Diritto regionale PDF

Title Diritto regionale
Author alessandra maier
Course Diritto Regionale
Institution Università degli Studi di Trieste
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Summary

Appunti su diritto regionale...


Description

Fonti del diritto regionale Non tutte le fonti sono strettamente inquadrabili nelle fonti prodotte dalla Regioni: vi sono sudicio . fonti statali che però interessano l’assetto del regionalismo Statuti delle regioni a statuto speciale: possiamo partire dal confronto tra il vecchio e il nuovo art.116 Cost -> sono sostanzialmente identiche. Se sono sovrapponibili dal punto di vista della trattazione da parte della Cost, essi hanno subito delle modificazioni in altre fonti. Gli statuti delle regioni speciali non sono atti delle regioni ma atti statali, e in particolare leggi costituzionali -> spesso si sbaglia perché lo statuto in realtà è termine ambiguo, tendenzialmente è un atto di autorganizzazione che disciplina una certa autonomia. Possono essere qualificate come fonti costituzionale come le altre oppure no? No, in realtà gli statuti speciali sono sì leggi costituzionali ma sono leggi costituzionali che fanno un mestiere diverso, in quanto sono finalizzate ad attribuire forme e condizioni particolari di autonomia ad alcuni enti del nostro territorio. Ciò significa che già prima della riforma del 2001, gli statuti speciali potrebbero essere considerati fonti atipiche -> legge costituzionali che non si distingue dal processo di formazione ma per il suo contenuto, il quale è limitato dalla norma che le qualifica: sono limitate alla creazione di forme e condizioni di autonomia a favore di un’autonomia territoriale. Il compito è quello di dettare disposizioni derogatorie rispetto alle norme valenti per le altre regioni. Sul tema è intervenuta la legge cost. n° 2 del 2001 -> tocca anche gli statuti regionali speciali: questa legge contiene delle modifiche per gli statuti, riguardanti anche il loro processo di approvazione. Questa scelta si è rivelata infelice dal punto di vista normativo -> procedimento di approvazione degli statuti è stato messo dentro gli statuti speciali quando sarebbe stato meglio metterlo nelle norme sulla normazione (costituzione). : Le modifiche introdotte sono Nella legge cost. n°2 è prevista una qualche forma di coinvolgimento delle regioni nel procedimento di modifica degli statuti speciali -> il coinvolgimento può prevedere due : meccanismi

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Regione si fa promotrice della riforma del proprio statuto tramite una legge Costituzionale ->



; ciò è capitato con lo statuto del FVG, dove vi è stata l’espunzione dallo Statuto delle Province

È ammessa anche un’iniziativa che parte dall’ordinamento statale -> in questo caso bisogna acquisire il parere della regione a statuto speciale interessata: è necessario una forma di . coinvolgimento che si realizza nel parere obbligatorio ma non vincolante



In ordine alle leggi costituzionale che approvano gli statuti delle regioni a statuto speciale è .2 esclusa la possibilità di arrivare ad un referendum costituzionale -> leggi che approvano gli statuti sono diverse dalle altre leggi costituzionali dal punto di vista procedimentale in quanto vi è deroga all’art.138 cost. La questione riguarda non solo una regione ma prevede condizioni e forme particolare adottate a favore di una singola regione: ciò potrebbe indurre gli altri cittadini a non essere d’accordo incidendo così sul voto referendario. Le leggi di approvazioni non sono quindi solo atipiche (contenuto predeterminato dalla Costituzione) ma anche leggi rinforzate, . ossia dotate di un procedimento diverso dall’ordinaria fonte del diritto cui appartengono I contenuti -> il senso degli statuti è quello di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia a certi territori: si qualificano come leggi speciali e derogatorie rispetto all’art.117 Cost. Per identificare le potestà delle regioni a statuto speciale sarà necessario riferirsi allo Stato e non al Titolo V della Cost.: in linea di principio, è questo il punto di riferimento anche se vi saranno disposizioni del titolo V che si estenderanno anche a queste regioni. Anche la stessa Corte Cost. ha affermato che per misurare l’autonomia di una regione speciale è necessario guardare l’assetto . statutario delle competenze Gli statuti hanno procedimento diverso di approvazione ma se il legislatore volesse con una legge costituzionale modificare il loro contenuto ricorrendo all’art.138 è possibile? Quando si parla di

legge riformata si fa riferimento ad una deroga al procedimento: pare sostenibile ritenere che se il legislatore volesse toccare gli statuti speciali potrebbe farlo anche tramite l’art.138 della Cost. Dire quindi che gli statuti sono una fonte rafforzata non significa che siano più forti della Costituzione dato che sono comunque subordinati ad essa: non è fonte sovraordinata rispetto alla legge di . revisione costituzionale disciplinata all’art.138 Alcune norme degli statuti speciali son strane in quanto sono derogabili attraverso il procedimento . legislativo: ci riferiamo ad es. all’assetto finanziario Decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali: sono decreti legislativi delegati e sono classificabili nelle cd. deleghe anomale -> art.76 prevede delegazioni legislative anomale: sono decreti legislativi che presentano deroghe rilevanti dal punto di vista del loro processo di formazione. Il loro fondamento si trova direttamente nel testo degli Statuti: sono atti con forza di legge che trovano il loro potere negli statuti. Questi decreti legislativi di attuazione nel loro procedimento di attuazione sono assistiti da un organo misto chiamato commissione paritetica, composta in egual numero da rappresentanti dello stato e delle regioni che hanno un ruolo nella composizione degli statuti. L’esistenza negli statuti speciali di questo meccanismo è un dato comune a tutte le regioni speciali: è uno degli elementi che tiene insieme le 5 regioni speciali -> vi sono competenze e organismi più o meno equivalenti per tutte le regioni speciali come appunto il decreto di attuazione. All’inizio dell’esperienza regionale, non tutte le regioni avevano questo strumento: la valle d’Aosta ne era priva ma il fatto che tale strumento caratterizzasse tutte le altre . regioni, viene introdotto anche qui I trasferimenti effettuati in capo alle regioni ordinarie avviene con decreto legislativo delegato in senso proprio mentre nelle regioni speciali sono previsti i decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali -> non si ricorrere alla delega ma ai d.lgs di attuazione. Sorgono una serie di : problemi attinenti all’estensione delle competenze e alla natura di questa fonte Natura -> sono una fonte necessaria a tenore dello statuto: è necessario utilizzare questo .strumento



Carattere o meno permanente -> qualcuno ha cercato di argomentare che questo strumento di • trasferimento di funzioni avesse un senso quando le regioni speciali dovevano partire: si presenterebbe come uno strumento transitorio. La corte costituzionale ha dovuto dare soluzione a questo problema: ha stabilito che non solo sono una fonte necessaria ma anche permanente. Le competenze trasferite con i decreti legislativi non possono essere estese anche alle regioni a . statuto speciale ma sarà necessario utilizzare i decreti legislativi di attuazione La corte costituzionale ha riconosciuto competenza a questa fonte: sono ammissibili se sono • semplicemente attuativi di disposizioni contenute nello statuto (secondum statutum) ma anche se sono praeter statutum, prendendo disposizioni ulteriori -> possono confermare l’estensione della potestà legislativa ma anche allargarlo, andando oltre alla semplice esecuzione delle .regole Sono fonti a competenza riservata (e si qualificherebbe come una legge ordinaria), anche se . qualcuno ritiene che sia una fonte subcostituzionale



Procedimento di adozione di questi decreti -> sono previsti in tutti gli statuti speciali, dove • viene stabilito che nella formazione dei decreti deve essere presente una commissione mista. Ma che peso ha questa commissione paritetica nell’elaborazione dei decreti? Ciascuno statuto regola la sua presenza in maniera diversa: in Sardegna propone le norme di attuazione, in FVG commissione dve essere sentita per elaborare le disposizioni mentre in valle d’Aosta elabora le norme di attuazione. In realtà, funziona in modo simile in tutte le Regioni -> elabora le norme di attuazione dello Statuto: viene formato un accordo che sarà poi trasfuso in un decreto del governo. Solitamente, il governo non si distacca da quanto stabilito dalla commissione paritetica anche se formalmente potrebbe; tuttavia, spesso capita che il governo, pur non distaccandosi,

ritardi l’attuazione dei decreti legislativi di attuazione. Il governo non può imporre la propria . volontà ma a volte cerca di rallentarne la loro approvazione Tutte le regioni speciali hanno la particolarità che i loro statuti devono essere attuati tramite l’utilizzo di questi decreti. In secondo luogo, nel meccanismo di formazione di questi decreti viene in luce un principio di collaborazione che non esisteva nei confronti delle regioni ordinarie. Ancora, le regioni difendono molto il vincolo che l’attuazione dei loro statuti passi attraverso questa fonte: tuttavia, non per tutte le regioni i decreti hanno la medesima resa in quanto molto si basa sulla capacità della regione di farsi promotrice dei contenuti che desiderano. Possiamo individuare le regioni che hanno sfruttato al meglio questi decreti: Trentino Alto Adige in primis. I decreti di attuazione degli statuti speciali sono un’arma a doppio taglio: consentono di acquistare una posizione più forte rispetto a quella prevista per le altre regioni; ma se usati male rischiano di produrre conseguenze paradossali. Infatti, è capitato che alcune regioni speciali si siano trovate arretrate rispetto alle regioni ordinarie e ciò è avvenuto soprattutto dopo le ondate di trasferimenti . -> rischiano di determinare una posizione deteriore Legge di specializzazione delle regioni a statuto ordinario: è una fonte inedita introdotta nel 2001 ma rimasta silente per anni. Ci riferiamo al secondo comma dell’art.116 Cost. -> è uno strumento di specializzazione delle regioni ordinarie per conseguire ulteriori competenze. Questa fonte introduce quasi un terzo tipo di regioni che stanno a metà strada tra regioni ordinarie e speciali in quanto prevede che le regioni con un particolare procedimento possono acquisire maggiori competenze . (specificatamente indicate) rispetto a quelle che sono riconosciute dall’art.117 Cost Questa disposizione non è mai stata concretamente applicata in quasi 20 anni: vi sono stati tentativi vaghi nel 2005 e solo nel 2017 vi è stato un maggiore interesse nei confronti di questa possibilità da . parte del Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna Il procedimento di specializzazione si può applicare alle sole regioni a statuto ordinario: le regioni a . statuto speciale non possono avvalersi di questa possibilità Gli ambiti entro cui le regioni possono guadagnare autonomia sono in parte ambiti a competenza concorrente ma in parte anche ambiti riservati alla competenza statale esclusiva -> possono ampliare sia competenza concorrente ma anche intaccare competenza esclusiva. Sono posti tuttavia : dei limiti Limite generale -> le maggiori autonomie possono concerne le materie indicate ma da qui non . segue un trasferimento completo Richiamo all’art.119 della Cost -> riguarda sistema di riparto finanziario di risorse tra stato e regioni ordinarie. Il sistema di riparto è differente di quello che vale per le regioni a statuto speciale, il quale si basa sul meccanismo dei decimi, dove viene riconosciuta la possibilità di trattenere una certa quota dell’introito dei tributi. Le regioni a statuto ordinario non potranno . usufruire di questo sistema ??? . Lo strumento normativo con cui questa autonomia viene garantita è una legge statale







Con questo canale non si istituiscono nuovi regioni speciali ma costituire una variante all’interno . delle regioni ordinarie

È una fonte nuova, introdotta nel 2001 -> introduce ulteriori elementi di asimmetria nel nostro sistema regionale. L’introduzione dell’art.116 consente l’introduzione delle regioni che si . avvalgono della clausola di specializzazione

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Ambito di applicazione -> L’art.116 si applica esclusivamente alle regioni a statuto ordinario. .3 Perché? Sarebbe comprensibile se le regioni a statuto speciale avessero competenze negli ambiti ; determinanti ma non è così

Possibili contenuti delle leggi di specializzazione -> competenze legislative che possono vertere su materie concorrenti (regioni assumono competenza maggiore rispetto a quanto stabilito a ; titolo V) ma anche materie ascritte alla competenza esclusiva dello Stato Limiti al guadagno di autonomia -> la legge di specializzazione non può essere utilizzato per attrarre automaticamente e interamente alcune competenze, ma solo una parte. nell’art.116 c’è un richiamo ai meccanismi di finanziamento -> si fa riferimento ai criteri di distribuzione delle . risorse finanziare

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L’acquisizione di nuove autonomie non sembra poter intaccare il numero chiuso delle regioni ad autonomia speciale: non si vengono a creare nuove Regioni a statuo speciale per una serie di ragioni: sono numero chiuso indicato da art.116; sono rette da statui che hanno natura di legge costituzionale potendo derogare ampiamente a titolo V mentre legge di specializzazione sono . fonti atipiche e rinforzate ma pur sempre leggi statali, inferiori alla Costituzione Questa disposizione è rimasta inattuata per un lungo asso di tempo -> vi sono stati alcuni timidi tentativi verso il 2006 che però non hanno condotto nulla di concreto. Il tema è tornato in auge in anni recenti (2017), quando alcune regioni (es veneto, Lombardia, ER) si sono concretamente mosse nella direzioni di avvalersi del procedimento di cui all’art.116 terzo comma. Queste regioni : hanno manifestato necessità diverse e si sono anche mosse con iniziative / strumenti diversi ER ha avviato delle trattative con lo Stato sulla base di una deliberazione del Consiglio



; regionale

In Lombardia e in Veneto si è utilizzato lo strumento referendario -> un referendum consultivo • indetto dalle regioni che serviva ad investire la giunta di una legittimazione per trattare con gli organi statali. Mentre il referendum lombardo non ha dato particolari problemi, in veneto si è creata una situazione tale da indurre un contenzioso con la Corte costituzionale -> sentenza 118/2015 -> riguardava la previsione e l’indizione di referendum per guadagnare autonomia -> quesiti referendari lasciavano perplessi (es. Veneto diventa repubblica sovrana e indipendente?) in quanto miravano ad una specie di scissione rispetto all’unita nazionale; altri erano più tenui ma comunque controvertibili (veneto regione a statuto speciale? -finanziamento simile a quello delle regioni speciali? - ulteriori condizioni di autonomia?). il governo impugna i referendum e : la Corte emana la sopraddetta sentenza La Corte dichiara incostituzionale la legge sul referendum nella parte in cui prevedeva l’espressione “ vuoi che il veneto diventi una repubblica sovrana” -> un referendum di tal tipo deve essere considerato incostituzionale in quanto riguarda scelte relative agli assetti costituzionali e in quanto tali sottratti alla competenza delle regioni e suggerisce sovvertimenti . costituzionale incompatibili con art.5 cost La corte ripercorre la sua giurisprudenza -> Secondo la giurisprudenza, pluralismo e autonomia non consento alle regioni di qualificarsi in termini di sovranità. La corte distingue . tra la sovranità imputata allo stato e i poteri autonomi delle regioni Investe indirettamente alcuni contenuti possibili della legge di specializzazione -> vengono inquadrati i possibili contenuti della legge -> punto 8.6 viene dichiarata illegittimo il referendum con cui si chiedeva se il popolo fosse d’accordo a rendere il veneto una regioni a statuo speciale. Tale domanda doveva ritenersi incostituzionali perché verteva su questioni che non potevano essere oggetto di referendum costituzionale. Si stabilisce che la specialità non . può essere acquisita in questa maniera La corte si pronuncia sui referendum che erano rivolti a cambiare i meccanismi di

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. finanziamento delle funzioni regionali -> dichiarato incostituzionale anche questi quesiti

Nel ricorso contro queste leggi regionali, il governo denunciava anche l’illegittimità

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costituzionale della disposizione circa l’acquisizione di maggiori forme di autonomia: sostiene che lo strumento referendario non potesse essere utilizzato per avviare la procedura di specializzazione. La corte stabilisce che nulla impedisce l’utilizzo di questo strumento ma in ogni caso tale iniziativa può precedere il procedimento, senza essere parte di esso (è processo .( autonomo rispetto a referendum La corte misura le differenze tra regioni a statuto speciale e ordinaria ma non si pronuncia . l’argomento sui passaggi per la definizione del procedimento Le ulteriori condizioni di autonomia possono essere attribuiti mediante: legge statale approvata a maggioranza assoluta e sulla base di un’intesa tra stato e regioni, nel procedimento d’intesa devono : essere coinvolti enti locali e enti di governo delle regioni. Ad oggi Le trattative sono avvenute sempre a livello di esecutivi -> attraverso tavoli o negoziati che ; riguardavano il governo nazionale e la giunta regionale

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Le trattative sono state condotte in maniera indipendente tra le singole regioni: sono state .7 concluse delle cd. preintese -> fasi preliminari rispetto alle intese. Era coinvolto anche il modello di approvazione statale della legge -> si è deciso di applicare al procedimento di cui . 116 un meccanismo simile a quello dell’art.8 Cost Restano dei nodi -> ci sarebbe il bisogno di una disciplina statale che disciplinasse meglio il .8 procedimento per evitare che ogni regioni proceda in maniera sparsa; ci dovrebbero essere dei meccanismi per consentire alla regione di coinvolgere il consiglio regionali e gli enti locali (parimenti anche il governo dovrebbe coinvolgere il parlamento). Rimango oscuri e contestati alcuni dei contenuti che le regioni volevano mettere nella legge di specializzazione: esse erano concepite da molte regioni come temporanee -> dopo un tot di tempo era necessario rinegoziare la permanenza delle clausole di specializzazione. Alcune regioni ( Veneto) pretendevano di introdurre dei meccanismi simili ai decreti di attuazione degli statuti speciali -> la proposta è stata bocciata ma il veneto ha replicato con delle forme di delegificazione delle norme . precedenti...


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