Appunti delle lezioni di diritto internazionale (Pietro Pustorino) PDF

Title Appunti delle lezioni di diritto internazionale (Pietro Pustorino)
Author benedetta bonaccorsi
Course Diritto internazionale
Institution Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli
Pages 76
File Size 2.1 MB
File Type PDF
Total Downloads 763
Total Views 939

Summary

Appunti lezioni di Pietro PustorinoDiritto internazionale 13/09/2021 1.Diritto internazionale nasce sulla base della prassi. Il diritto internazionale come fonte normativa: il diritto internazionale consuetudinario ha una rilevanza maggiore rispetto al diritto interno. Prassi statale ,sentenze inter...


Description

Appunti lezioni di Pietro Pustorino Diritto internazionale 13/09/2021 1.1 Diritto internazionale nasce sulla base della prassi. Il diritto internazionale come fonte normativa: il diritto internazionale consuetudinario ha una rilevanza maggiore rispetto al diritto interno. Prassi statale ,sentenze interne ed internazionali. Le fonti normative sono certe: trattati, principi generali di diritto, ed norme di diritto internazionale generale (norme cogenti, ius cogents ). Il diritto internazionale regola i rapporti tra stati (stati come soggetti del diritto internazionale). La concezione di stato è stata fino al 18/19 esimo secolo quello di Stato autoritario dove i monarchi detenevano un potere assoluto. Ancora oggi, il diritto internazionale regola i rapporti tra stati, ma inoltre, regola anche i rapporti tra i soggetti di diritto internazionale, ed i rapporti tra stati e le organizzazioni internazionali (alcune delle organizzazioni internazionali sono soggetti della comunità internazionale dotate di soggettività internazionale), altre invece no (Ong non dotate di soggettività internazionale). Il diritto internazionale regola i rapporti tra stati e attori non statali più importanti (es. rispetto dei diritti umani). I diritti umani sono basati sul rapporto tra stati ed individui o gruppi di individui (rapporti tra stati ed una pluralità di soggetti o individui non statali). Diritto internazionale regola rapporti tra stati e la protezione delle minoranze/popoli indigeni. Rapporti tra stati e movimenti insurrezionali. Serie di rapporti giuridici Diritto internazionale pubblico 1) Rapporti tra stati ed altri stati 2) Rapporti tra stati e altri soggetti (tra stati e individui o pluralità di individui Rapporti Movimenti insurrezionali ) 3) Rapporti internazionali tra attori non statali tra loro Diritto internazionale privato e processuale : settore normativo che si occupa di rapporti giuridici tra persone fisiche e giuridiche laddove esiste un elemento di estraneità. All’interno di questa fattispecie giuridica è riscontrabile un elemento di estraneità. L’estraneità può essere basata su un profilo di cittadinanza diversa o la conclusione di un contratto tra società straniera. Diritto internazionale processuale: necessario sempre un elemento di estraneità applicabile nel caso in cui si vuole applicare una sentenza straniera in Italia. Diritto internazionale è costituito legge 218/1955 che può essere vista come una sorta di legge quadro che si occupa del diritto internazionale privato e processuale. Diritto dell’unione europea dedica una parte rilevante in materia di diritto internazionale privato e soprattutto processuale. Nascita del diritto internazionale: Prima teoria: nasce quando gli stati nel passato hanno iniziato a stabilire relazioni giuridiche tra loro. Le primissime relazioni giuridiche tra stati posso datarsi tra il XII e XIII sec. dove si vengono a formarsi quelle che ad oggi chiamiamo rappresentanze diplomatiche. La seconda teoria ,invece, vede come nascita del diritto internazionale la data che coincide con il declino dei due poteri ( teoria dei due soli potere spirituale e temporale ) intorno al XV secolo, dove si riscontrava la supremazia del papato e dell’impero rispetto agli altri stati. 1

Ad oggi, la comunità internazionale ha una struttura paritaria almeno da un punto di vista formale da questa struttura. Secondo la terza teoria la nascita del diritto internazionale si colloca nel 1648 1648 pace di Vestfalia e i trattati che ne conseguono. La pace di Vestfalia è la pace che pone fine alla guerra dei trent’anni porta al declino della potenza spagnola. Prima del secondo dopo guerra in realtà la struttura paritaria era molto messa in discussione la struttura paritaria prende formalmente piede a partire dalle nazioni unite (1945). Il diritto internazionale deve avere una funzione di produzione delle norme, di accertamento delle norma ed una funzione di attuazione coattiva. Nel diritto internazionale vi sono delle norme che hanno un valore superiore rispetto alle altre: le cosiddette norme cogenti (ius cogents) che secondo alcuni si possono identificare come norme costituzionali/superiori. Esiste nel quadro delle nazioni unite l’art.94 che affida al consiglio di sicurezza delle nazioni unite la competenza a controllare l’esecuzione delle sentenze della corte internazionale di giustizia. Sistemi di controllo circa l’esecuzione delle sentenze. Funzione repressiva o coattiva violazione del diritto internazionale da uno stato che non viene sanata, il problema esiste per la struttura della comunità internazionale essendo quest’ultima paritaria (eguaglianza sovrana degli stati). Le varie funzionai dell’ordinamento sono relegate sono esercitate dallo stesso ordinamento sebbene vi siano dei sistemi pattizi internazionali che garantiscono un accertamento anche dal punto di vista del sistema repressivo.

Corte internazionale di giustizia (organo principale delle nazioni unite ex art.7): funzione giudiziaria avanzata possono rivolgersi anche per controversie future sentenze vincolanti fra stati funzione consultiva (pareri consultivi non vincolanti che possono essere richiesti da organizzazioni internazionali)

Parare consultivo dell’11 aprile 1949 Riparazione delle lesioni causate del servizio delle nazioni unite.

2

Diritto internazionale 15/09/2021 1.2 Soggettività internazionale Accordo (trattato) del 1933. Diritti e obblighi doveri degli stati. Punto di riferimento per quanto riguarda la soggettività internazionale dello stato, nel senso di specificare i requisititi che lo stato deve avere per diventare membro della comunità internazionale. Effettività (governo che esercita effettivamente il proprio potere su una comunità territoriale) ed indipendenza. Art.1 cos’è lo stato come persona internazionale e quale requisiti guidati dal principio di effettività che prevale anche rispetto alle norme generali: a) Una popolazione permanente. Elemento della permanenza e della stabilità. La popolazione deve essere legata da vicoli politici, culturali e sociali forti. Deve esserci un vicolo organizzativo forte, ma inteso in maniera flessibile. Non ha importanza il dato numerico, ma piuttosto l’ elemento della stabilità e della permanenza intesi nella maniera più estensiva possibile ed anche il vincolo organizzativo può essere il più diversificato possibile. Questo requisito deve essere interpretato in modo estensivo. In coerenza ad un parere consultivo della Corte di giustizia del 1975 sul Sahara occidentale sotto controllo del Marocco, il Sahara occidentale parte contesa perché sembrava che potesse essere indipendente, il fronte polisario. Il problema sottoposto alla corte occidentale di giustizia era la qualificazione Sahara occidentale, e la domanda sorgeva perché la popolazione del Sahara occidentale era nomade. Il vincolo organizzativo deve essere considerato in maniera flessibile. b) Un territorio definito. L’esistenza del requisito del territorio sussiste anche quando una parte del territorio sia contestato ,addirittura anche laddove i confini siano contestati. Quindi questo punto si riferisce al principio dell’effettività. c) Governo Governo per essere tale deve essere stabile ed effettivo. Per una parte minoritaria della dottrina il governo essere tale deve rispettare almeno le norme generali del diritto internazionale. Anche se in realtà nella prassi si osserva come nonostante molti stati che partecipano alla comunità internazionale violino gran parte delle norme generali internazionali. Nella riunione di Bruxelles del intitolata “Direttive sul riconoscimento dei nuovi stati nell’Europa occidentale e nell’unione sovietica” del 1991 la comunità europea adotta delle guide lines che dimostrano l’apertura della comunità a certe condizioni: rispettare le norme generali. La comunità internazionale può non riconoscere la soggettività internazionale dello stato, il riconoscimento non è fondante della soggettività. Ma sicuramente pregiudica le sorti dello stato stesso. Esempio le due coree armistizio ma nessun trattato di pace, quindi, manca un riconoscimento dei confini oppure Palestina ha ratificato lo statuto della corte penale internazionali, fa parte dell’UNESCO, il territorio palestinese è totalmente o parzialmente occupato da Israele. Anche dopo gli accordi di Oslo e Madrid nei primi anni 90, tutte le frontiere palestinesi sono 3

controllate da Israele. La Palestina ad oggi diventa dal 2021 “Stato osservatore” o ancora “Stato non membro” e non più movimento di liberazione nazionale. La Palestina non riesce pienamente ad esercitare i propri poteri sovrani perché il territorio e la popolazione sono controllati da una potenza esterna. Quindi manca il principio dell’effettività. La Palestina non è uno stato a tutti gli effetti ,non per propria volontà ma per un occupazione illegittima da parte di Israele. Un governo in esilio difficilmente è un governo stabile e di conseguenza non gli può essere attribuita soggettività alcuna. 2 agosto 1990 Saddam Hussein decide di invadere il Kuwait e nome fa la sua XIX provincia azzerando completamente l’amministrazione di questo stato. Nel caso dell’uso della forza la comunità internazionale ha l’obbligo disconoscere le condotte poste in essere dall’Iraq, prende vita così la seconda guerra del golfo. Un governo in esilio, non può governare, ma è tutelato dal diritto internazionale perché vi è una occupazione militare illegittimo la risposta è il disconoscimento di tutte le acquisizione territoriali operate in violazione di questo principio. d) Capacità di entrare in relazione con altri stati . Capacità effettività di porre in essere atti rilevanti per il diritto internazionale. La capacità giuridica di entrare in relazione con altri soggetti presuppone l’indipendenza rispetto ad altri poteri. L’indipedenza non è solo un dato formale, deve essere anche un dato sostanziale. Ad esempio, i governi fantoccio cioè governi che non prendono ordini da governi in esilio. Nei governi fantoccio si ritrova un’ingerenza totale da parte di un altro stato nell’esercizio del potere di governo. Repubblica turca di Cipro del nord. Abcazia del Sud. Nella dottrina storica si fa una differenza tra governi fantoccio e governi collaborazionista, cioè un governo che cerca di fare gli interessi della popolazione locale. Una vecchia dottrina sovietica inventò dei paesi a sovranità limitata , che devono attenersi alla politica di una grande potenza. La revoca del riconoscimento determina la perdita di personalità giuridica.

4

Diritto internazionale 16/09/2021 1.3 Lezione 3 Se la nascita dallo stato avviene in violazione di una norma di ius cogents, il principio di effettività non si applica, altrimenti si. Il riconoscimento può essere di varia natura, innanzitutto da un unico soggetto che riconosce un altro stato o un nuovo governo Riconoscimento di stato o di governo. Riconoscimento singolo o collettivo. Riconoscimento de iure (con apposito strumento giuridico) o de facto (implicito) sulla base di strumenti giuridici ad hoc che hanno la finalità di riconoscere oppure può essere in via di fatto. Riconoscimento parziale o totale. Valore giuridico del riconoscimento : teoria dichiarativa : il riconoscimento ha un valore politico ma non è costitutivo della personalità ex art.13 della carta istituiva dell’OSA nel 1948. Seconda teoria: il riconoscimento è costitutivo della personalità internazionale, questa teoria è largamente superata sia in forza del principio paritario e della prassi. Terza teoria o intermedia che progressivamente può sostituire la teoria dichiarativa , tu sei libero o meno di riconoscere ma nel momento in cui viene effettuato diviene irrevocabile, salvo che lo stato perda uno dei requisiti della sua personalità. Irrevocabile il riconoscimento e nemmeno contestare i confini. Al Kosovo viene revocato del riconoscimento avvenuta per una quindicina di stato. Kosovo ha una soggettività internazionale dubbia nonostante il suo governo sia permeato dall’ingerenza della Serbia ,gode della possibilità di stipulare accordi internazionali. Questione del riconoscimento prematuro di stati o governi ,cioè che viene effettuato prima del dovuto, o ancora se dovessi riconoscere prematuramente un governo. Riconoscimento prematuro di Slovenia e Croazia sorti dalla dissoluzione della ex Iugoslavia. Movimenti insurrezionali con sede in Libia sotto Gheddafi riconosciuti prematuramente. Il riconoscimento prematuro può determinare la violazione del principio di non ingerenza, e di conseguenza di uno dei capisaldi della comunità internazionale. Il riconoscimento prematuro viola di per sé il diritto internazionale ,però se questo riconoscimento prematuro è fatto per dare forza a dei movimenti che lottano ad esempio contro governi dittatoriali. Il riconoscimento non è costitutivo perché bilaterale.

5

Diritto internazionale 20/09/2021 week 2 2.1 Soggettività internazionale Un movimento insurrezionale o meglio movimenti insurrezionali si collocano in momenti di guerra civile, di solito si ritrovano più movimenti insurrezionali nel quadro di una guerra civile. L’obiettivo di un movimento insurrezionale è quello di destituire il governo al potere o ancora creare un distacco del territorio (es. movimento curdo in Siria). In qualsiasi guerra civile ci sono dei movimenti insurrezionali con diverse finalità (dove si pone il problema della soggettività internazionale) ed inoltre vi sono una miriade di gruppi armati (talvolta si parla di guerra per procura). Il gruppo armato è qualcosa di meno stabile, di meno organizzato rispetto al movimento insurrezionale che si colloca tra i soggetti di diritto internazionale. Il movimento insurrezionale è uno status giuridico flessibile. Ai movimenti insurrezionali quando esercitano effettivamente un potere di governo su una parte del territorio statale, va riconosciuta una soggettività internazionale sia pure a titolo provvisorio. Il movimento insurrezionale è mutevole e flessibile (carattere provvisorio), perché puo diventare governo al potere, mutare o ancora sparire. I movimenti insurrezionali sono movimenti territoriali (enti di natura territoriale) perché acquisiscono soggettività internazionale se ottengono un controllo di un territorio (acquisiscono soggettività internazionale quando controllano tutto il territorio nazionale o una parte di questo) il controllo di questi, va ,quindi, ad escludere la sovranità statale. I movimenti insurrezionali controllano un parte del territorio statale e svolgono di fatto poteri sovrani sul territorio. L’organizzazione insurrezionale all’inizio è un’organizzazione meramente militare, in seguito si trasforma in organizzazione politico-militare. Ad oggi, la qualificazione di soggetto internazionale per quanto riguarda i movimenti insurrezionali si osserva che la comunità internazionale inizia a dialogare con questi movimenti anche qualora non avessero ancora il controllo del territorio, o ancora avessero la sede all’esterno la comunità internazionale se il movimento lotta contro il governo al potere oggettivamente brutale/ dittatoriale. Quindi vediamo in questo dei movimenti insurrezionali che creano quelle che assomigliano molto a sedi diplomatiche ,sicuramente non ufficiali, ma che pongono addirittura intese pro-futuro. Il controllo del territorio, nonostante ciò, è certamente un elemento importante , anche se all’inizio è ovviamente piu flebile . L’elemento territoriale (controllo del territorio da parte del movimento insurrezionale ) è meno rilevante rispetto al passato, un movimento insurrezionale può essere tale anche se controlla in minima parte il territorio. Di fatto la comunità internazionale dialoga con movimenti insurrezionali che non controllano il territorio, o lo controllano in maniera molto instabile. I movimenti insurrezionali sono enti territoriali con le precisazioni appena dette I movimenti insurrezionali sono enti temporanei, perché qualora dovesse prevalere ci potrebbe essere un fenomeno di distacco territoriale o ancora potrebbe perdere (ed in questo caso la soggettività internazionale si estingue). Ma la temporaneità è molto relativa, perché può perdurare decenni o comunque un tempo il cui termine è poco definito. Esempi casi in Libia,Siria,Yemen. Una prima dottrina ritiene che I movimenti insurrezionali abbiano una soggettività limitata rispetto alla destinarietà di alcune norme internazionali, sicuramente sono destinatari di norme generali di diritto internazionale in tema di conflitti internazionali tra stati o nell’ambito di conflitti interni (movimento insurrezionale e governo al potere ). 6

Il movimento insurrezionale ha una soggettività internazionale che si estende anche a stati terzi. Una seconda dottrina è convinta che i movimenti siano destinatari di qualsiasi norma internazionale. La prassi è sicuramente di difficile interpretazione. Negoziati di rebuille 1999 finisce la campagna aerea della nato nei confronti della Serbia , per i crimini internazionali compiuti da questi ultimi (eccidi). Gli aerei della nato distruggono il paese prima di creare l’umic si cerca di mettere d’accordo le parti, l’obiettivo era quello di assegnare al Kosovo una grande indipendenza (che verrà data per altra via). I paesi occidentali e la stessa Serbia si mettono al tavolo, al fine di sistemare definitivamente il territorio e legittimare il movimento insurrezionale kosovare e addirittura secedere. L’esito è negativo perché i serbi non firmano. I movimenti insurrezionali in base al caso specifico possono avere una capacità giuridica molto ampia. Come gli esseri umani i movimenti insurrezionali sono diversi gli uni dagli altri, anche rispetto alla capacità giuridica, ci sono contesti dove alcuni movimenti insurrezionali hanno piu poteri . La figura del movimento insurrezionale è multiforme, in quanto hanno capacità giuridica diversa. La destinarietà di norma internazionali è mutevole rispetto ad ogni singolo movimento insurrezionale. Un movimento insurrezionale è molto forte quando è presente principio dell’effettività. Un movimento insurrezionale ritenuto come terroristico, nella comunità internazionale vi è un accordo che essi possano essere combattuti anche con l’uso della forza. Cioè quello che nelle guerre civili di solito non si fa. quando il movimento insurrezionale di natura terroristica , l’unica cosa che si fa è contrastarlo con la forza. Secondo alcuni , per i movimenti insurrezionali di natura terroristica esiste un regime normativo ad hoc anche per movimenti insurrezionali che lottano contro regimi internazionali brutali/dittatoriali. Secondo questo regime normativo la comunità internazionale rispetto a movimenti insurrezionali che lottano contro regimi , la comunità internazionale può aiutarli sia militarmente che economicamente. È una prassi questa in realtà neanche tanto consolidata. I movimenti insurrezionali non si distinguono solo in base all’effettività, ma cambiano anche in base alla natura degli stessi. Agreement tra gli Stati Uniti e talebani Squilibrio rispetto agli obblighi rispetto agli stati uniti sia dal punto quantitativo ma soprattutto qualitativo, gli Stati descrivono gli obblighi a cui adempiranno in maniera molto più precisa. Questa intensa come ci dimostrano gli eventi recenti è stata rispettata. Ciò significa che le parti si sentivano vincolate da queste intesa. Questo Agreement si può qualificare proprio come accordo internazionale, vera e propria intesa giuridica sia per la precisazione degli obblighi sia per il rispetto di questi ultimi. Un accordo internazionale tra uno stato terzo e l’Emirato islamico dell’Afghanistan. Quindi vediamo un riconoscimento di una capacità giuridica di un movimento insurrezionale. Nell’Agreement non è nominato il governo al potere, che nemmeno firma questo documento, di conseguenza non gli si riconosce nemmeno una visibilità internazionale minima. È un accordo che pone le basi per il ritiro definitivo delle forze militari americane dall’Afghanistan, è talmente preciso anche nei numeri, nei tempi . Nella parte prima lettera C si tratta del rilascio di detenuti Parte d-e riguarda le revisioni di sanzioni americane “intelligenti “oppure dal consiglio di sicurezza che ha dettato sanzioni di numerosi esponenti talebani. Agli stati uniti interessa la sicurezza pone degli obblighi nei confronti dei talebani non tropp...


Similar Free PDFs