Solutio - Appunti di Diritto Romano PDF

Title Solutio - Appunti di Diritto Romano
Course Diritto romano
Institution Università degli Studi di Catania
Pages 2
File Size 85.6 KB
File Type PDF
Total Downloads 15
Total Views 135

Summary

Appunti di Diritto Romano...


Description

SOLUTIO Indicava lo scioglimento dalla obbligazione nel senso di liberazione dal vincolo giuridico, che comportava il venir meno della responsabilità. Affinché il debitore fosse sciolto dal vincolo giuridico bisognava, che se l’obbligazione era nata verbis, egli doveva pronunciare i verba contraria; se l’obbligazione era nata litteris, occorrevano i litteris contrari. Successivamente il principio secondo il quale, l’adempimento dell’obbligo era sufficiente ad estinguere l’obbligazione. La solutio poteva essere effettuata nei confronti del creditore, dell’adstipulator tenuto con l’actio mandati ad restituire il ricevuto allo stipulator. Se nella stipulatio lo stipulator nel rivolgere la solenne domanda diceva Titio, il creditore poteva adempiere . liberandosi dalla responsabilità anche nei confronti di Titio. ACCEPTILATIO Utilizzata per realizzare la formale remissione del debito. Il creditore si dichiarava formalmente soddisfatto. Essendo l’acceptilatio un metodo di estinzione verbale, una obbligazione nata ex alia causa poteva essere trasfusa in una obbligatio verbis attraverso novatio, in modo da procedere alla acceptilatio. SOLUTIO PER AES ET LIBRAM Per liberarsi da una obbligazione nata dal solenne gesto per aes et libram, al fine di liberarsi dalla responsabilità occorreva un solenne atto contrario (solutio per aes et libram). Per attuare la remissione di un debito nascente o da iudicatum o da legatum per damnationem, per i quali era prescritta la manus inectio, si doveva ricorrere ad una solutio aes et libram. NOVATIO Quando il debito di una obbligazione veniva trasfuso in una nuova obbligazione, avente ad oggetto l’idem debito, ma che doveva presentare una qualche novità che non poteva riguardare l’oggetto della obbligazione. Successivamente si potè attuare come elemento di novità l’oggetto della obbligazione. Si poteva costituire novazione attraverso o i nomine transcripticia, o attraverso stipulatio. Era possibile effettuare una delegatio cambiando il nome del debitore, con l’assenso del creditore. Si poteva avere novazione di causale

Nella novatio vi era l’animus novandi delle parti, che risultava appunto dalla stipulatio novatoria. In Giustiniano per avere novazione non servì più l’uso di una stipulatio novatoria, bensì bisognava manifestare concorde volontà di novare l’obbligazione. ESTINZIONE CONSEGUENTE ALLA LITIS CONTESTATIO ED ESTINZIONE OPE EXCEPTIONIS

In seguito all’affermarsi dell’agere per formulas, vennero ritenuti legittimi soltanto quei sudicia che si svolgevano nella città di Roma tra cittadini romani, in presenza di un iudex romano. Se mancava uno di questi requisiti, si aveva un iudicium quod imperio continentur, che si basava sull’imperio del magistrato che lo aveva organizzato. L’estinzione ispo iure della obbligatio poteva prodursi, solo in ambito dei iudicia legittima. Nel caso in cui si fosse agito in un iudicium quod imperio continetur, anche se si era arrivati alla litis contestatio, il creditore poteva di nuovo, intentare l’azione. Il convenuto poteva difendersi con l’exceptio rei iudicatae se il processo fosse arrivato in giudicato, o con l’exceptio rei in iudicium deductae se si era arrivati alla litis contestatio. Inoltre, l’exceptio, interveniva anche nei casi in cui, il creditore e il debitore avessero stipulato un pactum, non rilevante iure civile, che poteva riguardare o una remissione del debito, o attraverso il patto il creditore si impegnava a non richiedere più l’adempimento a partire da una certa data. Nel 1° caso l’exceptio pacti conventi valeva sempre e l’azione veniva respinta per exceptionis; nel secondo caso valeva soltanto ad tempus, se il creditore agiva prima della data richiesta era comunque possibile estinguere l’obbligatio ope exceptionis....


Similar Free PDFs