13 Sistema regionale - Appunti diritto pubblico: prof. Erik Longo PDF

Title 13 Sistema regionale - Appunti diritto pubblico: prof. Erik Longo
Author Alessio Rosi
Course Istituzioni di diritto pubblico
Institution Università degli Studi di Firenze
Pages 2
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Appunti diritto pubblico: prof. Erik Longo...


Description

Sistema regionale (cap. II, pag. 43÷46 + cap. V, pag. 132÷137) Oltre alle fonti di carattere sovranazionale e statale, il quadro normativo va completato con le fonti regionali e con quelle degli enti locali. L'Italia è uno Stato regionale in cui la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali (art. 5 Costituzione). Questo modello è una via di mezzo tra il sistema accentrato (composto da enti amministrativi) e quello federale (dove le regioni “costituiscono” lo Stato), pensato dai costituenti per cercare di far fronte alle differenze geografiche ed economiche esistenti tra le varie parti del paese e a rispondere a concrete richieste di autonomia provenienti da alcune aree insulari o di confine, dove si erano insediati governi autonomi ancor prima dell’approvazione della Costituzione (Sicilia, Valle d’Aosta, Alto Adige). É un sistema dove le regioni sono enti dotati di poteri legislativi. Le regioni a statuto speciale (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta) non sono disciplinate dalla Costituzione ma dai rispettivi statuti, approvati con leggi costituzionali. Al contrario, le regioni a statuto ordinario sono disciplinate dalla Costituzione, che attribuisce potestà normativa primaria e secondaria. Gli statuti sono una fonte primaria del diritto con cui la regione disciplina rilevanti aspetti della sua organizzazione e struttura interna: forma di governo, principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, diritto di iniziativa e referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione, e pubblicazione di leggi e regolamenti regionali. Questo sistema serve per distribuire il potere politico all'interno dello Stato, amministrandolo meglio. Nasce intorno agli '70, con un progressivo sviluppo in tutti gli anni successivi. Prima di questi anni non esistevano le regioni, vi erano semplicemente dei confini ma non gli enti amministrativi. Ricostruiamo la nascita del sistema regionale: – Prima fase (1948-1970): in questo periodo si pensa al sistema regionale come decentramento del potere e delle funzioni amministrative all'interno dello Stato. Non erano, però, state emanate le leggi necessarie a consentire la costituzione e l'entrata in funzione delle Regioni ordinarie. – Seconda fase (1970-1997): attuazione del sistema regionale. Le regioni vengono fatte nascere attraverso degli atti (decreti delegati), con i quali si trasferiscono le funzioni (personale, soldi, potere, ecc) dallo Stato alle regioni. Si verificano le prime elezioni per i Consigli delle Regioni ordinarie. Vengono approvati gli Statuti delle regioni ordinarie, viene introdotta una forma di raccordo tra il Governo centrale e le autonomie territoriali mediante la creazione di una Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, regioni e province autonome, questo per stabilire un armonia tra Stato ed enti territoriali. Negli anni 90 il sistema regionale inizia però ad entrare in crisi. Nel 1993 avviene una trasformazione epica con le elezioni dei presidenti regionali e dei sindaci. – Terza fase (1997-2001): fase di transizione in attesa di una complessiva riforma costituzionale. Si stabilisce che i presidenti e sindaci debbano essere eletti dal popolo. Vengono conferite alle regioni ulteriori rami di amministrazioni (acqua, spazzatura, ecc...). La cosa più importante alla fine degli anni 90 fu il principio di sussidiarietà, un criterio in base al quale le competenze amministrative dovevano essere esercitate a livello più vicino al cittadino salvo per esigenze di interesse nazionale, allora salgono agli enti superiori. In pratica si preferisce il comune per l'esercizio delle funzioni amministrative, se il comune non è adeguato passa alle province, poi alle regioni ed infine allo Stato. Nel 1999 fu riconosciuto alle regioni piena autonomia statutaria, anche per quanto riguarda la forma di governo, attraverso la sottrazione degli statuti all’approvazione parlamentare. Nel 2001, si realizza una modifica costituzionale dell’intero art. 5 nella quale si introduce un elenco di materie di competenza esclusiva dello Stato centrale e affidando alle regioni le competenze residue (anche se l’elenco delle materie statali è molto più ampio).

Le regioni hanno potestà legislativa, in base all'art. 117 Costituzione. Questo elenca le materie di: – Competenza legislativa esclusiva dello Stato: l'insieme delle materie in cui il soggetto legittimato a porre le fonti legislative è lo Stato e, dunque, il Parlamento o il Governo. – Competenza legislativa concorrente: l'insieme delle materie in cui soggetti legittimati a porre le fonti legislative sono lo Stato e le regioni, con questa ripartizione di compiti: spetta alle regioni la potestà legislativa di dettaglio, mentre allo Stato spetta la determinazione dei principi fondamentali di ciascuna materia. – Competenza legislativa residuale regionale: l'insieme delle materie non riconosciute nelle precedenti competenze (di qui residuale). In questo caso le regioni hanno una potestà legislativa che vede come vincolo solo la Costituzione ovvero gli obblighi comunitari e internazionali. La potestà regolamentare è riservata allo Stato, salvo delega alle regioni, sugli ambiti di competenza esclusiva dello Stato, mentre negli altri casi spetta alle regioni, ad eccezione delle materie riguardanti l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti locali, che sono riservate a questi ultimi. La potestà statutaria permette alle regioni di avere uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento....


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