Brocardi-it-Art-1-Codice di procedura civile PDF

Title Brocardi-it-Art-1-Codice di procedura civile
Author Claudia Pescatore
Course Giurisprudenza
Institution Sapienza - Università di Roma
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Summary

Articol 1 CPC con spiegazione fatta bene ...


Description

Articolo 1 Codice di procedura civile Giurisdizione dei giudici ordinari

Dispositiv

Dispositivo dell'art. 1 Codice di procedura civile

Fonti » Codice di procedura civile » LIBRO PRIMO - Disposizioni generali » Titolo I - Degli organi giudiziari (artt. 1-68) » Capo I - Del giu Sezione I - Della giurisdizione e della competenza in generale

La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giu ordinari (1) secondo le norme del presente Codice [37 c.p.c.; 2907 c.c.; 102, 103 Co (2)(3).

Note

(1) I giudici ordinari sono il Giudice di pace, il Tribunale, la Corte d'appello e la Cassazione i base a quanto sancito dall'art. 1, r.d. 30-1-1941, n. 12 (legge sull'ordinamento giudiziario), come modificato dall'art. 45, l. 21-11-1991, n. 374 e, successivamente modificato dal d.lgs. n.51/1998. In seguito a tale ultima modifica, a decorrere dal 2-6-1999, le competenze del pretore sono trasferite al tribunale ordinario che giudica in composizione monocratica [v. 50t o collegiale [v. 50bis].Si è soliti suddividere la giurisdizione civile ordinaria in quattro sottotip 1.giurisdizione di cognizione, destinata a risolvere una controversia al fine di accertare un determinata situazione giuridica. In tale ambito, il giudice è chiamato a verificare l'esistenza diritto soggettivo fatto valere dall'attore o dal ricorrente; 2.giurisdizione esecutiva, rivolta a dare attuazione ad un diritto già accertato; 3.giurisdizione cautelare, con cui l'organo giudiziario garantisce l'utilità del risultato ottenuto in sede di giurisdizione di procedimento di cognizione o esecutivo; 4.giurisdizione volontaria, dove l'intervento del giudice è richiesto fine di controllare determinate attività dei privati o la gestione di particolari interessi.

(2) E' bene precisare che accanto ai giudici ordinari speciali disposizioni di legge individuano giudici speciali e le sezioni specializzate. I primi non appartengono all'autorità giudiziaria ordinaria e si caratterizzano per essere competenti in alcune materie determinate (ad es. la materia pensionistica è devoluta alla Corte dei Conti, le controversie concernenti le acque pubbliche al Tribunale superiore delle acque pubbliche ecc.). Tuttavia, fanno eccezione i giu amministrativi (Tribunale amministrativo regionale e Consiglio di Stato) i quali, anche se non appartengono all'autorità giudiziaria ordinaria sono dotati di una competenza generale ma so in materia di interessi legittimi. In tale ambito, appare opportuno segnalare il disposto di cui all'art. 102 Cost., in base al quale non è possibile procedere all'istituzione di nuovi giudici

speciali rispetto a quelli già esistenti. Tale divieto non sussiste nel caso in cui si voglia procedere all'istituzione di sezioni specializzate che consistono in organi degli uffici giudizia ordinari che si connotano per la presenza di esperti estranei alla magistratura, dotati di particolari conoscenze. Sono tali ad esempio: i Tribunali per i minorenni, i Tribunali regionali © Brocardi.it 2003-2020 - Tutti i diritti riservati

Articolo 1 Codice di procedura

per le acque, le sezioni d'appello per i minorenni, le sezioni specializzate agrarie e la sezion dell'appello di Roma per i reclami avverso le decisioni dei commissari liquidatori di usi civici. Sul punto è necessario richiamare l'art.2 del d.l. n. 1/2012 convertito nella L.27/2012 che ha istituito il Tribunale delle Imprese in materia di impresa, destinato a sostituire le vecchie sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale e industriale ex d.lgs. 168/2003. (3) Si parla di questione di giurisdizione quando si è nell'ambito della ripartizione delle controversie tra i giudici speciali e quelli ordinari rappresenta. Diversamente, si ha una questione di competenza quando si parla della ripartizione delle controversie tra sezioni specializzate e sezioni ordinarie.

Ratio Legis

La ratio di tale norma si può individuare nella necessità di definire il concetto di giurisdizione civile, intesa quale attività esercitata dai giudici ordinari volta ad applicar le norme giuridiche nel caso concreto al fine di dirimere una controversia tra soggetti privati sorta in relazione alla violazione di un diritto soggettivo. Il giudice è chiamato a stabilire se vi sia stata o meno la lesione del diritto soggettivo e a ripristinare l'ordine violato. Inoltre, dal testo si evince la c.d. disponibilità della tutela giurisdizionale da parte di colui che intende agire in giudizio, il quale deciderà se avvalersi o meno della potestà giurisdizionale per la difesa di un proprio diritto sostanziale, di cui possa disporre. Dalla predetta norma si ricava il principio dell'unità della giurisdizione in base al quale la giurisdizione ordinaria è quella generale a cui appartengono tutte le materie non appartenenti ai giudici speciali. Si parla, infatti, di giurisdizione normale generale.

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Curia



Corte, collegio giudicante



Iuris dictio Giurisdizione



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Articolo 1 Codice di procedura

Spiegazion

Spiegazione dell'articolo 1 Codice di procedura civile Tre sono i poteri previsti dall’ordinamento giuridico dello Stato italiano: 1. Potere legislativo; 2. Potere esecutivo; 3. Potere giudiziario.

E’ a quest’ultimo di tali poteri che ci si riferisce quando si parla di giurisdizione civile la quale è regolata da tutte quelle norme volte a consentire agli organi che ne fanno parte e che la esercitano di applicare concretamente le norme giuridiche dettate dal potere legislativo e, in casi eccezionali, dal potere esecutivo.

Ovviamente, il potere giudiziario non si esplica soltanto nell’esercizio della giurisdizion civile, ma viene in rilievo tutte le volte in cui lo Stato interviene per attuare una norma giuridica violata, ciò che può anche accadere in campo penale, amministrativo, contabile e tributario (così, alla giurisdizione civile, si affiancano la giurisdizione amministrativa, la giurisdizione contabile e la giurisdizione tributaria).

Tra tali specie di giurisdizione, quella civile si distingue per avere ad oggetto la tutela diritti soggettivi, diritti che possono vantarsi non soltanto nei confronti di altre persone fisiche, intese come soggetti privati, ma anche nei confronti di società, enti e soggetti pubblici, con cui si è entrati o ci si accinge ad entrare in conflitto.

A quest’ultimo proposito va precisato che non sempre, tuttavia, l’esercizio della giurisdizione presuppone l’esistenza di un conflitto, conoscendo il nostro ordinamento anche quella che si definisce giurisdizione volontaria, la quale si caratterizza per il fatto che per mezzo di essa l’autorità giudiziaria non ha il compito di tutelare un diritto già perfetto (il c.d. diritto soggettivo), piuttosto quello di rimuovere un ostacolo all’esercizio di tale diritto (si dice che in questo caso l’autorità giudiziaria svolge una funzione integrativa).

Si ritiene molto importante sottolineare che ad ogni individuo facente parte della comunità statuale compete un diritto costituzionalmente garantito di ricorrere al giudic ordinario, avvalendosi della funzione giurisdizionale che egli esercita, e che tale tutela si rinviene all’art. 24 Cost., norma che al primo comma riconosce espressamente a tu il diritto di agire in giudizio per ottenere la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Chiaramente, la decisione di ricorrere alla tutela giurisdizionale deve sempre intende ed esser vista come esercizio di un diritto, e mai l’ordinamento potrà obbligare in alcu modo la singola persona a richiedere e fare ricorso a quella tutela.

Continuando nella lettura della norma si legge che la giurisdizione civile è esercita dai giudici ordinari, salva la possibilità di deroga da parte di specifiche disposizioni di legge. © Brocardi.it 2003-2020 - Tutti i diritti riservati

Articolo 1 Codice di procedura

Per giudici ordinari devono qui intendersi quei giudici che risultano espressamente istituiti dal nostro ordinamento giudiziario (il R.D. 30 gennaio 1941 n. 12), previsione questa che costituisce anch’essa espressione di una garanzia fondamentale di uno stato di diritto, quale indubbiamente può qualificarsi lo Stato italiano.

Un rafforzamento di questa parte della norma in esame lo si ritrova all’art. 102 Cost., quale stabilisce al suo primo comma che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, mentre al secondo comma dispone che non possono istituirsi giud straordinari o giudici speciali, salva la possibilità di istituire sezioni specializzate per determinate materie, a cui saranno anche ammessi a partecipare cittadini idonei estranei alla magistratura (ne sono un classico esempio le Sezioni specializzate agra dei Tribunali e le Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale).

Massime

Massime relative all'1 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 26149/2017 Sono devolute alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in funzione di giudic del lavoro, le controversie concernenti la legittimità delle trattenute assicurativoprevidenziali operate dal datore di lavoro su somme corrisposte al lavoratore, trattandosi di materia previdenziale alla quale è del tutto estranea la giurisdizione tributaria, mancando del tutto un atto qualificato, rientrante nelle tipologie di cui all’art 19, d.l.vo n. 546 del 1992 o ad esse assimilabili, che costituisca esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione proprio del rapporto tributari (Nella fattispecie, la S.C. ha così regolato la giurisdizione in un’ipotesi in cui il giudice del lavoro, a seguito di un’opposizione a precetto proposta dal datore di lavoro contro l'esecuzione minacciata dal lavoratore per il pagamento della differenza tra la somma lorda oggetto di un verbale conciliativo e la somma effettivamente versata al netto de ritenute fiscali e previdenziali, aveva declinato la propria giurisdizione, ritenendo la causa interamente devoluta alla giurisdizione tributaria, incluso il capo di domanda relativo alle spese di precetto).

(Cassazione civile, Sez. Unite, ordinanza n. 26149 del 3 novembre 2

Cass. civ. n. 18979/2017 L'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali ed a somme dovute alla Cassa delle ammende ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo crediti tributari.

(Cassazione civile, Sez. Unite, ordinanza n. 18979 del 31 luglio 2

Cass. civ. n. 16833/2017 © Brocardi.it 2003-2020 - Tutti i diritti riservati...


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