appunti procedura penale PDF

Title appunti procedura penale
Course Diritto processuale penale
Institution Università degli Studi di Milano
Pages 2
File Size 65.7 KB
File Type PDF
Total Downloads 5
Total Views 136

Summary

appunti procedura penale 2021 2022 prese da slide del prof camaldo...


Description

ATTI GARANTITI 1. Atti non garantiti —> il loro compimento non implica garanzie difensive in favore dell’indagato. Non interferiscono con un diritto fondamentale e la loro documentazione, di regola, non è utilizzabile come prova in dibattimento. 2. Atti garantiti —> implicano garanzie difensive strumentali a procurare l’assistenza del difensore al compimento dell’atto. Interferiscono con un diritto fondamentale e possono essere impiegati come prova in dibattimento. • Atti garantiti compiuti dal PM: – Prelievo coattivo di campioni biologici da persona vivente (art. 359 bis) – Accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360) – Interrogatorio, ispezione, individuazione di persone o confronto a cui deve partecipare l’indagato (art. 364) – Perquisizione e sequestro (art. 365) • Atti garantiti compiuti dalla p.g.: – Sommarie informazioni dalla persona indagata (art. 350) – Perquisizione (art. 352) – Apertura immediata della corrispondenza autorizzata dal PM (art. 353) – Accertamenti urgenti e sequestro (art. 354) Per tutti questi atti, la garanzia difensiva si articola in una pluralità di diritti in favore dell’indagato e del suo difensore. • L’indagato è comunque avvisato, a pena di nullità, del diritto di essere assistito dal difensore, nominato di fiducia o designato d’ufficio, durante l’atto. INFORMAZIONE DI GARANZIA Art. 369 c.p.p.: “Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia”. Presupposto dell’invio = compimento del primo atto garantito.  esigenza di contemperare due interessi contrapposti: il diritto dell’indagato di essere informato nel più breve tempo possibile circa l’esistenza del procedimento e l’esigenza di evitare un troppo precoce suo disvelamento a tutela delle indagini. INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI DIFESA Art. 369 bis : unitamente all’informazione di garanzia, all’indagato va inviata l’informazione sul diritto di difesa, a pena di nullità degli atti successivi,• Nella prassi, di regola, l’informazione sul diritto di difesa è incorporata nello stesso documento contente l’informazione di garanzia. Contenuto, oltre alla comunicazione della nomina del difensore d’ufficio: a) Informazione dell’obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con indicazione delle facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge all’indagato. b) Nominativo del difensore d’ufficio, suo indirizzo e recapito telefonico. c) Indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l’avvertimento che, in mancanza, l’indagato sarà assistito da quello nominato d’ufficio. d) Indicazione dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio, ove non sussistano le condizioni di cui alla lettera e) e l’avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata. d bis) Informazione del diritto all’interprete ad alla traduzione di atti fondamentali. e) Indicazione delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. DIRITTO AL PREAVVISO Art. 364 c.p.p.: atti garantiti con diritto al preavviso interrogatorio, ispezione, individuazione di persone o confronto a cui deve

partecipare l’indagato  il PM deve previamente informare l’indagato e il suo difensore, al fine di assicurare loro le condizioni per preparare le difesa.il PM notifica all’indagato l’invito a presentarsi (art. 375 c.p.p.) almeno 3 giorni prima di quello fissato per l’atto, salva l’abbreviazione se sussistono ragioni di urgenza, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire - Il difensore della persona indagata deve essere avvisato almeno 24 ore prima del compimento dell’atto. • Il contenuto è modellato in funzione dell’atto per cui è inviato. • In generale, l’invito contiene, oltre ai dati identificativi dell’indagato, luogo, data, ora della comparizione e autorità davanti alla quale presentarsi; l’avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza legittimo impedimento, si può disporre l’accompagnamento coattivo. • Se si deve procedere a interrogatorio, il contenuto dell’avviso è arricchito dalla “sommaria enunciazione del fatto” = parziale contestazione dell’accusa, non estesa alla qualificazione giuridica del fatto. DEROGHE Nei casi di assoluta urgenza, “quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l’assicurazione delle fonti di prova”, il pm può procedere agli atti garantiti con diritto al preavviso “anche prima del termine fissato, dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L’avviso può essere omesso quando si proceda a ispezione, se “vi è il fondato motivo di ritenere che le tracce o gli effetti materiali del reato possano essere alterati” (art. 364 c. 5). • Nei casi di cui al comma 5, il PM deve specificamente indicare i motivi della deroga e le modalità dell’avviso, a pena di nullità. • È fatta salva la facoltà del difensore di intervenire, anche quando il preavviso fosse stato omesso. ASSENZA DEL DIRITTO AL PREAVVISO: GLI ATTI A SORPRESA • Art. 365 c.p.p.: il compimento di taluni atti di indagine (perquisizioni, sequestri e apertura di corrispondenza) è incompatibile con il diritto al preavviso = atti a sorpresa. • Il difensore dell’indagato, informato al momento del compimento dell’atto, conserva il suo diritto di parteciparvi, purché sia prontamente reperibile. IL DEPOSITO DEI VERBALI Quando non è stato dato avviso del compimento dell’atto (v. ispezione urgente ex art. 364 c. 5), al difensore è immediatamente notificato l’avviso di deposito della documentazione e il termine decorre dal ricevimento della notificazione. Per gravi motivi, il pm può disporre con decreto motivato che il deposito degli atti e l’esercizio delle facoltà connesse siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività del difensore, per non oltre 30 giorni—>il provvedimento è suscettibile di opposizione da parte della difesa davanti al g.i.p., che decide con procedimento camerale ex art. 127 c.p.p....


Similar Free PDFs