Ist. di Diritto Pubblico, Scienze Politiche UniPR - appunti esame parziale PDF

Title Ist. di Diritto Pubblico, Scienze Politiche UniPR - appunti esame parziale
Author Camilla Gnaccarini
Course Istituzioni di Diritto Pubblico
Institution Università degli Studi di Parma
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Summary

Appunti personali e rielaborati delle lezioni della Prof.ssa Valenti. Perfettamente sufficienti alla preparazione dell'esame in relazione agli argomenti trattati.
Argomenti: definizioni fondamentali, forme di stato, elementi costitutivi dello stato, l'unione europea, forme di governo, sistemi...


Description

CORSO DI

Istituzioni di

diritto pubblico A.A. 2020/2021 - I semestre

Lezione 1

INTRODUZIONE DEFINIZIONI FONDAMENTALI Il Diritto può essere considerato come “parola” che presenta caratteristiche determinate. Essa va argomentata, ricostruita e reinterpretata. Il giurista è colui che studia diritto. Essendo il diritto parola che va argomentata, è dovere del giurista argomentarla a dovere e interpretarla nel modo corretto. Il Diritto è fortemente influenzato dalla realtà sociale ed economica e, allo stesso tempo, è in grado di influenzarla. È considerabile quindi una scienza complessa che ha il compito di bilanciare gli interessi tra gli individui e la società. Il Diritto secondo Stefano Rodotà (giurista): Il Diritto non è mero arbitrio. Ha più facce (diritti e doveri) e conosce limiti. Esso non è fredda teoria ma scienza pratica che incontra la vita.

ORDINAMENTO GIURIDICO In termini oggettivi, il Diritto può essere considerato un’insieme di norme giuridiche sulle quali si fondano i rapporti tra i membri di una comunità, ossia un ordinamento giuridico. Esso può essere inteso come un sistema di valori, regole, norme prestabilite; un sistema chiuso in se stesso, come se fosse un mondo a parte rispetto la società. Si parla in questo caso di ordo ordinatus. Inteso come ordo ordinatus, il diritto è capace di qualificare la condotta umana o di eventi rilevanti per la società. Ci dice ciò che è lecito e illecito, diritti e doveri, cosa possiamo o dobbiamo fare. Si pone un anticipazione logica della condotta umana, una sua rappresentazione astratta. È la dimensione del dover-essere, contrapposta all’essere. Il termine “Ordinamento” richiama l’immagine dell’ordine, ciò significa che è un sistema volto a definire un ordine sociale. Si parla qui di ordo ordinans, ordine giuridico che ordina i rapporti tra le persone e esprime l’essenza dell’essere comunità.

21/09/2020 2

Con ordo ordinans si intende il diritto che da ordine alla società, mentre ordo ordinatus suggerisce uno studio del diritto dall’interno, che appare come dover-essere distinto dall’essere. Un ordine che trova legittimità in se stesso e che risponde a determinai criteri. Quest’ultimo approccio che deriva da un famoso filosofo e giurista: Hans Kelsen. Secondo la sua analisi, l’ordinamento giuridico appare come un sistema di regole e prescrizioni quasi matematiche e Sollen-sein e Sein appaiono separati e rispondono a valori e principi diversi. Il sistema di Kelsen ha come punto di inizio e punto di fine una “grande norma”, quella che potremmo chiamare Costituzione. Ma da dove nasce il diritto se la parola ordinamento richiama l’ordine? Prima del diritto c’era il disordine? Esso è l’espressione della società in un determinato momento storico e, in particolare, delle forze dominanti in quel determinato momento storico. Se così non fosse, il diritto richiamerebbe l’idea di una regola che ci viene imposta dall'alto. Esempio: metto la mascherina per tutelare me e gli altri, non perché vengo sanzionata. La regola deve partire dal basso. Altrimenti mi parrebbe un’imposizione, una realtà estranea, distante, senza collegamento tra diritto e società. Esiste comunque un legame inscindibile tra la dimensione del diritto e il fenomeno sociale. Ci sono elementi qualificanti degli ordinamenti, ad esempio, le regioni son ordinamenti giuridici derivati che si poggiano su un determinato territorio. L’ordinamento canonico (Chiesa cattolica) invece, si poggia su regole che prescindono dal territorio. Gli ordinamenti giuridici possono essere di tipo accentrato o diffuso. Ordinamento giuridico accentrato: ordinamento capace di imporre il rispetto delle proprie regole ai trasgressori e dove la capacità di imporle è concentrato in un apparato centrale. (Stato)

3 Ordinamenti giuridici diffusi: la capacità di imporre il rispetto delle proprie regole è ripartita tra gli stessi membri della comunità. Nella comunità internazionale ad esempio, gli Stati sono posti sulla stessa posizione giuridicamente parlando. La capacità di far rispettare la regola internazionale nasce nella logica sussidiaria. Tutti gli Stati possono/hanno il potere farla rispettare.

L A GENESI DEL DIRIT TO

Paolo Grossi (giurista): il Diritto è nato con l’uomo ed è con l’uomo imprescindibilmente collegato alla vicenda umana. Essendo il diritto legato al fenomeno sociale, occorre specificare che il gruppo sociale è un insieme di individui avente fra di loro una rete più o meno complessa di relazioni che cooperano per interessi e obbiettivi comuni. Grossi fa l’esempio della fila davanti all’ufficio postale per spiegare come nasce il diritto. Egli pensa ad un insieme di “povere formiche umane” senza alcun collegamento apparente fra loro. A nessuno, interessa capirne le dinamiche, né al giurista né al sociologo. Ma se un soggetto della fila alza la mano e fa alcune proposte per organizzare meglio la fila, e tutti le ritengono utile e di aderirvi, in quella minima quantità di tempo si assiste la genesi del diritto. La fila diventa comunità giuridica. Si è dato una regola e tutti l’hanno osservata, è diventato gruppo sociale.

separarsi dalla società, la quale si presenta come Storia vivente. Il concetto di diritto deve contenere l’idea dell’ordine sociale. Prima di essere norma è organizzazione, struttura, posizione della società in cui si svolge. Il diritto presuppone regole che assolvono ad una funzione organizzativa per il soddisfacimento di interessi comuni. Ubi homo, ibi societas. Ubi societas, ibi ius. Dove c’è uomo, c’è società. Dove c’è società, c’è diritto. Un gruppo sociale può essere espressione di un ordinamento giuridico. L’ordinamento giuridico statale è uno dei tanti, ma come lo Stato lo sono anche i partiti, le confessioni religiose, gli ordinamenti europei e internazionali. L’esperienza giuridica sta in una dimensione plurale. Il gruppo sociale diventa ordinamento giuridico quando vi è organizzazione e il gruppo sociale osserva spontaneamente le regole che si è dato. La legge che il Parlamento emana è valida fintanto che conforme alla nostra Costituzione. Ciò suggerisce che esiste un rapporto gerarchico tra le regole presenti in un ordinamento giuridico.

LA NORMA GIURIDICA

Il fatto che la regola che il gruppo ha deciso di darsi viene osservata spontaneamente, dal basso, rende la fila ordinamento giuridico.

Puntare sulla socialità della norma giuridica è necessario ma non sufficiente. Che differenza c’è tra etica, norma religiosa e norma giuridica? (tutte norme sociali)

Le regole giuridiche sono norme sociali (come quelle etiche e religiose) perché esprimono una forma di organizzazione.

La norma giuridica, a differenza delle altre norme sociali, ha la capacità di creare coesione tra gli uomini.

Il diritto come ordinamento giuridico può esistere solo ed esclusivamente dove c’è un gruppo sociale. Il gruppo sociale che è per noi di maggior interesse è lo Stato. Esso è dotato di un organizzazione incaricato di creare le regole e farle rispettare e si presenta quindi come un insieme di istituzioni.

Norma giuridica è quindi:

Il diritto appartiene alla natura intrinseca della civiltà. Se viene percepito come serie di comandi autorevoli, corre il rischio di

• Sociale, come la norma etica o religiosa. • Coattiva: si possono imporre anche contro la volontà del singolo individuo. Nessuno può imporre una visione etica, ma una norma giuridica sì. Questo perché le norme giuridiche esprimono interessi della comunità meritevoli di tutela, e la comunità è quindi tenuta ad osservarli.

4 • È positiva: enuncia un interesse vigente nella comunità e fa sì che possa essere soddisfatto. Esprime i valori del gruppo sociale ed è dunque posta da un’autorità.

• Ha esteriorità: non si occupa della dimensione interiore dell’individuo. Si occupa soltanto delle dinamiche di gruppo. Degli eventi o dei comportamenti umani che hanno delle ricadute sulla società.

• Dotata di efficacia: concretamente riescono a ottenere l’osservanza da parte della comunità perché riesce ad esprimere i valori del gruppo sociale dispone di strumenti per farli rispettare.

• Ha generalità e astrattezza, e sono quindi ripetibili nel tempo. Alcune leggi si riferiscono a situazioni ben specifiche, ma in linea generale esse sono dotate di generalità e astrattezza che le rendono sempre valide.

La norma giuridica è in sintesi definibile come una prescrizione generale e astratta che identifica e denuncia gli interessi vigenti di una comunità e appresta tutti gli strumenti per tutelarne gli interessi. Sono regole che hanno la forza di imporsi in quanto coattive. Ci devono essere garanzie di osservanza da parte della comunità perché la norma giuridica venga considerata tale, ed è quindi efficace.

NORMA E DISPOSIZIONE

Norma giuridica e disposizione giuridica non sono necessariamente la stessa cosa, non sempre. Tra le due c’e lo stesso rapporto che c’è tra significato e significante, tra contenuto tra ciò che contiene, tra sostanza e forma. La norma è il significato che estraiamo dalla disposizione giuridica. La disposizione è parola che va interpretata. A volte la norma è estrapolata tra più disposizioni o una disposizione contiene più norme. es: il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la patria per meriti altissimi….. (art. 59 costituzione)

Da questa disposizione posso tirar fuori 2 norme: 1) ciascun presidente può nominare a testa cinque senatori a vita (indipendentemente da quanti ce ne sono in Parlamento). 2) il Presidente può nominare senatori a vita fino ad un massimo di cinque senatori a vita presenti in P arlamento. Questo articolo è controverso. Tuttavia, l’interpretazione giuridica non è mero arbitrio, ma risponde a determinati canoni interpretativi. Esistono dei criteri di interpretazione:

• Interpretazione letterale: unico significato che si può attribuire ad un testo di legge. È tuttavia possibile che la disposizione giuridica non sia molto chiara.

• Interpretazione sistematica: oltre al testo, si guarda al contesto giuridico in cui la disposizione è inserita.

• Interpretazione teleologica: si va a ricostruire la finalità oggettiva della disposizione giuridica. In questo modo il significato potrebbe subire un processo di estraniazione dalla disposizione stessa, in ragione anche del passaggio del tempo e il mutamento della società.

• Interpretazione autentica: ci può essere il caso in cui il funzionario di una pubblica amministrazione cominci ad applicare la legge in modo non conforme con ciò che voleva il legislatore. Davanti al giudice appare allora il legislatore che dà la giusta interpretazione, chiarendo tutti i dubbi. L’ordinamento giuridico tende ad essere coerente e completo, ma non lo è mai totalmente. Coerenza e completezza sono quindi le finalità ultime dell’ordinamento e si impongono come una necessità giuridica ma soprattutto sociale. Ci potrebbero essere problemi di interpretazione legati anche ad una sovrapproduzione normativa e una pluralità di centri di formazione del Diritto.

IL DIRIT TO PUBBLICO I CONCET TI FONDANTI

Il diritto pubblico è sede della garanzia dei diritti e che garantisce la separazione dei poteri. Analizzeremo il sistema delle fonti del diritto e la dimensione istituzionale, quindi le forme di Stato e le forme di governo con lo studio di ogni singolo organo istituzionale (Presidenza della Repubblica, Parlamento, Governo, Magistratura) e il rapporto con regioni e autonomie locali. Due concetti estremamente importanti del Diritto Pubblico sono: • Forma di Stato; • Forma di governo. Nell’ordinamento statale l’oggetto osservato è lo Stato. Esso è l’organizzazione politica che esercita il potere sovrano su un popolo stanziato su un determinato territorio. Lo Stato può essere Stato-comunità, Statoordinamento o Stato-apparato. Lo Stato-comunità indica il popolo localizzato in un territorio e organizzato politicamente. Lo Stato-ordinamento indica un corpo sociale organizzato con determinate caratteristiche, le quali ci permettono di dire che l’ordinamento giuridico statale è comprensivo di tutti gli ordinamenti particolari ad esso sovra-ordinati. È un ordinamento originario, a fini generali, territoriale.

• Originario perché trae la sua legittimazione da sé stesso grazie alla sovranità popolare (art. 1 Cost.).

• A fini generali perché persegue gli interessi della comunità tutta.

• Territoriale perché si identifica con un territorio geografico e può esercitare i suoi poteri entro determinati confini. Tre elementi essenziali che ci permettono di qualificare un gruppo sociale come Stato: un popolo, il territorio, la sovranità. La parola popolo assume in termini giuridici un significato proprio. È l’insieme di tutti i cittadini, ovvero, coloro che hanno la cittadinanza (legata all’esercizio di alcuni diritti fondamentali tra cui quello di voto), e quindi non è equivalente della popolazione.

5 La popolazione è più un concetto sociologico/ statistico che identifica cittadini e non cittadini che risiedono a vario titolo su un determinato territorio. La sovranità è la forza di comandare e di imporre le proprie regole sul popolo e sul territorio. Lo Stato-apparato indica l’apparato autoritario che ha il potere di ordinare e applicare le norme giuridiche (procedure, uffici, organizzazione, funzionari) attraverso cui lo Stato fa valere la sua supremazia. L’analisi giuridica qui incrocia l’analisi storica: quand’è che si intravedono i tre elementi che caratterizzano lo Stato? C’è una data della nascita dello Stato moderno come lo intendiamo ora? Quando parliamo di Stato parliamo di forme di Stato e forme di governo. La forma di Stato indica tutti i principi/valori che hanno disciplinato e disciplinano nel tempo i rapporti tra stato-apparato e comunità. Il rapporto che intercorre nel tempo tra autorità e società, tra governanti e governati. Bisogna quindi necessariamente assumere una prospettiva storica/diacronica. La forma di governo è una categoria che ci permette di comprendere come sia allocato il potere politico tra i diversi organi costituzionali. I due concetti sono distinti ma hanno un condizionamento reciproco. La forma di governo può incidere sulla forma di Stato e viceversa. Da una parte si pongono come dei modelli astratti del diritto pubblico ma dall’a ltra si pongono come esperienze storiche ben determinate. Questi due concetti distinti da un punto di vista astratto e storico, non sono scollegati tra di loro. Vedremo che dall’analisi storica emerge come ci sia un condizionamento tra l’uno e l’altro. Ad esempio, il cattivo condizionamento di una forma di governo può incidere sulla forma di Stato.

LE FORME DI STATO Quando parliamo della forma di Stato, individuiamo diverse esperienze: • ordinamento feudale; • forma di Stato assoluto; • forma di Stato liberale; • forma di Stato sociale; • forma di Stato autoritaria o totalitaria; • forma di Stato della democrazia pluralista, la nostra attuale forma di Stato. Con un concetto si presta anche ad una definizione diversa da quella storica, in base a come è organizzato il potere rispetto al territorio si può parlare di: • forma di Stato unitaria; • forma di Stato federale; • forma di Stato regionale.

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Non c’era alcuna distinzione tra potere economico e potere politico, tra beni personali e beni pubblici. Le persone non erano cittadine, bensì sudditi di proprietà del feudatario, e non esisteva esercito professionale ma una serie di milizie private al servizio del singolo feudatario. Questo modo di organizzare il potere politico comincia a trasformarsi intorno all’anno 1000. Si ebbe una trasformazione della società e questi feudi cominciarono ad interagire tra loro facendo nascere una realtà di scambio commercio e un sistema agricolo completamente diverso da quello precedente. Nasce lo scambio, il commercio, i mercati, nascono figure come i banchieri e il sistema economico comincia a seguire altre dinamiche rispetto al baratto.

L’ORDINAMENTO FEUDALE Si forma dopo il 476 d.C., dopo il disfacimento dell’impero romano e resterà tale fino al XV secolo. Si impone come forma organizzativa dominante in tutto il territorio europeo durante un periodo storico estremamente complesso. In Europa si assiste alle invasioni barbariche che cominciano a portare delle regole diverse rispetto a quelle dell’ordinamento romano; si ha un importazione di usi e costumi e una stratificazione di regole che porta al mutamento dell’ordinamento giuridico europeo. I re di questi popoli conquistano territori lontani che non riescono a controllare direttamente, ragione per cui attribuiscono poteri a vari capi e sottocapi (guerrieri, contadini, nobili) che sono al loro servizio diretto e che stipulano con il re una sorta di contratto di sottomissioni: il feudatario controlla il territorio esercitandone una frazione di sovranità su di esso e in cambio egli assicura soldi e assistenza militare per accrescere il tuo potere. Il potere politico non è quindi centralizzato ma è ripartito nel tessuto connettivo dei feudi. Questa rete di gerarchie prende il nome di vassallaggio. È una società molto frammentata perché ciascun feudo aveva le proprie regole: rappresentava un ordinamento giuridico a parte. È un periodo di “particolarismo giuridico”, ogni feudo era una realtà a sé stante.

In Italia nascono i comuni come momento di mediazione e organizzazione del potere su un determinato territorio per trovare un punto di incontro tra sovrani, rappresentanti del clero e nobili proprietari terrieri. In quel periodo bisognava trovare risorse per pagare determinati servizi e per pagare tutte le guerre che hanno caratterizzato l’epoca: venivano imposti quindi dei dazi e tasse per pagare la difesa dei territori e le politiche espansionistiche attuate per mezzo della guerra. Ci sono delle dinastie, come i Capetingi, che, a differenza di altre, invece che nominare conti e marchesi nomina dei funzionari che rispondano direttamente il sovrano piuttosto che frammentare il potere. Si intravede quindi, già da ora, il germe di un centralismo statale che si affermerà più avanti. Nascono in questo periodo le prime realtà parlamentari. Il Parlamento inglese è il primo tra questi nel mondo occidentale: la prima volta che si riunì fu nel 1264. La prima carta costituzionale del mondo occidentale si ebbe nel 1215, la cosiddetta Magna Charta, concessa da Giovanni Senza Terra e con la quale aveva riconosciuto il potere delle prime assemblee (anche se non elettive). Queste assemblee seguivano un assetto corporativo: esse rappresentavano gli interessi particolari in un’ottica quasi privatistica, eseguivano un mandato,

7 facevano l’interesse di solo quell’arte che rappresentavano. Non c’era l’idea dell’interesse generale. Il modello feudale entra in crisi intorno al 1500 per svariati motivi, come gli sconvolgimenti delle guerre che ebbero conseguenze politiche ma anche religiose. In questi anni, la fisionomia geopolitica dell’Europa cambierà totalmente. Tra gli eventi più importanti di questi secoli, ricordiamo:

• Guerra dei Cent’anni tra Francia e Inghilterra, scoppiata per questioni di successioni dinastiche sulla Corona francese (1337-1453).

• La Guerra delle due Rose, avvenuta in Inghilterra tra due casate nobiliari: gli York e i Lancaster (1455-1485).

• Riforma protestante, Lutero contestava la vendita delle indulgenze e l’abuso del potere temporale dei papi e auspicava una lettura diversa dei testi sacri con l’affissione delle 95 tesi (1517).

• La Controriforma, avvenuta in conseguenza alla riforma protestante e i cui tratti sono stati definiti nel concilio di Trento.

• Guerra dei trent’anni, che scoppiò quando il Sacro Romano Impero cercò di imporre l’uniformità religiosa su tutti i suoi domini (1618-1648). Sono tutti fattori che mettono in evidenza la necessità di affrontare un nuovo ordine. In conseguenza di questi avvenimenti nel 1555 venne redatto ...


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