Schemi Procedura Penale PDF

Title Schemi Procedura Penale
Author Alberto Manzari
Course Diritto Processuale Penale
Institution Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
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Summary

Schemi Procedura Penale - Libro riferimento TONINI...


Description

CENNI STORICI .................................................................................................................. 2 PROCESSO E PROCEDIMENTO ....................................................................................... 9 L’AZIONE PENALE................................................................................................................ 10 I SOGGETTI E LE PARTI.................................................................................................. 12 IL GIUDICE ..................................................................................................................................... 16 I giudici penali di primo grado.......................................... Errore. Il segnalibro non è definito.  Corte d’assise ..................................................................................................................... 22  Giudice di pace................................................................................................................... 23  Tribunale ............................................................................................................................ 23  Tribunale per i minori ........................................................................................................ 23 IL PUBBLICO MINISTERO ......................................................................................................... 34 Pubblico ministero e principi costituzionali: ............................................................................. 34 Funzioni del PM:........................................................................................................................ 34 Garanzie per l’imputato durante il procedimento penale............................................................ 49 ruolo processuale della persona offesa....................................................................................... 57 LA POLIZIA GIUDIZIARIA ......................................................................................................... 66 IL DIFENSORE ............................................................................................................................... 70 rapporti tra difendore e imputato ............................................................................................... 72 istituto del patrocinio a spese dello stato ................................................................................... 73

2. L'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice. ................................................................................................ 74 modalità di nomina del difensore ............................................................................................... 74 il difensore della persona offesa................................................................................................. 74 difensore delle altre parti private. .............................................................................................. 75

1

CENNI STORICI La

LEGGE PENALE

definisce il tipo di fatto che si considera reato e le sanzioni previste per coloro

che lo commettono; i suoi precetti si rivolgono a tutti i cittadini. La

LEGGE PROCESSUALE PENALE

regola il procedimento mediante il quale si accerta se è stato

commesso un fatto di reato, se l’imputato ne è l’autore e, in caso positivo, quale pena debba essergli applicata; i suoi precetti si rivolgono specificatamente ad alcuni soggetti:il giudice,il pubblico ministero,altri soggetti del procedimento,(solo alcune norme specifiche si rivolgono a tutti i cittadini come quelle sulla testimonianza e la denuncia). IL DIRITTO PROCESSUALE PENALE È IL COMPLESSO DELLE NORME DI LEGGE CHE DISCIPLINANO LE ATTIVITÀ DIRETTE ALL’ATTUAZIONE DEL DIRITTO PENALE NEL CASO CONCRETO. Si dice che il

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

abbia una funzione strumentale rispetto al

DIRITTO

PENALE SOSTANZIALE .

Ciò non si sostanzia in una diminuzione d’importanza per il diritto processuale penale che anzi è un necessario strumento di attuazione del diritto penale.

Il diritto processuale penale nell’esercizio della sue funzioni contemperare due esigenze opposte, ma di pari importanza: -

TUTELA DELLA SOCIETÀ CONTRO LA DELINQUENZA

-

DIFENDERE L’ACCUSATO DAL PERICOLO DELLA CONDANNA INGIUSTA

Gli studiosi illuministi hanno rilevato che esiste una stretta correlazione tra regime politico e sistema processuale: -

al regime totalitario corrisponde un processo penale in cui la difesa della società prevale su quella del singolo imputato

-

ad un regime garantista corrisponde un processo penale in cui la difesa dell’imputato prevale su quella della società

Nella storia si sono venuti ad affermare 2 modelli processuali prevalenti: 2

il sistema inquisitorio ed il sistema accusatorio quali tipi ideali di processo. La maggior parte degli ordinamenti sono di tipo misto; l’appartenenza all’uno o all’altro modello dipende da quali caratteri un determinato studioso ritiene che siano essenziali al fine di operare la qualificazione. Si tratta di modelli astratti elaborati dagli studiosi astraendo dai processi reali; a ciascuno dei modelli corrisponde un principio fondante:

I due massimi modelli processuali Sistema inquisitorio

Sistema accusatorio

Principio di autorità

Principio dialettico

La verità (storica) si accerta tanto meglio, quanto più i poteri si attribuiscono ad un unico soggetto processuale

La verità (storica) si accerta tanto meglio, quanto più i poteri si favorisce la dialettica tra le parti con interessi contrapposti

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IL SISTEMA INQUISITORIO Si basa sul principio di Autorità; è quindi caratterizzato dal cumulo di più funzioni su un unico organo: il giudice inquisitore ricerca le prove in segreto e redige il verbale quindi le principali caratteristiche del sistema inquisitorio sono:

a. Iniziativa d’ufficio b. Iniziativa probatoria d’ufficio c. Segreto d. Scrittura e. Nessun limite all’ammissione delle prove f. La presunzione di reità g. Custodia preventiva in carcere h. Impugnazioni a.

INIZIATIVA D’UFFICIO.

L’iniziativa del processo penale spetta al giudice senza bisogno di altri soggetti, basta anche un semplice sospetto su di una persona per iniziare un procedimento a suo carico. Il giudice viene considerato il “depositario del vero e del giusto”.

b.

INIZIATIVA PROBATORIA D’UFFICIO.

La ricerca delle prove non spetta le parti ma lo stesso giudice che per il suo esercizio ha pieni poteri coercitivi.

c. SEGRETO. Questo elemento sottolinea l’assenza del contraddittorio inteso come confronto tra le parti. d. SCRITTURA. Delle deposizioni raccolte dall’inquisitore è redatto un verbale, il quale riporta l’interpretazione che l’inquisitore dà alle frasi pronunciate. Nella fase processuale non si contempla l’idea che il dichiarante possa essere sentito a voce perhcè la verità è già contenuta negli atti scritti. e. NESSUN LIMITE ALL’AMMISSIBILITÀ DELLE PROVE. Non rileva il metodo per accertare la verità ma solo il risultato. Pertanto ogni mezzo di prova è ammesso la prova regina è LA CONFESSIONE DELL’IMPUTATO e metodo più utilizzato per raggiungerla è la tortura. Il problema sorge se si considera la veridicità della confessione ottenuta tramite tortura, ma l’attendibilità del risultato non interessa il sistema inquisitorio f.

LA PRESUNZIONE DI REITÀ.

L’imputato è chiamato a dimostrare la sua innocenza per mezzo delle prove, se fallisce deve essere condannato.

g.

CARCERAZIONE PREVENTIVA.

Dato che l’imputato è presunto colpevole, in mancanza di prove può essere sottoposto a custodia preventiva 4

h.

MOLTEPLICITÀ D’IMPUGNAZIONI.

Il giudice è comunque un uomo e quindi può sbagliare così che la sentenza di condanna può essere impugnata di fronte al giudice d’appello, e successivamente di fronte al consiglio del re (il potere giudiziario si avvicina a quello politico)

L’affermazione del metodo inquisitorio è stata possibile per varie ragioni tra le quali la considerazione che: quando un gruppo si pone come possibile il raggiungimento di uno scopo tutto diviene possibile; così, quando il fine del processo è la verità l’ossessione della verità conduce ad atti aberranti contro le libertà che vengono viste come un elemento non più rilevante. GOYA: “Il sogno della ragione crea mostri.” Esempio più esplicito di questo modello deriva dall’azione di Luigi XIV il quale s’impadronì della procedura penale per farne strumento politico per far fuori i dissidenti. ORDINANCE CRIMINEL 1870 sanciva

il processo inquisitorio allo stato puro:

IL GIUDICE INQUISITORIO RICERCA LE PROVE IN SEGRETO , E CIÒ CHE VIENE DETTO DA INQUISITORE E TESTIMONE È REDATTO IN UN VERBALE; INFINE UN ALTRO GIUDICE DECIDEVA LA COLPEVOLEZZA SULLA BASE DEL VERBALE REDATTO DAL GIUDICE INQUISITORE CHE È FUNZIONARIO DELLO STATO.

5

IL SISTEMA ACCUSATORIO Si basa sul principio dialettico; ed è per ciò caratterizzata dalla separazione delle funzioni processuali. Le principali caratteristiche del sistema accusatorio sono: a. Iniziativa di parte b. Iniziativa probatoria di parte c. Contraddittorio d. Oralità e. Limite all’ammissione delle prove f. La presunzione d’innocenza g. Limiti alla custodia cautelare h. Limiti alle impugnazioni a. INIZIATIVA DI PARTE. Il giudice non può procedere d’ufficio nel determinare l’oggetto della controversia; l’iniziativa del processo penale deve spettare solo alle parti b.

INIZIATIVA PROBATORIA DI PARTE.

È da qui che deriva la definizione come sistema accusatorio: le parti vanno alla ricerca delle prove dopo di che richiedono al giudice che le prove vengano ammesse al giudizio. Il giudice non ha potere d’iniziativa probatoria, deve essere imparziale e se avesse tali poteri perderebbe l’imparzialità

c.

CONTRADDITTORIO.

È l’applicazione del principio dialettico al processo e rappresenta anche l’applicazione della separazione dei poteri Del termine CONTRADDITTORIO possono essere date 3 definizioni:

-

def. 1 (ATECNICA) DISCUSSIONE TRA DUE PERSONE CHE SOSTENGONO OPINIONI CONTRARIE

-

def. 2 (TECNICA 1) DIRITTO AD ESPORRE AL GIUDICE LE PROPRIE RAGIONI NEL MOMENTO IN CUI IL GIUDICE DEVE DECIDERE

Si tratta del significato tecnico nella sua accezione minima; ascoltando due ricostruzioni diverse si ha maggiore bilanciamento nella ricostruzione . Già in questa definizione il contraddittorio dà bilanciamento tra le parti : in questo sistema l’accusatore cercherà di attenersi alle prove poiché dopo il difensore potrebbe smontare con maggiore facilità il castello accusatorio.

6

def. 2 (TECNICA 2)

-

d.

DIRITTO DI CIASCUNA PARTE DI PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE DELLA PROVA UTILIZZABILE DAL GIUDICE PER LA DECISIONE

ORALITÀ. Il

modello accusatorio si basa sulla prova dichiarativa.

Si ha oralità in senso pieno soltanto quando coloro che ascoltano possono porre domande ed ottenere risposte da colui che ha reso una dichiarazione; l’oralità permette di valutare a pieno la credibilità e l’attendibilità di un testimone. CREDIBILITÀ: il

testimone non dice il vero per interesse personale

ATTENDIBILITÀ: il

testimone può sbagliarsi, ma se si sbaglia lo fa in buona fede

Nel sistema americano viene utilizzato lo strumento dell’ esame incrociato: fase del processo penale in cui le domande ai testimoni sono fatte direttamente dalle parti viene considerato lo strumento più efficace per testare la sincerità del testimone poiché permette di verificare contemporaneamente i due elementi fondamentali della testimonianza : le parti fanno le domande al dichiarante secondo la propria strategia argomentativi nell’intento di accreditare la propria tesi e di squalificare la tesi opposta, il giudice assiste allo svolgimento dell’esame incrociato garantendone la legittimità, il rispetto delle regole, la lealtà e controllando che la foga agonistica non degeneri. Il testimone ha l’obbligo di rispondere a tutte le domande conformi alla legge. e.

LIMITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE PROVE.

Soltanto se il modo in cui si è formata la prova è ammesso dall’ordinamento la prova ha valore. Le dichiarazioni rese sotto tortura, ipnosi, narcosi, non sono ritenute affidabili per la composizione della prova .

f.

PRESUNZIONE D’INNOCENZA.

533 C.P.P. CONDANNA DELL’IMPUTATO. In questo caso la presunzione d’innocenza non significa solo che sia il PM a provare la colpevolezza dell’imputato ma lo deve dimostrare “…al di là di ogni ragionevole dubbio.”

ART

RAGIONEVOLE DUBBIO:

dubbio che può essere esternato ed è quindi razionale e spiegabile

con le armi della logica. g. LIMITI ALLA CUZTODIA CAUTELARE. In questo sistema è vista come estrema ratio poiché l’imputato è presunto innocente fino a prova contraria e non può essere sottoposto a misure cautelari almeno che non vi siano motivi di: -

Inquinamento delle prove

-

Fuga

-

Reiterazione

h. LIMITI ALLE IMPUGNAZIONI. In questo sistema i controlli funzionano nel momento stesso in cui si forma la prova davanti al giudice nell’esame incrociato (che si basa sull’effetto sorpresa) se l’esame viene ripetuto perde la sua utilità.

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MODELLO PROCEDURALE - SISTEMA ACCUSATORIO

L’ACCUSATORE COMPIE IN SEGRETO INVESTIGAZIONI DI PARTE Al termine di tale indagine l’accusatore, se ha raccolto elementi a prova del reato di una persona può formulare l’accusa e chiedere il processo

UN GIUDICE CONTROLLA LA NECESSITà DEL RINVIO AL GIUD IZIO Il giudice deve controllare circa la fondatezza dell’ipotesi accusatoria. nel caso l’ipotesi accusatoria sia ritenuta fondata si avrà il:

DIBATTI MENTO ORALE IN CONTRADDITTORIO Il giudice può usare le sole prove formate in dibattimento per decidere sul caso (principio dell’immediatezza)

LA DECIS IONE è BASATA, DI REGOLA, SULLE PROVE ASSUNTE IN DIBATTIMENTO Massima garanzia dell’imputato che sa che la decisione verrà presa solo sulle prove formatesi in sua presenza nella fase del contraddittorio.

Correlazione tra sistema processuale e regime politico: -

Relazione tra regime totalitario e processo inquisitorio: il processo è uno strumento di controllo sociale e quindi di lotta politica. 

Vantaggi: efficienza*



Rischi: condanna di innocenti

* dove per efficienza s’intende il grado di raggiungimento dell’obbiettivo che qui si identifica con la difesa della società dal crimine -

Relazione tra regime garantista e processo accusatorio: il processo penale come luogo di accertamento dello svolgimento di un fatto di rilevanza penale  Vantaggi: tutela dei diritti fondamentali dell’uomo  Rischi: difficoltà nell’accertamento dei fatti

8

PROCESSO

E P RO CE DIME NTO

Il processo penale ha lo scopo di accertare: a. se una determinata persona ha commesso un reato non ha carattere teorico ed astratto ma serve per valutare se e quali sanzioni penali irrogare. b. qual è la personalità dell’autore l’applicazione della norma penale cambia al cambiare della personalità del soggetto. c. quali sanzioni devono essergli applicate a seconda che la sanzione penale abbia carattere esclusivamente retributivo o anche rieducatorio deve essere affidata a soggetti diversi ( P.A. per la pena retributiva; Giudice per la pena rieducativi.) IL PROCEDIMENTO PENALE

NOTIZIA DI REATO

TERMINE

INDAGINI PRELIMINARI

GIP

avviso di conclusione delle indagini PM

RICHIESTA DI RINVIO AL GIUDIZIO

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

UDIENZA PRELIMINARE decisione del giudice:

RINVIO A GIUDIZIO

GUP

SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE

DIBATTIMENTO

CONDANNA

PROSCIOGLIMENTO

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PROCEDIMENTO E PROCESSO PENALE

I due termini non sono sinonimi.

PROCEDIMENTO : SERIE CRONOLOGICA DI ATTI DIRETTI ALLA PRONUNCIA DI UNA DECISIONE PENALE, CIASCUNO DEI QUALI , IN QUANTO VALIDAMENTE COMPIUTO FA SORGERE IL DOVERE DI PORRE IN ESSERE IL SUCCESSIVO ED,AL CONTEMPO È ESSO STESSO REALIZZATO IN ADEMPIMENTO DI UN DOVERE POSTO DAL SUO ANTECEDENTE

PROCESSO: PORZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE CHE INIZIA CON L’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE E TERMINA CON LA SENTENZA.

L’AZIONE PENALE La sua definizione è correlata a quella di processo penale; in linea generale l’AZIONE non è altro che una RICHIESTA, in questo caso : AZIONE PENALE: RICHIESTA, RIVOLTA AL GIUDICE, DI DECIDERE SULL’IMPUTAZIONE.

IMPUTAZIONE: ATTRIBUZIONE DI UN DETERMINATO FATTO DI REATO AD UN DETERMINATO SOGGETTO NELL’ATTO INTRODUTTIVO DEL PROCESSO PENALE 10

Elementi dell’imputazione sono: -

enunciazione del fatto storico di reato addebitato ad una persona

-

indicazione degli articoli di legge che si ritiene violati

-

generalità della persona alla quale è addebitato il reato

l’esercizio dell’AZIONE PENALE due effetti: -

pone al giudice l’obbligo di decidere su di un determinato fatto storico

-

fissa in modo tendenzialmente immutabile l’oggetto del processo, e cioè impone al giudice il divieto di decidere su di un fatto storico differente da quello precisato nell’imputazione

11

I

SOGGETTI E LE PARTI

SOGGETTI: TITOLARI DI POTERI DI INIZIATIVA NEL PROCEDIMENTO, E CIOÈ COLORO CHE, COMPIENDO UN ATTO DEL PROCEDIMENTO, FANNO SORGERE IN ALTRI SOGGETTI IL DOVERE DI COMPIERE UN ATTO SUCCESSIVO. I soggetti sono elencato nel I libro del Codice di Procedura Penale, a questi dedicato, e sono: -

GIUDICE

-

PUBBLICO MINISTERO

-

POLIZIA GIUDIZIARIA

-

IMPUTATO

-

PARTE CIVILE

-

RESPONSABILE CIVILE

-

CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA

-

PERSONA OFFESA

-

DIFENSORE

12

PARTI: SOGGETTO CHE CHIEDE AL GIUDICE UNA DECISIONE IN MERITO ALL’IMPUTAZIONE E COLUI CONTRO IL QUALE TALE DECISIONE È RICHIESTA

N.B 

Si parla di PARTI solo dopo che è stata formulata l’imputazione ; quindi durante le indagini preliminari ci sono i soggetti ma non ancora le parti.



Il difensore è un soggetto che rappresenta una PARTE ma non è lui stesso PARTE



PARTE OFFESA è un’espressione non corretta poiché la persona offesa dal reato non è MAI parte del processo. PERSONA OFFESA DAL REATO: TITOLARE DELL’INTERESSE GIURIDICO PROTETTO DALLA NORMA PENALE INCRIMINATRICE CHE SI RITIENE VIOLATA DAL REATO

Per partecipare al processo la PERSONA OFFESA DAL REATO deve costituirsi come PARTE CIVILE

Il

DANNEGGIATO DAL REATO

può essere soggetto diverso dalla

PERSONA OFFESA DAL REATO,

in

questo caso il danneggiato che sia o non sia persona offesa dal reato può COSTITUIRSI PARTE CIVILE nel processo penale per richiedere il ri...


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