Riassunto manuale di diritto penale. parte generale PDF

Title Riassunto manuale di diritto penale. parte generale
Course Diritto penale
Institution Università degli Studi di Perugia
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Manuale di diritto penale ...


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Manuale di diritto penale Parte generale 1 MANUALE DI DIRITTO PENALE Parte generale Capitolo I DIRITTO PENALE, REATO, PENA 1. Il diritto penale e egli altri settori dell’ordinamento giuridico. Il diritto penale disciplina i fatti che sono reato e le relative sanzioni. Si distingue dal diritto civile e da quello amministrativo, ma anch’essi prevedono illeciti. Il reato è punito con sanzioni consistenti in pene e misure di sicurezza. L’accertamento della sua commissione e l’inflazione della sanzione sono affidati ai giudici penali imparziali ed indipendenti. L’illecito civile è sanzionato con sanzioni di risarcimento del danno e delle restituzioni. L’ illecito amministrativo viene punito con sanzioni amministrative applicate dalla stessa P.A. Per quanti riguarda la tipologia, il reato si distingue dall’illecito civile in quanto è caratterizzato dalla specifica tipizzazione di ciascun illecito. L’illecito civile si presenta come mero illecito di lesione, caratterizzato dall’atipicità e dalla generalizzazione della sua formulazione. Meno marcate sono le differenze tra l’illecito penale e l’amministrativo. Il diritto amministrativo presenta molti illeciti, ognuno punito con sanzioni che consistono in pagamenti, prescrizioni, divieti, obblighi di prestazioni, simili nel loro contenuto a quelli previsti in sede penale sotto il profilo di alcune pene principali o pene accessorie. Dato che anche queste incidono sulla libertà e sul patrimonio, il legislatore con la lg. n. 689/1981 ha assicurato delle garanzie ricavate dalle norme previste in materia penale. Ciò ha attenuato le differenze di trattamento previste per i due tipi di illeciti. 2. La funzione del diritto penale: la tutela dei beni giuridici. La funzione del diritto penale è la tutela degli interessi umani. Si tratta di una concezione utilitaristica che ha caratterizzato per anni lo scopo del diritto penale. Elaborata tra 700 e 800 è stata arricchita dalla convinzione secondo cui il diritto penale dovrebbe comunque essere interpretato come extrema ratio di protezione giuridica. 3. La nozione di reato: criteri formali e sostanziali di definizione. Dal punto di vista formale il reato è un fatto vietato dalla legge penale la cui commissione comporta l’applicazione di una sanzione penale. Questa definizione è formale, perché non fa riferimento alla natura dei fatti assunti ad oggetto della disciplina penale, ma al modo con il quale l’ordinamento reagisce alla loro realizzazione. Poiché le pene nel codice sono elencate in una prospettiva formale non è difficile distinguere i reati dagli illeciti degl’altri settori. 4. La sanzione penale: criteri di identificazione e le funzioni della pena. Il codice vigente prevede 2 specie di sanzioni penali: le pene e le misure di sicurezza, le prime destinate ad assicurare la prevenzione generale, le seconde per recuperare gli autori di

Manuale di diritto penale Parte generale 2 reato, socialmente pericolosi attraverso la rimozione delle cause della loro pericolosità. Questo è il c.d. sistema del doppio binario. Entrambe le sanzioni sono contenute nella parte generale del codice penale, bisogna precisare che entrambe vengono applicate dal giudice penale nel quadro del processo che ha le caratteristiche garantiste del processo penale. Le pene, individuate dal legislatore fra un minimo ed un massimo in base alla gravità del reato, vengono determinate in concreto dal giudice in sede di giudizio; le misure di sicurezza, indeterminate nella durata in quanto sono destinate a protrarsi fino a quando perduri la pericolosità sociale del soggetto, vengono inflitte dal giudice di cognizione, ma la loro esecuzione viene seguita dal giudice diverso al quale competete ogni valutazione in ordine alla cessazione dei presupposti della loro applicazione. Per quanto riguarda la funzione della pena, in dottrina ci sono diverse interpretazioni: pena intesa come retribuzione morale, come retribuzione giuridica, come emenda, come intimidazione… In coerenza con la funzione del diritto penale, si è affermato che la funzione essenziale della pena deve essere individuata nelle prevenzione generale. La costituzione ha stabilito che le pene “non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” (art.27 comma 3 Cost.). Così la funzione rieducativa è entrata anche in materia di pena. Tale principio costituzionale è di fondamentale importanza, ha determinato profondi mutamenti portando alla modifica della disciplina della pena detentiva. Nonostante tale principio, non viene comunque assegnata alla pena la funzione specificatamente rieducativa. L’avere assegnato anche alle pene una funzione rieducativa dovrebbe convincere a superare la dicotomia fra pene e misure di sicurezza, con l’abrogazione di queste ultime e l’uso di pene specifiche per favorire la rieducazione.

Capitolo II EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO PENALE 1.Illuminismo e diritto penale. Il diritto penale moderno nasce con l’illuminismo, nella seconda del 700. In questo periodo sono stata enunciate molte regole che sono diventate principi cardine di oggi, nelle legislazioni di oggi.

Manuale di diritto penale Parte generale 3 quanto sostenne Cesare Beccaria nel libro Per capire il pensiero illuministico basta ricordare dei delitti e delle pene. Il diritto penale non deve realizzare in modo astratto regole morali, ma una forte protezione dei beni umani fondamentali; usato solo quando si riveli strumento necessario a tale tutela (extrema ratio di tutela). Delitti e pene devono essere individuati con chiarezza prima della commissione del fatto. La pena deve essere “retributiva”, cioè colpire l’attore del reato in misura proporzionale alla gravità del fatto commesso, la proporzionalità fra gravità e offesa cagionata dal reato e misura della pena deve riguardare sia la quantità, sia il tipo della sanzione. Nel quadro delle pene deve essere privilegiata quella carceraria, in quanto uguale per tutti. Le pene non devono essere necessariamente severe, ma inflitte in modo rapido ed ineluttabile, essa deve essere uguale per tutti; la pena di morte deve essere abolita. Questi principi hanno trovato attenzione presso le corti dell’assolutismo illuminato, ed hanno connotato parte delle codificazioni della fine del ‘700. La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1879 ha enunciato gran parte di questi principi, a completare il quadro sono intervenuti l’assemblea costituente nel 1790 ed il codice penale e la legislazione del 1791. Alcuni di questi pensieri sono rimasti costanti nel tempo e nelle legislazioni successive, presto la cultura giuridica e le legislazioni sono parzialmente mutati. Sul piano culturale, all’impostazione rigorosamente utilitaristica del pensiero illuministico si sono affiancate impostazioni che si richiamavano ad astratti criteri di giustizia. Sul terreno della legislazione, quest’impostazione, seguendo il codice napoleonico del 1810, ha caratterizzato le codificazioni liberali europee ed italiane dell’800. In questa situazione sono state introdotte fattispecie di reato prive di offesa, a struttura elastica aperte ad un’ampia discrezionalità. 2. La scuola classica Il passaggio dalla fase dell’elaborazione giuridico filosofica dell’illuminismo a quella espressa nelle legislazioni dell’800 ha trovato supporto nella scuola classica di diritto penale, affermatasi in Italia nei primi anni del’800. Tale scuola ha avuto in Francesco Carrara in suo maggior esponente, che si caratterizza da un lato per la sua continuità ai canoni garantistici dell’illuminismo, dall’altro per il ribaltamento dell’impostazione utilitaristica che aveva caratterizzato il pensiero liberale della fine del 700. Caratteristica della scuola classica è il tentativo di costruire un sistema astratto di diritto penale, indipendente dalle contingenze politiche e sociali, ancorato ai valori della ragione assoluta. Nella costruzione del sistema penale Carrara e altri ripropongono i capisaldi delle idee liberali. Le garanzie della legalità e dell’irretroattività della legge penale sono indiscutibili; il principio di tassatività delle fattispecie e di certezza del diritto trovano pieno riconoscimento. Nel momento in cui si costituisce il reato come ente giuridico il carattere astratto del diritto penale viene enfatizzato. Il rapporto di proporzione che deve esserci tra reato e sanzione viene impostato sul solo terreno della retribuzione giuridico-morale. Questa impostazione di parte generale trova riscontro nella costituzione dei singoli reati, in cui Carrara enuncia il suo modello astratto di un sistema di reati, basato su canoni assoluti di razionalità. In un solo punto Carrara ha un cedimento: con riferimento ai delitti di c.d. lesa maestà.

Manuale di diritto penale Parte generale 4 il perfezionamento degli strumenti di analisi Infine, vediamo un altro profilo di questa scuola, tecnica, di Carrara e Pessina. Si tratta di un approccio metodologico i cui risultati sono stati duraturi, tanto che ancora oggi in qualche misura influenzano la teoria generale del reato. L’attività della scuola classica, in particolare del Carrara, hanno influenzato l’elaborazione del codice penale Zanardelli del 1889; sebbene tale codice sia viziato da imprecisioni tecniche e altri vizi, esso ha costituito una elevata espressione legislativa del complesso di garanzie illuministico liberali ed ha significato un passo in avanti nella configurazione dei presupposti generali e della responsabilità penale. I principi di stretta legalità e di irretroattività della legge penale sono stati formulati in modo appropriato; è stata eliminata la pena di morte. Il sistema sanzionatorio si è articolato in un complesso di sanzioni diverse dal carcere. 3. La scuola positiva Con la scuola positiva si assiste ad un cambiamento radicale, nell’approccio al diritto penale. I positivisti hanno cambiato il metodo seguendo in metodo induttivo tipico della ricerca sul campo (classici metodo deduttivo). Facendo ciò si è ribaltato il focus dell’analisi: i classici si concentravano sul reato e sulla pena, mentre i positivisti hanno posto al centro della loro attenzione l’uomo delinquente e la personalità dell’autore dell’illecito. Sono mutati idea e presupposti della responsabilità penale, negavano l’esistenza del libero arbitrio, affermando che la commissione di un reato è sintomo di devianza, quindi il suo autore è un anormale che non può essere chiamato a rispondere di ciò che ha commesso, ma deve essere curato. È mutato, di conseguenza, il concetto di sanzione penale; l’idea di pena come strumento di disincentivazione del reato ha perso ogni significato, è stata sostituita da una misura di natura preventivo-speciale, che rimuove le cause della devianza. La sua durata non poteva essere predeterminata e commisurata alla gravità del reato, essa doveva essere indeterminata e destinata a durare finché fosse venuta meno la pericolosità sociale dell’autore dell’illecito. Tale scuola si è sviluppata troppo tardi perché potesse incidere sul codice penale unitario del 1889. Essa si è posta come alternativa radicale alla scuola classica ed è riuscita ad influenzare profondamente la cultura giuridico-penale italiana ed europea. Nella seconda decade del 900 si è imposta, come scuola vincente, tanto che negli anni 20 Enrico Ferri è stato incaricato dal guardasigilli Mortara di redigere un progetto preliminare di codice penale. Questo progetto di codice penale 1921 non ebbe seguito a causa delle vicende politiche italiane del periodo immediatamente successivo. 4. Tecnicismo giuridico Quando il dibattito fra le 2 scuole era al suo culmine, (prima decade 900) in Italia si cominciò a manifestare una reazione ad entrambe. Questo nuovo orientamento trovò la prima enunciazione, in una sorta di manifesto, nella prolusione dell’università di Sassari svolta da Antonio Rocco 1910. Il diritto penale, osserva Rocco, è in crisi a causa della sovrapposizione tra diritto, antropologia, psicologia, statistica, sociologia, filosofia del diritto… Entrambe le scuole che si contengono lo scenario sono pertanto inaccettabili. La scuola classica per aver preteso di creare un diritto penale assoluto, immutabile ed universale; la scuola positiva per aver affermato che il diritto penale non è altro che un capitolo della sociologia.

Manuale di diritto penale Parte generale 5 possibile in una scienza giuridica e di È questo l’indirizzo, detto tecnico-giuridico, il solo carattere penale. Compito del giurista deve essere quello d’interpretare le leggi e costituire dogmaticamente gli istituti. In questi concetti è sintetizzata la nuova impostazione metodologica, la scienza giuridica e politica criminale diventano mondi separati: la prima si deve occupare solo della realtà normativa, la seconda è esclusiva dei politici e sociologi. Si realizza così una distinzione tra studio del diritto e approfondimento della politica criminale. 5. La politica criminale durante il fascismo Il ministro Alfredo Rocco (fratello del penalista Arturo Rocco) e la commissione che ha redatto il nuovo codice penale (1925-30) hanno cercato di mettere in luce i tratti di continuità e di discontinuità della nuova legislazione rispetto alla codificazione liberale del 1889. Per la riforma del codice era necessario integrare e completare le norme del codice del 1889. La riforma consiste nell’applicazione di più provvidi principi di politica legislativa penale, in nuovi istituti, perfezionamenti tecnici. Secondo il guardasigilli il codice fascista sarebbe stata caratterizzato da dei punti di continuità con quello precedente. Comunque il dibattito su tale codice ha visto affermarsi, nel dopoguerra, posizioni diverse. C’è stato chi ha sostenuto che esso sarebbe stato segnato dal nuovo concetto di stato e dei rapporti fra le autorità. C’è stato chi ha affermato invece che il codice non appare interamente permeato dall’ideologia del regime. A parte tutto, un dato è incontrovertibile che, se pure nel codice Rocco vengono riprodotti istituti e principi fondamentali di garanzie proprie del pensiero liberale e se pure buona parte della struttura della parte speciale riflette la precedente sistemazione dei reati, numerose sono state le rotture rispetto alle regole garantistiche dei sistemi liberali. Per quanto riguarda i principi della parte generale è evidente l’inversione della tendenza nei confronti del principio di colpevolezza, attraverso la previsione di numerose ipotesi di responsabilità oggettiva. In materia di forme di manifestazione del reato, le formulazioni garantistiche del tentativo e del concorso di persone nel reato hanno ceduto il passo a norme che si prestano all’applicazione molto più discrezionali. La nuova impostazione ha svalutato il concetto di bene giuridico, caposaldo dell’impostazione giuridico-liberale. Significativa è stata la nuova configurazione delle pene. È stata ripristinata la pena di morte, ampliato l’utilizzo dell’ergastolo e tutte le altre sanzioni sono state inasprite. Il profilo di novità è stato l’affiancamento delle misure di sicurezza alle pene: indeterminate, che si applicano a chi ha commesso un reato e finalizzate alla difesa sociale ed al recupero sociale. In tal modo parte del bagaglio culturale della scuola positiva è entrato nel codice. Così abbiamo da un lato le pene inasprite e dall’altro le misure di sicurezza alle pene, in tal modo si è venuto a creare una nuova opzione denominata sistema di doppio binario. 6. La caduta del fascismo e i tentativi di riforma. Caduto il fascismo, sarebbe stato opportuno trovare una soluzione al codice Rocco, infatti nel gennaio del 1945 il guardasigilli Tupini insediò una Commissione di riforma del codice penale. La commissione non arrivò ad alcun risultato. La riforma fu ostacolata ad alcuni dei componenti delle commissione, i quali ritenevano che il codice poteva essere mantenuto trattandosi di un codice tecnicamente impeccabile.

Manuale di diritto penale Parte generale 6 che, sarebbe stato opportuno procrastinare Eletta nel 1946 l’assemblea costituente, si pensò le riforme dei codici, per poterli adeguare ai nuovi principi sui quali sarebbe stato fondato lo stato. Approvata la costituzione nel 1948, per diversi anni si sono susseguiti eventi che bloccarono ogni processo di riforma del sistema penale; fino a che, negli anni 60, il mutamento della situazione politica interna favorì una faticosa opera di riforme settoriali. 7. L’impatto dei principi costituzionali sul sistema penale. L’influenza della costituzione sul sistema penale è su due piani. Da un lato su quello delle norme che prevedono principi di garanzia ed enunciando regole in materia di responsabilità e di sanzioni penali; dall’altro su quello dell’enunciazione dei diritti di libertà, pensiero, sociali…, alla luce dei quali molte norme del codice Rocco sono risultate illegittime e progressivamente annullate o modificate dalla Corte Costituzionale. Visto ciò, vediamo quali sono state le principali tendenze affermatasi, nella dottrina giuridica, all’inizio degli anni 70. Prima tendenza, mutò il modo di vedere il ruolo del giurista. Al metodo tecnico-giuridico, dominante, si affiancò la concezione di alcuni giuristi di doversi riappropriare del ruolo di politici del diritto. Ciò sfociò in una analisi critica dei contenuti della legislazione vigente e consenti di affiancare la prospettiva della politica criminale a quella della dogmatica giuridica e dell’esegesi. Sul piano pratico, una schiera di giovani magistrati ha iniziato un opera di adeguamento interpretativo della legge penale ordinaria ai dettami costituzionali. Seconda tendenza, nella costruzione della teoria del reato e nel dibattito di politica criminale si sono affermate nuove linee di tendenza. Da un lato si è tornati a concepire la funzione di diritto penale sul terreno della tutela degli interessi ed a rivalutare il concetto di bene giuridico sia come criterio dogmatico di classificazione dei reati, sia come strumento di politica criminale. Dall’altro lato si sono assunti i valori costituzionali come punto di riferimento per la costituzione di un nuovo sistema di reati. Un cenno merita il tema del sistema sanzionatorio. La costituzione, stabilendo che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, ha posto le premesse per la trasformazione della disciplina della sanzione penale. Su questo terreno si è sviluppata un intensa azione dottrinale, alla quale ha fatto riscontro una attività di riforma legislativa che ha finito per rendere incerta la previsione della pena che sarebbe stata irrogata, co danni sul terreno della sanzione penale e sulla sua efficacia preventivo generale del sistema penale. 8. L’evoluzione del diritto penale in epoca repubblicana: l’efficacia del diritto vivente, riforme effettuate e riforme mancate. Dal dopoguerra ad oggi la riforma del codice penale non è mai stata realizzata. Il testo originario del 1930 ha subito abrogazioni e modificazioni di norme ed istituti, tali e tante da renderlo in larga misura irriconoscibile e rispettoso dei principi costituzionali. Già prima del 1945 il legislatore era intervenuto per modificare alcuni tratti del codice Rocco. Dopo il 1948, il primo intervento riformatore importante si ebbe con la legge 4/marzo/1958 n.127 che ha modificato la disciplina della responsabilità penale per i reati commessi col mezzo della stampa, eliminando la responsabilità oggettiva prevista nel codice Rocco. Con la legge n. 191 del 24/3/1962 e la n.1634 del 25/11/1962 sono stati modificati gl’ istituti della sospensione condizionale della pena e della liberazione condizionale in una prospettiva di maggior apertura verso la funzione preventivo-speciale.

Manuale di diritto penale Parte generale Con due leggi, una degl’anni 60 e l’altra anni 70,7e poi con la legge n.689/1981 e la legge-delega n. 205/1999 il legislatore ha affrontato il tema delle depenalizzazione dei reati bagatellari. Secondo la dottrina, tali leggi sono lontane dall’aver raggiunto l’obiettivo di uno sfoltimento significativo dei reati che appesantiscono il sistema penale. Il primo intervento di riforma della parte generale, di una certa importanza si è avuto con il d.l. n. 99 del 11/04/74 convertito nella legge n.220 del 1974. Esso ha esteso la possibilità del giudizio di comparazione a tutte le circostanzi aggravanti e attenuanti, ha introdotto il cum...


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