Riassunto Manuale di Procedura penale - Tonini PDF

Title Riassunto Manuale di Procedura penale - Tonini
Course Procedura Penale
Institution Sapienza - Università di Roma
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EVOLUZIONE STORICA DEL PROCESSO PENALE Capitolo 1 I SISTEMI PROCESSUALI 1. Diritto penale e diritto processuale penale La legge penale definisce i “tipi di fatto” che costituiscono reato e le sanzioni previste per coloro che commettono il fatto. La legge processuale penale regola il procedimento mediante il quale si accerta se è stato commesso un fatto di reato, se l’imputato ne è l’autore e, in caso positivo, quale pena debba essergli applicata. Una volta che è stato commesso un reato, occorre accertare le modalità del fatto, scoprirne i responsabili e applicare le sanzioni. Questo compito, in una società ordinata, spetta allo Stato in base al diritto: non si può lasciare che i cittadini, le persone offese o i loro famigliari si facciano giustizia da soli. Il diritto processuale penale è il complesso delle norme di legge che disciplinano le attività dirette all’attuazione del diritto penale nel caso concreto. In questo senso comunemente si afferma che il diritto processuale penale ha una funzione strumentale rispetto al diritto penale sostanziale: - Mentre il diritto penale sostanziale vieta determinati fatti mediante la minaccia di una pena e i suoi precetti si rivolgono a tutti i cittadini, - il diritto processuale penale regola l’accertamento di una responsabilità penale e, quindi, prescrive i comportamenti processuali da tenere. Occorre aggiungere che la legge penale sostanziale ha la finalità di regolare le azioni delle persone e non di accertarle: l’accertamento dei fatti spetta al processo. Le finalità della legge processuale penale sono: Regolare l’attività del giudice e delle parti; Predisporre strumenti logici mediante i quali il giudice, col contributo dialettico delle parti, accerta i fatti di reato e la personalità di coloro che li hanno commessi. Le funzioni del processo penale sono: Tutelare la società contro la delinquenza; Difendere l’accusato dal pericolo di condanna ingiusta. Le modalità di svolgimento del processo penale devono essere regolate dalla legge (riserva di legge ex art.111 Cost). Il diritto processuale penale è il complesso delle norme di legge che disciplinano le attività dirette all’attuazione del diritto penale nel caso concreto. Il diritto processuale ha quindi una funzione strumentale rispetto al diritto penale sostanziale. 2. Il sistema inquisitorio E’ un modello processuale che si basa sul principio di autorità secondo cui la verità è meglio accertata quando il potere è dato al soggetto inquirente. In lui si cumulano tutte le funzioni processuali (giudice, accusatore e difensore dell’imputato) e a lui devono essere concessi pieni poteri in ordine sia all’iniziativa del processo, sia alla formazione della prova. In definitiva si crede al “cumulo” delle funzioni processuali in un unico organo senza riconoscere nessun potere alle parti (offeso e imputato sono meri “oggetti” del giudizio).

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Caratteristiche: - Iniziativa d’ufficio: l’iniziativa del processo penale spetta al giudice che non deve essere ostacolato dalla inattività delle parti. - Iniziativa probatoria d’ufficio: la ricerca delle prove spetta solo al giudice perché egli ha più poteri e meglio può conoscere il vero e il giusto. - Segreto: il giudice ricerca la verità senza usare la contrapposizione dialettica tra le parti. Assume le deposizioni in segreto. - Scrittura: delle deposizioni raccolte dall’inquisitore è redatto un verbale che riporta l’interpretazione che l’inquisitore dà alle frasi pronunciate. - Nessun limite all’ammissibilità delle prove: ciò che conta è solo il risultato da raggiungere, cioè la verità e non il metodo con cui la si persegue. Ogni modalità di ricerca è permessa, anche la tortura dell’imputato. - Presunzione di reità: in prensenza di indizi di colpevolezza deve essere l’imputato a dimostrare la sua innocenza mediante prove, se fallisce in tale compito sarà condannato. - Carcerazione preventiva: poiché l’imputato è presunto colpevole, in mancanza di prove di innocenza può essere sottoposto a custodia preventiva in carcere che costituisce l’anticipazione della sanzione irrogata a seguito della decisione. - Molteplicità delle impugnazioni: è permesso alle parti di presentare impugnazione sulla quale deve decidere un giudice superiore che è dotato di medesimi poteri inquisitori che sono concessi al primo giudice. 3. Il sistema accusatorio E’ un modello contrapposto a quello inquisitorio e si basa sul principio dialettico, infatti la verità si può accertare tanto meglio quanto più le funzioni sono ripartite tra i soggetti che hanno interessi antagonisti. Al giudice, indipendente e imparziale, spetta di decidere sulla base di prove ricercate dall’accusa e dalla difesa. La scelta operata dal giudice tra le diverse ricostruzioni del fatto storico è stimolata dalla dialettica che si svolge tra soggetti spinti da interessi contrapposti. Il sistema delineato si basa sulla “separazione delle funzioni processuali”. Caratteristiche: - Iniziativa di parte: il giudice non può procedere d’ufficio nel determinare l’oggetto della controversia, infatti tale iniziativa spetta soltanto alle parti. Il potere di azione (di chiedere una decisione al giudice) è stato attribuito ad un organo pubblico: il PM. - Iniziativa probatoria di parte: colui che accusa ha l’onere di ricercare le prove e di convincere il giudice della reità dell’imputato mentre la difesa deve ricercare le prove per convincere il giudice che l’imputato non è colpevole. Il giudice deve soltanto decidere se ammettere o meno il mezzo di prova che viene richiesto. L’istituto cardine di questo sistema è l’ “esame incrociato” nel quale sono distribuiti in modo dettagliato i poteri di iniziativa spettanti alle parti ed i poteri di controllo attribuiti dal giudice. - Contraddittorio: tale principio assicura che, prima della decisione, il giudice permetta alla parte interessata di sostenere le proprie ragioni, in materia probatoria. Quanto maggiore è il contraddittorio tanto meglio potrà essere accertata la verità. - Oralità: permette di valutare in modo pieno la credibilità e l’attendibilità di un testimone o di un altro dichiarante. - Limiti di ammissibilità delle prove: è importante il metodo attraverso il quale si giunge a formare una prova e soltanto se questo è rispettato la prova può essere attendibile e utile allo scopo.

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Presunzione di innocenza: fino a che il giudice non ha accertato la reità mediante un processo regolato dalla legge e rispettoso del diritto di difesa, l’imputato è presunto innocente. Il giudice può condannare l’imputato solo quando l’accusa ha provato la reità “al di fuori di ogni ragionevole dubbio”. Limiti alla custodia cautelare: se l’imputato è presunto innocente fino alla condanna definitiva, non può essere trattato come un colpevole e la sanzione penale non può essere anticipata in via provvisoria. Può essere applicata solo una misura cautelare se ed in quanto vi siano prove che dimostrino che in concreto esistono esigenze cautelari. Limiti alle impugnazioni: le impugnazioni hanno lo scopo di controllare se in primo grado sono stati rispettati i diritti delle parti e il diritto alla prova; ove si accerti una violazione, il dibattimento deve essere svolto nuovamente davanti ad un altro giudice.

4. Il sistema misto Nel corso della storia si è voluto combinare le caratteristiche dei due sistemi al fine di cumularne i vantaggi. Ciò è avvenuto nel 1808, in Francia, con l’entrata in vigore del Code d’instruction criminelle che ha accolto il “sistema processuale misto”: - La fase anteriore al dibattimento (istruzione) era prevalentemente inquisitoria ma era temperata in aspetti fondamentali da istituti del sistema accusatorio. - La fase del dibattimento era in prevalenza accusatoria, salvo alcuni temperamenti in senso inquisitorio. Il sistema misto era caratterizzato dalla “separazione” tra le funzioni dell’accusa e del giudice. La fase della raccolta delle prove (istruttoria) era segreta ed era svolta dal giudice istruttore, separato dal potere esecutivo (PM), che aveva anche poteri coercitivi sulla libertà delle persone a differenza del PM a cui non era attribuito nessun potere coercitivo. Non era una inquisizione tipica dato che vi erano dei temperamenti: - l’istruzione iniziava dopo che il PM aveva fatto formale richiesta al giudice istruttore - essa terminava dopo che il PM aveva chiesto il rinvio a giudizio o il proscioglimento - il giudice non poteva rifiutarsi di compiere istruzione - era garantito all’imputato il controllo giurisdizionale sulla richiesta di rinvio a giudizio La fase del dibattimento era in prevalenza accusatoria ma comunque temperata da questi principi: le domande ai testimoni erano rivolte dal presidente (giudice togato)

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gli atti compiuti prima del dibattimento potevano essere letti e su di essi la giuria popolare poteva fondare la sua decisione Tale modello fu esportato in tutta Europa e si caratterizzò per l’istruzione che era una “assunzione della prova” e il dibattimento costituiva una “critica” ed un “controllo” sulla medesima. Dopo il 1815 con il ritorno dei sovrani assoluti fu ripristinato il sistema inquisitorio ma con fatica il movimento liberale riuscì ad ottenere che fosse accolto il sistema misto. Attualmente la maggior parte degli Stati europei adottano sistemi misti riferibili all’originario modello francese. In Italia il sistema misto è stato accolto con il cpp del 1865 in aderenza al modello napoleonico. Successivamente, del sistema misto fu attuata una versione prevalentemente accusatori con il codice del 1913 ed una versione in prevalenza inquisitoria con il codice del 1930.

Capitolo 2 DALLA COSTITUZIONE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE 1.I principi del processo penale nella Costituzione del 1948 Lo Statuto albertino trascurava quasi completamente i principi attinenti al processo penale. A causa del tempo limitato a loro disposizione, i costituenti hanno posto solo le garanzie fondamentali. Nella Costituzione si esprimono i differenti orientamenti ideologici che hanno contribuito ad elaborare la Carta fondamentale. All’orientamento liberale si devono le norme costituzionali che introducono la separazione dei poteri dello Stato con particolare enfasi a garanzia dell’ordine giudiziario, in particolare quelle relative alla magistratura. Al medesimo orientamento si possono ricondurre quelle disposizioni che stabiliscono la separazione delle funzioni nel processo penale: - il diritto di difesa proclamato come “inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” (art.24 c.2) - l’azione penale spettante al PM (art.112) - il principio del “giudice naturale” precostituito per legge (art.25) All’orientamento personalistico si ricollegano le norme che riconoscono i diritti inviolabili della persona umana (art.2). In particolare le garanzie di riserva di legge e giurisdizione vengono precisate in singoli articoli:

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libertà personale (art.13) libertà di domicilio (art.14) libertà di corrispondenza (art.15) libertà di circolazione (art.16) presunzione di innocenza (art.27) con formulazione non limpida, che voleva salvare la legittimità della custodia cautelare applicabile in pendenza del processo penale (art.13 c.2)

L’orientamento solidaristico trova la sua consacrazione negli art.2 e 3 della Costituzione. A tale orientamento sono riconducibili tutte le norme che tendono a rimuovere gli ostacoli di carattere economico che impediscono l’eguaglianza sostanziale: - art.24 c. 3 “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione” - art.24 c.4 “la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari” - art.112 pone come obbligatoria l’azione penale per garantire che l’iniziativa del processo prescinda dalle condizioni economiche svantaggiate della persona offesa dal reato. - Art.102 c.3, in materia di obblighi imposti al testimone, al denunciante ed al cittadino chiamato a svolgere la funzione di giudice popolare “ la legge regola i casi e le forme di partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della Giustizia. 2.Dalla legge-delega al codice di procedura penale Con la legge-delega n.81 del 1987 il Parlamento Italiano ha precisato i criteri direttivi che il Governo doveva seguire nell’elaborare il CPP. I criteri sono riconducibili a tre direttive fondamentali: 1. attuazione dei principi della Costituzione, 2. adeguamento delle norme processuali alle Convenzioni Internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona 3. attuare i caratteri del “sistema accusatorio” secondo i 105 principi direttivi enunciati nella legge-delega. E’ stato quindi accolto un sistema accusatorio non “puro” ma attenuato dai principi direttivi contenuti nella legge-delega del Parlamento. Il 22 Settembre 1988 il Governo ha approvato il testo del nuovo codice, entrato in vigore il 24 Ottobre 989. 3.Le linee generali del Processo Penale del 1988 In Italia si è passati da un sistema misto prevalentemente inquisitorio  ad un sistema accusatorio. attraverso questi principi si concretizza un sistema di garanzie della prova per gli individui. I principi che reggono la formazione della garanzia sono: contraddittorio → cioè le parti si contrappongono nella formazione delle prove davanti al giudice imparziale (è uno scontro dialettico), oralità → cioè le prove si formano oralmente al contraddittorio, immediatezza → cioè dovrà giudicare il giudice che ha assistito alla formazione della prova (dibattimento). Il nuovo processo penale è fondato su tre principi fondamentali: 1. Principio della separazione delle funzioni : Svolge un ruolo di garanzia, esso impone che il giudice abbia soltanto il compito di dirigere l’assunzione delle prove e di decidere senza cumulare in sé il potere ulteriore di svolgere le indagini. Stabilisce inoltre che il PM si limiti a ricercare le prove senza il potere di assumerle.

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In tal modo viene assicurata una maggiore dialettica tra accusa e difesa sotto il controllo del giudice. Il giudice è imparziale poiché il suo compito non è quello di indagare ma di decidere sulla base delle richieste formulate dalle parti. In questo sistema processuale: imputato e pubblico ministero: hanno funzioni di ricerca della prova, mentre il giudice: non può cercare prove ma ha solo funzioni di regolamento delle parti (quindi è diverso da un giudice istruttore). La separazione delle funzioni indica: che ogni organo ha proprie funzioni e non cumula funzioni di altri soggetti.

2. Principio della netta ripartizione in fasi :

La ripartizione in fasi indica: che all’interno di ogni fase si muovono soggetti e parti diverse; ripartizione in fasi vuol dire che il processo penale ordinario si snoda in tre fasi - indagine preliminare: serve a svolgere indagini. - udienza preliminare: (fase intermedia) rappresenta un’ulteriore momento di garanzia in cui il giudice controlla l’attività svolta dal pubblico ministero. - dibattimento: dibattimento indica il momento in cui si forma la prova. Fasi e gradi del procedimento e del processo possono essere schematizzati così:

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In primo luogo si vuole che la prova utilizzabile nella decisione in dibattimento sia quella che viene assunta nel pieno contraddittorio tra le parti, cioè davanti al giudice ed alla presenza del PM e del difensore dell’imputato. Pertanto, come regola, la prova assunta prima del dibattimento è inutilizzabile. - In secondo luogo si vuole tutelare il diritto dell’imputato a che un giudice controlli la necessità di un rinvio a giudizio e, quindi, la fondatezza dell’accusa formulata dal PM. Infatti il rinvio a giudizio è una sofferenza per l’imputato innocente ed è per lui fonte di spese processuali; quindi è un danno da evitare. A tal fine è predisposta una udienza preliminare nella quale il giudice esamina gli atti raccolti dal PM e decide se: - rinviare a dibattimento l’imputato o - pronunciare una sentenza di non luogo a procedere. Le indagini preliminari : Il PM svolge le funzioni investigative che consistono nella ricerca di elementi di prova e nella identificazione del colpevole. Può disporre perquisizioni, sequestri e accertamenti tecnici ed ha il potere di ordinare il fermo (le altre misure coercitive devono essere concesse dal giudice su richiesta del PM) di un soggetto gravemente indiziato quando vi è pericolo di fuga. In questa fase le funzioni di garanzia sono svolte dal “giudice per le indagini preliminari” (GIP). Il PM, in questa fase, non ha il potere di assumere prove direttamente utilizzabili per la decisione finale. Se occorre assumere subito prove non rinviabili al dibattimento, il PM o l’indagato possono farne domanda al giudice. Se il giudice accoglie la domanda le prove sono assunte dinanzi a lui in una udienza chiamata “incidente probatorio” e potranno essere usate anche ai fini della decisione (es. testimonianza di un soggetto sottoposto a minaccia o in gravi condizioni di salute) La richiesta di archiviazione: Quando sono concluse le indagini il PM deve scegliere entro un termine prefissato se chiedere al GIP il rinvio a giudizio o l’archiviazione. Il PM chiede l’archiviazione al giudice quando la notizia di reato è infondata. Il PM deve valutare se “tutti gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio (art.125 disp. Att.) Se non li ritiene idonei, deve chiedere l’archiviazione al GIP che se accoglie la richiesta del PM, dispone l’archiviazione. Quando invece il GIP non accoglie la richiesta di archiviazione del PM deve svolgersi una udienza in camera di consiglio alla quale possono partecipare il PM e i difensori della persona offesa e dell’indagato. Il giudice svolge una profonda funzione di controllo e all’esito della quale può (art.409 cpp): - Se ritiene la notizia infondata dispone l’archiviazione - Se ritiene necessarie ulteriori indagini le indica al PM fissando il termine per il compimento delle stesse - Se ritiene che gli elementi raccolti sono già idonei a sostenere la causa in giudizio, ordina al PM di formulare l’imputazione e fissa la data per l’udienza preliminare (cd. imputazione coatta) La richiesta di rinvio a giudizio: Quando il PM, finite le indagini, intende chiedere il rinvio a giudizio, è obbligato a depositare il fascicolo e notificare all’indagato e al suo difensore un “avviso di conclusione delle indagini” (art.415 bis cpp). Tale atto contiene la descrizione del reato addebitato e l’invito all’indagato ad esercitare determinati diritti.

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Quindi il PM presenta la richiesta di rinvio a giudizio e formula l’imputazione. L’udienza preliminare: Il giudice fissa la data dell’udienza preliminare che si svolge in contraddittorio (senza pubblico). Il giudice (GIP) deve verificare se sussistono elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio: - Se tali elementi non sussistono, il giudice pronuncia una sentenza di “non luogo a procedere” - Se esistono elementi idonei a sostenere l’accusa in dibattimento, il giudice emana il decreto che dispone il giudizio e suddivide l’originario fascicolo delle indagini in due fascicoli: Primo fascicolo “per il dibattimento” contiene i verbali degli atti assunti in contraddittorio (es.nell’incidente probatorio) ed i verbali degli atti non ripetibili assunti dal PM e dalla polizia giudiziaria, che possono essere letti in dibattimento ed usati per la decisione. Secondo fascicolo “del PM” sono ricompresi i verbali degli atti assunti dal PM, dalla polizia giudiziaria e dal difensore. Questo fascicolo è conosciuto solo dalle parti e non dal giudice e gli atti in esso contenuti non sono usati per la decisione Il dibattimento: il contraddittorio è attuato tramite l’istituto dell’”esame incrociato”. Le domande sono poste direttamente dal PM e dai difensori e il Presidente del collegio giudicante ha il potere di ammetterle o meno. Il Presidente può intervenire per assicurare “la lealtà dell’esame e della correttezza delle contestazioni”; può lui stesso rivolgere domande e indicare “temi di prova nuovi o più ampi” che siano utili alla completezza dell’esame. Quando è terminata l’assunzione delle prove richieste dalle parti, il giudice può ordinare anche d’ufficio che siano assunti nuovi mezzi di prova.
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