Mandatum - Appunti di Diritto Romano PDF

Title Mandatum - Appunti di Diritto Romano
Course Diritto romano
Institution Università degli Studi di Catania
Pages 1
File Size 65.6 KB
File Type PDF
Total Downloads 23
Total Views 136

Summary

Appunti di Diritto Romano...


Description

MANDATUM Il mandate conferiva al mandatarius l’incarico di svolgere per suo conto, una determinata attività, a titolo gratuito. A carico del mandatario nasceva l’obbligo di portare a termine l’incarico assegnategli, e di trasferire gli utili al mandante. In caso di inadempimento, il mandante poteva esperire l’actio mandati. Attraverso l’actio mandati contraria, il mandatario poteva richiedere il risarcimento di spese e danni subiti. Se l’attività consisteva in un illecito, il mandato era privo di valore. L’attività poteva essere nell’interesse del mandante o di un terzo. Se il mandatario si allontanava dalle istruzioni ricevute, poteva esser chiamato in giudizio dal mandante, inoltre non poteva richiedere nessun risarcimento per le spese subite. Era un contratto basato sulla fiducia dei contraenti, quindi, la morte di una persona ne comportava l’estinzione, non potendo esso essere trasmesso ereditariamente. Bensì, se il mandatario, non avendo appreso notizia della morte del mandante, avesse in buona fede eseguito il mandato, poteva esperire l’actio mandati contro gli eredi. Il mandante poteva per motivi di fiducia revocare il mandato, mentre il mandatario doveva motivare un tale recesso con dei giustificati motivi. Nel caso in cui parte dell’incarico fosse stato portato al termine, prima del recesso o della morte, il mandatario poteva sempre esperire l’actio mandati per il rimborso spese subite. OBBLIGAZIONI NACSENTI DA ATTI LECITI NON CONTRATTUALI La indebiti solutio per la quale mancava una causa giustificatrice dell’obbligazione poteva esser restituita attraverso condictio. Essa rientrava nella categoria delle obbligazioni ex contractu. La negotiorum gestio la cui actio, era esperibile contro il procurator. L’actio negotiorum gestio contraria era esperibile da parte del procurator per le spese subite. In epoca repubblicana, venne prevista la esperibilità di tale actio, anche da parte di chi avesse agito spontaneamente nell’interesse altrui, come nel caso di chi avesse agito per conto di chi era assente. Per la sua esperibilità, si richiedeva l’utilità dell’intervento. In Giustiniano, questa restò l’unica ipotesi di esperibilità dell’actio. Contro chi avesse intrapreso una gestione di affari altrui, spettò l’actio directa, l’actio directa contraria per chi intervenendo avesse subito spese o danni....


Similar Free PDFs