Riassunto procedura penale 2018 PDF

Title Riassunto procedura penale 2018
Author Antonio Silipo
Course Diritto processuale penale
Institution Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
Pages 274
File Size 5.7 MB
File Type PDF
Total Downloads 95
Total Views 158

Summary

Download Riassunto procedura penale 2018 PDF


Description

Riassunto procedura penale 2018 Procedura penale (Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro)

StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo. Scaricato da Antonio Silipo ([email protected])

Riassunto Procedura Penale 2018

Procedura Penale (Università degli Studi di Messina)

Scaricato ScaricatodadaVittoria Antonio Treccosti Silipo ([email protected]) ([email protected])

DIRITTO PROCESSUALE PENALE-ESAME AVVOCATO (Tonini) Aggiornato 2018 PARTE 1°: EVOLUZIONE STORICA DEL PROCESSO PENALE CAPITOLO 1: I SISTEMI PROCESSUALI 1.Diritto penale e diritto processuale La legge penale definisce i tipi di fatto che costituiscono reato e le sanzioni chi li commette; la legge processuale penale regola il procedimento mediante il quale si accerta se è stato commesso il fatto di reato, se imputato ne è l’autore e la pena che deve essere applicata. Tale potere di accertamento spetta allo stato, non di può infatti lasciare che le persone si facciano giustizia da soli. Le modalità di svolgimento del processo penale non devono essere lasciate alla discrezionalità ma regolate dalla legge (111); appunto il diritto processuale penale è il complesso delle norme di legge che disciplinano l’attività dirette all’attuazione del diritto penale nel caso concreto. In questo senso si afferma che il diritto processuale ha una funzione strumentale rispetto al diritto penale sostanziale; difatti il giudice accerta se fatto commesso rientra nella fattispecie incriminatrice prevista dalla legge penale, in caso positivo, l’imputato deve essere condannato o se negativo, assolto.

2.La protezione della società e la difesa dell’imputato scoprire i reati e applicare sanzioni sono esigenze dettate dalla necessità di proteggere la società contro il pericolo della delinquenza; per fare ciò occorre anche predisporre strumenti che permettano accertare se il fatto di reato è stato commesso dall’imputato. Anche nell’ipotesi in cui l’imputato fosse il colpevole, il processo dovrebbe difenderlo dal pericolo costituito dall’applicazione di sanzioni più gravi di quelle che dovrebbero conseguire dai fatti che vengono accertati. Dunque. Il processo penale deve perseguire contemporaneamente la funzione di tutelare la società contro la delinquenza e difendere l’accusato dal pericolo di condanna ingiusta; esigenze che hanno pari importanza. Il legislatore deve cercare di coordinare queste 2 esigenze contrapposte, perché la prevalenza dell’una o dell’altra può sacrificare la difesa della società o la difesa dell’imputato. Per valutare quale sia il sistema processuale migliore, bisogna fare un’esamine storica, infatti è stato rilevato che esiste una correlazione tra regime politico e sistema processuale, secondo cui ad un regime totalitario corrisponde rito penale dove la difesa della società prevale su quella dell’imputato, e viceversa. Per valutare se un ordinamento che afferma di essere garantista lo sia davvero occorre esaminare quale modello processuale accolga.

3. Sistema inquisitorio e accusatorio Si dice: -inquisitorio, quel sistema che attribuisce al giudice il potere di attivarsi d’ufficio per perseguire i reati e ricercare le prove, e prende il nome dal giudice inquisitore che riunisce su di se tutti questi poteri. -accusatorio, quel sistema dove l’iniziativa la prende la parte, in particolare l’accusatore e al giudice spetta solo il potere di prendere decisioni su richiesta di parte. Con questi due termini si fa riferimento ai tipi di processo penale ai quali sono attribuite certe caratteristiche; si tratta pero di una contrapposizione astratta poiché in concreto tali tipi si sono spesso combinati insieme secondo modalità differenti nelle varie epoche, raramente si è verificato che un determinato ordinamento avesse tutte le caratteristiche dell’uno o dell’altro sistema. La maggior parte dei sistemi è di tipo misto.

!

1 Scaricato Scaricatoda daVittoria AntonioTreccosti Silipo ([email protected]) ([email protected])

4.Sistema inquisitorio e principio di autorità All’origine della distinzione tra inquisitorio e accusatorio sta la contrapposizione tra : principio di autorità e principio dialettico. Il sistema inquisitorio si basa sul principio di autorità secondo il quale la verità è meglio accertata quando il potere è dato al soggetto inquirente, sia come giudice, accusatore e difensore dell’imputato. Tale soggetto prende il nome di giudice inquisitore, che cumula su di se tutte le funzioni processuali, senza riconoscere nessun potere alle altre parti processuali, ma l’offeso e l’imputato sono meri oggetti del giudizio. In questo sistema non occorre che il giudice sia indipendente, anzi si ritiene che più stretto è il suo legame con il potere politico e tanto meglio svolgere i suoi poteri. Le principali caratteristiche di questo sistema sono: -Iniziativa d’ufficio(spetta solo al giudice, non serve un organo pubblico o privato di accusa) -iniziativa probatoria d’ufficio(la ricerca delle prove spetta esclusivamente al giudice stesso) -segreto(il giudice riceve la verità senza utilizzare la contrapposizione dialettica tra le parti, assume le disposizioni in segreto senza dover confrontare la sua ricostruzione con quella dell’accusa e della difesa) -scrittura(delle deposizioni raccolte dal giudice viene redatto un verbale che riporta l’interpretazione che lui dà alle frasi pronunciate senza quindi riportare le parole effettive) -nessun limite all’ammissibilità delle prove(conta solo il risultato da raggiungere e non le modalità con cui esso viene raggiunto, perciò ogni modalità di ricerca della prova è ammesso anche la tortura dell’imputato) -la presunzione di reità(l’imputato è presunto colpevole perciò è chiamato a discolparsi e dimostrare la sua innocenza) -carcerazione preventiva(poiché presunto colpevole l’imputato può essere sottoposto a custodia preventiva in carcere, ovvero anticipazione della sanzione che poi verrà irrogata a seguito della decisione) -molteplicità delle impugnazioni(una volta pronunciata la sentenza, il regime permette che le parti possano proporre impugnazione sulla quale deve decidere un giudice superiore dotato di medesimi poteri inquisitori. Si avvicina il processo al potere politico poiché la sentenza pronunciata dal giudice d’appello può poi essere impugnata davanti al consiglio del re o altro organo di vertice)

5.Sistema accusatorio e principio dialettico Contrapposto a quello inquisitorio. Si basa sul principio dialettico, secondo il quale nessuna persona sia depositaria del vero e del giusto, ma la verità è meglio accertata se le più funzioni processuali sono ripartite tra soggetti che hanno interessi antagonisti. -Il giudice, indipendente e imparziale, spetta decidere sulla base delle prove raccolte dall’accusa e dalla difesa e dialettica che si svolge tra i soggetti spinti da interessi contrapposti. Il sistema in questione definito : “ separazione delle funzioni processuali” riprende il principio della separazione dei poteri dello stato, ovvero tende ad evitare che l’uso di un potere degeneri in un abuso. Da tale principio di separazione delle funzioni processuali derivano i requisiti essenziali del sistema accusatorio: -iniziativa di parte ( il giudice non può procedere d’ufficio, ma deve partire tutto da un accusatore. Prima il potere di azione spettava all’accusatore privato, cioè persona offesa dal reato o qualunque cittadino, poi è stato esercitato da organo pubblico designato. Tale potere non può essere in nessun modo limitato né da quello esecutivo né da quello legislativo.) - iniziativa probatoria di parte( i poteri di ricerca, ammissione e valutazione della prova devono essere ripartiti tra il giudice, l’accusa e la difesa in modo che nessuno di essi possa abusarne. Accusatore deve ricercare le prove per convincere sulla reità dell’imputato, la difesa deve poter ricercare le prove per convincere il giudice che l’imputato non è colpevole e il giudice deve decidere se ammettere o meno le prove richieste) - contraddittorio ( la parte interessata può esprimere le proprie ragioni, così ciascuna parte può contribuire alla formazione della prova ponendo le domande al testimone) - oralità ( permette di valutare la credibilità e attendibilità di un testimone) - limiti di ammissibilità della prova (è importante il metodo attraverso il quale si giunge a formare la prova, che permetta di valutare se l’ipotesi formulata sia attendibile o meno; ad esempio una prova si ritiene non attendibile se raccolta con tecniche che influiscono sulla libertà personale di una persona.)

!

2 Scaricato Scaricatoda daVittoria AntonioTreccosti Silipo ([email protected]) ([email protected])

-presunzione di innocenza ( è l’accusatore a dover dimostrare la colpevolezza dell’imputato e il giudice può condannarlo solo se l’accusa ha provato la sua reità “ al di là di ogni ragionevole dubbio” . in caso contrario, l’imputato dovrà essere dichiarato non colpevole.) -Limiti alla custodia cautelare ( se imputato è innocente fino alla condanna definitiva non può essere trattato come colpevole e quindi la sanzione penale non può essere anticipata in via provvisoria. Si può applicare semmai una misura cautelare se ci sono prove che dimostrino che esistono esigenze cautelari: pericolo di fuga, pericolo di inquinamento delle prove e pericolo di reiterazione del reato; inoltre che ci siano gravi indizi di colpevolezza. Nel sistema accusatorio, la custodia cautelare è come extrema ratio, utilizzata solo quando tutte le altre misure non siano in grado di scongiurare il pericolo.) - limiti di impugnazione( le impugnazioni hanno lo scopo di controllare se in primo grado sono rispettati i diritti delle parti e il diritto alla prova, se si accerta una violazione il dibattimento deve essere svolto di nuovo davanti a diverso giudice, anch’esso indipendente ed imparziale al pari del primo giudice.

CAPITOLO 2°: IL PROCESSO PENALE DALLA COSTITUZIONE AL CODICE VIGENTE 1.I principi del processo penale nella costituzione del 1948 Con la costituzione molte furono le modifiche che interessarono l’ordinamento giudiziario. Il r.d. 511/1946 sulle “guarentigie della magistratura” restituì l’inamovibilità ai giudici e riconobbe alla magistratura indipendenza dal governo. La Costituzione rispetto allo Statuto Albertino conteneva diverse novità in materia processuale, concentrandosi maggiormente sulle garanzie fondamentali che riguardavano i punti nevralgici del processo penale, dando per scontato alcuni principi fondamentali considerati ormai consolidati. All’interno della costituzione , oltre a norme che toccano direttamente il processo penale, ci sono altre norme che lo influenzano indirettamente. Nel corso dei lavori preparatori dell’assemblea costituente sono intervenuti partiti di matrice ideologica profondamente differente: -All’orientamento liberale si deve l’introduzione della separazione dei poteri dello stato, separazione delle funzioni processuali, l’azione penale spettante al PM, principio del giudice naturale costituito per legge. - all’orientamento personalistico, si ricollegano norme che riconoscono diritti inviolabili dell’uomo, con elenco dettagliato delle garanzie, libertà personale, libertà di domicilio. Libertà di corrispondenza, di circolazione, fino alla presunzione di innocenza. -all’orientamento solidaristico, consacrato negli art. 2 e 3, volti a rimuovere gli ostacoli di carattere economico che impediscono l’uguaglianza sostanziale, anche tramite l’obbligatorietà dell’azione penale quindi a prescindere dalle condizioni economiche. Comunque dalla costituzione non si ricava la scelta a favore del sistema accusatorio puro, basti pensare che in quest’ultimo caso l’azione penale sarebbe regolata dal principio di opportunità mentre la nostra costituzione impone l’obbligatorietà. Tuttavia nel loro complesso le norme costituzionali appartengono al sistema accusatorio; tant’è vero che dal 1956 sono intervenute più di 90 declaratorie di illegittimità di norme ricollegate al sistema inquisitorio; pertanto non è del tutto vero che la costituzione sia stata indifferente alla scelta tra sistema inquisitore ed accusatorio. Questione può dirsi risolta con l’inserimento delle regole sul giusto processo operata dalla l. cost. 2/99.

2. Le riforme parziali al codice 1930 Con entrata in vigore della costituzione hanno preso corpo due iniziative: -modifiche parziali del codice che era prevalentemente inquisitorio. Fino al 1968, sono susseguite una serie di leggi volte ad adeguare ai principi costituzionali le norme che si ispiravano a scelte inquisitorie, l. 517/55, l. 287/51, l. 504/60. Le innovazioni più incisive sono però derivate dalla corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità delle norme poste dal codice a carattere inquisitorio, costringendo il potere politico a colmare oi vuoti lasciati. L’effetto complessivo è stato quello di pervenire ad un sistema misto prevalentemente accusatorio, ma l’unica cosa che non era

!

3 Scaricato Scaricatoda daVittoria AntonioTreccosti Silipo ([email protected]) ([email protected])

toccata era il principio del cumulo delle funzioni processuali ( il giudice istruttore procedeva d’ufficio alla ricerca delle prove, PM poteva condurre sua istruzione cd. sommaria nella quale esercitava i medesimi poteri del giudice, infine giudice del dibattimento nel decidere poteva utilizzare tutti i verbali degli atti raccolti nelle fasi anteriori) - nuovo processo penale. Dal 1962 prese forma questa iniziativa. Commissione Carnevalutti presento “bozza di uno schema del c.p.p.” che si basava su un sistema di tipo accusatorio puro, che però incontro forti opposizioni. Nel 1978 una commissione istituita dal ministro della giustizia e presieduta da Pisapia presento il testo “Progetto preliminare”. Nel 1974 venne approvata legge delega per la riforma del codice, ritenendo impossibile affidare al parlamento l’elaborazione di una legge così complessa, quale era un codice; ma il difetto di tale legge è che prevedeva il mantenimento degli istituti tipici del sistema misto, come l’ibrida figura di un giudice che cumulava i poteri dell’accusa n4el ricercare le prove, o la centralità del dibattimento che non permetteva l’utilizzo di un rito più semplificato con epilogo anteriore al dibattimento. Ma il motivo determinante che interruppe l’iter della delega fu l’attacco delle brigate rosse. Nel 1980 il guardasigilli presentò alla commissione giustizia della camera dei deputati un complesso di 40 emendamenti eper l’occasione fu nominato un comitato ristretto che configurò una nuova struttura processuale che si basava sui principi del sistema accusatorio. Era eliminata la figura del giudice istruttore e al suo posto si inseriva un giudice senza poteri di iniziativa probatoria, introdotti riti alternativi a quello ordinario. Su queste basi veniva approvata una seconda legge delega 81/87 e una commissione nominata dell’allora ministro di giustizia Vassalli e presieduta dal prof. Pisapia è stato redatto il progetto preliminare. Il 22 settembre 1988 il governo ha a approvato il testo del nuovo codice, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 24 ottobre 1988 ed è entrato in vigore il 24 ottobre 1989.

4.Le linee generali del nuovo processo penale a. separazione delle funzioni e delle fasi del procedimento Il nuovo processo penale è fondato su principi fondamentali: ->il principio di separazione delle funzioni, il giudice ha soltanto il compito di dirigere l’assunzione delle prove e decidere senza cumulare su di sé il potere di indagare, il PM ricerca le prove. ->principio della netta ripartizione in fasi, il procedimento si distingue in: indagini preliminari, udienza preliminare e dibattimento. Questa struttura vuole tutelare i valori del sistema accusatorio in modo tale che le dichiarazioni utilizzabili per la decisione siano solo quelle assunte nel contraddittorio delle parti, cioè davanti al giudice, PM, difensore; quindi la prova assunta prima del dibattimento sarebbe inutilizzabile. Poi si vuole controllare la fondatezza dell’accusa formulata dal PM, a tal fine è predisposta un’udienza preliminare nella quale il giudice esamina gli atti raccolti dal PM e decide se rinviare a dibattimento o pronunciare sentenza di non luogo a procedere. b. le indagini preliminari Durante indagini il PM svolge funzioni investigative, cioè ricercare elementi di prova tramite perquisizioni, sequestri e accertamenti tecnici. In questa fase le funzioni di garanzie sono svolte dal GIP diverso da giudice istruttore in quanto non ha poteri di iniziativa probatoria, cioè di investigare ma può solo decidere sulle richieste delle parti. In questa fase il PM non può assumere prove direttamente utilizzabili ai fini della decisione, se occorrono prove non rinviabili a dibattimento PM o indagato possono chiedere al GIP la loro assunzione dinanzi a lui in un’apposita udienza cd. “incidente probatorio” e possono essere successivamente utilizzate per la decisione. Questa fase può avere due epiloghi: ! Richiesta di archiviazione (da parte del PM se la notizia di reato è infondata. Infatti dopo aver valutato gli elementi acquisiti dalle indagini se sono o meno idonei a sostenere l’accusa in giudizio, se non li ritiene idonei deve chiedere l’archiviazione al giudice che deve decidere se accoglierla o meno. In questa situazione il giudice può: disporre l’archiviazione, disporre ulteriori indagini oppure se ritiene che gli elementi raccolti siano idonei a sostenere l’accusa, può ordinare al PM di formulare l’imputazione e fissare la data dell’udienza preliminare (cd. imputazione coatta).

!

4 Scaricato Scaricatoda daVittoria AntonioTreccosti Silipo ([email protected]) ([email protected])

! Richiesta di rinvio a giudizio (se ci sono elementi idonei e non intende richiedere l’archiviazione. Il Pm dovrà depositare fascicolo e notificare a indagato e suo difensore “avviso di conclusione delle indagini” art. 415bis cpp) L’udienza preliminare si svolge in contraddittorio ma senza il pubblico e serve al giudice per verificare la sussistenza degli elementi idonei a sostenere l’accusa: se non sussistono pronuncia sentenza di non luogo a procedere, altrimenti emana il decreto che dispone il giudizio e suddivide l’originario fascicolo in due distinti fascicoli. Questo perché il giudice deve giudicare sulla base delle prove raccolte nel contraddittorio e non essere influenzato da quelle raccolte in segreto (quindi durante le indagini) Quindi il 1° fascicolo cd. “per dibattimento” contiene verbali degli atti assunti in contraddittorio e degli atti irripetibili assunti da PM o PG, quindi utilizzabili ai fini della decisione. Il 2° fascicolo cd. “del pubblico ministero” ha contenuto residuale ed è conosciuto solo dalle parti e non dal giudice e gli atti in esso contenuto non sono utilizzabili, salvo casi eccezionali. c. il dibattimento: Si attua il principio del contraddittorio con l’esame incrociato. Domande poste direttamente dal PM, difensori, presidente del collegio giudicante può ammetterle o no, può rivolgere esso stesso domande. d. procedimenti semplificati : Il rito ordinario impone ampie garanzie e perciò richiede tempi lunghi, per questo il nuovo codice ha previsto 6 riti alternativi: 1) Patteggiamento 2) giudizio abbreviato 3) giudizio immediato su richiesta del PM 4) giudizio immediato su richiesta dell’imputato 5) giudizio direttissimo 6)procedimento per decreto

5. Le modifiche successive al 1989 Con il cp del 1989 si è attuato in Italia il passaggio da un sistema misto ad uno accusatorio, non in modo graduale ma netto. In concreto il cp lasciava insoddisfatte diverse esigenze pratiche, in particolare quelle ricollegate ai processi per delitti di criminalità mafiosa. La carenza di iniziativa del governo e del parlamento sono state superate dalla corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni del codice. Il testo originario del cp limitava eccessivamente la possibilità di utilizzare i verbali delle dichiarazioni rese in segreto prima del dibattimento; così il legislatore intervenne eccedendo nel senso opposto, estendendone troppo l’utilizzabilità. Con la l. 2...


Similar Free PDFs