Riassunto - Disciplina dell’errore - Diritto penale PDF

Title Riassunto - Disciplina dell’errore - Diritto penale
Course Diritto penale
Institution Università degli Studi di Perugia
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riassunto del capitolo sulla disciplina dell'errore del "Manuale di diritto penale" di Grosso...


Description

Disciplina dell’errore L’errore in ambito penale consiste in una falsa percezione della realtà o della normativa vigente. Le diverse tipologie di errore penalmente rilevante - Errore sul fatto: errore su uno degli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa. L’errore sul fatto, a sua volta può essere:  Di fatto: errore di percezione  Di diritto: errore di interpretazione di una norma giuridica - Errore sul diritto, che può riguardare:  Norma penale  Norma extrapenale Errori di fatto sul fatto L’errore di fatto sul fatto, che consiste in una falsa percezione della realtà, ed incide sul processo formativo della volontà esclude la punibilità a titolo di dolo. Se il reato è punito anche a titolo di colpa e l’errore è dovuto a colpa, non produrrà l’esito di non punire il fatto ma la degradazione della sua responsabilità da dolosa a colposa. Errore sul fatto dovuto ad errore su legge extrapenale L’errore sul fatto dovuto ad errore su legge extrapenale esclude la punibilità. L’aspetto di maggior criticità dell’errore sul fatto dovuto ad errore su legge diversa da quella penale consiste nel distinguere tale ipotesi con l’ignoranza della legge penale che non scusa, se non quando rivesta l’eccezionale carattere dell’inevitabilità. Tale questione viene risolta dalla giurisprudenza di legittimità in termini molto severi: qualsiasi norma giuridica non penale, richiamata dalla fattispecie incriminatrice, viene da questa incorporata. E quindi l’eventuale errore su di essa non scusa mai, rivelandosi di un errore sulla legge penale. L’unico margine di rilevanza dell’errore sulla legge finisce per essere legato all’inevitabilità dell’interpretazione normativa non corretta. Se l’errore inevitabile sulla legge penale scusa, allora non può essere punito chi compie un errore inevitabile sulla legge extra penale richiamata nel precetto. Errore sugli elementi differenziali tra fattispecie Ipotesi relativa al c.d. errore sugli elementi specializzanti o differenziali tra fattispecie incriminatrici. L’errore sul fatto non esclude la punibilità per un reato diverso. Si possono avere 3 situazione diverse: - Se l’agente ignora, per errore, l’esistenza di un elemento della fattispecie concreta che rende diversa e più grave l’ipotesi delittuosa, deve applicarsi l’ipotesi meno grave. (es. ingiuria contro poliziotto non qualificato: non è oltraggio a pubblico ufficiale) - Situazione relativa all’ignoranza di un elemento che rende meno grave la fattispecie - Ipotesi in cui l’agente crede che nella situazione concreta sia integrato un elemento che degrada la punibilità. (Es. tizio crede per errore che vi sia il consenso della vittima alla propria uccisione: omicidio comune o consenziente?) Secondo un primo orientamento, l’errore sull’elemento differenziale si risolverebbe sempre in un errore sulla legge penale, quindi si dovrebbe applicare art.5 c.p., escludendo rilevanza all’errore stesso: in tale esempio si tratterebbe di omicidio comune. Pare, preferibile la tesi opposta, secondo cui, pur in assenza di una specifica previsione al riguardo,

dovrebbe valere la regola dettata dal c.p. art. 59 c.4, in materia di erronea supposizione di una causa di esclusione della pena.Solo tale soluzione consente di rispettare il principio di colpevolezza, dal momento ce tiene conto dell’esigenza di punire in base ad un rimprovero del disvalore del fatto che sia proporzionato al concreto atteggiamento doloso dell’agente. Errore determinato dall’altrui inganno Se l’errore sul fatto è frutto dell’inganno di una terza persona, l’autore materiale del fatto non potrà essere punito ( art 47 cp: L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente) e risponderà del fatto commesso chi ha indotto l’agente a commetterlo (art. 48 cp: del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo). Per inganno si intende qualsiasi condotta che abbia concretamente tratto in errore l’autore materiale del reato. L’art. 48 c.p. rinvia alla disciplina di cui art. 47 c.p. nel suo insieme; quindi, qualora il soggetto ingannato abbia tenuto la condotta criminosa per essere tratto in inganno, ma gli si possa rimproverare di non aver usato tutta la diligenza necessaria, egli risponderà del fatto per colpa. Reato putativo Ai sensi dell’art. 49 c. 1 c.p., non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso lo costituisca. Ignoranza o errore sulla legge penale L’originaria formulazione dell’art. 5 c.p. prevedeva una assoluta ed invincibile presunzione di conoscenza della legge penale, in virtù della quale “nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”. Il principio valeva anche per l’errore sulla legge penale e non solo per l’ignoranza. La ragione di tanta severità è da ricercare nell’assoluta prevalenza dell’esigenza di prevenzione e difesa sociale sul rispetto del principio di colpevolezza, per cui anche se un soggetto non avesse assolutamente potuto conoscere il precetto, senza che ciò gli potesse essere rimproverato, non avrebbe comunque potuto invocare a propria scusa l’inevitabilità dell’errore o dell’ignoranza, e sarebbe stato punibile. Con il tempo questa rigida posizione è stata smussata fino ad arrivare alla sentenza n. 364/1988 in cui la Corte afferma la rilevanza costituzionale del principio di colpevolezza, muovendo da una lettura dell’art. 27 Cost. (la responsabilità penale è personale) che alla luce della finalità rieducativa della pena intende il predicato personale non solo come “per fatto proprio”, ma anche “colpevole”. Ciò non significa che si può punire solo quando è stata provata la conoscenza della legge penale ma è sufficiente, per fondare un giudizio di rimproverabilità che l’agente avesse la possibilità di conoscere la legge penale. Se tale conoscibilità è impedita, allora l’ignoranza o l’errore sulla legge escludono la colpevolezza del soggetto e non consente di punirlo. Se, l’agente ignora la norma penale, ma avrebbe potuto conoscerla allora l’ignoranza stessa è colpevole, ed egli deve essere punito (c.d. ignoranza evitabile). Criteri per valutare l’inevitabilità o meno della legge penale: - Criteri oggettivi puri: rendono impossibile la conoscenza della legge penale per tutti i consociati - Criteri misti (es. rassicurazioni sulla leicità del fatto da parte di chi è destinato a giudicare tali fatti) - Criteri soggettivi puri: prendono in considerazione le caratteristiche dell’agente....


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