolosi). Le misure di sicurezza possono applicarsi anche ai minori, anche se sotto i 14 anni un soggetto non è mai imputabile penalmente. Se un minore di 14 anni compie un reato e il giudice ritiene che sia pericoloso per la società allora potranno essergli applicate delle misure di sicurezza (es. riformatorio giudiziario/comunità rieducative). Organizzazione della parte speciale: libro II contiene i delitti; libro III contiene le contravvenzioni. Il Fascismo era molto forte nel Codice penale→ analisi della progressione discendente: la parte speciale del cp è organizzata come una sorta di piram...


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