manuale diritto penale - misure di sicurezza PDF

Title manuale diritto penale - misure di sicurezza
Author Chiara Bassi
Course Diritto penale
Institution Università degli Studi di Milano
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CAP XIV → Le misure di sicurezza! La sistematica delle misure di sicurezza Accanto alle pene, il codice penale prevede un'ulteriore categoria di sanzioni penali, le misure di sicurezza, basate sull'idea di pericolosità: pericolosità delle persone e delle cose. Il codice distingue tra: !

- Misure di sicurezza personali → incidono sulla libertà personale e si rivolgono a soggetti imputabili o semi imputabili pericolosi (in tal caso la misura di sicurezza si cumula con la pena), sia a soggetti non imputabili pericolosi.! L'art. 215 c.p. stabilisce che le misure di sicurezza personale si distinguono in misure personali detentive (assegnazione ad una casa di cura e custodia, ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario,..) e non detentive (libertà vigilata, espulsione dello straniero dallo Stato,..).

- Misure di sicurezza patrimoniali → incidono sul patrimonio, sono la cauzione di buona condotta e la confisca! !

A) LE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI: DISCIPLINA PARTE GENERALE L’introduzione delle misure di sicurezza, in particolare di quelle destinate soggetti imputabili, è stata presentata dalla dottrina come risultato di un compromesso tra le varie scuole del diritto penale: Secondo la scuola classica la pena doveva svolgere una funzione solo retributiva, mentre la finalità di prevenzione di nuovi reati poteva e doveva essere assolta da una nuova tipologia di sanzioni, basate sul pericolo della commissione di nuovi reati." In una fase storica nella quale si registravano aumenti delle forme più gravi di criminalità, si mirava ad aggiungere alla pena un ulteriore e più penetrante strumento di contrasto della criminalità dei plurirecidivi, rispetto alla quale la sola arma della pena si era dimostrata inefficace. Nei confronti di tali soggetti si trattava di predisporre una sanzione svincolata dai limiti garantistici propri della pena: in particolare, i limiti di durata imposti dal principio di legalità, il divieto di applicazione retroattiva e l’ancoraggio dell’ammontare della pena alla consapevolezza individuale." Le misure di sicurezza personali, correlate alla pericolosità, si affiancavano alla pena come un’ulteriore pena a tempo indeterminato, suscettibile di applicazione retroattiva." Le misure di sicurezza detentive riservate agli imputabili hanno assunto nella prassi i connotati di un’ulteriore pena detentiva, che si cumula, a tempo indeterminato, con la reclusione o con l’arresto (sistema del doppio binario)." Per molti anni tutte le relative istituzioni (riformatorio giudiziario, ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia), hanno assunto i connotati di un carcere a tempo indeterminato."

La dubbia legittimità costituzionale delle misure di sicurezza detentive La Costituzione dedica un'apposita previsione alle misure di sicurezza, sottoponendole al principio di legalità: riservando cioè al solo legislatore l’individuazione dei casi nei quali può essere applicata una misura di sicurezza (art. 25 co. 3 Cost.). Questa disposizione non vincola il legislatore a prevedere, accanto alle pene, anche le misure di sicurezza, ma comporta soltanto che l’eventuale inserimento delle misure di sicurezza nel sistema delle sanzioni penali avvenga nel rispetto del principio di legalità, così come è stabilito nel codice penale all’Art. 199." La Costituzione (art. 27 co. 3) attribuisce alla pena una preminente finalità di prevenzione sociale: " Non è sul piano delle funzioni che può correre, nel rispetto della costituzione, la distinzione tra pene e misure di sicurezza. La distinzione tra le due tipologie di sanzioni, pene e misure di sicurezza, deve fondarsi su una diversità di contenuti: può legittimarsi la presenza di misure di sicurezza detentive, finalizzate al pari delle pene alla

prevenzione speciale, in quanto le misure abbiano contenuti specifici e diversi. Se la misura di sicurezza detentiva è, invece, una variante solo Nominalistica della pena, si riduce a strumento per aggirare i principi di garanzia propri delle pene: di conseguenza, la previsione delle misure di sicurezza detentive risulta incompatibile con la costituzione. La delegittimazione di ogni misura di sicurezza detentiva che nella sostanza assume i caratteri di una pena detentiva mascherata emerge da una serie di interventi del legislatore della corte costituzionale.! Con il decreto legge 31 marzo 2014, numero 52, si è stabilito che la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e di custodia possa essere disposta solo quando ogni altra misura risulti inadeguata rispetto alle esigenze di cura e di controllo della pericolosità Sociale; inoltre, si è stabilito che la durata di qualsiasi misura di sicurezza detentiva non possa superare il massimo della pena detentiva comminata per il reato commesso.

I due presupposti per l’applicazione delle misure di sicurezza personali !

"

A norma dell’art. 202, comma 1 c.p. “le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato”. Soggiunge l’art. 202, comma 2 c.p. che “la legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato”. I presupposti delle misure di sicurezza personali si possono dunque così compendiare: ! reato (o quasi reato) + pericolosità sociale !

Il reato e il quasi reato come primo presupposto Richiedendo che il soggetto abbia commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, il legislatore ha operato una scelta politica che limita l’arbitrio del giudice. La formula pone peraltro il problema di che cosa debba intendersi in questo caso per “reato”: "

- $Ove si tratti di una misura di sicurezza da applicarsi a un soggetto imputabile o semimputabile, il quale deve essere stato sottoposto a una pena, la formula legislativa evoca indistintamente tutti gli elementi costitutivi del reato: fatto, antigiuridicità, colpevolezza e punibilità. "

- Si discute invece se questa interpretazione valga anche per il caso in cui si tratti di una misura di sicurezza da applicarsi a un non imputabile → oggetto di controversia è relativo al DOLO. Le misure di sicurezza dell’ospedale psichiatrico giudiziario e del riformatorio giudiziario richiedono infatti che sia stato commesso un delitto colposo, ma è dubbio se il dolo che deve sorreggere la realizzazione del fatto abbia, in questi casi, una struttura coincidente con quella del dolo dell’imputabile. La giurisprudenza maggioritaria risponde affermativamente a tale quesito, ritenendo configurabile il dolo in tutti i suoi elementi anche in capo all’incapace di intendere o di volere. Che possa agire con dolo una persona incapace di intendere o di volere è dimostrato dalla disciplina prevista altrove per i reati commessi da chi agisca in stato di ubriachezza o sotto l’azione di sostanze stupefacenti che comportino la totale assenza della capacità di intendere o di volere. In conclusione: il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in un riformatorio giudiziario possa essere disposto solo in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e punibile, commesso con dolo da parte di chi versi in una delle situazioni patologiche indicate dall’art. 222 c.p. ovvero da un minore non imputabile, tale ex lege (art. 97 c.p.) o in base a una valutazione in concreto del giudice (art. 98, comma 1 c.p.). ! In via d’eccezione, la legge deroga alla regola fissata nell’art. 202, comma 1 c.p.: tali casi devono essere espressamente previsti dalla legge e sono quelli in cui è stato commesso un quasi reato: " • Reato impossibile " • Accordo per commettere un delitto, che poi non viene commesso " • Istigazione a commettere un reato, se l’istigazione viene accolta, ma il reato non viene commesso " • Istigazione a commettere un delitto, se l’istigazione non viene accolta !

L’autore di un quasi reato non viene punito, ma, se socialmente pericoloso, può essere assoggettato alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Proprio alle ipotesi in cui sia stato commesso un quasi reato fa riferimento l’art. 203 c.p., quando, definendo la categoria delle persone socialmente pericolose, vi include anche le persone non punibili: sono tali, come ha sottolineato anche la Corte di cassazione, gli autori di quasi reati, e non già coloro che abbiano commesso un fatto antigiuridico e colpevole in presenza di una causa di non punibilità, ai quali non è applicabile nessuna misura di sicurezza. Che la punibilità sia un elemento la cui presenza è indefettibile per l’applicazione delle misure di sicurezza sia agli imputabili, sia ai non imputabili, trova conferma nell’art. 210, comma 1 c.p. dove si stabilisce che “l’estinzione del reato impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza”. !

La pericolosità sociale come secondo presupposto L’art. 203, comma 1 c.p. fornisce una definizione di pericolosità sociale, stabilendo che “agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati”. La pericolosità sociale è la probabilità che il soggetto commetta in futuro nuovi reati, ovvero, nell’ipotesi di quasi reato, che commetta reati. " Il pericolo può riguardare qualsiasi reato. l’art. 32 legge n. 663/1986 (legge Gozzini) ha stabilito che tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui che ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa. ! Ai fini dell’applicazione delle misure di sicurezza personali, la pericolosità sociale deve essere sempre accertata in concreto dal giudice. L’art. 679 c.p.p. ha chiarito che va accertata sia l’esistenza della pericolosità sociale al momento del giudizio di cognizione (accertamento che spetta al giudice di cognizione, che ordina la misura), sia la sua persistenza al momento in cui la misura deve essere eseguita (accertamento di competenza del magistrato di sorveglianza). L’art. 69 ord. penit. ha stabilito che il magistrato di sorveglianza, nel provvedere al riesame della pericolosità, può revocare la misura di sicurezza anche prima che sia decorsa la sua durata minima, qualora accerti il venir meno della pericolosità. Il giudizio di pericolosità sociale si articola in due momenti: " 1.

Analisi della personalità del soggetto "

2.

Prognosi criminale, che deve essere formulata sulla base di quanto accertato nel primo momento

La pericolosità sociale deve essere valutata in relazione al momento dell’applicazione della misura, quando il giudizio viene operato dal giudice di cognizione, e al momento della esecuzione, quando viene operato dal magistrato di sorveglianza. " Quanto ai criteri, l’art. 203, comma 2 c.p. dispone che “la qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133 c.p.”. Si tratta di tutti i criteri forniti dall’art. 133 c.p.: sia caratteristiche del reato, sia di quelle dell’autore. Va sottolineato il carattere estremamente problematico di questo accertamento, al quale il giudice deve provvedere di regola da solo, senza l’assistenza di un perito: di un perito il giudice può avvalersi solo per stabilire se il soggetto è incapace di intendere o di volere per cause patologiche, nel qual caso può porre l’ulteriore quesito se la persona sia socialmente pericolosa.

Applicazione, esecuzione, revoca e inosservanza delle misure di sicurezza personali

APPLICAZIONE! "

L’art. 200, co. 1 e 2 c.p. dispone che “le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione”. " Le misure di sicurezza personali sono applicate di regola dal giudice di cognizione, nella sentenza di condanna o di proscioglimento (art. 205, comma 1 c.p.). Misure di sicurezza personali o patrimoniali possono essere applicate anche nell’ambito di una sentenza di patteggiamento, qualora sia inflitta una pena detentiva superiore a 2 anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; al di solo di tale limite, è applicabile soltanto la misura di sicurezza patrimoniale della confisca. ! ! Quando una persona ha commesso più fatti di reato, per i quali siano applicabili più misure di sicurezza della medesima specie, è ordinata una sola misura di sicurezza (art. 209, comma 1 c.p.). ! ! Se invece le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice deciderà discrezionalmente, a seconda della minore o maggiore pericolosità della persona, se applicare una sola misura o più misure (art. 209, comma 2 c.p.). Queste stesse regole operano anche nel caso in cui il giudice o i giudici di cognizione abbiano disposto, in separati procedimenti, più misure di sicurezza nei confronti dello stesso soggetto: in tal caso il magistrato di sorveglianza provvederà all’unificazione delle misure ai sensi dell’art. 209, comma 1 c.p. o, eventualmente, ai sensi dell’art. 209, comma 2 c.p. "

" " ESECUZIONE! "

Bisogna distinguere a seconda che vengano disposte con sentenza di condanna o con sentenza di proscioglimento : " Sentenza di condanna!

• !

Riguarda le misure disposte nei confronti dell’imputabile o del semimputabile. ! Se la misura di sicurezza è aggiunta a una pena detentiva, la legge stabilisce che la misura (detentiva o non detentiva) vada eseguita dopo che la pena è stata scontata o altrimenti estinta (art. 211, comma 1 c.p.). L’art. 212, comma 1 c.p. stabilisce che “l'esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l'esecuzione della pena”. ! ! Un’eccezione alla regola dettata dall’art. 211, comma 1 c.p. è prevista per il caso in cui la misura da applicare sia la casa di cura e di custodia: a norma dell’art. 220, comma 2 c.p. “il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale”. ! !

Se la misura di sicurezza personale si aggiunge a una pena non detentiva, la misura andrà eseguita non appena la sentenza di condanna sia divenuta definitiva (art. 211, comma 2 c.p.) " Sentenza di proscioglimento! ! Si ritiene, in base all'art. 300 co.1 c.p.p, che la loro esecuzione debba avvenire una volta che la sentenza sia passata in giudicato, a meno che, trattandosi di una delle misure contemplate nell’art. 206, comma 1 c.p. (applicazione provvisoria delle misure di sicurezza), non venga disposta applicazione provvisoria della misura. !



!

Può accadere che nei confronti dello stesso soggetto siano disposte una misura di sicurezza detentiva e una misura di sicurezza temporanea non detentiva: si eseguirà prima la misura detentiva e poi quella non detentiva (art. 211, comma 3 c.p.). ! In tutti i casi l’effettiva esecuzione è subordinata a un nuovo accertamento della pericolosità da

parte del magistrato di sorveglianza. ! !

L’art. 212 c.p. (casi di sospensione e di trasformazione di misura di sicurezza), oltre alle ipotesi in cui l’esecuzione di una misura personale deve essere sospesa per darsi esecuzione a una pena detentiva, disciplina le ipotesi in cui nel corso dell’esecuzione di una misura personale (detentiva o non detentiva) o della causazione di buona condotta sopravvenga un’infermità psichica ! → $Se la misura di sicurezza in corso di esecuzione è una misura detentiva, il magistrato di sorveglianza, se ritiene che l’infermità psichica sia ulteriore fonte di pericolo sociale, deve sostituire alla misura precedentemente disposta quella dell’ospedale psichiatrico giudiziario o delle casa di cura e di custodia: può dirsi che il giudice procede alla TRASFORMAZIONE della misura originaria (art. 212, comma 2 c.p.) " → $Qualora la misura di sicurezza in corso di esecuzione sia invece una misura personale non detentiva o la cauzione di buona condotta, al sopravvivere di un’infermità psichica l’esecuzione della misura CESSA: il soggetto viene ricoverato in un ospedale civile, dove verrà sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio per malati mentali, nelle forme previste dalle leggi (art. 212, comma 4 c.p.)! ! Altre ipotesi in cui l’esecuzione della misura deve o può essere differita o sospesa sono individuate dall’art. 211 bis, comma 1 c.p., che estende alle misure di sicurezza personali la disciplina dettata dagli artt. 146 e 147 c.p. in tema di rinvio dell’esecuzione della pena. La legge attribuisce alle cause di estinzione della pena l’effetto di impedire sia l’applicazione, sia l’esecuzione delle misure di sicurezza personali. "

DURATA E REVOCA! "

La durata delle misure di sicurezza personali è sempre sottoposta a un limite minimo, che può variare anche all’interno delle varie tipologie di misura. ! !

Una volta decorso il periodo minimo di durata, il giudice (magistrato di sorveglianza) deve procedere al riesame della pericolosità. ! Qualora ritenga che la pericolosità sia cessata, disporrà la revoca della misura di sicurezza; qualora invece ritenga che la persona è ancora pericolosa, fisserà un nuovo termine per un ulteriore riesame. Questa disciplina è stata modificata dall'art. 69 ord. penit., che attribuisce al magistrato di sorveglianza un potere di revoca anticipata della misura: il potere cioè di revocarla anche prima che sia decorso il periodo minimo di durata. ! ! Il d.lgs. n. 52/2014 ha introdotto, relativamente a tutte le misure di sicurezza detentive, il diverso principio secondo cui la durata delle misure di sicurezza non può superare la durata massima della pena detentiva comminata per il reato commesso: "le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima". ! Per la determinazione del massimo edittale di pena detentiva, ai fini del computo della durata massima della misura di sicurezza, si applica la disciplina dettata all’art. 278 c.p.p. in materia di misure cautelari personali: non si tiene conto della continuazione e della recidiva; quanto alle circostanze del reato si tiene conto soltanto di quelle a effetto speciale, di quelle autonome, dell’attenuante del danno di speciale tenuità, nonché dell’aggravante della minorata difesa. ! ! Il limite massimo per la durata delle misure di sicurezza detentive non opera quando si tratta di delitto

punito con la pena dell’ergastolo. Questa disciplina ha inteso mettere fine al fenomeno del cd. ergastolo bianco. "

INOSSERVANZA" Misure di sicurezza personali detentive " Nei casi in cui l’internato si sottragga volontariamente all’esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola o casa di lavoro o del riformatorio giudiziario, allontanandosi arbitrariamente dall’istituto o non rientrandosi al termine della licenza che gli è stata concessa, a norma dell’art. 53 ord. penit., la legge prevede, come sanzione, che ricominci a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza a partire dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione (art. 214, comma 1 c.p.): tale sanzione si applica a condizione che il magistrato di sorveglianza accerti nuovamente la pericolosità sociale di chi si è sottratto volontariamente alla misure di sicurezza. "

ECCEZIONE → Nessuna sanzione è invece prevista per chi si sottragga volontariamente all’esecuzione delle misure dell’ospedale psichiatrico giudiziario o della casa di cura e di custodia. ! !

L’inosservanza delle misure di sicurezza personali non detentive è disciplinata in modo autonomo per ciascuna misura: di regola la sanzione consiste nell’aggiunta di una nuova misura di sicurezza ovvero nella sostituzione della misura con un’altra più gr...


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