Procedura civile 1 (articoli) PDF

Title Procedura civile 1 (articoli)
Course Diritto processuale civile
Institution Università degli Studi di Genova
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Articoli analizzati durante lo studio della materia...


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1) Articolo 7: COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro. È competente qualunque ne sia il valore: 1. Per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 2. Per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case; 3. Per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti ad abitazione civile in materia di immissione di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità. 3 bis. Per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali. DEFINIZIONI! Giudice di pace= magistrato onorario istituito con la l.374/1991. Esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile. I giudici di pace sono selezionati tra persone che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza e abbiano superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense ovvero abbiano esercitato funzioni giudiziarie per almeno un anno, funzioni notarili, insegnamento di materie giuridiche nelle università ed infine funzioni inerenti a qualifiche dirigenziali delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. Il giudice di pace sostituisce integralmente il conciliatore ma gli sono attribuite anche le competenze del pretore.! Beni mobili=tutti i beni che, pur essendo Uniti al suolo, non formano con questo un corpo unico ! Apposizione di termini=è l’azione con cui ciascuno dei proprietari limitrofi può chiedere, quando sia certo il confine dei fondi, che siano posti o ripristinati a spese comuni i segni materiali e tangibili di tale confine che precedentemente mancavano o erano divenuti irriconoscibili. ! Osservanza di distanze= il codice civile, le leggi speciali, i regolamenti amministrativi e gli usi locali fissano le distanze minime da rispettare nella pianta di alberi e siepi, allo scopo di proteggere i vicini dalla propagazione di radici ed ombre! Detentore= soggetto che ha un rapporto di fatto con la cosa cui non corrisponde l’esercizio di poteri inerenti alla proprietà o altro diritto reale. ! Immissioni= propagazione di fumo, calore o altre cose percepibili attraverso i sensi dell’uomo L attraverso apparecchi rilevatori, provenienti da fondi vicini, che il proprietario deve sopportare qualora non eccedano la normale sopportabilità. ! Prestazioni previdenziali o assistenziali= forme di tutela relative a malattie, invalidità, inabilità, vecchiaia, sospensione del lavoro e altro, basate su un previo meccanismo contributivo ! SPIEGAZIONE ! La riforma ha aumentato la competenza per valore del giudice di pace, per le cause relative a beni mobili, da 2.582 a €5000. Entro il limite di valore indicato sono ricompresi anche i diritti su beni mobili collegati ad un diritto reale immobiliare, purché non venga in questione, neppure in via incidentale, il rapporto giuridico o di fatti con l’immobile. La giurisprudenza ha affermato che rientrano nella competenza del giudice di pace anche le controversie relative a rapporti riguardanti beni immobili, nei limiti del valore di €5000, con esclusione delle sole azioni reali immobiliari, nel,e quali la causa petendi è costituita dall’accertamento della proprietà o di altro diritto reale. ! Non vi rientra però alcuna competenza in tema di esecuzione forzata, devoluta in via esclusiva al tribunale. ! L’originario terzo comma che attribuiva al giudice di pace la competenza a decidere sulle opposizioni a sanzioni amministrative è stato abrogato dalla L. 534/1995. !

Prima della riforma del 90 queste cause erano ripartite tra conciliatore e pretore. Poi furono prima riunite e poi devolute alla competenza del pretore, e poi del giudice di pace, per eliminare così, le difficoltà che derivano dalla sottile distinzione fra i due tipi di cause. ! Il n. 3 bis del comma 3 è stato inserito dall’articolo 45 della legge 69/2009 = si tratta di un’ulteriore ipotesi di competenza per materia del giudice di pace. La l.534/1995 ha abrogato il n.4 del comma 3 con riferimento alle impugnazioni avverso alle sanzioni amministrative irrogate a chi acquista o detiene sostanze stupefacenti o psicotrope, in dose non superiore alla media giornaliera, per un uso personale. ! A seguito dell’abolizione della figura del pretore, attuata dalla riforma del giudice unico, solo il giudice di pace rimane quale ufficio giurisdizionale di primo grado oltre al tribunale. La peculiarità degli ambiti di competenza del giudice di pace rende poco prevedibili in futuro situazioni di difetto di competenza o di conflitto di competenza con il tribunale. Difatti, la norma in commento fissa nei primi due commi ipotesi di competenza mista, cioè attribuita per materia ma limitata per valore. La l 69/2009 ha introdotto la competenza in materia di interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali. ! 2) Articolo 9: COMPETENZA DEL TRIBUNALE Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l’esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile. DEFINIZIONI ! Interessi= frutti civili del denaro, rappresentanti il compenso del suo godimento. ! Danni= ogni nocumento subito da un soggetto ! Capitale= somma di denaro che produce interessi ! SPIEGAZIONE! La domanda è semole presente in ogni giudizio. Per questo motivo qualsiasi tipo di competenza deve essere determinato a partire dalla domanda. ! Ai fini della determinazione della competenza per valore si ha riguardi al valore economico della prestazione o del bene richiesti, ossia in contestazione. ! Bisogna tenere conto non solo delle risultanze dell’atto di citazione, ma anche delle precisazioni o modificazioni apportate dall’attore alla prima udienza di trattazione. ! L’eccezione del convenuto invece può costituire solo una fonte complementare degli elementi determinativi della competenza, quando quest’ultima non possa già determinarsi sulla base della sola domanda. ! Si sommano le domande proposte fino dallorigine in un unico processo e non anche quelle proposte in processi separati e poi riuniti, ovvero separatamente proposte da attori diversi contro il medesimo sofferto in processi distinti e autonomi. ! Il cumulo delle domande deve essere semplice e non alternativo o eventuale = in questi casi si ha infatti riguardo alla domanda di maggior valore. soltanto gli interessi,spese e danni maturati prima della proposizione della domanda vanno computati ai fini del valore, purché gli accessori siano richiesti nella domanda. ! Oltre che ai fini della competenza il criterio del valore ha rilievo ai fini dell’applicazione della tariffa forense. ! La norma indica il criterio generale per la determinazione, in base al valore, della competenza, stabilendo che questa vada fissata sulla base della domanda, ossia dell’oggetto della pretesa dell’attore indicati nella domanda, senza alcun riguardo alle eccezioni del convenuto ed indipendentemente dalla fondatezza della domanda. ! Il principio ora descritto si riferisce solo alla competenza per valore e non può essere esteso alla competenza per territorio, che dipende da criteri di collegamento da accertare caso per caso. ! Il criterio generale si precisa attraverso il rinvio alle disposizioni successive. ! Il secondo comma fissa il principio del cumulo, che opera in presenza della proposizione, da parte dello stesso soggetto, di più domande nello stesso processo. In tal caso il loro valore va cumulato al fine dell’accertamento della competenza. C’è da dire che la specificazione della competenza del giudice di pace attraverso vari criteri legati in gran parte alla materia e

la scomparsa della figura del pretore quale giudice di primo grado produrranno una riduzione delle ipotesi di conflitto di competenza o di incompetenza per valore. !

3) Articolo 12: cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni Il valore delle cause relative all’esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione. Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi. DEFINIZIONI! Locazione: contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa per un dato tempo d dietro corrispettivo. ! SPIEGAZIONE! La norma va intesa nel senso che ai fini della determinazione del valore della causa occorre aver riguardo a quella parte del rapporto dedotto in giudizio dalla domanda senza considerare le eccezioni sollevare dal convenuto tranne quelle che, dando luogo ad un accertamento incidentale, possono comportare la modificazione della competenza per valore. ! Va fatta qualche precisazione in ordine ad alcune azioni: nel caso di azione di risoluzione la giurisprudenza ritiene che il valore della causa va determinato sulla base della domanda solo quando tale azione costituisce la premessa della domanda di risarcimento dei danni; quando invece l’azione di risoluzione è fine a se stessa il valore della causa è quello dell’intero rapporto. Quanto all’azione di rescissione si deve aver riguardo al giusto prezzo indicato nella domanda. ! Per le cause di simulazione assoluta su deve considerare il rosso indicato nell’atto simulato; per quelle di simulazione relativa invece va considerato il valore del bene oggetto del negozio dissimulato. ! Se nel giudizio di divisione rientrano anche i debiti comuni, il loro valore deve essere computato nei limiti delle quote richieste. ! 4)Articolo 20: FORO FACOLTATIVO PER LE CAUSE RELATIVE A DIRITTI DI OBBLIGAZIONE Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi obbligazione dedotta in giudizio. DEFINIZIONI! Diritto di obbligazione (o di credito): è il diritto di pretendere da uno o più soggetti determinati un certo comportamento, in virtù di un determinato rapporto giuridico, per la soddisfazione di un interesse ritenuto meritevole di tutela dell’ordinamento giuridico. Tale prestazione può consistere in un dare, fare, non fare, o nel prestare il consenso. ! SPIEGAZIONE La norma individua due fori speciali facoltativi, i quali concorrono fra loro e con i fori generali, nel senso che l’attore ha facoltà di scelta fra essi.! Il luogo nel quale le obbligazioni contrattuali sorgono è quello di conclusione del contratto da cui derivano. ! Per le obbligazioni da atto illecito, se c’è diversità fra luogo dell’azione è quello di produzione delle anno, si ha riguardo a quest’ultimo. Se il danno si verifica in più luoghi, si fa riferimento al luogo di prima incidenza causale dell’azione nella sfera giuridica dell’attore. Peraltro, ove sia difficile l’individuazione del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, competente per la domanda di risarcimento è il giudice del luogo in cui fu commesso l’illecito. !

In tema di risarcimento di danno extracontrattuale, per lesione del diritto all’immagine conseguente alla pubblicazione di una fotografia su stampa periodica, territorialmente competente a decidere la causa a norma dell’articolo in esame è, alternativamente, il giudice del luogo ove il quotidiano è stampato e dove la notizia diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare altrui diritto (forum commissi delicti), ovvero il giudice del luogo ove il danneggiante ha la residenza o il domicilio (forum destinatae solutionis), essendo l’obbligazione da fatto illecito un debito di valore il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza. ! Il luogo in cui obbligazione deve essere adempiuta è stabilito dalla concorde volontà delle parti. In mancanza di una volontà espressa, si applicano le norme dispositive dettate dal codice civile per le singole fattispecie contrattuali e infine la norma dispositiva generale di cui all’articolo 1182 c.c. ! La competenza per territorio deve essere determinata sempre con riferimento alla domanda così come proposta al giudice, prescindendo da ogni indagine sulla fondatezza o esistenza dell’obbligazione. ! 5) Articolo 37: DIFETTO DI GIURISDIZIONE Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario di confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo. DEFINIZIONI! Difetto di giurisdizione = ricorre nei soli casi indicati dall’articolo 37, e consiste nell’impossibilità per il giudice di espletare la propria funzione giurisdizionale, in quanto devoluta dalla legge ad altri giudici, appartenenti non semplicemente ad altri uffici, ma ad altri ordini ovvero ad altri sistemi giustiziali, quale quello dei ricorsi amministrativi o ad altri poteri pubblici. Per la verifica della giurisdizione si deve aver riguardo agli elementi della domanda m cioè alla causa petendi e al più al petitum; quindi non ricorre difetto di giurisdizione nei casi di irregolare costituzione del giudice, collegiale o monocratico Giudici speciali= si tratta di giudici cui è attribuita una speciale competenza per materia. Sono organi giudicanti di diversa natura, con poteri esclusivi sulle controversie loro affidate, riorganizzati dalla costituzione e costituiti dai giudici amministrativi, contabili, militari e delle acque pubbliche. Non sono giudici speciali le sezioni specializzate (agrarie, minorili,etc..) dei tribunali, istituite al solo fine di distribuire i carichi di lavoro, affidandone padre ad organi più competenti sulla materia. Stato e grado = nel processo si dice stato ogni intervallo tra una fase e l’altra ovvero un periodo di sospensione o di interruzione del giudizio all’interno di una subdola fase; grado è invece ogni fase del suo svolgimento che compete al giudice adito per la prima volta o in sede di impugnazione. SPIEGAZIONE! Momento determinarne della giurisdizione è quello della proposizione della domanda, dopo il quale qualsiasi mutamenti successivo, di fatto o di diritto, è irrilevante fissandosi, così, definitivamente in tale sede. Tale effetto finale giustifica la necessità di disciplinare adeguatamente la questione sulla rilevabilità del difetto di giurisdizione. Il legislatore ha ritenuto che la questione fosse troppo importante per essere lasciata alla disponibilità delle sole parti che possono eccepirla in ogni stato e grado del giudizio, e ne ha previsto la rilevabilità anche ex officio. ! Il difetto di giurisdizione è rilevabile in ogni fase di svolgimento del giudizio, anche in. Caso di sospensione o interruzione fino al formarsi del giudicato. Il principio della rilevabilità d’ufficio va, infatti, coordinato con il sistema delle impugnazioni, operando solo qualora sulla questione di giurisdizione non vi sia stata una statuizione anteriore, nel senso che, laddove la giurisdizione sia stata, seppur implicitamente,esaminata, il giudice potrà conoscere di tale questione solo se ed in quanto la stessa sia serrata proposta come motivo di impugnazione. ! L’articolo 59 della L.69/2009 sulla falsariga dei recenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ha introdotto il principio della translatio iudicii anche in relazione all’ipotesi di difetto di giurisdizione, analogamente a quanto già previsto dallarticolo 50 nel caso di difetto di competenza. La l.69/2009 prevede infatti che il giudice civile, amministrativo, contabile, tributario o speciale, che dichiari il proprio difetto di

giurisdizione, sia tenuto ad indicare il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. Se, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria della giurisdizione, la domanda è riproposta al giudice in essa indicato, nel successivo processo le parti restano vincolare a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, ferme restando le preclusioni e le decadenze già intervenute. Il giudice dinanzi al quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio, con ordinanza, la questione di giurisdizione davanti alle sezioni unite, purché queste non si siano già pronunciate nel processo su tale questione. L’inosservanza del termine fissati per la riassunzione del giudizio comporta l’estinzione del processo, rilevabile anche d’ufficio alla prima udienza, ed impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le prove raccolte dinanzi al giudice porto di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova. ! Il secondo comma di questa norma è stato abrogato dalla L.218/1995 con la quale il difetto di giurisdizione può essere rilevato in qualunque stato e grado del. Processo soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana e cioè che abbia sollevato la eccezione nel primo scritto difensivo. È rilevato ex officio dal giudice, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se si converte su azioni reali relative ad immobili siti all’estero ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale. Prima della riforma del 1995 si poteva dire che il principio della inderogabilità della giurisdizione era solo in parte qui applicabile, valendo nel solo caso di immobili situati all’estero o nel caso di contumacia dello straniero convenuto in giudizio. Altrimenti spettava solo a costui far rilevare il difetto di giurisdizione nel caso non volesse accettare la giurisdizione italiana. ! A seguito della riformulazione dell’articolo in esame, la norma del codice di ritto è ora destinata ad operare limitatamente alle questioni in cui il difetto di giurisdizione sia sollevato dinanzi al giudice ordinario in relazione a giudici speciali o in relazione alla pubblica amministrazione. ! La norma ha lo scolo di far rispettare le previsioni dell’ordinamento sulla ripartizione delle funzioni giurisdizionali tra i vari ordini giudicanti sopravvissuti al riassetto disegnato nella carta costituzionale. Nei confronti della P.A il giudice ordinario non può intervenire quando venga esercitata una attività discrezionale, in relazione. Alla quale non si riscontra una posizione qualificabile come diritto soggettivo, bensì come interesse legittimo, che sarà tutelabile solo con ricorso amministrativi o anche giurisdizionale, ma solo davanti al giudice amministrativo. ! Nei confronti dei giudici stranieri, poi, si è finalmente raggiunta quella autentica pari dignità che consente di superare il principio ormai vetusto della assoluta preminenza del giudice nazionale. La questione sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adito costituisce una questione pregiudiziale di rito, che ai sensi dell’articolo 187.3, può costituire oggetto di separata ed anticipata pronuncia da parte del giudice. Tale pronuncia, ai sensi dell’articolo 297, avrà la forma della sentenza con L quale verrà definito il giudizio. ! Conseguentemente, questa sentenza sarà l’unico provvedimento emesso dal giudice nell’ipotesi in cui questo ritenga il proprio difetto di giurisdizione, oppure ad esso si accompagnerà la pronuncia di un’ordinanza disciplinante l’ulteriore istruzione della causa quando, invece, ritenga sussistente la propria giurisdizione. !

6) Articolo 38: INCOMPETENZA L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando Le parti costitute aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta ent...


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