Appunti procedura civile 2 PDF

Title Appunti procedura civile 2
Course Diritto Processuale Civile I
Institution Università degli Studi di Torino
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Appunti lezione...


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Dalmotto 19 Settembre 2016 Nell’ambito dei procedimenti speciali , una particolare importanza è rivestita dal procedimento per decreto ingiuntivo. Il procedimento per decreto ingiuntivo è un procedimento che in un certo senso inverte i termini della questione rispetto al giudizio ordinario, cioè vi è stato insegnato che colui il quale intende ottenere la tutela di un proprio diritto deve farsi parte diligente, dare impulso al procedimento andando dinnanzi ad un giudice, spingendo in avanti le cose fino a che intervenga una sentenza che dia a lui soddisfazione e consenta di munirsi di un titolo esecutivo che in difetto di spontaneo adempimento dell’altra parte gli permetta di soddisfarsi propriamente. Nel procedimento per decreto ingiuntivo questo schema è almeno in parte invertito. Naturalmente occorre che la parte che intende ottenere una tutela del proprio diritto dia impulso iniziale al procedimento ma nel procedimento per decreto ingiuntivo si distinguono due fasi : una necessaria dinnanzi al giudice ma semplificata, e un’altra eventuale a condizione piena. Ora, la parte attrice per iniziare ad avere un titolo è sufficiente che dia impulso per ciò che riguarda la fase semplificata. Quindi basta che dimostri una sorta di verosimiglianza del proprio diritto, dopodiché è l’altra parte che se vuole deve opporsi ed impedire così alla parte attrice la soddisfazione del proprio diritto. Ciò è possibile allorché ricorrano determinati presupposti. I presupposti sono i seguenti : la pretesa della parte attrice deve avere ad oggetto il pagamento di una somma liquida di denaro, ovvero la consegna di una cosa mobile e la parte attrice deve anche in linea di massima avere la prova scritta del proprio credito. Se ricorrono queste due condizioni, cioè l’oggetto della pretesa e il pagamento di una somma di denaro ovvero la consegna di una cosa mobile determinata e sussiste la prova scritta del credito, il creditore può ricorrere al giudice ed ottenere inaudita altera parte , cioè con un procedimento che non vede l’altra parte che si difende, un decreto ingiuntivo che notifica al debitore. Questo procedimento è molto semplice, senza contraddittorio, meramente documentale, che consente di ottenere un decreto ingiuntivo in tempi estremamente rapidi e con alta probabilità di accoglimento perché non c’è l’altra parte che si difende. A questo punto, ottenuto il decreto ingiuntivo, la palla è nelle mani del debitore, il quale può opporsi, e se si oppone si apre una fase a contraddittorio pieno, in cui tutte le difese del convenuto debitore verranno esplicate e praticamente si apre un giudizio a cognizione piena, se non si oppone il decreto ingiuntivo si consolida ed e come avere una sentenza passata in giudicato. Direte voi : ma dov’è tutto questo grande vantaggio? Alla fine si sono solo invertite le posizioni per quanto riguarda la prima fase, la fase di impulso del procedimento, il debitore farà opposizione e si aprirà il processo e alla fin fine siamo punto e a capo, ma questa è una risposta ingenua e molto scolastica, in realtà molto spesso se c’è la pretesa al pagamento di una somma liquida di denaro ovvero la consegna di una cosa determinata e se c’è la prova scritta della pretesa , nella maggior parte dei casi il diritto effettivamente sussiste e il debitore non ha ragione di opporsi, evidentemente non ha pagato o non ha riconsegnato il bene semplicemente perché non era in condizione di farlo , non aveva voglia o quant’altro, quindi molto spesso avviene che se il decreto ingiuntivo non è temerario , non è costruito su prove non veritiere o che si sanno superate da eccezioni fondate, il creditore continua il decreto ingiuntivo che spesso non viene proprio opposto, perché il debitore non ha ragioni per opporlo, se le opponesse aprirebbe un processo ordinario di cognizione all’esito del quale si troverebbe poi a dover pagare una somma capitale che gli era stata ingiunta , le spese processuali e adesso anche gli interessi di mora che sono quantificati nella misura del 7% più il tasso di sconto fatto dalla BCE, perché una recente legge ha stabilito che nella pendenza del processo gli interessi decorrono in queste percentuali. Si tratta di un meccanismo potente, quello del decreto ingiuntivo, di soddisfazione tempestiva del proprio credito e di deflazione processuale, come vedremo ancora meglio entrando nel dettaglio della disciplina. Le ragioni per cui il meccanismo del ricorso al decreto ingiuntivo è

estremamente premiale per il creditore le vedremo studiando più in dettaglio, e facendovi vedere che in molte ipotesi, il creditore anche nel caso dell’altrui opposizione può ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, quindi avere subito il titolo esecutivo, cosa che rende sostanzialmente inutile per il debitore, a meno che non abbia fondate ragioni, di opporsi. Vediamo più approfonditamente le condizioni per l’emissione di un decreto ingiuntivo . Dev’essere un decreto ingiuntivo per somme liquide di denaro o per la consegna di un bene mobile. Somme liquide : la nozione di liquidità si ricava dal codice civile, si può dire molto banalmente determinate nel loro ammontare. Ora, se in un contratto , io sono un venditore di orologi e vendo un orologio al sig X per la somma di 25K euro da pagare a rate, quella è un obbligazione di pagamento di una somma liquida di denaro, determinata nel suo preciso ammontare. Viceversa se io attraversando la strada in corso Regina vengo investito da un’automobile condotta da un mio ex studente giustamente rimasto insoddisfatto del corso di Procedura Civile, e per vendicarsi mi investe, e pertanto fa sorgere una mia obbligazione al risarcimento del danno che ho subito nelle sue varie componenti, biologico, morale e patrimoniale, quella è una somma liquida di denaro? No, non è una somma liquida di denaro perché non è determinata nel suo ammontare, ma l’ammontare del risarcimento dev’essere per forza di cose, in caso di contestazione, determinato dal giudice, e quindi non si potrà fare un decreto ingiuntivo per il risarcimento del danno da incidente automobilistico. E’ liquida solo la somma di denaro determinata nel suo ammontare o determinabile sulla base di un procedimento matematico. Se qualcuno di voi va dall’avvocato per una questione sua particolare, bisogna fare una causa, e come spesso avviene nelle relazioni tra avvocati e clienti privati, non si determina ex ante l’entità della parcella, l’avvocato poi potrà vantare un’obbligazione al pagamento di una somma liquida di denaro? Qui ragioniamo solo sul piano della nozione “pagamento di somma liquida” , può chiedere un decreto ingiuntivo? Vedremo tra poco che lo può chiedere, ma non perché vanti di per sé una somma liquida di denaro, perché non c’è un procedimento matematico privo di discrezionalità per determinare l’entità di queste parcelle, sono delle tariffe ma che non portano ad una determinazione di per sé esatta. In questo caso la legge prevede la possibilità che l’avvocato faccia il decreto ingiuntivo ma prima dovrà farsi liquidare la propria parcella dal Consiglio dell’ordine, sulla base delle tariffe attualmente in vigore, ma di per sé l’obbligazione non è liquida, perché a meno che non si sia fatto un accordo specifico, e tra l’altro l’obbligazione deve anche risultare anche da atto scritto, perché le obbligazioni di pagamento per una prestazione d’opera devono risultare per iscritto, lo dice il codice civile, in quel caso lì non abbiamo una prestazione liquida, perché non è determinata nel suo ammontare né determinabile sulla base di un procedimento matematico preciso. Altro requisito sempre per le obbligazioni di pagamento e che sia l’obbligazione di pagamento di una somma liquida, abbiamo visto a cosa facciamo riferimento e il credito sia scaduto, cioè sia esigibile. Questo non lo troviamo scritto nel codice di procedura civile, perché nell’art 633 a cui stiamo facendo riferimento troviamo solo scritto “ SU DOMANDA DI CHI E’ CREDITORE DI UNA SOMMA LIQUIDA DI DENARO” , ma il requisito di esigibilità non è specificato dal legislatore, non c’è scritto liquida ed esigibile, e allora come lo ricaviamo il requisito della esigibilità, e quindi che il credito sia esigibile, cioè non soggetto a condizione non ancora realizzata o a termine non ancora scaduto? Perché questo credito deve anche essere esigibile? Se il credito non fosse esigibile mancherebbe l’interesse ad agire, che è un presupposto processuale di ciascun tipo di azione. Se ancora non ho diritto ad avere un determinato pagamento allora perché devo andare a rompere l’anima al giudice e chiedere l’emissione del decreto ingiuntivo? Anche perché poi il debitore potrebbe fare opposizione e ottenere la revoca di quel decreto ingiuntivo, che se però non è ancora esigibile non è richiedibile per il tramite del procedimento ingiuntivo. Detto banalmente se Tizio deve restituirmi 100k euro il 31 12 2016 io dovrò aspettare il 31 12 2016 per chiedergli questi soldi tramite un decreto ingiuntivo se ho la prova, non potrò iniziare a chiederglielo adesso, perché adesso il mio diritto

non è ancora maturato quindi manca un interesse ad agire per ottenere la somma in questione. E se il creditore sa che tanto il 31 12 Tizio non potrà adempiere perché le sue condizioni patrimoniali sono tracollate, già in passato aveva avuto difficoltà a pagare rate intermedie, o non le aveva proprio pagate? Pazienza, bisognerà aspettare che il credito sia divenuto esigibile, oppure nel codice civile c’è un istituto chiamato decadenza dal beneficio del termine, se un soggetto per altri versi si è dimostrato inadempiente e ha un termine a suo favore, possiamo farlo decadere da questo beneficio quando si prevede che non potrà risultare adempiente alla scadenza di tale termine, è un istituto che si applica molto spesso nei contratti di mutuo allorché il soggetto inizia a non pagare alcune rate del mutuo stesso, viene fatto decadere dal beneficio del termine in modo tale che poi debba restituire l’intero capitale senza che si debba attendere il maturare di tutte le varie rate del mutuo. Quindi il diritto al pagamento ad una somma liquida di denaro ovvero alla consegna di una cosa mobile. Se io ho iniziato a versare 15K euro per avere il famoso Rolex e poi l’orologiaio non me lo da, teoricamente posso fargli un decreto ingiuntivo per avere la consegna di quella cosa mobile. Anche se questi non sono i casi più frequenti. Vi siete mai domandati perché in determinati contratti alcuni apparecchi mobili che servono per l’erogazione del servizio rimangono di proprietà di chi ve li dà? Es. contatore del gas, il router, il decoder di Sky ecc. sono tutti dati in comodato gratuito, perché senza quell’apparecchio dato in comodato la cui proprietà rimane del soggetto fornitore , non si può godere del servizio, per cui se non si paga il canone l’apparecchio può essere richiesto in restituzione tramite un decreto ingiuntivo, è un bene mobile determinato. E questo per quanto riguarda il diritto che si intende far valere. Poi c’è anche l’ipotesi un po’ più rara in cui si è creditori non di una somma liquida di denaro, ma di una determinata quantità di cose fungibili, barili di petrolio di un certo tipo, oppure grano di una determinata qualità. Oltre a sussistere il requisito di questo determinato tipo di diritto ( pagamento di una somma di denaro, determinata quantità di cose fungibili o consegna di una cosa mobile determinata) occorre che di tale credito si dia prova scritta. Qui dobbiamo introdurre una distinzione. Normalmente occorre la prova scritta, ma in determinate ipotesi specificamente individuate dal legislatore, la prova scritta non è neanche necessaria. Siamo nel campo del cd procedimento monitorio puro, in cui basta da parte del creditore l’allegazione del suo diritto al pagamento di una somma liquida di denaro o consegna di una cosa mobile. Cioè in determinati casi, non è neanche necessario che dia la prova scritta del mio credito, ma basta che io affermi di essere creditore. Sono i casi individuati ai punti 2 e 3 del primo comma dell’articolo 633 e in sostanza sono i crediti delle persone di giustizia, avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari, chiunque altro ha prestato la sua opera nel corso di un processo ( consulenti tecnici) , quindi crediti che sono maturati nell’ambito dello svolgimento di un processo, quindi non possono essere fatti valere che da avvocati, ausiliari del giudice, cancellieri, ufficiali giudiziari, consulenti tecnici ( punto 2), ovvero crediti che riguardano onorari o rimborsi spettanti a notai ovvero altri esercenti una libera professione o arte per la quale esiste una tariffa legalmente approvata, quindi notai ,avvocati o altri professionisti per i quali esiste una tariffa legalmente approvata. Questa è l’edizione del codice del 1940. Viceversa per quanto concerne determinati professionisti intellettuali è sempre esistita una tariffa in base alla quale se le parti non hanno determinato il compenso del professionista intellettuale inserito in un determinato regime ordinistico si fa riferimento alla tariffa e il compenso viene determinato sulla base di questa tariffa. Nel 2012 però è subentrata una legge che ha abrogato le tariffe, salvo che poi queste tariffe cacciate dalla porta sono rientrate dalla finestra, ad esempio per quello che riguarda gli avvocati non esiste più una tariffa legalmente approvata ma esistono dei criteri approvati per mezzo di un decreto ministeriale, al che si danno due opzioni interpretative : una è che non esistendo più la tariffa legalmente approvata, anzi essendo stata abrogata, non è più possibile per, facciamo il caso dell’avvocato, chiedere un decreto ingiuntivo sulla base della sua mera allegazione di aver diritto al pagamento di una determinata somma di denaro calcolata sulla base delle tariffe legali. La seconda opzione è che non esiste la tariffa, ma

esistono i criteri legalmente determinati, che sono la stessa cosa della tariffa, e allora il 3 comma art 633 continua a poter essere applicato. In linea di massima la seconda interpretazione è quella preferibile, cioè quella che attribuisce all’espressione “tariffe legalmente approvate” un significato ampio, cioè di criteri legali per la determinazione della parcella. E questa è l’interpretazione che viene normalmente recepita da dottrina e giurisprudenza. Ricapitolando o c’è la prova scritta, o c’è l’allegazione di aver svolto determinate prestazioni che sono liquidate secondo un certo automatismo dato dall’esistenza di tariffe legali. I professionisti che vogliono avvalersi dello schema del decreto ingiuntivo sulla base della mera allegazione di aver svolto determinate attività per le quali esiste una tariffa legalmente approvata, in concreto per ottenere il decreto ingiuntivo devono allegare al loro ricorso per decreto ingiuntivo l’approvazione della parcella da parte dell’ordine competente ( se si tratta di avvocati dovranno chiedere al consiglio dell’ordine di liquidargli la parcella) . E qui c’è una cosa che spiazza abbastanza chi si avvicina per la prima volta alle problematiche di questa disciplina. Molti dicono : ma allora una prova scritta c’è! ( la parcella liquidata dall’ordine) . ERRORE : in realtà il decreto ingiuntivo è fondato sulla mera allegazione del professionista di aver compiuto determinate attività, cioè io posso dire “ per il signor tizio io ho studiato le questioni che mi sono state sottoposte , ho introdotto il giudizio dinnanzi al giudice, ho svolto tutta la fase di trattazione e di assunzione delle prove, ho scritto le comparse conclusionali e svolto dinnanzi al giudice tutta la fase decisoria per una causa del valore di un milione di euro, e quindi ho diritto sulla base dei parametri previsti dal decreto 55/2014 a questa somma”. Vado al consiglio dell’ordine, mi faccio liquidare la somma di cui io dico di aver diritto, magari il consiglio me la riduce un pochino, ma comunque alla fine ho un pezzo di carta con la liquidazione da parte del consiglio dell’ordine. E’ una prova scritta della mia pretesa a essere pagato? L’avvocato chiedeva che per quella causa da un milione di euro gli fossero pagati 60k euro di parcella, poi magari il consiglio dell’ordine gliene liquida 25k. Chi ci dice che abbia fatto veramente quel processo? Quello lo dice l’avvocato che va dinnanzi al consiglio dell’ordine a farsi liquidare la parcella, ma il consiglio dell’ordine non è un organo giurisdizionale che accerta che le prestazioni che sono state dichiarate siano state effettivamente svolte. E’ un caso un po’ limite, ma potrebbe anche darsi che quel professionista che dice di aver svolto quelle attività che si fa liquidare dal consiglio dell’ordine non le abbia svolte, quindi la liquidazione del consiglio dell’ordine, o comunque del soggetto legittimato a determinare la parcella, è una liquidazione che in realtà è un’applicazione di tabelle di legge, un calcolo matematico assistito da elementi di discrezionalità ma che non dà la prova dell’esistenza di un determinato diritto, quindi è corretto dire che questo caso è monitorio puro, perché si fonda sulla semplice affermazione del professionista di aver svolto un’attività che dev’essere retribuita, senza che ci sia alcuna prova scritta. La liquidazione del consiglio dell’ordine, della parcella, non è una prova scritta, ma è un semplice parere di congruità che quello che io affermo che mi deve essere pagato è un qualcosa di correttamente calcolato, ma non è detto che sia stato svolto. Quindi da un lato abbiamo la grande maggioranza dei casi in cui per ottenere un decreto ingiuntivo devo dare la prova scritta del credito, dall’altro lato, per pochi casi , possiamo dire i professionisti intellettuali per i quali esiste un ordine possono ottenere un decreto ingiuntivo sulla base semplicemente del fatto che dicono “abbiamo svolto queste prestazioni” , poi si faranno liquidare la parcella, ma la liquidazione non è una prova scritta, è un semplice visto di congruità della richiesta rispetto a ciò che si afferma di aver fatto. Inoltre cosa si intende per prova scritta? Abbiamo un piccolo gruppo di soggetti che possono ottenere decreto ingiuntivo sulla base della loro mera allegazione dei fatti, per la grande maggioranza dei casi invece occorre la prova scritta, ma quale prova scritta? Questo è un altro aspetto importante. E’ una prova scritta che ai fini di ottenere il decreto ingiuntivo può essere anche una prova scritta che di per sé non sarebbe idonea a fondare il riconoscimento del diritto nell’ambito di un normale procedimento ordinario di cognizione. Infatti è possibile ottenere un

decreto ingiuntivo sulla base anche di meri estratti delle scritture contabili debitamente vistate e autenticate. Ora, gli estratti autentici delle scritture contabili, a quanto vi ricordate, fanno piena prova, cioè sono prove che possono di per sé fondare una sentenza di condanna in un processo ordinario oppure no? La risposta non è né un si né un no netto, perché le scritture contabili fanno piena prova ma nei rapporti tra imprenditori, e perché solo nei rapporti tra imprenditori e non anche nei confronti di persone che imprenditori non sono o sono imprenditori non tenuti ad avere scritture contabili? Per un motivo molto semplice, tra imprenditori ambedue tenuti ad avere scritture contabili, evidentemente ad una posta di entrata dell’uno corrisponde una posta di uscita dell’altro. Per cui se io sono un imprenditore e affermo di avere 10k euro di credito nei confronti di un altro imprenditore, l’altro imprenditore può contrapporvi le sue scritture contabili dalle quali magari non risulta una posta passiva di 10k euro, e allora se non corrispondono le due scritture contabili non si forma la prova, perché tanto vale la mia scrittura contabile quanto vale la sua. Ovviamente se l’altro non contrappone le sue scritture contabili è perché nelle sue scritture c’è scritto o dovrebbe esserci scritto che è debitore di 10k euro. Ma se il rapporto non è tra due imprenditori, ma è tra un imprenditore ( es. mobilificio Aiazzone) e gli sposini che hanno acquistato la cucina da questo mobilificio, se io sono il mobilificio e produco le mie scritture contabili dalle quali risulta che non mi hanno pagato e che ho un credito per la cucina di 10k euro, cosa gli contrappone la coppia che ha acquistato la cucina? Nulla, non hanno le scritture contabili, allora non fa prova la scrittura contabile t...


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