Procedura Penale 1 - appunti lezioni PDF

Title Procedura Penale 1 - appunti lezioni
Author Rachele Fratesi
Course Diritto processuale penale
Institution Università degli Studi di Macerata
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PROCEDURA PENALE 16.09.2019 FUNZIONI DEL PROCESSO Che cos’è il processo penale? Meccanismo di accertamento della responsabilità penale se l’imputato ha commesso il fatto illecito, se si stabilire la punizione che si merita. La legge penale sostanziale è astratta, indicando la forbice sanzionatoria (minimo/massimo), il processo penale accerta se sia stato commesso il fatto descritto e stabilisce entro la forbice sanzionatoria la pena. Tecnicamente il processo è una sequenza di atti. Il concetto di processo non è un percorso qualsiasi, la parola evoca un ordine la linearità è data da un’ossatura essenziale che è la legge, sotto questo aspetto similare alla parola processo è RITO PENALE. Il rito evoca una dimensione formale che è l’eredità della dimensione sacrale, implica uno spazio e contesto che sono formali, diversi dalla vita quotidiana. La componente rituale è ancora presente (il luogo dell’amministrazione della giustizia: tribunale, il giudice indossa la toga nera perché nel momento in cui giudicano esplicano una funzione che supera la dimensione umana). La separatezza si traduce in un linguaggio di esperti. Il rito penale ha una funzione e una struttura. Dal punto di vista funzionale è innanzitutto un meccanismo conoscitivo perché consente di accertare se il fatto illecito descritto dalla legge sia stato commesso oppure no, a suo modo produce ulteriore informazione perché le raccoglie, valuta e ne produce quindi di nuove. Dal punto di vista strutturale è un rito cioè sequenza ordinata di atti disciplinata dalla legge e preordinata ad un fine a questa nozione si collega la nozione di procedimento “sequenza di atti, legati fra loro da criteri di logica relazione, tali per cui ogni atto legittima il successivo ed è legittimato dal precedente, mentre l’intera serie è preordinata al conseguimento di un effetto finale che scaturisce dall’ultimo atto della sequenza”. Gli atti che lo compongono sono messi in un ordine disciplinato dalla legge che ha una propria logica, ogni atto presuppone quello precedente ed è la base per il successivo, ciò vuol dire il procedimento penale è costituito da una serie di atti che nella struttura essenziale presente in ogni procedimento (atti necessari), i necessari hanno un preciso ordine inesorabile e che non può essere scissa. La serie ha un effetto finale, la decisione se un procedimento penale inizia con una notizia di reato, si deve concludere con un provvedimento penale. Struttura dialettica del processo Il processo penale è a struttura dialettica che vuol dire che c’è dialogo, discussione. La struttura dialettica del rito è ravvisabile: nella partecipazione dei destinatari degli effetti dell’atto finale alla fase preparatoria del medesimo; nella simmetrica paritià delle loro posizioni; nella mutua implicazione della loro atività; nella rilevanza delle medesime per l’autore dell’atto. La struttura dialettica del processo si basa sulla partecipazione delle parti a ciò che prepara l’atto finale cioè la sentenza. La particolarità del processo penale come quello civile risiede nel fatto che prima si discute, la sentenza non nasce mai nella mente del giudice ma è l’effetto finale di una sequenza di atti precedenti a cui i contendenti (accusa e difesa) partecipano. Quanto e come partecipano è altra questione ed è ciò che caratterizza il pro. Penale rispetto ad un altro. L’altra caratteristica: simmetrica parità delle parti, cioè non sono uguali (accusa e difesa) p.m. avvocato ma sono comunque simmetricamente pari cioè sono in posizione paritetica nel processo nessuno può avere più potere, se uno dei due ha un’opportunità anche l’altro deve averla che bilanci il tutto. Altro carattere è la mutua implicazione delle attività: all’attività dell’una corrisponde l’attività dell’altra. La struttura dialettica produce una serie di risultati probatori, conoscitivi ed argomentazioni in funzione della persuasione del giudice. Tutto questo influisce sulla struttura del processo p.m. difensore e giudice (triatica). 1

Il processo penale è un ingranaggio conoscitivo dal punto di vista funzionale e ciò comporta due passaggi differenti: giudizio storico, giudizio tecnico-giuridico. Il processo penale ha anche una struttura che comporta atti implicanti l’esercizio di potere in capo agli organi del pro. Penale (polizia e magistratura) la legge riconosce una serie di poteri pubblici disciplinati dalla legge destinati a compromettere diritti fondamentali di terzi e dell’imputato. Gli stili (accusatorio-inquisitorio) Il processo penale si struttura in maniera differente rispetto altri processi. Accusatorio e inquisitorio individuano dei modelli che possono essere ricondotti a processi storici. Cosa comportano questi due modelli processuali? Hanno due impostazioni epistemologiche diverse e una visione antitetica fra il singolo e i pubblici poteri. L’opposta impostazione epistemologica comporta che nel modello inquisitore il giudice già sa cosa fare e non accetta modelli alternativi per la risoluzione del processo, l’impostazione epistemologiche si porta l ‘inquisitore consiste nel fatto che qualcuno incaricato da Dio può attingere direttamente, la verità è lì e qualcuno investito da un’autorità superiore può attingere a quella Verità. L’impostazione dell’accusatorio è relativistica si fa riferimento alle persone non sussiste nessuna verità assoluta ma è una verità che si costruisce ed è relativa, che si costruisce attraverso la discussione; è relativa perché non vi è una certezza assoluta. Attraverso la scienza da Galileo, è stato possibile prevalere al modello inquisitorio. L’altro elemento che differisce questi due modelli è il rapporto che sussiste fra l’individuo e l’autorità, l’inquisitorio è il modello dei contesti sociali e giuridici in cui l’individuo conta poco e il potere dello stato conta di più e può sacrificare l’individuo per il bene superiore. I modelli accusatori sono di stampo liberale secondo cui il bene del singolo può essere sacrificato in certi limiti stabiliti dalla legge.

Caratteri qualificanti Uno degli aspetti sicuramente più importante è: la separazione giudice- accusatore (modello accusatorio) sovrapposizione giudice- accusatore (inquisitore). Nella logica di verità relativa che nasce da una dialettica, il giudice e l’accusatore necessariamente sono scisse: l’accusatore discute con la difesa mentre il giudice è colui che decide. Questo comporta che: siano due persone fisiche differenti e che non vi siano sovrapposizione fra i due soggetti con rispettivi ruoli a ciò si connette un altro aspetto, la parità delle armi ( accusatorio) e disparità posizioni delle parti (inquisitorio). Il modello accusatorio è un sistema triatico le parti in posizione di parità rispetto un giudice che non interviene nelle attività delle parti. Questo comporta il diritto di difesa dell’imputato da parte di un tecnico del diritto. il modello inquisitorio invece ha una struttura binaria e spesso l’accusato è solo non gode del diritto di difesa. Modello misto, intermedio ad entrambi i sistemi. La perfezione è stata la combinazione di un modello con i caratteri dell’atro. Caratterizzato da due fasi: 1. Iniziale, l’istruzione che è inquisitoria cioè scritta e segreta. 2. Dibattimento, è accusatorio cioè orale e pubblico. In questo modello occorre chiedersi come abbia funzionato nella realtà, è vero che sussiste questo modello perfetto?

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Il modello misto ha più possibili accezioni: a. Nozione-base: modello costituito da caratteristiche tipiche dell’uno e dell’altro modello b. Nozione storica: modello processuale dell’Europa continentale presi dal modello francese del codice del 1808 c. Nozione moderna: processo a struttura variabile caratterizzata da un processo che ha una struttura che non è sempre uguale. Queste forme processuali sono parte del sistema ed anche alterazioni del modello tipico qualcuno più accusatorio e qualcuno più inquisitorio. Fenomeno tipico dei modelli accusatori. Accusatorio all’italiana, accusatorio con modelli di rito speciale resi compatibili con l’obbligatorietà dell’azione penale. Il codice di rito del 1930 era un modello misto all’europea classico: fase istruttoria e dibattimento. Era veramente così? No, è consuetudine che il Codice Rocco fosse fascista di un elevato tasso di inquisitorietà. Come ha fatto a rimanere in vigore fino al 1988? Il livello tecnico e la natura mista con alcuni accorgimenti apportati dal legislatore repubblicano prima e la corte costituzionale poi, è stato corretto. La struttura mista è un grande vantaggio perché flessibile, eliminando gli elementi di inquisitorietà il processo poteva essere comunque portato avanti. Problemi principali del codice Rocco: 1. Libertà provvisoria, facilitava molto la carcerazione preventiva. Non a caso si parla di misure cautelari il codice rocco di libertà provvisoria. Misere cautelari si presuppone l’innocenza dell’imputato ma a titolo cautelativo lo sottopongo ad una limitazione di libertà. 2. Presenza della difesa nella prima fase (istruttoria), il codice Rocco la negava quasi sempre, il difensore nella fase difensoria non partecipava mai per il semplice fatto che poi avrebbe partecipato al dibattimento. 3. Rilievo delle letture in dibattimento, il giudice istruttore ascoltato i testimoni e scrivendo il verbale rendeva questi documenti delle vere e proprie prove nella fase dibattimentale, ciò significava che il dibattimento era la fase pubblica attraverso la quale si ratificava quando detto nella fase istruttoria. Quando un processo è bifasico e il primo segmento è inquisitorio il secondo accusatorio lo compensa solo se il primo e il secondo non comunica se invece i risultati dell’istruttoria si riversano nel dibattimento allora il processo è di matrice inquisitoria. Quando si patteggia (o nell’abbreviato) lo si fa nella fase istruttoria nel corso delle indagini e quindi la sentenza di baserà in relazione a quelle indagini ciò significa che nel sistema la prima fase è cruciale quindi più conta la prima parte allora la difesa deve avere voce in capitolo anche nella parte istruttoria. Codice di rito del 1988 a. Tendenzialmente accusatorio, scelta di non aderire ad un sistema accusatorio puro (americano). b. Struttura flessibile e riti alternativi 18.9 Il Giusto Processo, modello costituzionale del rito penale (art. 111) L’art. 111 è stato modificato con una L. costituzionale del 1999 fino a quel momento il testo originario menzionava invece i principi art. 13, 15 24, 27, 25,112, 111. Già costituivano l’ossatura del processo giusto in Italia, anche perché la Corte costituzionale li aveva interpretati in maniera coerente con i principi del giusto processo di matrice sovranazionale. Ad un certo punto, il legislatore ha dato la definizione di giusto processo facendo riferimento alla Costituzione stessa e non sulla base di questi processi, aggiungendo all’art. 111 un complesso di commi che parlano di Giusto processo. I riferimenti Sovranazionali: art. 6 della Convenzione Ue dei diritti dell’uomo, art. 14 del Patto Internazionale sui diritti Civili e Politici. Questi principi 3

erano già ben presenti nella Costituzione e al tempo stesso l’Italia era vincolata a queste convenzioni, dal punto di vista pratico la legge nazionale nel processo penale è sottoposta al controllo della corte europea del diritti dell’uomo, verificando il rispetto dei diritti dell’uomo nel caso di specie, a differenza invece della Corte Costituzionale che verifica la conformità di una legge ordinaria rispetto alla Costituzione. Questo significa che queste forme di controllo della corte europea, studia il processo valutando se nel medesimo vi siano state in concreto di specifici art. della convenzione dei diritti dell’uomo, e se si condanna lo stato al risarcimento del danno. Questo può comportare conseguenze sulla legislazione interna perché se ho una norma che produce in modo sistematiche condanne, lo Stato italiano subisce un danno economico e politico, quindi indirettamente è indotto a modificare la norma. Ecco perché è richiesta la necessità di costituzionalizzare l’art. 6 della convenzione eu dei diritti dell’uomo in modo tale da formalizzare il giusto processo. La scelta del legislatore è stata quella di copiare il testo e copiarlo l’operazione di copiatura è stata una mera traslazione del testo questo perché la Convenzione europea scrive regole valide per tutti senza modificare i propri ordinamenti in maniera radicale, quindi hanno il compito di tutelari tutti e quindi le norme sono più vaghe. Alla convenzione eu non interessa la modalità attraverso la quale si sviluppi il giusto processo, come si possono sentire i testimoni. Questo comporta tecniche di formulazione delle regole in maniera differente. La costituzione è più complessa, essendo legge fondante della struttura dell’ordinamento ha una struttura di norme a carattere oggettivo (la repubblica deve, il presidente della repubblica deve...) nell’attuale versione dell’art. 111 presenta tutti questi caratteri (oggettivi e soggettivi). Che cos’è il giusto/equo processo? l’aggettivo giusto evoca idee di giustizia che varia da persona a persona. Dal punto di vista processuale per giusto processo intendiamo: 1. Giusto metodo: art. 111 primo comma giusto processo regolato dalla legge, fa riferimento a tutti i processi. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, il giusto processo è quello regolato dalla legge quindi indica il concetto di giustizia evoca un problema di metodo previso dalla legge ordinaria e dai principi fondamentali. Quindi giusto vuol dire PROCESSO LEGALE, svolto nel rispetto della legge. 2. Giusto risultato: evoca l’dea del processo sostanziale che produce una sentenza, verità. La sentenza giusta non è quella moralmente giusta ma credibile, condivisibile, attendibile. Come si forma la verità processuale. La nozione di giusto evoca più l’idea della giustizia sostanziale ecco perché si preferisce parlare di processo equo, secondo cui si intende lo svolgimento di un processo svolto secondo metodi di correttezza. Il giusto processo presenta un quid pluris che invece non presenta quello di equo processo, questo rappresenta un elemento strutturale del processo italiano rispetto quello anglosassone. Art. 111 comma 2, Elementi generali del giusto processo costituzionale. In questo articolo si trovano i valori di fondo del primo periodo (parità delle armi, giudice terzo ed imparziale, contradditorio tra le parti) e nel secondo periodo la ragionevole durata del processo italiano. Pari non vuol dire eguali ma caratterizzata da un meccanismo di mutuo bilanciamento che può strutturarsi anche nell’atto del procedimento. Terzietà e imparzialità del giudice: per imparzialità e terzietà secondo qualcuno sono un’endiadi, cioè si devono leggere insieme però occorre precisare questi concetti. Terzo evoca la distanza come persona fisica da quello dell’accusatore a questo corrisponde anche una terzietà funzionale non solo devono essere fisicamente diversi ma adempiere anche a ruoli differenti per cui non possono sovrapporsi funzionalmente. Imparziale riguarda invece una dimensione psicologica, quella della decisione. È imparziale chi non è coinvolto, ha una visione oggettiva. Significa allora mancanza di un proprio interesse all’esito della contesa, il giudice non può essere vicino all’imputato. L’imparzialità è una questione di sostanza e di apparenza, non solo deve essere ma anche apparire; ha a che vedere con la credibilità del risultato. Vi è anche una dimensione tecnica dell’imparzialità disciplinato dall’art 34 del cpc, non può essere giudice di un grado di 4

giudizio qualora sia stato giudice del grado precedente. Tiene conto dell’idea di imparzialità che comporta il fatto che il giudice decida solo sulle prove e sugli atti di causa. Ragionevole durata: ha carattere funzionale, si dice che la legge ne assicura la ragionevole durata. Il destinatario è il legislatore, implica che la legge non possa prevedere delle attese cronologiche inutili. Il concetto di ragionevolezza non implica necessariamente breve, vuol dire non illogica ma un processo può essere ragionevolmente lungo se complesso. Il processo tuttavia deve essere strutturato in modo tale da evitare queste lunghezze anche se ragionevole. La legge non deve prevedere meccanismi di stallo irragionevoli. La caratteristica che si nota è lo scarto tecnico fra questo clausola e l’omologo delle carte internazionali. Contradditorio tra le parti: si intende dialettica e vale per tutti i processi. È il brocardo non si prendono decisioni senza aver sentito la controparte. Il principio del contradditorio fa si che il processo sia a struttura dialettica, chi subisce gli effetti della decisione deve essere sentito prima delle medesima. Questo si chiama contradditorio dialettico o anche argomentativo. Il processo penale conosce anche il cosiddetto contradittorio poietico cioè creativo che serve per formare le prove. Art. 111 comma 3, le articolazioni del diritto di difesa. Corrisponde all’art. 3 dell’art. 6 della convenzione dei diritti dell’uomo. Nel processo penale la legge assicura che la persona accusata di un reato... nell’art. 6 ogni accusato ha diritto soprattutto a…la convenzione europea li struttura come diritti soggettivi mentre noi ci prospettiamo nella visione della legge quindi il primo destinatario è il legislatore che deve costruire la legge in modo da tutelare l’imputato. Ciò che rende il diritto di difesa effettivo sono i seguenti principi desunti dalla convenzione eu dei diritti dell’uomo: diritti ad essere informato dall’accusa, diritto a godere delle condizioni e del tempo necessari alla preparazione della difesa, diritto al confronto e diritto all’interprete. Nella prospettiva sovranazionale il diritto di difesa può essere scritto in una legge ma si rende vuoto nella pratica. Diritto ad essere informato dall’accusa: nei processi fortemente inquisitori l’addebito era caratterizzato dal connotato della vaghezza perché è così anche per l’acquirente. Nell’accusatorio invece l’addebito non è vago, è circoscritto così da consentire anche alla difesa di poter adempiere a questa funzione. Il punto è: quando comunicare l’addebito? Il fatto che l’inchiesta venga comunicata più tardi consente di fare maggiori indagini. Un primo segmento dell’inchiesta è necessario che si svolga al coperto ma da un certo momento in poi occorre informare l’indagato che le cose stanno così. Appena è ragionevole comunicare alla luce dell’inchiesta che è stata fatta. L’informazione deve essere riservata cioè non dai giornali. La natura e i motivi. La natura è il reato per quale reato l’indagato è stato indagato, i motivi attengono agli elementi raccolti fino a quel momento che non vengono comunicati subito ma nel più breve tempo possibile, così si garantisce questa dimensione di informazione del procedimento che consente al difensore di adempiere questa funzione. 23.09.2019 Il principio del contradditorio, la parte del giusto processo che riguarda in realtà il processo penale: la struttura particolare della componente dialettica nel rito penale. Il contraddittorio del dettato costituzionale: -

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contraddittorio debole art. 111 comma 2 riguarda tutti i tipi di processo giudiziario ed è l’essenza della giurisdizione, le decisioni si assumono solo dopo aver coinvolto nella fase preparatoria le parti nella cui sfera giuridica le decisioni sono chiamate ad incidere. Contraddittorio forte, art. 111 comma 4. Caratteristica del processo penale ed è il cosiddetto contraddittorio poietico, cioè creativo alla formazione della prova. Le parti contribuiscano ognuna dal proprio punto di vista a formare le conoscenze del giudice. La regola: il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova, significa che la 5

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declinazione del contraddittorio non è sottoforma di diritto soggettivo ma di garanzia oggettiva. Non si parla più di diritto della difesa ed accusato, ma di come deve essere oggettivamente il processo penale. La costituzione impone al processo penale un metodo di formazione della verità processuale e questo metodo è la dialettica, il contradditorio. Sancita a tutela non della difesa/accusa ma della collettività, questo è il sistema migliore per la costituzione per produrre una verità processuale credibile. La credibilità del metodo è basata ...


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