appunti delle lezioni di diritto pubblico di Giovanna Pistorio PDF

Title appunti delle lezioni di diritto pubblico di Giovanna Pistorio
Author Viola Conti
Course Filosofia del diritto
Institution Università degli Studi Roma Tre
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appunti delle lezioni di diritto pubblico di Giovanna Pistorio da ottobre 2019 a dicembre 2019...


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c. REFERENDUM ABROGATIVO: ART.75 = norma di riconoscimento; è un istituto di democrazia diretta

si richiede l’abrogazione per una legge o per un atto con forza di legge. 

Abrogare = limitare i suoi effetti nel tempo

Perché si considera fonte del diritto? 1. Intervento del corpo elettorale 2. Togliere un aspetto dell’ordinamento viene letto come modifica, anche se in chiave negativa Sentenza 16 del ’78: la Corte Costituzionale colloca il referendum all’interno delle fonti con lo stesso rango di legge ordinaria; viene definito strumento eccezionale con carattere negativo e unidirezionale

Legge 352 del ’70: modalità di attuazione e svolgimento del referendum

Iniziativa del procedimento: 5 consigli regionali o 500mila elettori. Fasi: I. II.

Tra il 1° gennaio e il 30 settembre le firme vanno depositate presso l’ufficio centrale del referendum L’ufficio centrale controlla la legittimità.  Controllo di legittimità = controllo sulla regolarità delle firme (personaggi realmente esistenti e facenti parte dell’ordinamento italiano), sul fatto che si stia richiedendo l’abrogazione di un atto con forza di legge + effetto bloccante nel caso in cui il Parlamento modifichi in modo sostanziale l’atto; se invece la modifica è solo formale lo svolgimento del referendum continua. Entro il 15 dicembre l’ufficio deve terminare il controllo della legittimità.

III.

Successivamente la Corte Costituzionale controlla l’ammissibilità entro il 10 febbraio. ART.75 comma 2: non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, autorizzazione a ratificare trattati internazionali -> tramite un’interpretazione sistematica si sono introdotti ulteriori limiti Sentenza 16 del ’78 -> si individuano ulteriori leggi sottratte al referendum: 1. Leggi che siano strettamente connesse a quelle del comma 2 dell’ART. 75 (es.: leggi di esecuzione dell’appartenenza dell’Italia all’UE) 2. Leggi costituzionali (leggi ex ART.138) 3. Leggi ordinarie con contenuto costituzionalmente vincolato (leggi il cui nucleo normativo non può essere alterato senza che ne vengano lesi i corrispondenti principi costituzionali) 4. Leggi costituzionalmente obbligatorie + regole e modalità del quesito elettorale: criteri di omogeneità, coerenza, intelligibilità.

IV.

Indizione del referendum da parte del Capo dello Stato entro il 15 giugno. ART.75 comma 3: tutti i cittadini titolari del diritto di voto possono partecipare al referendum. Per essere valido il referendum abrogativo richiede un quorum di partecipazione (metà + 1) e uno di validità (metà + 1 dei voti validamente espressi)

 Se il referendum ha esito positivo: il Presidente della Repubblica annuncia l’abrogazione con un decreto recettizio in gazzetta ufficiale. Dal giorno successivo l’abrogazione entra in atto a meno che non sia espresso un tempo maggiore, ma comunque non oltre i 60gg (LEGGE ABROGATA)  Se il referendum ha esito negativo: il ministro di grazia e giustizia comunica la mancata abrogazione in gazzetta ufficiale (LEGGE REFERENDATA = legge uscita indenne dal vaglio popolare)

VINCOLO GIURIDICO DEL REFERENDUM: il parlamento non può intervenire per almeno 5 anni. Sentenza 468 del ’90: la manifestazione della volontà del corpo elettorale è definitiva e irrivedibile -

Strumento di sanzione del legislatore qualora non rispetti la volontà del corpo elettorale: rinvio a Corte Costituzionale.

REFERENDUM MANIPOLATIVO: Il referendum in questione ha in oggetto un frammento la cui abrogazione stravolge la normativa di risulta -> il referendum viene concesso solo se non attua uno stravolgimento completo rispetto all’intenzione del legislatore. es.: ART.11 delle disposizioni preliminari al Codice Civile LA LEGGE NON DISPONE CHE PER L’AVVENIRE

d. REGOLAMENTI PARLAMENTARI: ART.64 e ART.72 = norme di riconoscimento.  

Iter legis disciplinato da costituzione Hanno efficacia giuridica esterna (possono produrre norme giuridiche con efficacia erga omnes) perché la regolamentazione degli stessi è finalizzata ad un atto finale (legge) che ha senza dubbio efficacia erga omnes.

Fonti a competenza riservata = disciplinano funzione ed organizzazione di ciascuna camera

Capacità parametrica: i regolamenti parlamentari NON hanno capacità parametrica secondo la sentenza 9 del ’49 -> Se c’è unanimità in merito alla non applicazione di una norma del regolamento parlamentare, la legge viene considerata legittima nonostante il criterio di competenza. Sindacabilità: possono essere oggetto del giudizio di legittimità costituzionale. ART.134: articolo sulla legittimità costituzionale. - Criterio soggettivo: appartiene allo stato e alle regioni (secondo il criterio soggettivo E’ SINDACABILE) - Criterio oggettivo: la Corte Costituzionale tramite la sentenza 154 del ‘85 non si è espressa sul fatto che i regolamenti parlamentari abbiano forza di legge, ma ne esclude la sindacabilità (secondo il criterio oggettivo NON E’ SINDACABILE)

FONTI DI LIVELLO REGIONALE

Organizzazione speculare rispetto a quella statale. 3 livelli di fonti 1. Statuti 2. Leggi regionali 3. Regolamenti regionali

1) STATUTI 

Regioni a statuto speciale: ART 116 = norma di riconoscimento; 5 regioni che alla luce di specifiche caratteristiche geografiche godono di una particolare autonomia. - Adottati con leggi costituzionali (ex ART.138). PARADOSSO: sono regolamentate da legge dello Stato (meno autonomia rispetto alle regioni a statuto ordinario)

Per ristabilire l’autonomia delle regioni a statuto speciale si è stabilita la possibilità di introdurre una Legge Statutaria: disciplina la forma di governo e il sistema elettorale 

Regioni a statuto ordinario: ART.123 = norma di riconoscimento; si esplicita il contenuto necessario dello statuto -> esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali (ma può avere anche contenuto eventuale) -> capacità parametrica dello statuto nel suo contenuto necessario. - Legge costituzionale 1 del ’99: prima di questa l’atto era un “ibrido” (la deliberazione era regionale ma l’approvazione era statale). Successivamente si incrementò il potere delle regioni -> cambia il procedimento di formazione: lo statuto diventa una fonte regionale (lo Stato non interviene).

2) LEGGI REGIONALI: non possono contrastare il contenuto necessario dello Statuto.

FONTI SECONDARIE

1) REGOLAMENTI DEL GOVERNO norme di riconoscimento = ART.87 comma 5 -> “il Presidente promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti” + ART.117 comma 6 -> ripartizione della potestà regolamentare tra Stato e regioni

Procedimento regolato dalla Legge 400 dell’88, ART.17  Deliberazione da parte del Consiglio dei ministri + parere del consiglio di Stato  Emanazione dal Presidente della Repubblica  Visto e registrazione della Corte dei conti  Pubblicazione in gazzetta ufficiale  Vacatio legis di 15 gg  Entrata in vigore 5 tipi di regolamenti governativi

indiretta, implicita

1. Regolamenti esecutivi: danno esecuzione e hanno valore interpretativo di leggi, decreti legislativi, atti dell’UE 2. Regolamenti di attuazione ed integrazione: integrano il contenuto di un atto avente funzione di legge ordinaria 3. Regolamenti indipendenti: intervengono laddove non ci sia legge ordinaria a disciplinare la materia -> è necessario che non ci sia riserva di legge 4. Regolamenti di organizzazione: disciplinano il funzionamento delle pubbliche amministrazioni (ART.97: riserva di legge relativa) 5. Regolamenti in delegificazione: intervengono in materie già disciplinate dalla legge; un’altra legge consente al governo l’esercizio del potere regolamentare in quella determinata materia (non coperta da riserva di legge) stabilendo delle norme regolatrici alle quali il governo è obbligato a dare attuazione, stabilendo l’abrogazione delle norme legislative a partire dall’entrata in vigore dei regolamenti - Finalità = dismettere la disciplina di una data materia dalla sede legislativa e trasferirla alla sede regolamentare.

2) REGOLAMENTI MINISTERIALI & INTERMINISTERIALI Adottati con decreto del ministro competente in presenza di una legge che lo autorizzi.  Devono necessariamente rispettare i regolamenti governativi -> alcuni ritengono siano fonti terziarie

3) REGOLAMENTI REGIONALI Norme di riconoscimento = ART.117+ART.123+ART.121  Giunta regionale = organo esecutivo della regione (rimessa ad autonomia regionale secondo l’ART.123)

4) REGOLAMENTI DI ALTRE AUTORITA’ = autorità amministrative indipendenti

FONTI FATTO Comportamenti idonei a produrre norme giuridiche

CONSUETUDINE = comportamento costante nel tempo (elemento oggettivo) e convinzione circa la doverosità del comportamento (elemento soggettivo)

FONTI SOVRANAZIONALI

2 ordinamenti 1. Ordinamento internazionale: ne fanno parte tutti gli Stati 2. Ordinamento dell’Unione Europea: ne fanno parte solo gli Stati che decidono di aderire all’UE

1. Ordinamento internazionale

a)

TRATTATI (diritto internazionale pattizio): deve ottenere un riconoscimento a livello nazionale tramite legge ordinaria, che dà esecuzione alle clausole del trattato. ART.117 comma 1: viene espressa la collocazione dei trattati internazionali nel sistema delle fonti -> i Trattati internazionali sono interposti tra Costituzione e leggi ordinarie

b)

CONSUETUDINI INTERNAZIONALI (diritto internazionale consuetudinario) -> ART.10 comma 1: l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (creazione indiretta del diritto)

Alcuni sostengono che abbiano grado costituzionale (secondo il principio che la norma rinviata ha lo stesso grado della norma rinviante) MA entra in collisione con la rigidità della Costituzione: la Costituzione per essere integrata/modificata ha bisogno di un iter aggravato -> le Consuetudini internazionali sono interposte tra Costituzione e leggi ordinarie. Quando vengono immesse nell’ordinamento non hanno più natura consuetudinaria.

2. Ordinamento dell’Unione Europea XVIII-XIX sec. -> esigenza di un’organizzazione politica ed economica tra Stati per realizzare la pace perpetua (Kant) 1951: il ministro degli esteri francese Robert Schuman propone di mettere in comune la produzione franco-tedesca del carbone e dell’acciaio -> prima comunità economica (CECA) formata da Germania, Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo.

Nascono le prime istituzioni comunitarie; l’organo giurisdizionale fondamentale diviene la Corte di Giustizia, che serviva a capire quale fossero le peculiarità di questa nuova comunità economica.

1) L’adesione a questa organizzazione sovranazionale comporta la rinuncia alla propria sovranità in settori limitati (VS organizzazioni internazionali) 2) Soggettività comunitaria in cui rientrano non solo gli Stati ma anche i cittadini (VS organizzazioni internazionali): ci sono occasioni in cui degli atti dell’UE possono incidere direttamente sulla sfera giuridica dei cittadini

Aumentano gli stati che fanno parti di questa comunità CEE (comunità economiche europee): libera circolazione di persone, merci e servizi -> eliminazione dazi doganali + UE: in aggiunta alle comunità europee; organizzazione in atri settori più delicati senza seguire il metodo comunitario, ma secondo un metodo intergovernativo (es.: accordi) per garantire la cooperazione anche in settori più delicati.

Due fonti normative: I. Trattato istitutivo delle comunità economiche europee (1957) II. Trattato istitutivo dell’Unione Europea (1982)

Modifiche a grappolo: nuovi trattati modificano i due precedenti (es.: Trattato di Amsterdam, di Nizza)

Anni 2000: buoni risultati della comunità europea -> si cerca di dotare questa organizzazione sui generis di una vera e propria costituzione (N.B.: si ha una costituzione quando si ha una separazione dei poteri e affermazione dei diritti). Il progetto è naufragato: doveva essere recepito a livello nazionale; alcuni Stati prevedono il coinvolgimento del corpo elettorale (es: Francia, Paesi Bassi) -> il referendum ebbe esito negativo, bloccando l’iter. Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009: si apportarono modifiche sostanziali e innovative sia sul piano economico sia su quello dei diritti fondamentali; queste modifiche erano analoghe a quelle che erano presenti nel progetto di Costituzione europea (aggiramento formale).

EFFETTI SUL PIANO DELLE FONTI

3 tipi di fonti dell’UE I. II.

III.

Fonti di diritto primario: trattati istituitivi e di modifica Fonti di diritto secondario/derivato: fonti poste in essere dalle istituzioni europee. Le fonti di diritto derivato sono regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. - Regolamenti = strumenti di omologazione. - Direttive = strumento di armonizzazione -> stabiliscono il fine che tutti gli Stati membri devono raggiungere e un termine entro quale questo obiettivo debba essere raggiunto; lasciano libertà sugli strumenti. - Decisioni = soddisfano le esigenze di determinate categorie di soggetti - Raccomandazioni & pareri = efficacia persuasiva, scopo esortativo; NON vincolanti Fonti eterogenee: accordi internazionali, principi generali

Procedimento previsto per il riconoscimento di queste fonti nell’ordinamento italiano: I.

Fonti di diritto primario si dà attuazione ai trattati tramite legge ordinaria -> però è riduttivo collocare le fonti dell’ordinamento comunitario sul piano ordinario (le fonti comunitarie devono essere sovraordinate rispetto alle fonti nazionali).

Si afferma che le fonti comunitarie hanno efficacia maggiore (anche rispetto alle norme costituzionali) -> ART.11: consente che l’Italia possa limitare la propria sovranità a favore di un ordinamento sovranazionale.  Eccezione: le norme dell’Unione Europea non prevale sui principi supremi e sui diritti fondamentali

(= controlimiti) II.

Fonti di diritto secondario/derivato - Regolamenti: direttamente applicabili (= sono fonti in tutti gli ordinamenti nel momento in cui vengono approvati -> incondizionate)

-

Direttive: NON direttamente applicabili -> c’è bisogno di un atto di interposizione nazionale (legge, decreto legislativo, regolamento…). Legge comunitaria 86 dell’89: si introduce un meccanismo innovativo di recepimento delle direttive -> ogni anno il governo presenta un disegno di legge dopo aver individuato tutte le direttive non ancora recepite, stabilendo gli strumenti di recepimento -> efficace ma non efficiente: viene sdoppiata

A

Legge di delegazione europea: dà recepimento a tutte le direttive tramite il decreto legislativo

Legge europea: dà il recepimento a tutti gli altri atti normativi fronte di un contrasto tra norma europea direttamente applicabile e norma nazionale, qualsiasi giudice è competente/incaricato/obbligato a disapplicare (rispettivamente al caso di specie) la norma nazionale e ad applicare la norma europea. Nel caso in cui la norma nazionale contrasti una norma non direttamente applicabile, il giudice solleva una questione di costituzionalità alla Corte Costituzionale.

I liv. Principi supremi (es.: ART.24)/Diritti fondamentali Statuti delle regioni ad autonomia ordinaria II liv. Fonti UE nel loro contenuto necessario (ART 123) III liv. Atti instaurativi della costituzione/Costituzione/Leggi ex ART.138/Statuti  Diritto internazionale pattizio (ART.117egioni commaad 1) autonomia speciale (ART.116)  LIVELLO Consuetudini internazionali (ART.10 comma 1) COSTITUZIONALE 

LIVELLO PRIMARIO

LIVELLO SECONDARIO

-

Leggi statali ex ART.70 Leggi regionali ex ART.117 Decreto legislativo e decreto-legge ex ART.77 Referendum abrogativo ex ART.75 Regolamenti parlamentari ex ART.64/ART.72 Regolamenti della Corte Costituzionale

-

Regolamenti governativi (ART.87 comma 5/ART.117 comma 6) Regolamenti ministeriali e interministeriali -> alcuni li collocano al livello terziario Regolamenti di altre autorità Regolamenti regionali (ART.117 comma 6/ART.121) Statuti comunali

-

SCHEMA delle FONTI

CONSUETUDINE

IL PARLAMENTO  

Potere legislativo Indirizzo e controllo nei confronti del governo tramite strumenti di diritto parlamentare

-

-

Interrogazioni = domande scritte rivolti da uno o più parlamentari al ministro competente; carattere acquisitivo Interpellanze = più importanti dal punto di vista politico: impongono al governo di rendere esplicito il proprio indirizzo politico Mozioni = si ricorre alle mozioni in Assemblea (Camera + Senato). Connesse alle interpellanze; diritto di replica dell’interpellante qualora non risulti soddisfatto -> introduce un dibattito (vs Mozione di fiducia: conclusiva di un dibattito) Risoluzioni = corrispondenti alle mozioni in Commissione Ordini del giorno = carattere accessorio e contenuto disparato; si chiede al governo la motivazione sottesa ad un determinato comportamento

Parte 2 titolo I della Costituzione ART.55: Parlamento = Camera dei deputati + Senato della Repubblica

BICAMERALISMO PERFETTO: stessi poteri e stesse funzioni. In alcuni casi è richiesta la seduta comune; ruolo di presidenza ascritto al presidente della Camera. La seduta comune è un organo perfetto* *Perfetto = capacità deliberativa prodromica alla decisione (= potere decisionale)

Funzioni del parlamento in seduta comune: 1. Funzioni elettorali: ART.88: Presidente della Repubblica ART.104: 1/3 dei componenti del Consiglio superiore della magistratura ART.135: 1/3 dei giudici della Corte Costituzionale 2. Funzioni di accertamento ART.91: il Presidente della Repubblica deve prestare giuramento davanti al Parlamento in seduta comune 3. Funzioni accusatorie -> riguarda eventuali reati commessi dal presidente della repubblica ART.90: se si sospetta un alto tradimento o un attentato alla Costituzione, il Parlamento in seduta comune vota la messa in stato d’accusa Differenze tra Camera e Senato 

630 deputati

CAMERA  

SENATO 315 senatori ART.59: sono componenti del Senato anche soggetti non aventi natura elettiva (componente non elettiva)

 

Per eleggere (elettorato attivo): 18 anni Per essere eletti (elettorato passivo): 25 anni

 

Per eleggere: 25 anni Per essere eletti: 40 anni

ART.48

-

Inelegibilità: condizione soggettiva che impedisce l’elezione di determinati soggetti in virtù del ruolo che ricoprono (si garantisce una parità di condizioni); per evitare l’inelegibilità si può rinunciare al proprio ruolo 180 gg prima della fine della legislatura

-

Incandidabilità/incompatibilità: funzioni non cumulabili per questioni di tempo e dedizione

ART.60 -> istituto della proroga: la legislatura di ciascuna camera non può essere prorogata a meno che non ci sia una guerra o una legge espressa ART.61 -> istituto della prorogatio: istituto ordinario; consente alle camere di esercitare le proprie funzioni oltre la scadenza della legislatura (5 anni) fino all’elezione delle nuove camere.

SISTEMA ELLETTORALE 1. Proporzionale: il territorio viene diviso in circoscrizioni, divise a loro volta in collegi plurinominali, dove i seggi vengono attribuiti in proporzione ai voti ottenuti. - Quoziente elettorale circoscrizionale: si divide la cifra elettorale circoscrizionale (numero di voti validi in una circoscrizione) per il numero di seggi che devono essere assegnati in quella circoscrizione. Si garantisce la rappresentatività 2. Maggioritari...


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